CA
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 577 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1799/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1799/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 LAUDI BRUNO e dell'avv. ROMEN GEORG
APPELLANTE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI DAVIDE _1 C.F._2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per la :<<
1. Disporre lo stralcio dal fascicolo del convenuto dei documenti Pt_1 _1 prodotti con numerazione dal n. 15 al n. 20 e dichiarare inammissibili o comunque rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, la domanda di improcedibilità, inammissibilità e infondatezza dell'atto di riassunzione e dell'atto di appello svolte ai punti n 1 e 2 della comparsa di risposta, nonché le ulteriori domande ivi svolte.
2. Accogliere le conclusioni rassegnate dall'attrice nell'atto di riassunzione del Parte_1 giudizio del 24.10.2022, che a loro volta richiamano le conclusioni svolte nell'atto di appello del 12.2.2014 e nel giudizio di primo grado le quali qui di seguito entrambe si trascrivono:
Conclusioni giudizio di appello:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma parziale dell'impugnata sentenza n. 1482/2013 del Tribunale di Rimini, accogliere integralmente le conclusioni formulate dall'appellante nella fase di primo grado e qui riformulate. Spese di causa di entrambi i gradi del giudizio rifuse. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie e produzioni tutte formulate in primo grado. In particolare, si insiste per l'ammissione della produzione del nostro documento 12), che si produce nuovamente, consistente nella Comunicazione Comune di Ferrara / Guardia di Finanza pagina 1 di 12 del 14.3.2012, sussistendo sicuramente i presupposti per la remissione in termini ex art. 153, 2° c.,
c.p.c., in quanto venuto ad esistenza in epoca successiva alla scadenza dei termini per le istanze istruttorie e da noi prodotto in causa nelle prima udienza successiva del 1.2.2013 e prodotto nuovamente col deposito della comparsa conclusionale;
ciò anche in revoca e riforma dell'ordinanza istruttoria emessa dal Giudice del primo grado in data 1.2.2013.”. Conclusioni giudizio di primo grado come da foglio 1.3.2013:
“Voglia l'onorevole Tribunale di Rimini: Accertare e dichiarare quale sia la somma di denaro che il sig. deve restituire alla sig.ra _1
, considerando gli importi ricevuti in deposito da luglio 2006 in poi e detraendo gli importi Pt_1 che verranno accertati essere stati restituiti (direttamente mediante pagamento di spese della sig.ra
); somma da quantificarsi ad oggi nell'importo di circa 152.784,21 o altro maggiore o minore Pt_1 importo che verrà ritenuto di giustizia sulla scorta delle risultanze processuali. Conseguentemente condannare il sig. ad effettuare il pagamento alla sig.ra della somma che verrà _1 Pt_1 determinata.
Accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. agli obblighi derivati dal mandato per l'acquisto _1 di un immobile conferitole dalla sig.ra e conseguentemente condannare il sig. a Pt_1 _1 risarcire alla sig.ra ogni danno o pregiudizio economico dalla stessa subito e subendo, con Pt_1 quantificazione da effettuarsi nell'importo che risulterà di giustizia sulla scorta delle risultanze processuali.
Accertare e dichiarare la sussistenza di responsabilità contrattuale e o extracontrattuale del sig. _1 nei confronti della signora per i fatti esposti in narrativa e conseguentemente condannare il Pt_1 signor a risarcire alla sig.ra ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, dalla stessa _1 Pt_1 subito e subendo;
danni da quantificarsi nell'importo che risulterà di giustizia anche secondo equità, sulla scorta delle risultanze processuali. Oltre rivalutazione monetaria e gli interessi. Spese di causa rifuse.
In via istruttoria si confermano le richieste formulate nella nostra memoria ex art. 183,6 n. 2 c.p.c. >>
per il Conti: << In via pregiudiziale sia disposta l'improcedibilità per carenza d'interesse e, comunque, estinzione delle pretese avverse. Nel merito 1. sia dichiarata l'improcedibilità, l'inammissibilità, o, comunque, l'infondatezza dell'atto introduttivo di controparte di riassunzione del presente giudizio;
2. siano, di conseguenza, dichiarate improcedibili, inammissibili e, comunque, infondate le domande contenute nell'originario atto di appello di controparte ed in ogni altro atto ed istanza;
3. sia accolto l'appello a suo tempo dispiegato dal Sig. e, per l'effetto, riformata la _1 sentenza di primo grado respingendo ex adverso tutte le istanze formulate in prime cure da parte attrice;
4. sia disposta la condanna di controparte al pagamento a favore di parte resistente di onorari, spese forfettarie ed ogni altro accessorio ex lege per il presente ed i precedenti gradi di giudizio;
5. in via residuale venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-undecies, D.L. n. 119/2018, nonché dell'art. 5, comma 3-bis, D.L. n. 70/2011, in ordine all'introduzione ed alle modifiche apportate all'art. 31, commi 49-bis e ter, L. n. 448/1998 per le causali menzionate nelle proprie difese>>
pagina 2 di 12 RAGIONI DELLA DECISIONE
1) conveniva, dinanzi al Tribunale di Rimini, Parte_1 [...]
(cognato del suo convivente more uxorio). _1
L'attrice esponeva di aver dato al convenuto il mandato senza rappresentanza ad acquistare un appartamento in Ferrara, da lei scelto, con obbligo di trasferirle, a sua richiesta, la proprietà del bene. La trattativa per l'acquisto veniva seguita dal che la informava del prezzo convenuto in euro 290.000,00. Ottenuta copia _1
dell'atto notarile di compravendita del 13.6.2007, la si era accorta che il Pt_1
prezzo ivi indicato di euro 189.827,00, era notevolmente inferiore in quanto l'immobile era soggetto alla disciplina di edilizia agevolata, con prezzo di rivendita vincolato ai sensi dell'art. 8 L. 10/77. Per tali ragioni, domandava la condanna del mandatario la restituzione delle eccedenti somme a lui versate per l'esecuzione del mandato, e pertanto euro 152.784,21. Qualora il corrispettivo versato fosse stato uguale alla somma di euro 290.000,00 effettivamente pattuita, tale pattuizione sarebbe stata da considerare parzialmente nulla;
il _1
responsabile per non averla informata della circostanza, il che le avrebbe consentito di <desistere dall'acquisto o insistere con il venditore per l'acquisto al prezzo determinato in base al vincolo>>, avrebbe dovuto esser condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, oltre al pagamento dell'importo pagato in eccesso rispetto al prezzo vincolato.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda. Contestata l'operatività _1
del vincolo di prezzo nel caso di specie, esponeva di avere effettivamente pagato euro 285.000,00, e negava di essere incorso in alcun inadempimento, essendo stato detto prezzo stato ritenuto congruo dalla stessa attrice;
dichiarava di essere disponibile al trasferimento dell'immobile alla previo accollo, da parte Pt_1
della mandante, del mutuo residuo di euro 190.000,00, da lui contratto, sempre su mandato senza rappresentanza della , per l'acquisto dell'appartamento. Pt_1
pagina 3 di 12 Con sentenza n.1482/13 il Tribunale di Rimini accoglieva parzialmente la domanda: accertato che il prezzo effettivamente versato dal Conti era stato di euro
285.000,00, ma ravvisato l'inadempimento del mandatario all'obbligazione di informare la dell'esistenza del vincolo sul prezzo, lo condannava al Pt_1
pagamento della somma di euro 95.173,00, ossia della differenza tra il prezzo sostenuto per l'acquisto (euro 285.000,00) ed il prezzo massimo consentito (euro
189.827,00).
La sentenza veniva impugnata da entrambe le parti;
la Corte d'appello, con sentenza n.7404/18, respingeva l'appello principale della volto ad Pt_2
ottenere la condanna del alla restituzione di euro 779,43 e ad un maggior _1
risarcimento del danno comprensivo dei costi del mutuo e del danno non patrimoniale, e, in accoglimento dell'appello incidentale del rigettava tutte _1
le domande proposte dalla poiché riteneva che, contrariamente a quanto Pt_1
affermato dal primo giudice, l'immobile in oggetto ben poteva essere venduto a prezzo libero, senza incorrere nella sanzione della nullità parziale, gravando l'obbligo di contenere i prezzi di cessione degli immobili costruiti in base a concessione edilizia a contributo ridotto solo sul costruttore titolare della concessione o su colui che è in questa subentrato, ma non (come avvenuto nel caso di specie) sull'acquirente che intenda, a sua volta, rivenderlo.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la . Pt_1
Con sentenza n. 21348/22 le SS.UU., in accoglimento del primo motivo, stabilivano i seguenti principi di diritto: «In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito degli interventi legislativi di cui all'art. 5, comma 3-bis, del
d.l. n. 70 del 2011, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 106 del 2011,
e all'art. 25-undedes del d.l. n. 119 del 2018, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 136 del 2018, il vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili permane fino a quando lo stesso non venga eliminato con la procedura di affrancazione di cui all'art. 31, comma 49-bis, della legge n. 448 del 1998. Tale
pagina 4 di 12 vincolo sussiste, in virtù della sostanziale equiparazione disposta dall'art. 3, comma 63, della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 31, comma 46, della legge n.
448 del 1998, sia per le convenzioni di cui all'art. 35 della legge n. 865 del 1971
(c.d. convenzioni PEEP) sia per quelle di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 10 del
1977 (c.d. convenzioni , poi trasferiti, senza significative modifiche, Parte_3
negli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 380 del 2001»; «la procedura di affrancazione finalizzata all'eliminazione del vincolo di prezzo per i successivi acquirenti degli immobili di edilizia residenziale pubblica, che l'art. 25-undedes del d.l. n. 119 del
2018 ha esteso in favore di tutti gli interessati, è consentita, secondo la previsione del comma 2 della citata disposizione, anche in relazione agli atti di cessione avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 5, comma 3-bis, del di. n. 70 del 2011 (13 luglio 2011); e la pendenza della procedura di rimozione dei vincoli determina la limitazione degli effetti dei relativi contratti di trasferimento degli immobili nei termini di cui all'art. 31, comma 49- quater, della legge n. 448 del 1998».
Gli altri quattro motivi venivano dichiarati inammissibili dovendo l'esame dei problemi ad essi sottesi trovare risposta nel giudizio di rinvio.
Il giudizio veniva quindi riassunto ex art. 392 cpc dalla la quale chiedeva Pt_1
rigettarsi l'appello del e accogliersi le conclusioni del proprio atto di _1
appello, e così ottenere l'integrale accoglimento delle domande da lei proposte, previa ammissione della produzione del doc. 12 che il Tribunale aveva ritenuto tardiva.
Il si costituiva reiterando le difese svolte nel proprio atto di appello, _1
limitatamente alle questioni già oggetto dei motivi dal quarto al sesto, preliminarmente eccepita l'improcedibilità della domanda della per Pt_1
estinzione e sopravvenuta carenza di interesse ex art. 31 c49 quater L. 448/98, ed in subordine sollevata eccezione di incostituzionalità dell'art. 25 undecies pagina 5 di 12 DL119/18 e dell'art. 5 c3 DL 70/11 in relazione alle modifiche apportate all'art. 31 c 49 bis e ter L. 448/98.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del'8.10.2024 sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note.
2)La domanda risarcitoria della non può trovare accoglimento per Pt_1
l'assorbente considerazione che ella, pur essendone onerata, non ha provato di avere subito un danno risarcibile, il che, secondo il principio della c.d. ragione più liquida, esime dall'esame delle altre eccezioni e questioni poste dalle parti, compresa l'ammissibilità del doc. 12 della (attestazione del Comune di Pt_1
Ferrara dell'ammontare del prezzo vincolato alla minor somma di euro
181.736,93) e dei nuovi documenti prodotti dal Conti in sede di rinvio, peraltro tutti sopravvenuti alla sentenza della Corte di appello.
Va premesso che le prove orali per le quali la ha insistito non possono Pt_1
trovare ingresso poiché le circostanze di cui ai capitoli sono tutte non contestate;
le istanze ex art. 210 cpc sono inammissibili poiché i documenti che ne sono oggetto (per la parte non già in atti) non sono affatto indispensabili per la decisione.
Osserva la Corte che l'esistenza del vincolo relativo al prezzo di vendita, o dei presupposti, di fatto o normativi da cui esso discendeva, non era menzionata nel preliminare di vendita;
la sua esistenza fu però senz'altro resa nota o facilmente conoscibile dal già quando, con mail del 6.9.2007 (doc. 8 convenuto), e _1
dunque una settimana prima del rogito, il venditore, nel ricapitolare la situazione contabile, comunicava che il “prezzo massimo di vendita in rogito” era di euro
189.500,00.
E' vero che, come rilevato dal dalle stesse allegazioni contenute nell'atto di _1
citazione di primo grado emerge come la avesse a lui conferito il Pt_1
mandato gratuito di acquistare quello specifico appartamento, che ella aveva personalmente visionato e scelto, accettando di pagare il prezzo richiesto dai pagina 6 di 12 venditori di euro 290.000,00, e che mai la mandante ha allegato che il _1
avesse avuto anche l'incarico di valutare, sotto qualsiasi profilo, la convenienza dell'affare, o le condizioni di diritto e di fatto dell'immobile.
Ciò nonostante, sarebbe stato doveroso, da parte del prima di sottoscrivere _1
il rogito di compravendita, informare della circostanza del vincolo di prezzo la mandante (che non risulta esserne stata già a conoscenza), e ciò in adempimento non dell'obbligazione principale di concludere il contratto che la lo Pt_1
aveva incaricato di concludere, ossia l'acquisto al prezzo di euro 290.000,00, ma dell'obbligazione accessoria di correttezza e buona fede, nella quale rientra l'obbligo di informare della controparte di ogni circostanza che possa essere determinante o significativa quanto al soddisfacimento del suo interesse negoziale. Tale interesse, in astratto, avrebbe potuto per esempio configurarsi qualora la compratrice, una volta ottenuta l'intestazione del bene, avesse inteso rivenderlo.
La gratuità del mandato, ed il conseguente minor rigore che l'art. 1710 cc prescrive nella valutazione della colpa del mandatario, non induce, nel caso di specie, ad escludere la responsabilità del il quale, esercitando un grado di _1
diligenza invero minimale, avrebbe potuto rendersi conto del dovere di informare la della problematica relativa al prezzo di vendita. Pt_1
L'accertato inadempimento del mandatario non esime però il mandante dall'onere di provare il danno.
Come eccepito dal a tale onere la , che, nella citazione di primo _1 Pt_1
grado, ha allegato il proprio danno limitandosi ad affermare che ella, se informata,
<avrebbe potuto desistere dall'acquisto o insistere col venditore per l'acquisto al prezzo determinato in base all'atto che poneva il vincolo>>, non ha alcun modo assolto, il che osta all'accoglimento della domanda risarcitoria, tanto contrattuale quanto extracontrattuale, osservandosi che il Tribunale ha ravvisato pagina 7 di 12 l'esistenza di un danno risarcibile nella differenza fra il prezzo pagato e quello previsto ex lege, ma senza alcuna argomentazione.
Osserva la Corte che la previsione del prezzo vincolato di vendita non è posta in favore dell'acquirente dell'immobile, ma è diretta alla finalità di ordine pubblico di evitare che gli immobili di edilizia agevolata, siano oggetto poi di manovre speculative;
infatti, come illustrato nella pronuncia della SC, i vincoli originari sono stati attenuati nel 2011 concedendo al proprietario, trascorsi 5 anni dal primo trasferimento, di affrancare il bene pagando alla PA il corrispettivo ivi previsto, e dal 2018 l'affrancazione può avvenire a richiesta di qualunque persona fisica vi abbia interesse (compreso il venditore), che potrà in tal modo frustrare (art. 31 c.
49 quater) l'eventuale pretesa del compratore di rimborso della differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato.
Nel caso di specie il vincolo è cessato il 31.12.2018; ciò, diversamente da quanto eccepito dal Conti in via preliminare, non esclude in assoluto che per effetto dell'inadempimento possa essersi prodotto un danno.
Deve quindi procedersi nel considerare che la , che abita ancora Pt_1
nell'appartamento oggetto di causa, non ha mai neppure allegato di avere avuto un effettivo interesse a vendere a terzi l'immobile entro il 2018, vendita che sarebbe dovuta avvenire al prezzo vincolato ex lege (o, dal 2011, a prezzo libero previa affrancazione).
Per vendere, ella avrebbe dovuto d'altronde dare mandato in tal senso al o _1
chiedere ex art. 1706 cc il trasferimento dell'immobile, che il si è sempre _1
dichiarato pronto ad attuare, sia pure condizionatamente all'accollo del mutuo;
la domanda di trasferimento dell'immobile ex art. 2932 cc è stata dalla Pt_1
proposta solo nel 2015 e rigettata dal Tribunale per difetto di impegno scritto del mandatario al trasferimento, con sentenza confermata in appello.
Non vi è in nel caso di specie prova, e non è neppure sotto alcun profilo ragionevole presumere, che se avesse saputo del vincolo di prezzo, la Pt_1
pagina 8 di 12 avrebbe potuto acquistare l'immobile, al quale aveva interesse, al prezzo vincolato, inferiore di circa 100.000,00 a quello pattuito;
infatti, in tutta verosimiglianza, i venditori avrebbero venduto ad altri.
Non vi è neppure ragione di ritenere che la , se informata del vincolo, Pt_1
avrebbe desistito dall'acquistare quell'appartamento, che le era piaciuto e per il quale aveva ritenuto equo e congruo il prezzo di euro 290.000,00; non si comprende poi come tale desistenza avrebbe potuto tradursi automaticamente in un vantaggio per la . Pt_1
La ha poi affermato che la mancata informazione da parte del la Pt_1 _1
avrebbe privata della <possibilità di recedere dal contratto preliminare ove
l'immobile era stato dichiarato libero da vincoli, e richiedere il doppio della caparra di euro 20.000,00>> (p. 22 atto di riassunzione).
Tale danno è stato tardivamente allegato solo nella comparsa di primo grado.
In ogni caso, si tratta di un danno meramente ipotetico;
esso, per essere risarcibile, avrebbe pur sempre richiesto la dimostrazione da parte della mandante -nella specie mancata-, che, se informata del vincolo di prezzo e quindi della ineseguibilità del preliminare alle condizioni ivi previste, ella avrebbe ritenuto più conveniente recedere dal contratto;
la circostanza infatti non è presumibile ex se, in particolare non essendo noto quali fossero le caratteristiche dell'immobile e i prezzi di mercato del tempo.
Non è infine affatto provato che, in conseguenza dell'inadempimento del la _1
abbia patito un danno non patrimoniale da stress e sofferenza interiore, Pt_1
peraltro non risarcibile poiché non derivante da lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente tutelato. Per di più sono risultate positivamente insussistenti le condotte del Conti che le avrebbero causato sofferenza interiore (p.
23 e 24 atto di riassunzione), ossia, in tesi, l'esecuzione del mandato a scopo personale, il tentativo di appropriarsi indebitamente di somme, l'illegittimità del condizionare il trasferimento del bene alla liberazione dal mutuo.
pagina 9 di 12 3)La ha sempre domandato sin dalla citazione di primo grado la Pt_1
condanna del alla restituzione della differenza fra la somma a lui _1
corrisposta, di complessivi euro 262.834,00, e la minore somma delle spese sostenute per l'esecuzione del mandato relativo alla compravendita e ad altri incarichi (acquisto di una vettura, pagamento di imposte ecc…).
Ella ha affermato di avere consegnato al la somma complessiva di euro _1
262.843,00, ha riconosciuto sostenute nel suo interesse spese pari ad euro
225.239,41 (compresi gli altri incarichi), ha dato atto che il le aveva già _1
restituito euro 36.824,16, ed ha così concluso che ella rimaneva ancora creditrice di euro 779,43 (euro 262.834,00 - 225.239,41 - 36.824,16). Essendo sufficiente la somma versata al mandatario per l'acquisto e per l'esecuzione degli altri incarichi, non avrebbe avuto necessità di accendere il mutuo di euro 190.000,00. _1
La domanda della , fondata sull'asserita idoneità della somma da lei Pt_1
consegnata al a rimborsarlo di tutte le spese da lui sostenute, in tesi _1
sufficienti all'acquisto immobiliare e al pagamento delle spese notarili, delle imposte e quant'altro, senza necessità di accensione del mutuo, va respinta.
E' a ciò sufficiente anche la sola considerazione che la somma di euro 285.000,00
(oltre spese notarili e imposte) pagata per l'immobile era superiore alla somma consegnata dalla al infatti, del tutto arbitrariamente ed Pt_1 _1
infondatamente ella ha quantificato la pretesa differenza a suo credito assumendo, fra le spese sostenute dal Conti, non il prezzo da realmente questi pagato, ma euro
181.736,93 (ossia il prezzo vincolato come stimato nel doc. 12) per avere già detratto <<il danno per il pagamento in eccesso rispetto al prezzo massimo>>.
E' indubbio che, versato dalla banca mutuante ai venditori parte del prezzo per euro 183.282,50, il al tempo della compravendita, si è trovato detentore di _1
una eccedenza (provvista della + mutuo – spese del mandatario), tanto Pt_1
che la stessa ha dato atto di avere ricevuto successivamente in Pt_1
restituzione euro 36.824,16, e lo stesso in primo grado, riconosceva di _1
pagina 10 di 12 essere ancora in possesso 30.595,00 secondo il prospetto contabile al 31.12.2008
(doc. 34).
Deve tuttavia considerarsi che il mutuo, venticinquennale e dunque ancora in essere (con un debito residuo, al 31.12.2021, di euro 95.099,83: v. doc. 18 , _1
è rimasto, come l'appartamento, intestato al il quale provvede al _1
pagamento delle rate, come anche delle imposte relative all'immobile.
Come sottolineato anche dalla difesa del in tale complessa situazione, non _1
costituisce oggetto di domanda delle parti la definizione complessiva dei loro rapporti economici;
manca, in altri termini, un'azione di rendiconto, essendo il mandato relativo al pagamento del mutuo ancora in corso e non essendo stato l'immobile ritrasferito.
E', infine, una inammissibile domanda nuova, formulata solo nell'atto di riassunzione, la richiesta della di risarcimento del danno, peraltro Pt_1
assolutamente indimostrato, derivante dal fatto, del quale neppure si comprende la illiceità, che il Conti avrebbe confuso il denaro proprio r le somme corrispostegli dalla per l'esecuzione del mandato. Pt_1
4)Rigettate tutte le domande della , le spese di lite di tutti i gradi e fasi Pt_1
vanno poste a suo carico.
La va condannata al pagamento del doppio del contributo unificato Pt_1
essendosi qui accertata l'infondatezza dell'appello da lei proposto (v. Cass.
4731/21).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 cpc disposto dalla sentenza della S.C. n. 7249/23, rigetta tutte le domande proposte da
[...]
nei confronti di . Parte_1 _1
Condanna la a rifondere al Conti le spese di lite che liquida, per il primo Pt_1
grado, in euro 8.000,00 per compensi, per il secondo grado in euro 1.017,00 per anticipazioni ed euro 8.000,00 per compensi, per il giudizio di cassazione in euro pagina 11 di 12 4.000,00 per compensi e per il presente giudizio di rinvio in euro 8.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo della di versamento Pt_1
di ulteriore importo pari al contributo unificato per l'appello da lei proposto (NRG
325/14) ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 25.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1799/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 LAUDI BRUNO e dell'avv. ROMEN GEORG
APPELLANTE contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. LOMBARDI DAVIDE _1 C.F._2
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per la :<<
1. Disporre lo stralcio dal fascicolo del convenuto dei documenti Pt_1 _1 prodotti con numerazione dal n. 15 al n. 20 e dichiarare inammissibili o comunque rigettare, in quanto infondate in fatto e in diritto, la domanda di improcedibilità, inammissibilità e infondatezza dell'atto di riassunzione e dell'atto di appello svolte ai punti n 1 e 2 della comparsa di risposta, nonché le ulteriori domande ivi svolte.
2. Accogliere le conclusioni rassegnate dall'attrice nell'atto di riassunzione del Parte_1 giudizio del 24.10.2022, che a loro volta richiamano le conclusioni svolte nell'atto di appello del 12.2.2014 e nel giudizio di primo grado le quali qui di seguito entrambe si trascrivono:
Conclusioni giudizio di appello:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma parziale dell'impugnata sentenza n. 1482/2013 del Tribunale di Rimini, accogliere integralmente le conclusioni formulate dall'appellante nella fase di primo grado e qui riformulate. Spese di causa di entrambi i gradi del giudizio rifuse. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie e produzioni tutte formulate in primo grado. In particolare, si insiste per l'ammissione della produzione del nostro documento 12), che si produce nuovamente, consistente nella Comunicazione Comune di Ferrara / Guardia di Finanza pagina 1 di 12 del 14.3.2012, sussistendo sicuramente i presupposti per la remissione in termini ex art. 153, 2° c.,
c.p.c., in quanto venuto ad esistenza in epoca successiva alla scadenza dei termini per le istanze istruttorie e da noi prodotto in causa nelle prima udienza successiva del 1.2.2013 e prodotto nuovamente col deposito della comparsa conclusionale;
ciò anche in revoca e riforma dell'ordinanza istruttoria emessa dal Giudice del primo grado in data 1.2.2013.”. Conclusioni giudizio di primo grado come da foglio 1.3.2013:
“Voglia l'onorevole Tribunale di Rimini: Accertare e dichiarare quale sia la somma di denaro che il sig. deve restituire alla sig.ra _1
, considerando gli importi ricevuti in deposito da luglio 2006 in poi e detraendo gli importi Pt_1 che verranno accertati essere stati restituiti (direttamente mediante pagamento di spese della sig.ra
); somma da quantificarsi ad oggi nell'importo di circa 152.784,21 o altro maggiore o minore Pt_1 importo che verrà ritenuto di giustizia sulla scorta delle risultanze processuali. Conseguentemente condannare il sig. ad effettuare il pagamento alla sig.ra della somma che verrà _1 Pt_1 determinata.
Accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. agli obblighi derivati dal mandato per l'acquisto _1 di un immobile conferitole dalla sig.ra e conseguentemente condannare il sig. a Pt_1 _1 risarcire alla sig.ra ogni danno o pregiudizio economico dalla stessa subito e subendo, con Pt_1 quantificazione da effettuarsi nell'importo che risulterà di giustizia sulla scorta delle risultanze processuali.
Accertare e dichiarare la sussistenza di responsabilità contrattuale e o extracontrattuale del sig. _1 nei confronti della signora per i fatti esposti in narrativa e conseguentemente condannare il Pt_1 signor a risarcire alla sig.ra ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, dalla stessa _1 Pt_1 subito e subendo;
danni da quantificarsi nell'importo che risulterà di giustizia anche secondo equità, sulla scorta delle risultanze processuali. Oltre rivalutazione monetaria e gli interessi. Spese di causa rifuse.
In via istruttoria si confermano le richieste formulate nella nostra memoria ex art. 183,6 n. 2 c.p.c. >>
per il Conti: << In via pregiudiziale sia disposta l'improcedibilità per carenza d'interesse e, comunque, estinzione delle pretese avverse. Nel merito 1. sia dichiarata l'improcedibilità, l'inammissibilità, o, comunque, l'infondatezza dell'atto introduttivo di controparte di riassunzione del presente giudizio;
2. siano, di conseguenza, dichiarate improcedibili, inammissibili e, comunque, infondate le domande contenute nell'originario atto di appello di controparte ed in ogni altro atto ed istanza;
3. sia accolto l'appello a suo tempo dispiegato dal Sig. e, per l'effetto, riformata la _1 sentenza di primo grado respingendo ex adverso tutte le istanze formulate in prime cure da parte attrice;
4. sia disposta la condanna di controparte al pagamento a favore di parte resistente di onorari, spese forfettarie ed ogni altro accessorio ex lege per il presente ed i precedenti gradi di giudizio;
5. in via residuale venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-undecies, D.L. n. 119/2018, nonché dell'art. 5, comma 3-bis, D.L. n. 70/2011, in ordine all'introduzione ed alle modifiche apportate all'art. 31, commi 49-bis e ter, L. n. 448/1998 per le causali menzionate nelle proprie difese>>
pagina 2 di 12 RAGIONI DELLA DECISIONE
1) conveniva, dinanzi al Tribunale di Rimini, Parte_1 [...]
(cognato del suo convivente more uxorio). _1
L'attrice esponeva di aver dato al convenuto il mandato senza rappresentanza ad acquistare un appartamento in Ferrara, da lei scelto, con obbligo di trasferirle, a sua richiesta, la proprietà del bene. La trattativa per l'acquisto veniva seguita dal che la informava del prezzo convenuto in euro 290.000,00. Ottenuta copia _1
dell'atto notarile di compravendita del 13.6.2007, la si era accorta che il Pt_1
prezzo ivi indicato di euro 189.827,00, era notevolmente inferiore in quanto l'immobile era soggetto alla disciplina di edilizia agevolata, con prezzo di rivendita vincolato ai sensi dell'art. 8 L. 10/77. Per tali ragioni, domandava la condanna del mandatario la restituzione delle eccedenti somme a lui versate per l'esecuzione del mandato, e pertanto euro 152.784,21. Qualora il corrispettivo versato fosse stato uguale alla somma di euro 290.000,00 effettivamente pattuita, tale pattuizione sarebbe stata da considerare parzialmente nulla;
il _1
responsabile per non averla informata della circostanza, il che le avrebbe consentito di <desistere dall'acquisto o insistere con il venditore per l'acquisto al prezzo determinato in base al vincolo>>, avrebbe dovuto esser condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e non, a titolo contrattuale ed extracontrattuale, oltre al pagamento dell'importo pagato in eccesso rispetto al prezzo vincolato.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda. Contestata l'operatività _1
del vincolo di prezzo nel caso di specie, esponeva di avere effettivamente pagato euro 285.000,00, e negava di essere incorso in alcun inadempimento, essendo stato detto prezzo stato ritenuto congruo dalla stessa attrice;
dichiarava di essere disponibile al trasferimento dell'immobile alla previo accollo, da parte Pt_1
della mandante, del mutuo residuo di euro 190.000,00, da lui contratto, sempre su mandato senza rappresentanza della , per l'acquisto dell'appartamento. Pt_1
pagina 3 di 12 Con sentenza n.1482/13 il Tribunale di Rimini accoglieva parzialmente la domanda: accertato che il prezzo effettivamente versato dal Conti era stato di euro
285.000,00, ma ravvisato l'inadempimento del mandatario all'obbligazione di informare la dell'esistenza del vincolo sul prezzo, lo condannava al Pt_1
pagamento della somma di euro 95.173,00, ossia della differenza tra il prezzo sostenuto per l'acquisto (euro 285.000,00) ed il prezzo massimo consentito (euro
189.827,00).
La sentenza veniva impugnata da entrambe le parti;
la Corte d'appello, con sentenza n.7404/18, respingeva l'appello principale della volto ad Pt_2
ottenere la condanna del alla restituzione di euro 779,43 e ad un maggior _1
risarcimento del danno comprensivo dei costi del mutuo e del danno non patrimoniale, e, in accoglimento dell'appello incidentale del rigettava tutte _1
le domande proposte dalla poiché riteneva che, contrariamente a quanto Pt_1
affermato dal primo giudice, l'immobile in oggetto ben poteva essere venduto a prezzo libero, senza incorrere nella sanzione della nullità parziale, gravando l'obbligo di contenere i prezzi di cessione degli immobili costruiti in base a concessione edilizia a contributo ridotto solo sul costruttore titolare della concessione o su colui che è in questa subentrato, ma non (come avvenuto nel caso di specie) sull'acquirente che intenda, a sua volta, rivenderlo.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la . Pt_1
Con sentenza n. 21348/22 le SS.UU., in accoglimento del primo motivo, stabilivano i seguenti principi di diritto: «In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito degli interventi legislativi di cui all'art. 5, comma 3-bis, del
d.l. n. 70 del 2011, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 106 del 2011,
e all'art. 25-undedes del d.l. n. 119 del 2018, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 136 del 2018, il vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili permane fino a quando lo stesso non venga eliminato con la procedura di affrancazione di cui all'art. 31, comma 49-bis, della legge n. 448 del 1998. Tale
pagina 4 di 12 vincolo sussiste, in virtù della sostanziale equiparazione disposta dall'art. 3, comma 63, della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 31, comma 46, della legge n.
448 del 1998, sia per le convenzioni di cui all'art. 35 della legge n. 865 del 1971
(c.d. convenzioni PEEP) sia per quelle di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 10 del
1977 (c.d. convenzioni , poi trasferiti, senza significative modifiche, Parte_3
negli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 380 del 2001»; «la procedura di affrancazione finalizzata all'eliminazione del vincolo di prezzo per i successivi acquirenti degli immobili di edilizia residenziale pubblica, che l'art. 25-undedes del d.l. n. 119 del
2018 ha esteso in favore di tutti gli interessati, è consentita, secondo la previsione del comma 2 della citata disposizione, anche in relazione agli atti di cessione avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 5, comma 3-bis, del di. n. 70 del 2011 (13 luglio 2011); e la pendenza della procedura di rimozione dei vincoli determina la limitazione degli effetti dei relativi contratti di trasferimento degli immobili nei termini di cui all'art. 31, comma 49- quater, della legge n. 448 del 1998».
Gli altri quattro motivi venivano dichiarati inammissibili dovendo l'esame dei problemi ad essi sottesi trovare risposta nel giudizio di rinvio.
Il giudizio veniva quindi riassunto ex art. 392 cpc dalla la quale chiedeva Pt_1
rigettarsi l'appello del e accogliersi le conclusioni del proprio atto di _1
appello, e così ottenere l'integrale accoglimento delle domande da lei proposte, previa ammissione della produzione del doc. 12 che il Tribunale aveva ritenuto tardiva.
Il si costituiva reiterando le difese svolte nel proprio atto di appello, _1
limitatamente alle questioni già oggetto dei motivi dal quarto al sesto, preliminarmente eccepita l'improcedibilità della domanda della per Pt_1
estinzione e sopravvenuta carenza di interesse ex art. 31 c49 quater L. 448/98, ed in subordine sollevata eccezione di incostituzionalità dell'art. 25 undecies pagina 5 di 12 DL119/18 e dell'art. 5 c3 DL 70/11 in relazione alle modifiche apportate all'art. 31 c 49 bis e ter L. 448/98.
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe in esito all'udienza del'8.10.2024 sostituita ex art. 127 ter cpc dal deposito di note.
2)La domanda risarcitoria della non può trovare accoglimento per Pt_1
l'assorbente considerazione che ella, pur essendone onerata, non ha provato di avere subito un danno risarcibile, il che, secondo il principio della c.d. ragione più liquida, esime dall'esame delle altre eccezioni e questioni poste dalle parti, compresa l'ammissibilità del doc. 12 della (attestazione del Comune di Pt_1
Ferrara dell'ammontare del prezzo vincolato alla minor somma di euro
181.736,93) e dei nuovi documenti prodotti dal Conti in sede di rinvio, peraltro tutti sopravvenuti alla sentenza della Corte di appello.
Va premesso che le prove orali per le quali la ha insistito non possono Pt_1
trovare ingresso poiché le circostanze di cui ai capitoli sono tutte non contestate;
le istanze ex art. 210 cpc sono inammissibili poiché i documenti che ne sono oggetto (per la parte non già in atti) non sono affatto indispensabili per la decisione.
Osserva la Corte che l'esistenza del vincolo relativo al prezzo di vendita, o dei presupposti, di fatto o normativi da cui esso discendeva, non era menzionata nel preliminare di vendita;
la sua esistenza fu però senz'altro resa nota o facilmente conoscibile dal già quando, con mail del 6.9.2007 (doc. 8 convenuto), e _1
dunque una settimana prima del rogito, il venditore, nel ricapitolare la situazione contabile, comunicava che il “prezzo massimo di vendita in rogito” era di euro
189.500,00.
E' vero che, come rilevato dal dalle stesse allegazioni contenute nell'atto di _1
citazione di primo grado emerge come la avesse a lui conferito il Pt_1
mandato gratuito di acquistare quello specifico appartamento, che ella aveva personalmente visionato e scelto, accettando di pagare il prezzo richiesto dai pagina 6 di 12 venditori di euro 290.000,00, e che mai la mandante ha allegato che il _1
avesse avuto anche l'incarico di valutare, sotto qualsiasi profilo, la convenienza dell'affare, o le condizioni di diritto e di fatto dell'immobile.
Ciò nonostante, sarebbe stato doveroso, da parte del prima di sottoscrivere _1
il rogito di compravendita, informare della circostanza del vincolo di prezzo la mandante (che non risulta esserne stata già a conoscenza), e ciò in adempimento non dell'obbligazione principale di concludere il contratto che la lo Pt_1
aveva incaricato di concludere, ossia l'acquisto al prezzo di euro 290.000,00, ma dell'obbligazione accessoria di correttezza e buona fede, nella quale rientra l'obbligo di informare della controparte di ogni circostanza che possa essere determinante o significativa quanto al soddisfacimento del suo interesse negoziale. Tale interesse, in astratto, avrebbe potuto per esempio configurarsi qualora la compratrice, una volta ottenuta l'intestazione del bene, avesse inteso rivenderlo.
La gratuità del mandato, ed il conseguente minor rigore che l'art. 1710 cc prescrive nella valutazione della colpa del mandatario, non induce, nel caso di specie, ad escludere la responsabilità del il quale, esercitando un grado di _1
diligenza invero minimale, avrebbe potuto rendersi conto del dovere di informare la della problematica relativa al prezzo di vendita. Pt_1
L'accertato inadempimento del mandatario non esime però il mandante dall'onere di provare il danno.
Come eccepito dal a tale onere la , che, nella citazione di primo _1 Pt_1
grado, ha allegato il proprio danno limitandosi ad affermare che ella, se informata,
<avrebbe potuto desistere dall'acquisto o insistere col venditore per l'acquisto al prezzo determinato in base all'atto che poneva il vincolo>>, non ha alcun modo assolto, il che osta all'accoglimento della domanda risarcitoria, tanto contrattuale quanto extracontrattuale, osservandosi che il Tribunale ha ravvisato pagina 7 di 12 l'esistenza di un danno risarcibile nella differenza fra il prezzo pagato e quello previsto ex lege, ma senza alcuna argomentazione.
Osserva la Corte che la previsione del prezzo vincolato di vendita non è posta in favore dell'acquirente dell'immobile, ma è diretta alla finalità di ordine pubblico di evitare che gli immobili di edilizia agevolata, siano oggetto poi di manovre speculative;
infatti, come illustrato nella pronuncia della SC, i vincoli originari sono stati attenuati nel 2011 concedendo al proprietario, trascorsi 5 anni dal primo trasferimento, di affrancare il bene pagando alla PA il corrispettivo ivi previsto, e dal 2018 l'affrancazione può avvenire a richiesta di qualunque persona fisica vi abbia interesse (compreso il venditore), che potrà in tal modo frustrare (art. 31 c.
49 quater) l'eventuale pretesa del compratore di rimborso della differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato.
Nel caso di specie il vincolo è cessato il 31.12.2018; ciò, diversamente da quanto eccepito dal Conti in via preliminare, non esclude in assoluto che per effetto dell'inadempimento possa essersi prodotto un danno.
Deve quindi procedersi nel considerare che la , che abita ancora Pt_1
nell'appartamento oggetto di causa, non ha mai neppure allegato di avere avuto un effettivo interesse a vendere a terzi l'immobile entro il 2018, vendita che sarebbe dovuta avvenire al prezzo vincolato ex lege (o, dal 2011, a prezzo libero previa affrancazione).
Per vendere, ella avrebbe dovuto d'altronde dare mandato in tal senso al o _1
chiedere ex art. 1706 cc il trasferimento dell'immobile, che il si è sempre _1
dichiarato pronto ad attuare, sia pure condizionatamente all'accollo del mutuo;
la domanda di trasferimento dell'immobile ex art. 2932 cc è stata dalla Pt_1
proposta solo nel 2015 e rigettata dal Tribunale per difetto di impegno scritto del mandatario al trasferimento, con sentenza confermata in appello.
Non vi è in nel caso di specie prova, e non è neppure sotto alcun profilo ragionevole presumere, che se avesse saputo del vincolo di prezzo, la Pt_1
pagina 8 di 12 avrebbe potuto acquistare l'immobile, al quale aveva interesse, al prezzo vincolato, inferiore di circa 100.000,00 a quello pattuito;
infatti, in tutta verosimiglianza, i venditori avrebbero venduto ad altri.
Non vi è neppure ragione di ritenere che la , se informata del vincolo, Pt_1
avrebbe desistito dall'acquistare quell'appartamento, che le era piaciuto e per il quale aveva ritenuto equo e congruo il prezzo di euro 290.000,00; non si comprende poi come tale desistenza avrebbe potuto tradursi automaticamente in un vantaggio per la . Pt_1
La ha poi affermato che la mancata informazione da parte del la Pt_1 _1
avrebbe privata della <possibilità di recedere dal contratto preliminare ove
l'immobile era stato dichiarato libero da vincoli, e richiedere il doppio della caparra di euro 20.000,00>> (p. 22 atto di riassunzione).
Tale danno è stato tardivamente allegato solo nella comparsa di primo grado.
In ogni caso, si tratta di un danno meramente ipotetico;
esso, per essere risarcibile, avrebbe pur sempre richiesto la dimostrazione da parte della mandante -nella specie mancata-, che, se informata del vincolo di prezzo e quindi della ineseguibilità del preliminare alle condizioni ivi previste, ella avrebbe ritenuto più conveniente recedere dal contratto;
la circostanza infatti non è presumibile ex se, in particolare non essendo noto quali fossero le caratteristiche dell'immobile e i prezzi di mercato del tempo.
Non è infine affatto provato che, in conseguenza dell'inadempimento del la _1
abbia patito un danno non patrimoniale da stress e sofferenza interiore, Pt_1
peraltro non risarcibile poiché non derivante da lesione di un diritto inviolabile della persona costituzionalmente tutelato. Per di più sono risultate positivamente insussistenti le condotte del Conti che le avrebbero causato sofferenza interiore (p.
23 e 24 atto di riassunzione), ossia, in tesi, l'esecuzione del mandato a scopo personale, il tentativo di appropriarsi indebitamente di somme, l'illegittimità del condizionare il trasferimento del bene alla liberazione dal mutuo.
pagina 9 di 12 3)La ha sempre domandato sin dalla citazione di primo grado la Pt_1
condanna del alla restituzione della differenza fra la somma a lui _1
corrisposta, di complessivi euro 262.834,00, e la minore somma delle spese sostenute per l'esecuzione del mandato relativo alla compravendita e ad altri incarichi (acquisto di una vettura, pagamento di imposte ecc…).
Ella ha affermato di avere consegnato al la somma complessiva di euro _1
262.843,00, ha riconosciuto sostenute nel suo interesse spese pari ad euro
225.239,41 (compresi gli altri incarichi), ha dato atto che il le aveva già _1
restituito euro 36.824,16, ed ha così concluso che ella rimaneva ancora creditrice di euro 779,43 (euro 262.834,00 - 225.239,41 - 36.824,16). Essendo sufficiente la somma versata al mandatario per l'acquisto e per l'esecuzione degli altri incarichi, non avrebbe avuto necessità di accendere il mutuo di euro 190.000,00. _1
La domanda della , fondata sull'asserita idoneità della somma da lei Pt_1
consegnata al a rimborsarlo di tutte le spese da lui sostenute, in tesi _1
sufficienti all'acquisto immobiliare e al pagamento delle spese notarili, delle imposte e quant'altro, senza necessità di accensione del mutuo, va respinta.
E' a ciò sufficiente anche la sola considerazione che la somma di euro 285.000,00
(oltre spese notarili e imposte) pagata per l'immobile era superiore alla somma consegnata dalla al infatti, del tutto arbitrariamente ed Pt_1 _1
infondatamente ella ha quantificato la pretesa differenza a suo credito assumendo, fra le spese sostenute dal Conti, non il prezzo da realmente questi pagato, ma euro
181.736,93 (ossia il prezzo vincolato come stimato nel doc. 12) per avere già detratto <<il danno per il pagamento in eccesso rispetto al prezzo massimo>>.
E' indubbio che, versato dalla banca mutuante ai venditori parte del prezzo per euro 183.282,50, il al tempo della compravendita, si è trovato detentore di _1
una eccedenza (provvista della + mutuo – spese del mandatario), tanto Pt_1
che la stessa ha dato atto di avere ricevuto successivamente in Pt_1
restituzione euro 36.824,16, e lo stesso in primo grado, riconosceva di _1
pagina 10 di 12 essere ancora in possesso 30.595,00 secondo il prospetto contabile al 31.12.2008
(doc. 34).
Deve tuttavia considerarsi che il mutuo, venticinquennale e dunque ancora in essere (con un debito residuo, al 31.12.2021, di euro 95.099,83: v. doc. 18 , _1
è rimasto, come l'appartamento, intestato al il quale provvede al _1
pagamento delle rate, come anche delle imposte relative all'immobile.
Come sottolineato anche dalla difesa del in tale complessa situazione, non _1
costituisce oggetto di domanda delle parti la definizione complessiva dei loro rapporti economici;
manca, in altri termini, un'azione di rendiconto, essendo il mandato relativo al pagamento del mutuo ancora in corso e non essendo stato l'immobile ritrasferito.
E', infine, una inammissibile domanda nuova, formulata solo nell'atto di riassunzione, la richiesta della di risarcimento del danno, peraltro Pt_1
assolutamente indimostrato, derivante dal fatto, del quale neppure si comprende la illiceità, che il Conti avrebbe confuso il denaro proprio r le somme corrispostegli dalla per l'esecuzione del mandato. Pt_1
4)Rigettate tutte le domande della , le spese di lite di tutti i gradi e fasi Pt_1
vanno poste a suo carico.
La va condannata al pagamento del doppio del contributo unificato Pt_1
essendosi qui accertata l'infondatezza dell'appello da lei proposto (v. Cass.
4731/21).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando in sede di rinvio ex art. 392 cpc disposto dalla sentenza della S.C. n. 7249/23, rigetta tutte le domande proposte da
[...]
nei confronti di . Parte_1 _1
Condanna la a rifondere al Conti le spese di lite che liquida, per il primo Pt_1
grado, in euro 8.000,00 per compensi, per il secondo grado in euro 1.017,00 per anticipazioni ed euro 8.000,00 per compensi, per il giudizio di cassazione in euro pagina 11 di 12 4.000,00 per compensi e per il presente giudizio di rinvio in euro 8.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo della di versamento Pt_1
di ulteriore importo pari al contributo unificato per l'appello da lei proposto (NRG
325/14) ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 25.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 12 di 12