Articolo 201 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 200Articolo 202
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19 aprile 1942
Art. 201.

Ai contratti d'opera stipulati prima dell'entrata in vigore del codice non si applica la decadenza prevista nel secondo comma dell'art. 2226 del codice, salvo che la consegna dell'opera avvenga posteriormente all'entrata in vigore del codice stesso.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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