Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2019, n. 4115
CASS
Sentenza 27 giugno 2019

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In tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen., non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto.

In tema di associazione mafiosa, l'aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., ricorre quando gli associati pongono in essere una condotta volta a penetrare in un determinato settore della vita economica, influendo sulle regole della concorrenza finanziando le attività con il prezzo, il prodotto o i profitti di delitti, in modo da prevalere, nel territorio di insediamento, sulle altre che offrono analoghi beni o servizi.

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  • 1Aggravante metodo mafioso: Cassazione
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 giugno 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2019, n. 4115
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4115
Data del deposito : 27 giugno 2019

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