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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/07/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1023/2021 promosso da
, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Villagrazia di Carini, Via Pio La Torre n. 28, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Carrà che la rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti in atti dall'Avv. Giuseppe Bernocchi ed elettivamente domiciliato in Palermo
pag. 1 presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, Via Laurana n. 59
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.04.2021 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 396/2021, notificato in data
23.03.2021, emesso nel procedimento R.G.N. 72/2021 dal Tribunale di Termini
Imerese in data 02.03.2021, ad istanza dell' con il quale le era stato ingiunto CP_1
il pagamento della somma di € 34.389,19 per sorte, oltre accessori, spese ed interessi a titolo di somme indebitamente percepite per sull'assegno sociale Cat.
AS n. 04914914 per il periodo dall'01.06.2010 al 30.11.2018.
Eccepiva l'infondatezza della domanda, la mancanza dei presupposti per la restituzione nonché l'insussistenza della pretesa creditoria azionata dall' CP_1
con il decreto ingiuntivo opposto rilevando che una parte della somma pari ad €
2.938,82 era stata già recuperata dall' CP_1
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto essendo non dovute le somme richieste.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto.
pag. 2 In data 30.09.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione
L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta.
Preliminarmente si osserva che il giudizio sulla debenza o meno della somma oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto, R.G.N. 1374/2020 è stato definito da codesto Tribunale con sentenza n. 670/2024 del 18.06.2024 che ha statuito
CP_
“… dichiara l'illegittimità della ripetizione operata dall' e che lo stesso non ha il
diritto di ripetere da parte ricorrente l'importo complessivo di € 37.328,01 richiesto
con provvedimento dell' in data 20.11.2018; condanna l' alla restituzione CP_1 CP_1
di tutte le somme recuperate in riferimento all'indebito contestato sull'assegno sociale
di cui la ricorrente è titolare, con gli interessi legali maturati dalla data delle rispettive
trattenute e sino al soddisfo”.
I due giudizi, non sono stati riuniti non sussistendo i presupposti, in quanto all'udienza del 22.05.2023, il presente procedimento è stato rinviato - all'esito della trattazione scritta dell'anzidetta udienza del 23.05.2025 – per mancata comparizione delle parti mentre il giudizio R.G.N. 1374/2020 in data
18.06.2024 è stato definito con sentenza n. 670/2024.
Ciò posto si ritiene di non procedere all'esame delle questioni preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” -
desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può esaminare pag. 3 un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n. 9936 dell'8 maggio
2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata
- senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 28
maggio 2014).
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo si controverte non soltanto sulla regolarità formale del decreto e sull'esistenza dei presupposti per la sua emissione, ma direttamente, nel merito, sulla fondatezza della pretesa creditizia
(Cass. 6/8/2004 n. 15186, Cass. Sez. Lav. 24/6/2004 n. 11762 Cass. 17/2/2004 n.
2997, Cass. 16/3/2006 n. 5844, Cass. 21/2/2007 n. 4103, Cass. 27/5/2007 n. 12256).
La conseguenza è che la fondatezza, anche solo parziale, dell'opposizione impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma non esime il giudice dal dovere di verificare l'eventuale persistenza di un credito, per un ammontare pag. 4 diverso, a favore del ricorrente per decreto ingiuntivo e quindi di pronunciare condanna di pagamento alla somma effettivamente dovuta (Cass. 15/7/2005 n.
15026, Cass. 22/8/2006 n. 18265, Cass. 26/6/2007 n. 14764).
Si ricorda che nei giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo, l'attore in senso sostanziale è sempre il ricorrente per decreto ingiuntivo, che con il procedimento monitorio ha fatto valere il suo diritto di credito, mentre l'opponente mantiene la veste di convenuto ancorché promuova il giudizio di opposizione (Cass. 27/6/2000 n. 8718, Cass. Sez. Lav. 1/12/2000 n. 15339, Cass.
Sez. Lav. 3/3/2001 n. 3114, Cass. 20/11/2002 n. 16331, Cass. 21/5/2004 n. 9685,
Cass. 12/4/2005 n. 7539).
Pertanto, nel rito del lavoro, l'atto di opposizione deve avere il contenuto della memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. (Cass. Sez. Lav. 25/1/2005 n. 1458, Cass.
Sez. lav. 13/3/2007 n. 5816).
Nel rito del lavoro, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e, quindi,
l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
pag. 5 parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, comma 3, c.p.c., così
prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie
(Cassazione civile , sez. lav., 13 settembre 2003, n. 13467; Cassazione civile sez.
lav., 13 giugno 2002, n. 8502).
A ciò consegue che l' creditore opposto, al quale compete la posizione CP_1
sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto non ha, nella presente fase, assolto l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato in sede monitoria.
pag. 6 Nella fattispecie in esame, come già rilevato, il Tribunale di Termini Imerese
con sentenza n. 670/2024 del 18.06.2024 ha dichiarato l'illegittimità della ripetizione operata dall' e che lo stesso non ha il diritto di ripetere da CP_1
parte ricorrente l'importo complessivo di € 37.328,01 richiesto con provvedimento dell' in data 20.11.2018, condannando l' alla CP_1 CP_1
restituzione di tutte le somme recuperate in riferimento all'indebito contestato sull'assegno sociale di cui la ricorrente è titolare, con gli interessi legali maturati dalla data delle rispettive trattenute e sino al soddisfo.
Pertanto, parte ricorrente non era tenuta a restituire le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Da qui l'accoglimento della domanda con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole eventuali altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Raffaele Carrà,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento del ricorso,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 396/2021, notificato in data 23.03.2021, emesso nel procedimento R.G.N. 72/2021 dal Tribunale di Termini Imerese in data pag. 7 02.03.2021, ad istanza dell' con il quale le era stato ingiunto il pagamento CP_1
della somma di € 34.389,19 per sorte, oltre accessori, spese ed interessi a titolo di somme indebitamente percepite per sull'assegno sociale Cat. AS n. 04914914 per il periodo dall'01.06.2010 al 30.11.2018;
- condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in € 3.291,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Raffaele Carrà.
Così deciso in Termini Imerese in data 21 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 1023/2021 promosso da
, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Villagrazia di Carini, Via Pio La Torre n. 28, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Carrà che la rappresenta e difende giusta procura in atti
OPPONENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti in atti dall'Avv. Giuseppe Bernocchi ed elettivamente domiciliato in Palermo
pag. 1 presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Ente, Via Laurana n. 59
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.04.2021 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 396/2021, notificato in data
23.03.2021, emesso nel procedimento R.G.N. 72/2021 dal Tribunale di Termini
Imerese in data 02.03.2021, ad istanza dell' con il quale le era stato ingiunto CP_1
il pagamento della somma di € 34.389,19 per sorte, oltre accessori, spese ed interessi a titolo di somme indebitamente percepite per sull'assegno sociale Cat.
AS n. 04914914 per il periodo dall'01.06.2010 al 30.11.2018.
Eccepiva l'infondatezza della domanda, la mancanza dei presupposti per la restituzione nonché l'insussistenza della pretesa creditoria azionata dall' CP_1
con il decreto ingiuntivo opposto rilevando che una parte della somma pari ad €
2.938,82 era stata già recuperata dall' CP_1
Concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto essendo non dovute le somme richieste.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto.
pag. 2 In data 30.09.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione
L'opposizione è fondata e, pertanto, va accolta.
Preliminarmente si osserva che il giudizio sulla debenza o meno della somma oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto, R.G.N. 1374/2020 è stato definito da codesto Tribunale con sentenza n. 670/2024 del 18.06.2024 che ha statuito
CP_
“… dichiara l'illegittimità della ripetizione operata dall' e che lo stesso non ha il
diritto di ripetere da parte ricorrente l'importo complessivo di € 37.328,01 richiesto
con provvedimento dell' in data 20.11.2018; condanna l' alla restituzione CP_1 CP_1
di tutte le somme recuperate in riferimento all'indebito contestato sull'assegno sociale
di cui la ricorrente è titolare, con gli interessi legali maturati dalla data delle rispettive
trattenute e sino al soddisfo”.
I due giudizi, non sono stati riuniti non sussistendo i presupposti, in quanto all'udienza del 22.05.2023, il presente procedimento è stato rinviato - all'esito della trattazione scritta dell'anzidetta udienza del 23.05.2025 – per mancata comparizione delle parti mentre il giudizio R.G.N. 1374/2020 in data
18.06.2024 è stato definito con sentenza n. 670/2024.
Ciò posto si ritiene di non procedere all'esame delle questioni preliminari e di fare applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” -
desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale il giudice può esaminare pag. 3 un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n. 9936 dell'8 maggio
2014). Ed invero, il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata
- senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 28
maggio 2014).
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo si controverte non soltanto sulla regolarità formale del decreto e sull'esistenza dei presupposti per la sua emissione, ma direttamente, nel merito, sulla fondatezza della pretesa creditizia
(Cass. 6/8/2004 n. 15186, Cass. Sez. Lav. 24/6/2004 n. 11762 Cass. 17/2/2004 n.
2997, Cass. 16/3/2006 n. 5844, Cass. 21/2/2007 n. 4103, Cass. 27/5/2007 n. 12256).
La conseguenza è che la fondatezza, anche solo parziale, dell'opposizione impone la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ma non esime il giudice dal dovere di verificare l'eventuale persistenza di un credito, per un ammontare pag. 4 diverso, a favore del ricorrente per decreto ingiuntivo e quindi di pronunciare condanna di pagamento alla somma effettivamente dovuta (Cass. 15/7/2005 n.
15026, Cass. 22/8/2006 n. 18265, Cass. 26/6/2007 n. 14764).
Si ricorda che nei giudizi di opposizione al decreto ingiuntivo, l'attore in senso sostanziale è sempre il ricorrente per decreto ingiuntivo, che con il procedimento monitorio ha fatto valere il suo diritto di credito, mentre l'opponente mantiene la veste di convenuto ancorché promuova il giudizio di opposizione (Cass. 27/6/2000 n. 8718, Cass. Sez. Lav. 1/12/2000 n. 15339, Cass.
Sez. Lav. 3/3/2001 n. 3114, Cass. 20/11/2002 n. 16331, Cass. 21/5/2004 n. 9685,
Cass. 12/4/2005 n. 7539).
Pertanto, nel rito del lavoro, l'atto di opposizione deve avere il contenuto della memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. (Cass. Sez. Lav. 25/1/2005 n. 1458, Cass.
Sez. lav. 13/3/2007 n. 5816).
Nel rito del lavoro, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'opponente, che ha la veste sostanziale di convenuto, deve avere il contenuto della memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e, quindi,
l'opponente deve compiere tutte le attività previste a pena di decadenza, quali le eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio e le domande riconvenzionali, oltre ad indicare i mezzi di prova e produrre i documenti, non diversamente da quanto è previsto per ogni convenuto nel rito del lavoro;
pag. 5 parimenti, l'atto di costituzione dell'opposto è riconducibile, piuttosto che allo schema della memoria difensiva, a quella di un atto integrativo della domanda azionata con la richiesta di decreto ingiuntivo, sicché l'opposto ha l'onere di proporre con essa tutte le deduzioni e le eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate dall'opponente in via riconvenzionale e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. Di conseguenza, gravando sull'opponente l'onere di articolare la propria difesa secondo quanto previsto dall'art. 416, comma 3, c.p.c., così
prendendo specifica posizione in ordine ai fatti allegati dall'attore, la mancanza di una tempestiva e specifica contestazione consente al giudice di ritenere tali fatti come ammessi, mentre l'allegabilità di fatti nuovi oltre tale termine significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie
(Cassazione civile , sez. lav., 13 settembre 2003, n. 13467; Cassazione civile sez.
lav., 13 giugno 2002, n. 8502).
A ciò consegue che l' creditore opposto, al quale compete la posizione CP_1
sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto non ha, nella presente fase, assolto l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato in sede monitoria.
pag. 6 Nella fattispecie in esame, come già rilevato, il Tribunale di Termini Imerese
con sentenza n. 670/2024 del 18.06.2024 ha dichiarato l'illegittimità della ripetizione operata dall' e che lo stesso non ha il diritto di ripetere da CP_1
parte ricorrente l'importo complessivo di € 37.328,01 richiesto con provvedimento dell' in data 20.11.2018, condannando l' alla CP_1 CP_1
restituzione di tutte le somme recuperate in riferimento all'indebito contestato sull'assegno sociale di cui la ricorrente è titolare, con gli interessi legali maturati dalla data delle rispettive trattenute e sino al soddisfo.
Pertanto, parte ricorrente non era tenuta a restituire le somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Da qui l'accoglimento della domanda con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole eventuali altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Raffaele Carrà,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa in accoglimento del ricorso,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 396/2021, notificato in data 23.03.2021, emesso nel procedimento R.G.N. 72/2021 dal Tribunale di Termini Imerese in data pag. 7 02.03.2021, ad istanza dell' con il quale le era stato ingiunto il pagamento CP_1
della somma di € 34.389,19 per sorte, oltre accessori, spese ed interessi a titolo di somme indebitamente percepite per sull'assegno sociale Cat. AS n. 04914914 per il periodo dall'01.06.2010 al 30.11.2018;
- condanna l' a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, CP_1
liquidate in € 3.291,00 oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Raffaele Carrà.
Così deciso in Termini Imerese in data 21 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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