Sentenza 21 aprile 2009
Massime • 1
In tema di motivazione della sentenza, non sussiste l'obbligo di motivare il diniego della concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, quando gli stessi non risultino concedibili per difetto dei presupposti di legge.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/04/2009, n. 20383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20383 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 21/04/2009
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 770
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 41976/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OI SA nato il [...];
avverso la sentenza 27 aprile 2006 della Corte di appello di Roma;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LANZA Luigi;
Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BAGLIONE Tindari che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
SA OI ricorre avverso la sentenza 27 aprile 2006 della Corte di appello di Roma che ha per lui confermato la sentenza 2 luglio 2004 del Tribunale di Roma che, a seguito di giudizio abbreviato lo ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 3 mila di multa.
Con un unico motivo di impugnazione si deduce carenza di novazione in ordine alla mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, richiesti con specifico motivo di appello.
I benefici, invocati in sede di decisione d'appello, e non giustificati nella loro negazione, come consta dal rituale penale in atti non erano affatto concedibili per difetto dei presupposti di legge: da ciò l'inammissibilità del ricorso.
in tema di motivazione della sentenza, per risalente giurisprudenza Cass. pen. sez. 5^, 7212/1989 Rv.184373, Vizzino;
mass.n 161690;
mass. n. 119992), che va qui ribadita, deve infatti escludersi che sussista l'obbligo di motivare il diniego di ciò che non risulta concedibile per il difetto di ogni presupposto che ne giustifichi la concessione od il riconoscimento.
All'inammissibilità del ricorso stesso consegue, ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali è di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2009