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Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2023, n. 18785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18785 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EI PA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 14/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 18785 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 27/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di AT ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza applicativa della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno, disposta dal Magistrato di sorveglianza di AT con ordinanza del 27/05/2022, a seguito della richiesta di applicazione di tale misura di sicurezza per anni tre, decisa con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 27/03/2012. A fondamento di tale decisione, il Tribunale di sorveglianza di AT ha posto due considerazioni di natura fra loro eterogenea, così brevemente riassumibili: - in primo luogo, ha sottolineato come l'osservazione scientifica condotta, in ordine alla personalità del condannato, abbia rivelato la mancata rivisitazione critica circa il proprio vissuto delinquenziale;
- non sarebbe venuta meno, inoltre, la pericolosità sociale del soggetto, come desumibile tanto dall'accertata organicità dello stesso ad un sodalizio mafioso, quanto dalla natura stessa dei reati dei quali egli si è reso protagonista, accertati attraverso plurime condanne per associazione di stampo mafioso (elemento, quest'ultimo, che è stato considerato evocativo del persistente radicamento del AR nel territorio di provenienza, anche in ragione dell'esistenza di forti legami di tipo familiare). 2. Ricorre per cassazione PA AR, a mezzo del difensore avv. FA EL, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo il dettato dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. La doglianza si sostanzia, dunque, nella pretesa violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'erronea applicazione dell'art. 417 cod. pen., nonché, per quanto inerisce alla contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in punto di travisamento della prova. 2.1. In ordine alla ritenuta pericolosità sociale del AR, avrebbe errato il Tribunale di sorveglianzE nel valorizzare la valenza dimostrativa dei carichi pendenti annoverati dal soggetto. Si tratta, infatti, soltanto di un avviso di conclusione indagini, attinente a reati aggravati dal metodo mafioso, ma risalenti ad epoca anteriore rispetto alla carcerazione del AR stesso;
relativamente a tali fatti, sottolinea ancora la difesa, non risulta nemmeno adottato alcun provvedimento restrittivo della libertà personale. 2.2. Non sarebbero state adeguatamente soppesate le relazioni comportamentali stilate, nei confronti del soggetto, all'interno dell'istituto 2 carcerario;
in tali relazioni, viene dato atto di una sostanziale resipiscenza intervenuta nel condannato, il quale avrebbe manifestato una positiva progettualità di vita, nonché l'accettazione della valenza rieducativa e risocializzante della pregressa detenzione. 2.3. Sarebbe stato travisato, peraltro, il significato della decisione adottata. dal Tribunale di Napoli - Sezione misure di prevenzione. In tale provvedimento è stata esclusa la attuale pericolosità sociale del AR, fondando tale giudizio non sulla valutazione dell'efficacia risocializzante esplicata dall'esperienza carceraria, bensì sull'inesistenza di dati fattuali concreti, attraverso i quali poter desumere l'attualità dei legami del soggetto con ambienti criminali. 2.4. Non sarebbe stata tenuta nella debita considerazione, infine, l'avvenuta revoca del regime detentivo di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, fondata proprio sulla cessazione della pericolosità sociale del soggetto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Per ciò che inerisce al primo motivo di ricorso, è opportuno premettere, tenuto conto che il difetto è comune a più motivi di ricorso che denunciano il vizio della motivazione, come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
tale compito si sostanzia, invece, nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Dall'affermazione di questo principio, si traggono alcuni corollari. Ad eccezione del caso in cui il ricorso prospetti compiutamente l'esistenza di un «ragionevole dubbio», esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della 3 decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione. 3. Venendo all'analisi specifica del provvedimento impugnato, giova precisare che il Tribunale - con ampia e convincente motivazione, espressiva di un coerente e puntuale percorso logico e deduttivo - ha ritenuto di dover valorizzare, in primo luogo, la notevole caratura criminale del condannato, quale soggetto appartenente ad un sodalizio di tipo camorristico risultato ancora operativo. Il Tribunale ha dato diffusamente conto, peraltro, degli atti esaminati per pervenire a tale conclusione. 3.1. Nel provvedimento impugnato si trova, infatti, un puntuale riferimento alle fonti conoscitive, poste alla base dell'apparato argomentativo adottato dal Tribunale. Fonti conoscitive che appaiono coerentemente apprezzate, in forza di un percorso concettuale del tutto lineare ed esaustivo. 3.2. Altro elemento posto dal Tribunale a fondamento del provvedimento reiettivo - ed ampiamente richiamato e sviscerato, nella motivazione dello stesso - è l'assenza di un deciso ed effettivo distacco del condannato rispetto alle proprie pregresse esperienze criminali. Pur in assenza di emergenze disciplinarmente rilevanti in ambito penitenziario, infatti, si tratta di un soggetto che ha continuato a trincerarsi dietro l'usbergo di un ostinato e apodittico atteggiamento deresponsabilizzante, rifiutando la connotazione di organicità ad associazione camorristica, attribuitagli dalla condanna espiata. In tal modo ha mostrato - secondo quanto espresso dal Tribunale, con motivazione immune da vizi concettuali - di non aver mai concretamente intrapreso un percorso di resipiscenza e riflessione, in prospettiva risocializzante e di concreto distacco dalle precedenti logiche delinquenziali. Di tale prospettiva viene dato diffusamente conto, nel provvedimento oggetto di ricorso, con una struttura motivazionale che - anche sul punto specifico - si appalesa del tutto completa e ben ponderata. 4. Sostiene il ricorrente, inoltre, esser stato fondato il giudizio di pericolosità sulla sola base di una apodittica valorizzazione di fatti lontani nel tempo, in relazione ai quali non sarebbe stata neppure adottata misura cautelare;
si sarebbe trattato, insomma, di una valutazione astratta ed espressiva di una mera presunzione di pericolosità. 4.1. Osserva il Collegio, in primo luogo, che l'applicazione di misura di sicurezza riveste, nel caso di condanna per il delitto di associazione per 4 delinquere di stampo mafioso, un carattere che effettivamente solo in via formale è obbligatorio. Il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità è, infatti, nel senso che l'automatismo, tra condanna per associazione mafiosa ed applicazione della misura di sicurezza, confligga con l'attuale microsistema normativo delle misure di sicurezza personali. Nel quadro normativo creatosi all'indomani dell'intervento della legge 10 ottobre 1986, n. 633 (cd. Legge Gozzini), venuto meno l'istituto della pericolosità sociale presunta, è divenuto obbligatorio il previo accertamento in ordine alla pericolosità, ai fini dell'applicazione di tutte le misure di sicurezza personali. Si veda anche il principio di diritto espresso da Sez. 1, n. 1027 del 31/10/2018, dep. 2019, Argento, Rv. 274790 - 01, a mente della quale: «Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza ordinata ai sensi dell'art. 417 cod. pen. (nella specie, la libertà vigilata), il magistrato di sorveglianza ha l'onere di verificare la persistenza della pericolosità sociale del condannato, tenendo conto non solo della gravità dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l'espiazione della pena». Nello stesso senso si sono espresse Sez. 1, n. 35996 del 08/05/2019, Natale, Rv. 276813 - 01, secondo la quale: «In tema di misure di sicurezza, dopo la modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, senza il ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice». In linea con tale orientamento si è posta Sez. 1, n. 7188 del 10/12/2020, Pavone, Rv. 280804 - 01; in questa pronuncia, la Corte ha affermato come rappresenti ormai principio di portata generale, operante, quindi, anche in relazione alla misura di sicurezza ex art. 417 cod. pen., quello dell'applicazione di tale misura, anche ad opera del giudice della cognizione, solo dopo il positivo scrutinio circa l'effettiva pericolosità sociale del soggetto, da accertarsi in concreto sulla base dei canoni di cui all'art. 133 cod. pen. globalmente considerati e delle allegazioni difensive, senza possibilità di ricorso ad alcun automatismo, fra condanna per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e applicazione di misure di sicurezza. La Corte ha chiarito, inoltre, come vengano in rilievo, in tale valutazione, elementi quali il ruolo ricoperto dal soggetto all'interno della compagine delinquenziale, la durata della sua organicità all'associazione, la commissione di reati scopo, la natura e intensità dei legami instaurati con gli altri sodali. In senso difforme, si segnalano Sez. 6, n. 4115 del 27/06/2019, Ricciarelli, Rv. 278325 - 03, secondo cui: «In tema di associazione di tipo mafioso, 5 l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto>>, e Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone Rv. 281999 - 01 (quest'ultima pronuncia, in motivazione, ha però precisato come sia pur sempre compito del magistrato di sorveglianza svolgere il relativo accertamento, al momento dell'esecuzione della misura, alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento serbato dal condannato, durante e dopo l'espiazione della pena). Si deve far menzione, a completamento della disamina teorica, anche dell'emersione di un orientamento, che media fra le due opposte posizioni sopra brevemente riassunte. Quest'ultimo indirizzo giurisprudenziale sostiene non esser necessario un effettivo accertamento, in tema di pericolosità, nel caso di applicazione di misura di sicurezza ai sensi dell'art. 417 cod. pen., essendo comunque vigente una presunzione sul punto, derivante dalle intrinseche connotazioni strutturali del sodalizio criminoso, oltre che dalla permanenza nel tempo del vincolo criminale;
tale presunzione, però, può risultare superata, in presenza dell'acquisizione di elementi di segno contrario, quale la collaborazione del soggetto con l'autorità giudiziaria, elementi che appaiano atti, in concreto, a elidere la pericolosità sociale (il principio si trova espresso in Sez. 6, n. 2025 del 21/11/2017, dep. 2018, Ambesi, Rv. 272023-01, che si incarica, peraltro, di delineare la natura semplice di tale presunzione e di tenerla distinta dalla pericolosità sociale ex lege, vigente in epoca antecedente rispetto all'intervento dell'art. 31 della legge 633 del 1986, come ricavabile, del resto, sin da Sez. 1, n. 6847 del 29/10/2007). 4.2. Questo Collegio è quindi consapevole dell'esistenza del contrasto giurisprudenziale sopra enunciato, ma si limita a registrarlo e darne conto, non rilevando la questione nella concreta fattispecie. Pur a voler sposare la più ampia tesi (ossia quella che, negando l'esistenza di una pericolosità presunta, reputa indispensabile il concreto accertamento, in punto di effettiva pericolosità sociale del soggetto, anche nel caso di applicazione di misura di sicurezza correlata a condanna per associazione mafiosa), emerge comunque - dal provvedimento impugnato - una motivazione, sul tema della sussistenza della pericolosità, che si appalesa logica e coerente, nonché ampia e completa, come di seguito ancora chiarito. 6 4.3. Ciò precisato ai fini del corretto inquadramento giuridico della questione, risulta infondata la censura difensiva che lamenta il vizio di motivazione, in punto di ritenuta attualità della pericolosità sociale. Il Tribunale di sorveglianza - con motivazione che si è già detto essere puntuale e coerente, oltre che esente da fratture narrative, vizi logici ed errori di diritto - ha dato adeguatamente conto, infatti, dei parametri adottati per la formulazione del suo giudizio e che ha reputato evocativi di una ancora perdurante pericolosità sociale. Parametri che, come analiticamente chiarito nel provvedimento impugnato, sono costituiti dalla militanza del condannato in una associazione criminale di tipo mafioso non ancora estinta (anzi, ancora pienamente attiva), dalla quale non risulta essersi dissociato. 5. Nemmeno risulta trascurato - nella motivazione censurata - l'esito del percorso penitenziario, poiché il giudice di merito ha evidenziato come i tecnici del trattamento, pur nel riconoscimento del corretto comportamento intramurario serbato dal AR, ne abbiano comunque rimarcato l'assenza di revisione critica del proprio passato deviante ed abbiano quindi formulato - in assenza di una vera revisione critica - una prognosi inframuraria. 6. Sostiene la difesa esser stato travisato il significato del provvedimento adottato dal Tribunale di Napoli - Sez. misure di prevenzione, che ha escluso la attuale pericolosità sociale del AR. 6.1. Il vizio di "travisamento della prova", anche definito contraddittorietà processuale, inerisce a situazioni di mancata coesione concettuale della motivazione, rispetto al dato processuale esistente e quindi definisce il perimetro delle incongruenze della valutazione rispetto al patrimonio conoscitivo esistente in atti. Si distinguono tre differenti situazioni patologiche, rientranti nell'alveo di tale vizio: la omessa valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione a fini decisori di una prova in forza di una errata ricostruzione del "significante" ad essa correlato (travisamento delle risultanze probatorie); l'uso di una prova non esistente nel processo (travisamento per invenzione). Viene quindi qui in rilievo non la reinterpretazione degli elementi di valutazione e conoscenza presi in considerazione dal giudice ai fini della decisione, bensì la verifica in ordine alla stessa sussistenza di tali dati probatori (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Il vizio in esame vede confinata la verifica demandata al giudice di legittimità al controllo circa la esatta trasmigrazione - nell'iter deduttivo seguito dal giudice - dell'elemento probatorio quale specchio del "significante", ma non del "significato", stante l'impossibilità di effettuare una nuova lettura ed 7 interpretazione nel merito del dato probatorio (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovìc, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). L'elemento travisato deve poi assumere valenza decisiva, restando a carico del ricorrente l'onere di univoca indicazione degli atti processuali che intenda far vagliare. Sul punto, si richiama anche Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva Welton, Rv. 283370 - 01, a mente della quale: «In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova». 6.2. Nel caso di specie, non è consentita in questa sede una nuova lettura degli elementi di prova adeguatamente apprezzati dal Tribunale. Del resto, non vi sono preclusioni di sorta, circa il fatto che i due diversi organi giudicanti, chiamati a decidere peraltro su profili del tutto differenti, raggiungano conclusioni fra loro difformi. 7. Non sarebbe stata neppure tenuta nella debita considerazione, in ipotesi difensiva, l'avvenuta revoca del regime detentivo di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, fondata appunto sulla cessazione della pericolosità sociale del soggetto. 7.1. Osserva però la Corte che la specifica questione non era stata specificamente devoluta al Tribunale di sorveglianza, in sede di gravame;
in tale atto, infatti, non vi è alcuna menzione della relativa tematica. Del tutto correttamente, pertanto, tale problematica non è stata analizzata nel provvedimento impugnato. È noto, infatti, come non possano essere dedotte, mediante ricorso per cassazione, questioni in ordine alle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi, in quanto trattavasi di questioni non devolute alla sua specifica cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01). 7.2. Il provvedimento di revoca del regime detentivo ex art. 41-bis Ord. pen., del resto, non è neppure allegato al ricorso per cassazione. Questo risulta quindi non autosufficiente. Invero, il principio affermato da questa Corte è nel senso che - anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 - debba trovare applicazione il concetto di autosufficienza del ricorso per cassazione, che 8 si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato Risulta inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze. Tale interpretazione deve esser mantenuta ferma anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo il cui disposto, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti "specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) del codice", è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso, prevedendosi che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione. Nonostante la materiale allegazione degli atti, con la formazione di un separato fascicolo, sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, grava sul ricorrente l'onere di precisare quali siano gli atti che intenda far inserire nel fascicolo, in modo tale che, di questi, sia consentita la pronta e agevole individuazione ad opera della cancelleria (si veda il dictum di Cass. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432, a mente della quale: «In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato»). 7.3. Del resto, non vi è nemmeno specificità della censura formulata dalla difesa, in ordine al dedotto travisamento per omissione, nel senso che la specifica tematica non risulta devoluta al Tribunale, il quale non avrebbe potuto pronunciarsi, né viene allegato - come detto - il documento posto a fondamento Il motivo risulta, pertanto, inammissibile. 8. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. 9
P.Q.M.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 febbraio 2023, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 marzo 2023.
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale KATE TASSONE, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 18785 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 27/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di AT ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza applicativa della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno, disposta dal Magistrato di sorveglianza di AT con ordinanza del 27/05/2022, a seguito della richiesta di applicazione di tale misura di sicurezza per anni tre, decisa con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 27/03/2012. A fondamento di tale decisione, il Tribunale di sorveglianza di AT ha posto due considerazioni di natura fra loro eterogenea, così brevemente riassumibili: - in primo luogo, ha sottolineato come l'osservazione scientifica condotta, in ordine alla personalità del condannato, abbia rivelato la mancata rivisitazione critica circa il proprio vissuto delinquenziale;
- non sarebbe venuta meno, inoltre, la pericolosità sociale del soggetto, come desumibile tanto dall'accertata organicità dello stesso ad un sodalizio mafioso, quanto dalla natura stessa dei reati dei quali egli si è reso protagonista, accertati attraverso plurime condanne per associazione di stampo mafioso (elemento, quest'ultimo, che è stato considerato evocativo del persistente radicamento del AR nel territorio di provenienza, anche in ragione dell'esistenza di forti legami di tipo familiare). 2. Ricorre per cassazione PA AR, a mezzo del difensore avv. FA EL, deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo il dettato dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. La doglianza si sostanzia, dunque, nella pretesa violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento all'erronea applicazione dell'art. 417 cod. pen., nonché, per quanto inerisce alla contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in punto di travisamento della prova. 2.1. In ordine alla ritenuta pericolosità sociale del AR, avrebbe errato il Tribunale di sorveglianzE nel valorizzare la valenza dimostrativa dei carichi pendenti annoverati dal soggetto. Si tratta, infatti, soltanto di un avviso di conclusione indagini, attinente a reati aggravati dal metodo mafioso, ma risalenti ad epoca anteriore rispetto alla carcerazione del AR stesso;
relativamente a tali fatti, sottolinea ancora la difesa, non risulta nemmeno adottato alcun provvedimento restrittivo della libertà personale. 2.2. Non sarebbero state adeguatamente soppesate le relazioni comportamentali stilate, nei confronti del soggetto, all'interno dell'istituto 2 carcerario;
in tali relazioni, viene dato atto di una sostanziale resipiscenza intervenuta nel condannato, il quale avrebbe manifestato una positiva progettualità di vita, nonché l'accettazione della valenza rieducativa e risocializzante della pregressa detenzione. 2.3. Sarebbe stato travisato, peraltro, il significato della decisione adottata. dal Tribunale di Napoli - Sezione misure di prevenzione. In tale provvedimento è stata esclusa la attuale pericolosità sociale del AR, fondando tale giudizio non sulla valutazione dell'efficacia risocializzante esplicata dall'esperienza carceraria, bensì sull'inesistenza di dati fattuali concreti, attraverso i quali poter desumere l'attualità dei legami del soggetto con ambienti criminali. 2.4. Non sarebbe stata tenuta nella debita considerazione, infine, l'avvenuta revoca del regime detentivo di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, fondata proprio sulla cessazione della pericolosità sociale del soggetto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Per ciò che inerisce al primo motivo di ricorso, è opportuno premettere, tenuto conto che il difetto è comune a più motivi di ricorso che denunciano il vizio della motivazione, come il compito del giudice di legittimità non consista nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
tale compito si sostanzia, invece, nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica, nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Dall'affermazione di questo principio, si traggono alcuni corollari. Ad eccezione del caso in cui il ricorso prospetti compiutamente l'esistenza di un «ragionevole dubbio», esula dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della 3 decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione. 3. Venendo all'analisi specifica del provvedimento impugnato, giova precisare che il Tribunale - con ampia e convincente motivazione, espressiva di un coerente e puntuale percorso logico e deduttivo - ha ritenuto di dover valorizzare, in primo luogo, la notevole caratura criminale del condannato, quale soggetto appartenente ad un sodalizio di tipo camorristico risultato ancora operativo. Il Tribunale ha dato diffusamente conto, peraltro, degli atti esaminati per pervenire a tale conclusione. 3.1. Nel provvedimento impugnato si trova, infatti, un puntuale riferimento alle fonti conoscitive, poste alla base dell'apparato argomentativo adottato dal Tribunale. Fonti conoscitive che appaiono coerentemente apprezzate, in forza di un percorso concettuale del tutto lineare ed esaustivo. 3.2. Altro elemento posto dal Tribunale a fondamento del provvedimento reiettivo - ed ampiamente richiamato e sviscerato, nella motivazione dello stesso - è l'assenza di un deciso ed effettivo distacco del condannato rispetto alle proprie pregresse esperienze criminali. Pur in assenza di emergenze disciplinarmente rilevanti in ambito penitenziario, infatti, si tratta di un soggetto che ha continuato a trincerarsi dietro l'usbergo di un ostinato e apodittico atteggiamento deresponsabilizzante, rifiutando la connotazione di organicità ad associazione camorristica, attribuitagli dalla condanna espiata. In tal modo ha mostrato - secondo quanto espresso dal Tribunale, con motivazione immune da vizi concettuali - di non aver mai concretamente intrapreso un percorso di resipiscenza e riflessione, in prospettiva risocializzante e di concreto distacco dalle precedenti logiche delinquenziali. Di tale prospettiva viene dato diffusamente conto, nel provvedimento oggetto di ricorso, con una struttura motivazionale che - anche sul punto specifico - si appalesa del tutto completa e ben ponderata. 4. Sostiene il ricorrente, inoltre, esser stato fondato il giudizio di pericolosità sulla sola base di una apodittica valorizzazione di fatti lontani nel tempo, in relazione ai quali non sarebbe stata neppure adottata misura cautelare;
si sarebbe trattato, insomma, di una valutazione astratta ed espressiva di una mera presunzione di pericolosità. 4.1. Osserva il Collegio, in primo luogo, che l'applicazione di misura di sicurezza riveste, nel caso di condanna per il delitto di associazione per 4 delinquere di stampo mafioso, un carattere che effettivamente solo in via formale è obbligatorio. Il principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità è, infatti, nel senso che l'automatismo, tra condanna per associazione mafiosa ed applicazione della misura di sicurezza, confligga con l'attuale microsistema normativo delle misure di sicurezza personali. Nel quadro normativo creatosi all'indomani dell'intervento della legge 10 ottobre 1986, n. 633 (cd. Legge Gozzini), venuto meno l'istituto della pericolosità sociale presunta, è divenuto obbligatorio il previo accertamento in ordine alla pericolosità, ai fini dell'applicazione di tutte le misure di sicurezza personali. Si veda anche il principio di diritto espresso da Sez. 1, n. 1027 del 31/10/2018, dep. 2019, Argento, Rv. 274790 - 01, a mente della quale: «Ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza ordinata ai sensi dell'art. 417 cod. pen. (nella specie, la libertà vigilata), il magistrato di sorveglianza ha l'onere di verificare la persistenza della pericolosità sociale del condannato, tenendo conto non solo della gravità dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l'espiazione della pena». Nello stesso senso si sono espresse Sez. 1, n. 35996 del 08/05/2019, Natale, Rv. 276813 - 01, secondo la quale: «In tema di misure di sicurezza, dopo la modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, legge 10 ottobre 1986, n. 633, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417 cod. pen., può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, senza il ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice». In linea con tale orientamento si è posta Sez. 1, n. 7188 del 10/12/2020, Pavone, Rv. 280804 - 01; in questa pronuncia, la Corte ha affermato come rappresenti ormai principio di portata generale, operante, quindi, anche in relazione alla misura di sicurezza ex art. 417 cod. pen., quello dell'applicazione di tale misura, anche ad opera del giudice della cognizione, solo dopo il positivo scrutinio circa l'effettiva pericolosità sociale del soggetto, da accertarsi in concreto sulla base dei canoni di cui all'art. 133 cod. pen. globalmente considerati e delle allegazioni difensive, senza possibilità di ricorso ad alcun automatismo, fra condanna per violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e applicazione di misure di sicurezza. La Corte ha chiarito, inoltre, come vengano in rilievo, in tale valutazione, elementi quali il ruolo ricoperto dal soggetto all'interno della compagine delinquenziale, la durata della sua organicità all'associazione, la commissione di reati scopo, la natura e intensità dei legami instaurati con gli altri sodali. In senso difforme, si segnalano Sez. 6, n. 4115 del 27/06/2019, Ricciarelli, Rv. 278325 - 03, secondo cui: «In tema di associazione di tipo mafioso, 5 l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto>>, e Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone Rv. 281999 - 01 (quest'ultima pronuncia, in motivazione, ha però precisato come sia pur sempre compito del magistrato di sorveglianza svolgere il relativo accertamento, al momento dell'esecuzione della misura, alla luce degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento serbato dal condannato, durante e dopo l'espiazione della pena). Si deve far menzione, a completamento della disamina teorica, anche dell'emersione di un orientamento, che media fra le due opposte posizioni sopra brevemente riassunte. Quest'ultimo indirizzo giurisprudenziale sostiene non esser necessario un effettivo accertamento, in tema di pericolosità, nel caso di applicazione di misura di sicurezza ai sensi dell'art. 417 cod. pen., essendo comunque vigente una presunzione sul punto, derivante dalle intrinseche connotazioni strutturali del sodalizio criminoso, oltre che dalla permanenza nel tempo del vincolo criminale;
tale presunzione, però, può risultare superata, in presenza dell'acquisizione di elementi di segno contrario, quale la collaborazione del soggetto con l'autorità giudiziaria, elementi che appaiano atti, in concreto, a elidere la pericolosità sociale (il principio si trova espresso in Sez. 6, n. 2025 del 21/11/2017, dep. 2018, Ambesi, Rv. 272023-01, che si incarica, peraltro, di delineare la natura semplice di tale presunzione e di tenerla distinta dalla pericolosità sociale ex lege, vigente in epoca antecedente rispetto all'intervento dell'art. 31 della legge 633 del 1986, come ricavabile, del resto, sin da Sez. 1, n. 6847 del 29/10/2007). 4.2. Questo Collegio è quindi consapevole dell'esistenza del contrasto giurisprudenziale sopra enunciato, ma si limita a registrarlo e darne conto, non rilevando la questione nella concreta fattispecie. Pur a voler sposare la più ampia tesi (ossia quella che, negando l'esistenza di una pericolosità presunta, reputa indispensabile il concreto accertamento, in punto di effettiva pericolosità sociale del soggetto, anche nel caso di applicazione di misura di sicurezza correlata a condanna per associazione mafiosa), emerge comunque - dal provvedimento impugnato - una motivazione, sul tema della sussistenza della pericolosità, che si appalesa logica e coerente, nonché ampia e completa, come di seguito ancora chiarito. 6 4.3. Ciò precisato ai fini del corretto inquadramento giuridico della questione, risulta infondata la censura difensiva che lamenta il vizio di motivazione, in punto di ritenuta attualità della pericolosità sociale. Il Tribunale di sorveglianza - con motivazione che si è già detto essere puntuale e coerente, oltre che esente da fratture narrative, vizi logici ed errori di diritto - ha dato adeguatamente conto, infatti, dei parametri adottati per la formulazione del suo giudizio e che ha reputato evocativi di una ancora perdurante pericolosità sociale. Parametri che, come analiticamente chiarito nel provvedimento impugnato, sono costituiti dalla militanza del condannato in una associazione criminale di tipo mafioso non ancora estinta (anzi, ancora pienamente attiva), dalla quale non risulta essersi dissociato. 5. Nemmeno risulta trascurato - nella motivazione censurata - l'esito del percorso penitenziario, poiché il giudice di merito ha evidenziato come i tecnici del trattamento, pur nel riconoscimento del corretto comportamento intramurario serbato dal AR, ne abbiano comunque rimarcato l'assenza di revisione critica del proprio passato deviante ed abbiano quindi formulato - in assenza di una vera revisione critica - una prognosi inframuraria. 6. Sostiene la difesa esser stato travisato il significato del provvedimento adottato dal Tribunale di Napoli - Sez. misure di prevenzione, che ha escluso la attuale pericolosità sociale del AR. 6.1. Il vizio di "travisamento della prova", anche definito contraddittorietà processuale, inerisce a situazioni di mancata coesione concettuale della motivazione, rispetto al dato processuale esistente e quindi definisce il perimetro delle incongruenze della valutazione rispetto al patrimonio conoscitivo esistente in atti. Si distinguono tre differenti situazioni patologiche, rientranti nell'alveo di tale vizio: la omessa valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione a fini decisori di una prova in forza di una errata ricostruzione del "significante" ad essa correlato (travisamento delle risultanze probatorie); l'uso di una prova non esistente nel processo (travisamento per invenzione). Viene quindi qui in rilievo non la reinterpretazione degli elementi di valutazione e conoscenza presi in considerazione dal giudice ai fini della decisione, bensì la verifica in ordine alla stessa sussistenza di tali dati probatori (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Il vizio in esame vede confinata la verifica demandata al giudice di legittimità al controllo circa la esatta trasmigrazione - nell'iter deduttivo seguito dal giudice - dell'elemento probatorio quale specchio del "significante", ma non del "significato", stante l'impossibilità di effettuare una nuova lettura ed 7 interpretazione nel merito del dato probatorio (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovìc, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv. 234605). L'elemento travisato deve poi assumere valenza decisiva, restando a carico del ricorrente l'onere di univoca indicazione degli atti processuali che intenda far vagliare. Sul punto, si richiama anche Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos Silva Welton, Rv. 283370 - 01, a mente della quale: «In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova». 6.2. Nel caso di specie, non è consentita in questa sede una nuova lettura degli elementi di prova adeguatamente apprezzati dal Tribunale. Del resto, non vi sono preclusioni di sorta, circa il fatto che i due diversi organi giudicanti, chiamati a decidere peraltro su profili del tutto differenti, raggiungano conclusioni fra loro difformi. 7. Non sarebbe stata neppure tenuta nella debita considerazione, in ipotesi difensiva, l'avvenuta revoca del regime detentivo di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, fondata appunto sulla cessazione della pericolosità sociale del soggetto. 7.1. Osserva però la Corte che la specifica questione non era stata specificamente devoluta al Tribunale di sorveglianza, in sede di gravame;
in tale atto, infatti, non vi è alcuna menzione della relativa tematica. Del tutto correttamente, pertanto, tale problematica non è stata analizzata nel provvedimento impugnato. È noto, infatti, come non possano essere dedotte, mediante ricorso per cassazione, questioni in ordine alle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi, in quanto trattavasi di questioni non devolute alla sua specifica cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01). 7.2. Il provvedimento di revoca del regime detentivo ex art. 41-bis Ord. pen., del resto, non è neppure allegato al ricorso per cassazione. Questo risulta quindi non autosufficiente. Invero, il principio affermato da questa Corte è nel senso che - anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11 - debba trovare applicazione il concetto di autosufficienza del ricorso per cassazione, che 8 si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato Risulta inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze. Tale interpretazione deve esser mantenuta ferma anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo il cui disposto, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti "specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) del codice", è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso, prevedendosi che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione. Nonostante la materiale allegazione degli atti, con la formazione di un separato fascicolo, sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, grava sul ricorrente l'onere di precisare quali siano gli atti che intenda far inserire nel fascicolo, in modo tale che, di questi, sia consentita la pronta e agevole individuazione ad opera della cancelleria (si veda il dictum di Cass. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432, a mente della quale: «In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato»). 7.3. Del resto, non vi è nemmeno specificità della censura formulata dalla difesa, in ordine al dedotto travisamento per omissione, nel senso che la specifica tematica non risulta devoluta al Tribunale, il quale non avrebbe potuto pronunciarsi, né viene allegato - come detto - il documento posto a fondamento Il motivo risulta, pertanto, inammissibile. 8. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. 9
P.Q.M.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 febbraio 2023, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 marzo 2023.