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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 01/04/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
2475 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2475 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in GROTTAGLIE in data 05/02/1992 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. VALENTINI DANIELE;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 20/11/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 04/04/2022;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in GROTTAGLIE in data
05/02/1992 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di GROTTAGLIE – atto anno 1992 n. 9 p. 2 S. A Vol. 1 Uff. 1; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
20/11/2024, che integralmente si riportano:
1) I figli, continueranno a risiedere insieme al padre, presso la casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. , sita a Forlì in Via Angeloni n.133. Parte_1
2) Per quanto attiene gli aspetti patrimoniali i coniugi convengono che il sig. Pt_1
versi alla sig.ra la somma di € 35.000/00 (trentacinquemila/00) a titolo di CP_1
assegno una tantum ex art.5 comma VIII L.898/1970, e tutto ciò in ragione: i) della durata del matrimonio;
ii) del tenore di vita goduto dalla famiglia e dalla sig.ra
in costanza di matrimonio;
iii) del ruolo e del contributo fornito dalla sig.ra CP_1
(coniuge economicamente più debole) alla formazione del patrimonio della CP_1
2 famiglia ed indirettamente di quello personale del marito;
iv) della circostanza che vedrà la sig.ra lasciare al marito la casa coniugale sebbene intestata a lui CP_1
solo; v) del canone di locazione abitativa che la sig.ra deve pagare;
vi) della CP_1
differenza di reddito tra i coniugi.
3) A tale proposito i coniugi danno atto che l'immobile adibito a casa coniugale è stato acquistato nel mese di maggio 2011 e pagato anche mediante l'accensione di un mutuo fondiario dell'importo complessivo di € 175.000/00 e della durata complessiva di trenta anni. Il sig. si è sempre fatto e si farà comunque carico Pt_1
anche in futuro, del pagamento delle rate del mutuo suddetto senza nulla rivendicare da parte della sig.ra . CP_1
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di GROTTAGLIE per quanto di competenza.
Forlì, 01/04/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 2475 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in GROTTAGLIE in data 05/02/1992 tra i coniugi:
1. , nata a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nato a [...] in data [...], - Parte_1
C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. VALENTINI DANIELE;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 20/11/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 04/04/2022;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in GROTTAGLIE in data
05/02/1992 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di GROTTAGLIE – atto anno 1992 n. 9 p. 2 S. A Vol. 1 Uff. 1; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
20/11/2024, che integralmente si riportano:
1) I figli, continueranno a risiedere insieme al padre, presso la casa coniugale di proprietà esclusiva del sig. , sita a Forlì in Via Angeloni n.133. Parte_1
2) Per quanto attiene gli aspetti patrimoniali i coniugi convengono che il sig. Pt_1
versi alla sig.ra la somma di € 35.000/00 (trentacinquemila/00) a titolo di CP_1
assegno una tantum ex art.5 comma VIII L.898/1970, e tutto ciò in ragione: i) della durata del matrimonio;
ii) del tenore di vita goduto dalla famiglia e dalla sig.ra
in costanza di matrimonio;
iii) del ruolo e del contributo fornito dalla sig.ra CP_1
(coniuge economicamente più debole) alla formazione del patrimonio della CP_1
2 famiglia ed indirettamente di quello personale del marito;
iv) della circostanza che vedrà la sig.ra lasciare al marito la casa coniugale sebbene intestata a lui CP_1
solo; v) del canone di locazione abitativa che la sig.ra deve pagare;
vi) della CP_1
differenza di reddito tra i coniugi.
3) A tale proposito i coniugi danno atto che l'immobile adibito a casa coniugale è stato acquistato nel mese di maggio 2011 e pagato anche mediante l'accensione di un mutuo fondiario dell'importo complessivo di € 175.000/00 e della durata complessiva di trenta anni. Il sig. si è sempre fatto e si farà comunque carico Pt_1
anche in futuro, del pagamento delle rate del mutuo suddetto senza nulla rivendicare da parte della sig.ra . CP_1
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di GROTTAGLIE per quanto di competenza.
Forlì, 01/04/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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