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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/07/2025, n. 3481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3481 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2705/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 5 marzo 2025 da elettivamente domiciliata in Andria, Via Senatore Onofrio Parte_1
Jannuzzi, 21, presso lo studio dell'Avv. Celeste Liso, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. IN SE per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in , Via Soderini n. 24; CP_3 convenuti OGGETTO: retribuzione professionale docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) in via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
Controparte_1
2) per l'effetto, condannare il Controparte_1 al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro
1 effettivamente svolti (131 giorni) quantificabili in € 761,98 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. 3) con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
PER IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) rigettare nel merito la domanda di riconoscimento del Trattamento Accessorio denominato Retribuzione Professionale Docenti in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa.
2) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.
3) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 19 febbraio 2025,
[...]
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per Pt_1 sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
[...]
. Controparte_1
Rilevava la ricorrente di aver prestato servizio in qualità di docente supplente temporaneo alle dipendenze del Controparte_1
sottoscrivendo 12 contratti individuali di lavoro a tempo determinato
[...] relativi all'annualità 2020/2021 per un totale di 131 giorni di lavoro effettivamente svolto (doc. 1 fasc. ric.). lamentava di non aver percepito la retribuzione professionale Parte_1 docenti, pari ad € 174,50 lordi mensili prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in violazione del principio di non discriminazione.
Si costituiva il Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18 luglio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va accolto. Parte_1
Sul tema sollevato, deve rilevarsi la decisione della locale Corte d'appello che ha statuito, con la sentenza n. 353 del 7 aprile 2021, il buon diritto dei lavoratori precari a giovarsi della voce Retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999. Da tale precedente non vi è motivo di distaccarsi.
2 Pertanto, va rilevato che le doglianze svolte da avverso il mancato Parte_1 riconoscimento della voce Retribuzione professionale docenti per l'a.s. 2020/2021 sono condivisibili in quanto conformi al fondamentale principio di non discriminazione, nonché al dettato della disciplina contrattuale collettiva, come intrepretato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Sulla tale questione, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato come la voce retributiva oggetto di causa possa essere estesa anche ai supplenti temporanei, sia per l'assenza di ragioni oggettive legittimanti il loro trattamento differenziato, sia sulla base della formulazione letterale dell'art. 7 CCNL. Tale disposizione contrattuale collettiva, infatti, non opera alcuna distinzione fra le varie categorie di docenti, tutte parimenti coinvolte dalla finalità della norma, volta a valorizzarne la funzione e a migliorare il servizio dagli stessi reso. La ratio sottesa alla previsione del compenso è indicata dal comma primo del citato art. 7 nella “valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado” e nel “riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”. Siffatte finalità coinvolgono certamente anche gli incaricati di supplenze di breve durata, comunque chiamati a svolgere la “funzione docente”, partecipando al
“servizio scolastico”, il cui miglioramento le parti sociali hanno inteso promuovere mediante l'introduzione della componente retributiva in questione. Ulteriori argomenti letterali, a sostegno di tale interpretazione, sono stati individuati dalla S.C. nella disposizione dell'art. 25 CCNI 1999, richiamata dal terzo comma del citato art. 7, la quale regola le modalità di liquidazione del compenso per i periodi di servizio inferiori al mese, così confermandone la spettanza anche per le supplenze brevi. I commi 4 e 5 dell'art. 25, cit., prevedono – infatti – che esso sia quantificato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato
o situazioni di stato assimilate al servizio”, mentre “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese” tali disposizioni stabiliscono che lo stesso esso sia “liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.” La giurisprudenza di legittimità ha altresì valorizzato l'indicazione – fra gli aventi diritto all'indennità in parola – ad opera dell'art. 25 CCNI 1999 comma I, anche degli incaricati a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, senza alcuna menzione della data inziale dell'incarico: da tale mancata indicazione è stata desunta l'irrilevanza della sua durata complessiva della supplenza ai fini dell'attribuzione del compenso oggetto di causa. In particolare, il S.C. ha ritenuto “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (…) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art.
3 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato , risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio ” (così Cass. 5 marzo 2020, n. 6293). Con la citata pronuncia n. 20015/2018, la Cassazione aveva, infatti, affermato che l'art. 7 CCNL dovesse interpretarsi “nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle 'modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999' deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”, anche alla luce del “del chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di periodi di servizio inferiori al mese”. L'applicazione di tali principi, condivisi dal Tribunale come dalla locale Corte d'appello, al caso di specie consente di ritenere fondata la domanda svolta da che ha svolto i periodi di supplenza temporanea indicati nella Parte_1 parte in fatto del loro ricorso.
2. Sulla base delle considerazioni che precedono, va accertato il diritto di a percepire la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. Parte_1
7 del CCNI del 31 agosto 1999, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato con il Controparte_1
, che ha comportato una permanenza in servizio di 217 giorni
[...] nell'a.s. 2020/2021. Il non ha in concreto Controparte_1 contestato la quantificazione operata in ricorso della retribuzione professionale docenti per il periodo oggetto di causa, sicché l'importo richiesto si deve ritenere quantificato in modo esatto. Il va, conseguentemente, Controparte_1 condannato a pagare l'importo lordo di € 761,98 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
4 3. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 256,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) condanna il al pagamento Controparte_1 delle differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti quantificabili in € 761,98 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
2) condanna la parte soccombente Controparte_1
al pagamento in favore dei Difensori antistatari Avv.ti Celeste Liso e
[...]
IN SE delle spese liquidate in € 256,00, oltre accessori fiscali e previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge. Così deciso il 18 luglio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 5 marzo 2025 da elettivamente domiciliata in Andria, Via Senatore Onofrio Parte_1
Jannuzzi, 21, presso lo studio dell'Avv. Celeste Liso, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. IN SE per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, in persona del Controparte_2
Direttore in carica, in persona del Dirigente in Controparte_3 carica, rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1 c.p.c., dall'avv. Francesco Serafino e dall'Avv. Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_3 contenzioso del lavoro in , Via Soderini n. 24; CP_3 convenuti OGGETTO: retribuzione professionale docente i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) in via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il;
Controparte_1
2) per l'effetto, condannare il Controparte_1 al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro
1 effettivamente svolti (131 giorni) quantificabili in € 761,98 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. 3) con vittoria di spese da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
PER IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
1) rigettare nel merito la domanda di riconoscimento del Trattamento Accessorio denominato Retribuzione Professionale Docenti in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi dedotti in narrativa.
2) rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti addotti in narrativa.
3) condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L. 12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 19 febbraio 2025,
[...]
ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per Pt_1 sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di
[...]
. Controparte_1
Rilevava la ricorrente di aver prestato servizio in qualità di docente supplente temporaneo alle dipendenze del Controparte_1
sottoscrivendo 12 contratti individuali di lavoro a tempo determinato
[...] relativi all'annualità 2020/2021 per un totale di 131 giorni di lavoro effettivamente svolto (doc. 1 fasc. ric.). lamentava di non aver percepito la retribuzione professionale Parte_1 docenti, pari ad € 174,50 lordi mensili prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in violazione del principio di non discriminazione.
Si costituiva il Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 18 luglio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va accolto. Parte_1
Sul tema sollevato, deve rilevarsi la decisione della locale Corte d'appello che ha statuito, con la sentenza n. 353 del 7 aprile 2021, il buon diritto dei lavoratori precari a giovarsi della voce Retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999. Da tale precedente non vi è motivo di distaccarsi.
2 Pertanto, va rilevato che le doglianze svolte da avverso il mancato Parte_1 riconoscimento della voce Retribuzione professionale docenti per l'a.s. 2020/2021 sono condivisibili in quanto conformi al fondamentale principio di non discriminazione, nonché al dettato della disciplina contrattuale collettiva, come intrepretato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. Sulla tale questione, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato come la voce retributiva oggetto di causa possa essere estesa anche ai supplenti temporanei, sia per l'assenza di ragioni oggettive legittimanti il loro trattamento differenziato, sia sulla base della formulazione letterale dell'art. 7 CCNL. Tale disposizione contrattuale collettiva, infatti, non opera alcuna distinzione fra le varie categorie di docenti, tutte parimenti coinvolte dalla finalità della norma, volta a valorizzarne la funzione e a migliorare il servizio dagli stessi reso. La ratio sottesa alla previsione del compenso è indicata dal comma primo del citato art. 7 nella “valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado” e nel “riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”. Siffatte finalità coinvolgono certamente anche gli incaricati di supplenze di breve durata, comunque chiamati a svolgere la “funzione docente”, partecipando al
“servizio scolastico”, il cui miglioramento le parti sociali hanno inteso promuovere mediante l'introduzione della componente retributiva in questione. Ulteriori argomenti letterali, a sostegno di tale interpretazione, sono stati individuati dalla S.C. nella disposizione dell'art. 25 CCNI 1999, richiamata dal terzo comma del citato art. 7, la quale regola le modalità di liquidazione del compenso per i periodi di servizio inferiori al mese, così confermandone la spettanza anche per le supplenze brevi. I commi 4 e 5 dell'art. 25, cit., prevedono – infatti – che esso sia quantificato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato
o situazioni di stato assimilate al servizio”, mentre “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese” tali disposizioni stabiliscono che lo stesso esso sia “liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.” La giurisprudenza di legittimità ha altresì valorizzato l'indicazione – fra gli aventi diritto all'indennità in parola – ad opera dell'art. 25 CCNI 1999 comma I, anche degli incaricati a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, senza alcuna menzione della data inziale dell'incarico: da tale mancata indicazione è stata desunta l'irrilevanza della sua durata complessiva della supplenza ai fini dell'attribuzione del compenso oggetto di causa. In particolare, il S.C. ha ritenuto “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (…) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art.
3 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della
2. Sulla base delle considerazioni che precedono, va accertato il diritto di a percepire la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. Parte_1
7 del CCNI del 31 agosto 1999, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato con il Controparte_1
, che ha comportato una permanenza in servizio di 217 giorni
[...] nell'a.s. 2020/2021. Il non ha in concreto Controparte_1 contestato la quantificazione operata in ricorso della retribuzione professionale docenti per il periodo oggetto di causa, sicché l'importo richiesto si deve ritenere quantificato in modo esatto. Il va, conseguentemente, Controparte_1 condannato a pagare l'importo lordo di € 761,98 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
4 3. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 256,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) condanna il al pagamento Controparte_1 delle differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti quantificabili in € 761,98 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
2) condanna la parte soccombente Controparte_1
al pagamento in favore dei Difensori antistatari Avv.ti Celeste Liso e
[...]
IN SE delle spese liquidate in € 256,00, oltre accessori fiscali e previdenziali (incluso il c.u.) previsti dalla legge. Così deciso il 18 luglio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
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