TRIB
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/09/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dr.ssa Angela Dell'Ali ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5507/2022 R.G. promossa da:
Parte_1
, rappresentato e difeso dall'AVV. CARPINTERI CARLO P.IVA_1
contro cf rappresentato e difeso dall'AVV. LEONE STEFANO CP_1 P.IVA_2
Avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 4.6.2025 e la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI IN FATTO E I DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole dalla in Parte_1 CP_1
data 29.11.2022, per l'importo di Euro 38.967,33 oltre spese, azionato in forza della sentenza n.
542/2022 del Tribunale Civile di Siracusa, pubblicata il 31.03.2022, deducendo che il credito azionato da controparte era in realtà integralmente compensato dal maggior credito vantato da nei Parte_1
confronti della stessa in forza di tre distinti titoli esecutivi: un mutuo fondiario di Euro CP_1
170.000,00 concesso da Banco di Sicilia s.p.a. con atto notarile del 13.06.2006 (rep. n. 56212, racc. n.
pagina 1 di 6 11275, notaio , reso esecutivo ex lege con apposizione di formula esecutiva in data 22.04.2022; Per_1
un mutuo fondiario di Euro 550.000,00 concesso da Banco di Sicilia s.p.a. con atto notarile del
12.10.2007 (rep. n. 109457, racc. n. 24584, notaio , anch'esso reso esecutivo ex lege in data Per_2
22.04.2022; la sentenza n. 352/2022 del Tribunale di Siracusa, pubblicata il 02.03.2022, di condanna della al pagamento in favore di della somma di Euro 6.000,00 oltre accessori, CP_1 Parte_1
già munita di formula esecutiva.
Secondo alla data del 28.11.2022, il debito di derivante dai mutui e dalla Parte_1 CP_1
menzionata sentenza ammontava complessivamente ad Euro 520.138,40. Pertanto, operata la compensazione con il credito di Euro 38.967,33 vantato dalla in forza della sentenza n. CP_1
542/2022, residuava un credito netto in favore della banca di Euro 481.171,07.
ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 1242 c.c., la compensazione legale aveva estinto ipso Parte_1
iure i reciproci rapporti obbligatori dal giorno della loro coesistenza, con conseguente insussistenza del diritto della a procedere esecutivamente. CP_1
Si costituiva in giudizio la contestando la fondatezza dell'opposizione e sostenendo CP_1
l'inopponibilità della compensazione, rappresentando che il proprio credito discendeva da una sentenza passata in giudicato, la n. 542/2022 del Tribunale di Siracusa, certa e incontestabile nell'an e nel quantum, mentre i crediti di derivanti dai mutui erano ancora oggetto di contestazione Parte_1
in separato giudizio di opposizione a precetto, iscritto al n. 897/2023 R.G. del Tribunale di Siracusa,
promosso dalla stessa a seguito della notifica di precetti relativi a detti mutui. In tale CP_1
giudizio si discuteva, sulla base anche di una consulenza tecnica di parte, della nullità delle clausole contrattuali indeterminate ex art. 117 T.U.B., in particolare sul metodo di ammortamento e sul regime di capitalizzazione, con conseguente rideterminazione del debito.
pagina 2 di 6 Secondo la trattandosi di controcrediti incerti sia nell'an che nel quantum e sub iudice, CP_1
non poteva operare alcuna compensazione, né legale né giudiziale, alla luce del principio affermato da
Cass. SS.UU. n. 23225/2016.
Radicatosi il contraddittorio, in assenza di attività istruttoria, la causa è giunta al suo naturale epilogo all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 giugno 2025, svoltasi in modalità telematica ex art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale sono stati assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ciò premesso il Tribunale ritiene che l'opposizione azionata dalla sia da accogliere nei Parte_1
limiti e per i motivi di seguito indicati.
L'attrice opponente fonda la propria domanda sull'art. 1242 c.c., ritenendo che il credito della CP_1
sia stato estinto ipso iure per effetto della compensazione legale con i controcrediti vantati da
[...]
tutti assistiti da titolo esecutivo. Parte_1
Tale prospettazione non può essere integralmente condivisa.
È pacifico che uno dei tre crediti opposti in compensazione derivi da sentenza passata in giudicato, la n.
352/2022 del Tribunale di Siracusa, dunque certo, liquido ed esigibile.
Diversamente, i crediti derivanti dai due contratti di mutuo sono oggetto di contestazione in separato giudizio, iscritto al n. R.G. 897/2023, promosso da con opposizione al precetto, in cui si CP_1
deduce la nullità delle clausole contrattuali relative al piano di ammortamento ed al regime di capitalizzazione, con conseguente rideterminazione del debito ai sensi dell'art. 117 TUB.
La giurisprudenza di legittimità, a cui questo Giudice intende dare continuità (Cass. SS.UU. n.
23225/2016), ha chiarito che, se l'esistenza del controcredito è controversa in altro giudizio pendente, il giudice adito non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale, dovendosi attendere il definitivo accertamento nel separato procedimento.
pagina 3 di 6 Pertanto, allo stato, i crediti derivanti dai mutui non possono dirsi “certi” ai fini della compensazione legale, poiché sub iudice quanto alla stessa misura del debito.
Il credito azionato da con l'atto di precetto oggi opposto trae origine dalla sentenza n. CP_1
542/2022 del Tribunale di Siracusa, passata in giudicato per mancata impugnazione. Tale titolo, in quanto definitivo, gode dei caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità e, in linea di principio,
attribuisce alla parte il pieno diritto di procedere in via esecutiva.
L'eccezione di compensazione sollevata da come visto, non può trovare accoglimento Parte_1
con riferimento ai crediti da mutuo, tuttora controversi in separato giudizio e quindi privi dei requisiti di certezza e definitività richiesti dall'art. 1243 codice civile.
Diverso è il discorso in relazione al credito derivante dalla sentenza n. 352/2022 del Tribunale di
Siracusa, anch'essa passata in giudicato, che ha condannato al pagamento in favore di CP_1
di Euro 6.000,00 oltre accessori. Parte_1
Trattandosi di un titolo giudiziale avente la medesima forza della sentenza azionata da lo CP_1
stesso è idoneo a fondare compensazione giudiziale ai sensi dell'art. 1243, comma 2, c.c., la quale può
operare anche in presenza di controcrediti sorti da rapporti diversi ma parimenti certi e definitivi.
In applicazione di tale principio, il credito della va dunque ridotto nella misura CP_1
corrispondente al controcredito giudiziale di Considerato che la sentenza n. 352/2022 ha Parte_1
liquidato un importo complessivo pari ad Euro 8.754,72 (comprensivo di spese generali, c.p.a. ed i.v.a.), deve ritenersi che tale somma si compensi con il credito di residuando in favore di CP_1
quest'ultima un credito netto pari ad Euro 30.212,61.
In definitiva, deve pertanto ribadirsi che l'opposizione proposta da risulta solo Parte_1
parzialmente fondata esclusivamente nei limiti della compensazione derivante dalla sentenza n.
352/2022, mentre per la restante parte il credito azionato dalla rimane pienamente CP_1
esigibile.
pagina 4 di 6 Quanto alle spese processuali, va richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 32061/2022, secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a soccombenza reciproca,
configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte o in caso di accoglimento parziale di un'unica domanda articolata in più capi.
Ne consegue che la parte sostanzialmente vittoriosa non può essere condannata a rifondere le spese processuali alla parte soccombente, potendosi al più giustificare, ricorrendone i presupposti, una compensazione totale o parziale delle stesse ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Nel caso di specie, l'opposizione proposta da è stata accolta solo limitatamente al Parte_1
controcredito derivante dalla sentenza n. 352/2022, mentre per il resto è stata rigettata. Pertanto, la parte sostanzialmente vittoriosa è la alla quale vanno riconosciute le spese di lite. In CP_1
ragione dell'accoglimento parziale, tuttavia, si reputa equo compensarne un terzo ai sensi dell'art. 92,
comma 2, codice di rito civile.
Ai fini della liquidazione, si è tenuto conto dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le cause di valore compreso tra Euro 26.000,00 ed Euro 52.000,00. La fase istruttoria è stata liquidata ai minimi tabellari, atteso che non è stata svolta alcuna attività istruttoria;
parimenti, la fase decisoria è stata liquidata ai minimi, tenuto conto che la convenuta non CP_1
ha depositato comparse conclusionali né memorie di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto promossa da contro ogni diversa domanda, eccezione e Parte_1 CP_1
deduzione disattesa o assorbita, così decide:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione, nei limiti di cui in motivazione;
pagina 5 di 6 2. Accerta e dichiara che il credito della derivante dalla sentenza n. 542/2022 del CP_1
Tribunale di Siracusa, azionato con precetto notificato in data 29.11.2022, deve ritenersi ridotto per compensazione nella sola misura di Euro 8.754,72, corrispondente al credito accertato con sentenza n. 352/2022 del Tribunale di Siracusa, e pertanto residua in favore della la CP_1
somma di Euro 30.212,61 oltre accessori di legge;
3. Compensa parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo e, per l'effetto,
condanna la al pagamento, in favore della dei restanti due terzi Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in Euro 3.507,33, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Siracusa, 4 settembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Angela Dell'Ali
pagina 6 di 6