Sentenza 27 giugno 2019
Massime • 2
In tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto.
In tema di associazione mafiosa, l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., ricorre quando gli associati pongono in essere una condotta volta a penetrare in un determinato settore della vita economica, influendo sulle regole della concorrenza finanziando le attività con il prezzo, il prodotto o i profitti di delitti, in modo da prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre che offrono analoghi beni o servizi.
Commentario • 1
- 1. Aggravante metodo mafioso: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2019, n. 4115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4115 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2019 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento