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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/11/2025, n. 8982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8982 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11984/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XIV Civile – Specializzata in materia di PR “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. SI IA Presidente
dott. AM HI Giudice Relatore
dott. Mariachiara Lionella Vanini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11984/2020 promossa da:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con rappresentata e difesa dall'avv. Federica MARIOTTI e dall'avv. Evelina PRESBITERO
BRACCO, con domicilio eletto in Milano, Via Panfilo Castaldi n. 8 presso lo studio dei difensori;
- parte attrice contro
(C.F. ), (C.F. CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
) e (C.F. C.F._1 Controparte_4
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianni BARBIERI e Darvin SILVESTRI C.F._2
ed elettivamente domiciliati in via VIA UBERTO VISCONTI DI MODRONE, 32, MILANO
presso lo studio dei difensori;
- convenuti pagina 1 di 29 Oggetto: concorrenza sleale interferente
CONCLUSIONI
Conclusioni nell'interesse della società attrice Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito ogni diversa contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
Nel merito
1. accertare e dichiarare che i convenuti, ovvero la società – in persona del legale rappresentante CP_2
Controparte_3 Controparte_3
personalmente e hanno posto in essere concorrenza sleale ex Controparte_4
art. 2598 c.c. n. 1 – 2 - 3;
2. inibire la prosecuzione dell'attività di sviamento di clientela perpetrata dai convenuti, con particolare riferimento
alla società mediante le attività ed i comportamenti enunciati in fatto ed in qualsiasi altra norma CP_2
contraria ai doveri di correttezza professionale;
3. dichiarare tenuti e condannare la società – in persona del legale rappresentante CP_2 [...]
personalmente e Controparte_3 Controparte_3 [...]
in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c., al risarcimento ai sensi Controparte_4
dell'art. 2600 c.c. di tutti i danni patiti e patiendi per l'effetto dell'illecita attività dei convenuti, nella misura di €.
218.238,04, o in quella diversa, eventualmente anche maggiore, determinata in corso di causa o, comunque, in via
equitativa;
4. con interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto fino al saldo.
5. con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria:
Con espressa riserva di integrare le proprie domande e difese, di produrre nuovi documenti e di formulare nuove
richieste istruttorie, dopo aver avuto cognizione delle avverse difese.
pagina 2 di 29 Nello specifico, come da memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2, con riferimento alle deduzioni istruttorie, chiede
ammettersi i seguenti mezzi di prova per testi, con i testi di seguito indicati, sulle seguenti circostanze precedute dalla
locuzione "vero che":
1. La sig.ra al fine di pubblicizzare il centro alla fine del mese di aprile dell'anno 2018, CP_3 Parte_2
richiedeva alla sig.ra di collaborare con provvedendo alla creazione e successiva gestione di Persona_1 CP_1
un profilo Instagram, collaborando con note influencer e/o vallette televisive del calibro di , a fini Testimone_1
propagandistici del centro. (Teste Persona_1
2. Intorno alla fine del mese di ottobre dell'anno 2018, il dott. iniziava a collaborare con Persona_2
il centro in qualità di consulente esterno. (Teste ) CP_1 Persona_2
3. Nel mese di dicembre 2018 la sig.ra informava il dott. della radiazione CP_3 Persona_2
del dott. (Teste ) Persona_3 Persona_2
4. Nel mese di dicembre 2018 la sig.ra esplicitava al dott. la necessità del suo aiuto per gestire CP_3 Per_2
il centro in autonomia. (Teste ) Persona_2
5. La sig.ra era solita proporsi alla clientela di come responsabile del centro e, a volte, CP_3 CP_1
addirittura come titolare. (Teste e Persona_2 [...]
) Testimone_2
6. Nel mese di giugno 2019 la sig.ra proponeva alla sig.ra tramite il dott. di diventare CP_3 Pt_3 Per_3
socia della CULT, in virtù, anche, della nuova necessità dell'azienda di una figura, come la sua, in cui riporre
fiducia e credibilità, che sapesse gestire lo studio in maniera adeguata. (Teste Persona_3
7. Nel mese di luglio 2019 la sig.ra durante una conversazione con la sig.ra veniva Parte_4 CP_3
informata del fatto che il dott. non avrebbe più lavorato per la e che, ad ogni modo lei avrebbe Per_3 CP_1
seguito il centro che avrebbe cambiato sede. (Teste Parte_4
pagina 3 di 29
8. La sig.ra nel mese di gennaio 2019 veniva contattata dal dott. che la informava sul Parte_4 CP_4
fatto che la CULT aveva cambiato sede ma mantenuto la medesima compagine e che la aspettava nella nuova sede
in Via Cerva. (Teste Parte_4
9. Il dott. contattava, altresì la sig.ra nel mese di gennaio 2019, CP_4 Testimone_2
proponendole trattamenti presso il centro Clinica Milano Skin Lab, indicandola come una nuova sede di CULT.
(Teste ) Testimone_2
10. La sig.ra prendeva appuntamento con la società convenuta presso la sede e, nel Testimone_2
corso del medesimo, alla richiesta di informazioni circa il dott. le veniva risposto che non lavorava più in Per_3
clinica, ma che comunque la clinica avrebbe continuato ilo proprio operato presso la sede di Via Cerva. (Teste
). Testimone_2
11. Lo staff della CULT e, personalmente, la sig.ra informavano clienti e collaboratori che la clinica CP_3
avrebbe trasferito la propria sede in Via Cerva con il nome di Clinica Milano Skin Lab, indicando anche di
propagandare sul web tale messaggio. (Teste e Testimone_1 Testimone_3
e e ). Testimone_4 Testimone_5
12. In data 14 dicembre 2018 la sig.ra e la sig.ra si accorgevano che che Parte_5 Parte_6 CP_1
entrambe seguivano su Instagram, non era più visibile sul social e che, automaticamente, era stato sostituito con il
profilo di la "CLINICA MILANO - SKIN LAB", Milano, Via Cerva 22, a cui si veniva, automaticamente
riportati accedendo all'Instagram di (Teste e CP_1 Parte_5 Parte_6
13. Il dott. provava ad accedere al profilo Instagram con le sue credenziali ma si accorgeva che erano state Per_3
cambiate e gli veniva negato l'accesso. (Teste Persona_3
14. Il dott. provvedeva immediatamente a richiedere spiegazioni alla sig.ra la quale gli rispondeva Per_3 CP_3
di non avere idea di cosa fosse accaduto e che avrebbe chiesto spiegazioni al nuovo tecnico del computer, tal Per_4
da lei sostituito alla precedente sig.ra perché, a suo dire ha fatto casino". (Teste Per_1 Per_1 Per_3
[...]
pagina 4 di 29 15. Sul medesimo profilo Instagram de La clinica Milano Skin Lab, cominciava, già dalla prima decade del mese di
dicembre 2019, una campagna pubblicitaria, con le stesse modalità di quelle utilizzate da CULT
precedentemente, infuencer e volti della tv, propagandando i medesimi trattamenti e l'utilizzo degli stessi strumenti.
(Testi e e e Testimone_1 Testimone_3 Testimone_4
) Testimone_5
16. I messaggi promozionali filtrati sul profilo Instagram di la clinica Milano Skin Lab, erano visibili a tutti coloro
che in precedenza seguivano CULT. (Testi e e Testimone_1 Testimone_3
e e E Testimone_4 Testimone_5 Parte_5 Parte_6
[...]
17. Dalla prima decade del mese di dicembre 2019 sul profilo Instagram di la clinica Milano Skin Lab veniva
propagandato un centro che avrebbe aperto a gennaio con uno staff noto, ma una nuova sede. (Testi
[...]
e e e Tes_1 Testimone_3 Testimone_4 [...]
) Tes_5
18. Dalla fine del mese di dicembre 2019 i clienti CULT, che tentavano di contattare il centro, trovavano il telefono
disattivato (Teste ). Testimone_2
Sul capitolo 1 che precede si indica a teste:
la sig.ra Via S. Giovanni sul muro n. 13. Persona_1
Sui capitoli 2 - 3 - 4 e 5 che precedono si indica a teste:
il dott. residente in [...] Casalpusterlengo Persona_2
Sui capitoli 5 – 9 -10 e 18 che precedono si indica a teste:
la sig.ra Via Privata Cascia n. 6 20128 Milano Testimone_2
Sui capitoli n. 6 - 13 e 14 che precedono si indica a teste:
il sig. residente in [...], Corso Italia n. 33 Persona_3
Sui capitoli n. 7 e 8 che precedono si indica a teste: pagina 5 di 29 sig.ra Via Maroncelli n. 7 Milano Parte_4
Sui capitoli n. 11 – 15 – 16 e 17 che precedono si indica a teste:
la sig.ra Via Trieste n. 6 Cerano (NO) Testimone_1
la sig.ra , Via Felice Cavallotti n. 15 Milano Testimone_3
la sig.ra Via S. Giovanni n. 36 Campobasso (CB) Testimone_4
la sig.ra , Via Riccardo Casalaina n. 51 Catania. Testimone_5
Sui capitoli n. 12 e 16 che precedono si indica a teste:
la sig.ra Via Cappellini n. 11, Milano Parte_6
la sig.ra , Via Cesare Balbo n. 4 Bollate (MI) Parte_5
Si chiede sin da ora essere ammessi a prova contraria sui capitoli che parte convenuta vorrà formulare”.
Conclusioni nell'interesse dei convenuti dott. Controparte_3 Controparte_4
[...] CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale
- rigettare ogni domanda di parte attrice perché infondata in fatto e diritto.
- Con vittoria di spese.
Si confermano le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6,
nn. 2 e 3”.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1.- Domande e difese dell'attrice.
1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha convenuto in giudizio Parte_1
ed a chiedendo di accertare il compimento da parte Controparte_4 CP_2 Controparte_3
dei convenuti, in concorso fra loro, di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1, 2 e 3 c.c. e invocando le conseguenziali pronunce di carattere inibitorio e risarcitorio.
A sostegno delle proprie domande l'attrice ha esposto che: pagina 6 di 29 - la società costituita il 10/02/2015, ha per oggetto sociale “la gestione di centri Parte_1
estetici e olistici, l'organizzazione e la gestione di servizi da erogare da parte di persone abilitate nel campo della diagnostica, della terapia e dell'analisi medica, la ricerca scientifica nel campo medico, la consulenza di natura tecnica e gestionale nell'ambito di dette attività, l'affitto di strumentazioni diagnostiche e il commercio di prodotti ed apparecchiature estetiche e medico/estetiche”;
- in data 02/02/2015 la società assumeva con un contratto CP_1 Controparte_3
di lavoro a tempo indeterminato, con qualifica di impiegata e mansioni di addetta alla segreteria;
- il 12/12/2015 veniva assunto con contratto a tempo indeterminato e con mansioni di direttore sanitario anche il dott. all'epoca iscritto all'ordine dei medici di Genova, figlio Persona_3
della legale rappresentante della società;
- il dott. ed avevano una “stabile relazione sentimentale Per_3 Controparte_3
iniziata nell'anno 2012”;
- la società “muoveva da una situazione clientelare già avviata, provenendo da un precedente CP_1
studio medico avviato dal dott. e, tramite la vendita di coupon su Groupon e Persona_3
mediante eventi organizzati all'interno del centro, riusciva “a fidelizzare un importante numero di clienti e creare un giro d'affari soddisfacente” con costante crescita di fatturato;
- la società investiva nell'acquisto di nuovi macchinari sia attraverso la sottoscrizione di contratti di leasing, che mediante “veri e propri contratti di compravendita”;
- , rivestiva formalmente il ruolo di segretaria, ma “fin da subito si mostrava Controparte_3
disponibile a profondere il proprio impegno affinché l'azienda portasse ai risultati sperati, sia in termini di fatturato, sia di visibilità, che di clientela”, occupandosi della “organizzazione della clientela”
(gestione appuntamenti e pacchetti promozionali e/o servizi offerti attraverso Groupon), della gestione del personale e dei rapporti con i professionisti che collaboravano con il centro pagina 7 di 29 estetico, oltre che della pubblicità, godendo della fiducia della legale rappresentante della società,
anche in ragione del rapporto personale che la legava al di lei figlio;
- nel mese di marzo 2018 conosceva presso la palestra “Virgin, che frequentava Controparte_3
quotidianamente, il dott. che si occupava di programmi alimentari e di micro Controparte_4
interventi di chirurgia estetica” e informava il dott. e la sig.ra della disponibilità del Per_3 Pt_3
CP_ professionista, così conosciuto, ad iniziare una collaborazione con la società ciò che avrebbe consentito all'attrice di ampliare la propria clientela anche ai “contatti” del dott.
CP_4
- quindi, nel mese di marzo 2018, il dott. sottoscriveva un contratto d'opera Controparte_4
intellettuale con il quale il professionista si impegnava a “non svolgere la propria attività né ad intrattenere in alcun modo rapporti e relazioni di alcun tipo con i Clienti della Committente con i quali venisse a contatto nell'esecuzione del presente contratto per 24 mesi successivi all'estinzione del presente contratto” e a non compiere “atti in pregiudizio delle attività della società Committente”;
- intorno alla metà del 2018 la sig.ra convinceva la sig.ra e il dott. della CP_3 Pt_3 Per_3
CP_ necessità di diffondere l'immagine di sui social media - “che, al momento, risultavano essere di gran lunga la via migliore per pubblicizzare il proprio marchio e la propria attività” – proponendo loro di “affidarsi agli impegni professionali di una paziente del centro, la sig.ra che Persona_1
aveva requisiti professionali idonei allo svolgimento dell'attività di marketing ambita e che di certo avrebbe contribuito in maniera fattiva alla notorietà mediatica del centro”; quindi, la signora Per_1
“cominciava a collaborare con attraverso la signora provvedendo alla creazione di CP_1 CP_3
un profilo Instagram e alla collaborazione di note influencer e/o vallette televisive del calibro di
, che, in maniera costante, portavano all'attenzione del pubblico di Instagram, che Persona_5
seguiva la le loro esperienze presso il centro, propagandando i trattamenti estetici e medici subiti CP_1
presso lo studio, nonché, in alcuni casi gli interventi chirurgici”; pagina 8 di 29 - in quello stesso periodo diveniva “affiliata , azienda leader a livello mondiale CP_1 CP_5
per la fornitura di macchinari impiegati in chirurgia e medicina estetica;
- sempre nel mese di maggio 2018, la convenuta presentava al dott. la signora CP_3 Per_3
“evidenziandone le potenzialità professionali in ambito estetico”, il 4 giugno 2018 la Parte_7
società assumeva con un contratto temporaneo di apprendistato - III CP_1 Parte_8
livello estetista;
- il 27/11/2018, a seguito di episodi aventi “rilevanza penale”, risalenti ad otto anni prima, il dott.
veniva radiato dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi ed Odontoiatri di Genova e Per_3
gli veniva inibita la prosecuzione della professione medica;
- anche se il provvedimento era stato impugnato dall'interessato, nell'immediatezza il dott. Per_3
aveva dovuto dimettersi dal ruolo di direttore sanitario di per essere “riassunto” dalla CP_1
stessa società in data 13/12/2018 con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e mansioni di “commerciale” per due giorni la settimana;
- il ruolo di direttore sanitario veniva assunto da un amico del dott. il dott. Per_3 Persona_6
inoltre, la società attrice iniziava una collaborazione con un altro consulente esterno, tale dott.
“medito estetico di fama internazionale, conosciuto attraverso un cliente Persona_2
abituale del centro”;
- a fine gennaio 2019 una paziente del centro ( minacciava di denunciare il direttore Parte_9
sanitario perché, a suo dire, la sig.ra le avrebbe praticato un trattamento medico Pt_8
(cavitazione medica) in assenza di titolo;
a seguito di ciò il dott. si dimetteva da Persona_6
direttore sanitario “volendo evitare coinvolgimenti indiretti con la situazione che, a suo modo di vedere, era gestita in maniera poco opportuna”;
- nel mese di maggio 2019 la legale rappresentante della società subiva un intervento CP_1
chirurgico che le impediva di occuparsi del centro;
in questa occasione la convenuta CP_3
pagina 9 di 29 offriva il proprio sostegno al “datore di lavoro, continuando, tuttavia, pur non avendone la disponibilità e all'insaputa della proprietà a proporsi alla clientela come responsabile del centro e, in alcune occasioni, addirittura come titolare”;
- a seguito delle dimissioni del dott. veniva nominato direttore sanitario un amico del dott. Per_6
tale dott. tuttavia, “essendo di fatto insufficiente lo staff, a causa della CP_4 Persona_7
continua crescita di clienti e alla luce degli episodi occorsi che avevano visto la sig.ra nella Pt_8
scomoda posizione di essere additata da una cliente di aver utilizzato macchinari medici, non di sua competenza, veniva reclutato un altro medico per le attività in CULT”, tale dott. Persona_8
che, il 24/06/2019, sottoscriveva un contratto di collaborazione con la società attrice;
CP_
- nel frattempo, “la visibilità mediatica di era tale che influencer e vallette televisive, ma anche volti noti dello spettacolo del calibro di si prestavano al fine di propagandare il lavoro svolto Persona_9
nel centro CULT”;
- nel mese di giugno 2019 la sig.ra proponeva alla sig.ra di divenire socia di CP_3 Pt_3
Cult “in virtù anche della nuova necessità dell'azienda di una figura come la sua, in cui riporre fiducia e credibilità, che sapesse gestire lo studio in maniere adeguata”; sicché la legale rappresentante della società decideva di valutare l'ipotesi di cedere le proprie quote a favore della compagna del figlio;
veniva pertanto contattato uno studio legale per trovare una “giusta soluzione alla problematica”; nel frattempo insorgevano alcuni dissapori tra il dott. e la convenuta Per_3
la quale rivendicava per sé un diverso ruolo ed un diverso trattamento economico CP_6
all'interno della società;
- nel mese di ottobre 2019 l'avv. Nicolino Gentile inoltrava alla convenuta la bozza di un patto fiduciario che avrebbe dovuto essere prodromica “alla impostazione della questione della cessione, portando profitti a beneficio di tutte le parti”; tale soluzione non veniva approvata dal dott. Per_3
pagina 10 di 29 né dalla signora ne derivava il disappunto della convenuta che dichiarava di Pt_3 CP_3
voler cessare la relazione sentimentale con il dott. Per_3
CP_
- successivamente, in “maniera inaspettata” il 29/11/2019, la società riceveva le dimissioni di seguivano le dimissioni da parte della convenuta in data Parte_8 CP_3
13/12/2019 con decorrenza dal 21/12/2019; il 27/12/2019 anche il dott. notiziava CP_4
la società di voler porre fine al proprio contratto di collaborazione con effetto immediato;
- nel periodo fra novembre e dicembre 2019 si dimetteva da direttore sanitario anche il dott.
ed il dott. nterrompeva la propria collaborazione;
Per_7 Pt_10
CP_
- il 14/12/2019 il dott. veniva informato da un'amica che il profilo Instagram di non Per_3
era più visibile ed era stato sostituito da quello della “Clinica Milano - Skin Lab” con sede a
Milano, in via Cerva n. 22, a cui si veniva reindirizzati;
il dott. tentava di accedere al Per_3
CP_ profilo Instagram di ma si accorgeva che le sue credenziali erano state cambiate;
- la “Clinica Milano - Skin Lab” è “riconducibile” alla società costituita in data CP_2
25/11/2019 dai soci (socio al 31%), (socia al 34,5 %) e Controparte_4 Controparte_3
(socia al 34,5%), con stesso oggetto sociale della società dalla visura Parte_8 CP_1
camerale risulta poi che legale rappresentante di è la sig.ra , mentre lo CP_2 CP_3
stesso dott. è direttore sanitario e il dott. un collaboratore;
Persona_7 Per_8
- il profilo Instagram della “Clinica Milano - Skin Lab” utilizzava modalità di promozione analoghe a quelle utilizzate dalla società attrice, ricorrendo alle stesse influencer e volti della tv (tra cui doc. 25 attrice) e pubblicizzando lo stesso tipo di trattamenti (doc. 33, 34 Persona_9
attrice) e l'utilizzo degli stessi strumenti;
inoltre, tramite Instagram veniva pubblicizzata l'apertura, a gennaio 2020, un nuovo centro estetico, con “staff noto” e una nuova sede (doc.
27, 28 attrice);
pagina 11 di 29 CP_
- alla fine del mese di dicembre 2019 il dott. accedeva alla sede di trovandola chiusa e Per_3
“depredata” di arredi e quant'altro; in particolare, mancava il telefono (la scheda telefonica) ed il
computer portatile con tutto il materiale ed i dati sensibili dell'azienda;
CP_
- il 03/01/2020 la sig.ra chiedeva a di indicarle le modalità di restituzione delle CP_3
chiavi, del telefono (scheda telefonica) e della carta di credito aziendale, dimenticandosi però di indicare tra gli oggetti da restituire il PC contenente tutti i dati sensibili della società;
- il numero di telefono del centro di Cult rimasto in possesso della sig.ra è stato CP_3
CP_ disattivato dal 17/01/2020, impedendo ai clienti di contattare la relativa utenza, di
CP_ proprietà di fin dall'apertura della società, era stata volturata alla sig.ra già nel CP_3
2018 era, in quanto l'operatore telefonico scelto (ILIAD) non consentiva la sottoscrizione di contratti con persone giuridiche.
1.2. - Così ricostruite dall'attrice le vicende che hanno preceduto l'istaurazione del presente giudizio,
la parte ha lamentato la sottrazione non solo della clientela, ma “dell'intero ramo di azienda”, tramite l'acquisizione di “informazioni riservate” e di know how nel corso del precedente rapporto di lavoro;
informazioni grazie alle quali la convenuta aveva tratto un vantaggio concorrenziale ulteriore rispetto a quello derivante dalla acquisizione della forza lavoro di un ex dipendente.
CP_ In punto di diritto, l'attrice ha dedotto l'illiceità della condotta della società e dei soci CP_2
e odierni convenuti, ai sensi dell'art. 2598 n. 1, 2 e 3 c.c. (confusorietà, CP_3 CP_4
appropriazione di pregi e uso di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale),
CP_ affermando che i convenuti avevano ingenerato confusione tre i clienti di circa la riconducibilità
della nuova clinica (“Clinica Milano – Skin Lab”) alla società CULT, al fine di “appropriarsi parassitariamente di una fetta di mercato già acquisita alla società attrice”.
CP_ 1.3.- Con riguardo al danno patito, l'attrice ha dedotto che la convenuta era una CP_3
CP_ dipendente “strategica” di anche il dott. era l'unico medico che, fino Controparte_4
pagina 12 di 29 all'ingresso del dott. poteva svolgere trattamenti che esulavano da quelli estetici, visto che il Per_8
dott. era stato radiato;
il danno derivante dalle condotte dei convenuti era pari all'avviamento Per_3
medio della società calcolato nell'ultimo triennio (2018-2028-2019) e quantificato CP_1
nell'importo di € 218.238,04 (doc. 3 attrice).
2.- Difese dei convenuti.
2.1. I convenuti , e si sono costituiti in giudizio, con Controparte_3 Controparte_4 CP_2
un'unica comparsa, contestando la ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice e chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree.
A confutazione degli assunti di parte attrice, i convenuti hanno esposto le seguenti circostanze di fatto:
- amministratrice unica di era solo formalmente la sig.ra essendo CP_7 Persona_10
l'effettivo titolare (“deus ex machina”) il dott. figlio della sig.ra Persona_3 Pt_3
- la convenuta aveva prestato attività di collaborazione occasionale in favore di altre CP_3
società riconducibili al dott. o alla sua famiglia e nel mese di novembre 2015 le veniva Per_3
proposto di essere assunta presso la società CP_7
- la convenuta, diplomata in ragioneria, svolgeva mansioni di responsabile e coordinatrice del team
di segreteria, si occupava della selezione del personale, dai dipendenti ai professionisti ingaggiati come collaboratori, prestando la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 20:30 e il sabato dalle ore 09:00 alle 18:00 ed accumulando numerose ore di straordinario;
- per tale ragione, chiedeva il riconoscimento di un inquadramento adeguato, con una maggiore retribuzione e il pagamento delle ore effettivamente svolte, ricevendo dal dott. Per_3
rassicurazioni circa il fatto che il suo impegno e la sua professionalità avrebbero trovato adeguato riconoscimento;
pagina 13 di 29 CP_
- nel corso del 2019 la situazione gestionale ed economica di precipitava a causa della totale
CP_ assenza del dott. titolare di fatto di coinvolto in diversi procedimenti penali;
Persona_3
- il dott. rassicurava la convenuta che avrebbe definito ogni questione;
nel Per_3 CP_3
CP_ frattempo, la si vedeva costretta a proseguire il rapporto di lavoro con sua unica CP_3
fonte di reddito, con le modalità imposte;
- nel mese di ottobre 2019 il dott. proponeva alla sig.ra di entrare nella società Per_3 CP_3
come socia “ovvero una intestazione fittizia delle quote anche ai fini di poter ovviare alla precaria situazione economica della Cults”;
- a seguito del rifiuto opposto dalla convenuta alla proposta formulata dal dott. quest'ultimo Per_3
iniziava una condotta diffamatoria e denigratoria nei confronti della , screditandola nei CP_3
confronti di dipendenti e collaboratori;
- dal mese di ottobre 2019 il dott. era spesso assente e si disinteressava della “gestione Per_3
organizzativa” della società;
- nel mese di novembre 2019 la convenuta apprendeva la notizia della avvenuta CP_3
radiazione del dott. dall'Ordine dei medici ciononostante il dott. Persona_3 Per_3
continuava l'esercizio della professione medica;
CP_
- in tale situazione – considerate le difficoltà di gestione di per la totale assenza “della proprietà” e, in particolare, del dott. – in data 13/12/2019 la sig.ra rassegnava Per_3 CP_3
le dimissioni per giusta causa, acconsentendo a prestare servizio sino al 31 dicembre 2019 per permettere alla società di trovare un sostituto;
- il dott. medico che nel marzo 2018 aveva iniziato un rapporto di Controparte_4
collaborazione, professionale, non esclusiva, con a dicembre 2019 interrompeva la CP_1
collaborazione con la società attrice, venuto a conoscenza dei problemi legali del dott. Per_3
(radiato dall'ordine dei medici) e dei problemi organizzativi della società; pagina 14 di 29 - la sig.ra assunta da in data 04/06/2018 come apprendista estetista, si Parte_8 CP_1
dimetteva per giusta causa a dicembre 2019;
- nonostante le dimissioni, e si rendevano disponibili a proseguire l'attività CP_3 Pt_8
per tutto il mese di dicembre 2019 per consentire al dott. di organizzarsi;
Per_3
- a conferma della scarsa solidità finanziaria dell'attrice, le convenute e erano CP_3 Pt_8
costrette ad agire in via monitoria per il pagamento delle loro spettanze e il pignoramento mobiliare risultava infruttuoso (d.i. n. 616/2020 ottenuto da per il pagamento Parte_8
dell'importo di € 2.658,49 e d.i. n. 662/2020 ottenuto da per il Controparte_3
pagamento dell'importo di € 6.411,26);
- inoltre, la convenuta promuoveva avanti al Tribunale del lavoro di Milano una causa CP_3
(n. 8628/2020) per il riconoscimento di un inquadramento superiore, il pagamento di differenze retributive e l'accertamento della giusta causa di dimissioni;
CP_
- da metà dicembre 2019 cessava ogni attività nella sede di corso Magenta n. 56 a Milano;
- nel mese di gennaio 2020 la sig.ra disattivava l'utenza telefonica a lei intestata, al fine CP_3
di prendere le distanze dalla società attrice, in considerazione delle vicende penali che avevano interessato il dott. Per_3
- il profilo Instagram indicato da parte attrice era in realtà intestato alla sig.ra che alla CP_3
CP_ cessazione del rapporto di lavoro lo aveva svuotato dei contenuti riferiti a
- nel profilo personale Instagram utilizzato da non sono mai stati pubblicati contenuti CP_3
CP_ che potessero creare confusione con l'attività di
- la convenuta ha contestato di aver prelevato o trattenuto dati sensibili di pertinenza CP_3
CP_ CP_ di spiegando che i dati dei clienti di erano archiviati online sia su cloud legato alla mail aziendale, che sul gestionale del centro;
pagina 15 di 29 - nel gennaio 2020 la sig.ra , la sig.ra e il dott. hanno intrapreso una CP_3 Pt_8 CP_4
loro legittima iniziativa imprenditoriale quali soci di aprendo la “Clinica Milano CP_2
CP_ Skinlab” con sede a Milano in via Cerva 22 (distante dalla sede di in corso Magenta 56), ed i cui caratteri distintivi sono ben diversi e non confondibili con quelli della società attrice;
- la società non ha compiuto alcuno sviamento di clientela né tantomeno storno di CP_2
dipendenti e collaboratori, posto che il dott. ed il dott. hiedevano di collaborare Per_7 Per_8
Cont CP_ con dopo aver preso atto della cessazione di ogni attività da parte di
Co CP_
- la convenuta non ha mai contattato i clienti di e svolgeva attività identica a tutti i centri che lavorano con Alma Laser, operando in una zona diversa della città; peraltro, la denominazione del centro di medicina estetica (Clinica Milano Skinlab, doc. 9 convenuti) era diversa da quella del centro di medicina estetica di Cult e non confondibile (Cult Milano Medispa, doc.10 convenuti).
I convenuti hanno contestato l'idoneità della condotta degli stessi a costituire atti di concorrenza sleale, osservando che, dal mese di gennaio 2019 la società risultava di fatto inattiva e in stato di decozione per ragioni estranee alle dimissioni dei convenuti. Inoltre, la parte ha negato di aver sottratto dati riservati e di aver diffuso notizie e/o apprezzamenti idonei a determinare discredito nei
CP_ confronti della società
I convenuti hanno, infine, contestato sia nell'an che nel quantum la domanda risarcitoria attorea,
attesa la mancanza di prova del nesso causale tra la condotta dei convenuti e le perdite lamentata
CP_ dall'attrice e l'assenza di indicazioni circa i criteri utilizzati dalla società per la quantificazione del danno (indicato dall'attrice in € 218.238,04).
3. – Brevi cenni sullo svolgimento del processo
Fallito il tentativo di conciliazione ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è
stata istruita con l'escussione di due testi sui capitoli di prova ammessi con ordinanza del
28/09/2021; quindi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Mutato nel pagina 16 di 29 frattempo il giudice istruttore, all'udienza del 26/11/2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4.- Ritiene il Collegio che la domanda della società attrice non meriti di essere accolta per le ragioni che si espongono.
5.- Concorrenza sleale per storno di dipendenti.
5.1.- Con riguardo al preteso storno di dipendenti e “collaboratori”, l'attrice ha dedotto che tutti i dipendenti e collaboratori di CULT si sarebbero dimessi per iniziare a collaborare con la società
convenuta.
5.2.- L'illecito anticoncorrenziale consistente nello storno di dipendenti è in astratto sussumibile nell'ambito di applicazione dell'art. 2598, n. 3 c.c., in quanto atto contrario alla “correttezza professionale” nei rapporti tra imprenditori. Come noto, nell'applicazione della fattispecie in esame vengono in considerazione due contrapposti interessi, entrambi meritevoli di tutela: da un lato,
quello dell'imprenditore all'integrità della sua azienda;
dall'altro, quello dei lavoratori alla libertà di scelta e al legittimo sfruttamento delle competenze maturate (Cass. 8581/2022). In tale contesto, “la mera assunzione di personale proveniente da un'impresa concorrente non può […] essere considerata di per sé illecita, essendo espressione del principio di libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica”; in particolare, secondo quanto osservato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito: “non può essere negato il diritto di ogni imprenditore di sottrarre dipendenti al concorrente, purché ciò avvenga con mezzi leciti, quale ad esempio la promessa di un trattamento retributivo migliore o di una sistemazione professionale più soddisfacente;
è indiscutibile il diritto di ogni lavoratore di cambiare il proprio datore di lavoro, senza che il bagaglio di conoscenze ed esperienze maturato nell'ambito della precedente esperienza lavorativa, lungi dal permettergli il reperimento di migliori e più remunerative possibilità di lavoro, si trasformi in un vincolo oppressivo pagina 17 di 29 e preclusivo della libera ricerca sul mercato di nuovi sbocchi professionali” (Cass. 8581/2022 cit.).
Ne deriva che, per la configurabilità della concorrenza sleale mediante “storno di dipendenti”, è
necessario che l'attività distrattiva “sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione e alla struttura produttiva del concorrente” (Cass. 17 febbraio 2020, n. 3865; Cass. 29 dicembre 2017, n. 31203; Cass. 23 maggio
2008, n. 13424; Cass. 22 luglio 2004, n. 13658; Cass. 3 luglio 1996, n. 6079). Il pregiudizio derivante dall'assunzione dei dipendenti di una impresa concorrente deve, quindi, eccedere “il normale pregiudizio che ad ogni imprenditore può derivare dalla perdita dei dipendenti o collaboratori in conseguenza della loro scelta di lavorare presso altra impresa” (cfr.: Cass. 29 dicembre 2017, n.
31203, cit.; Cass. 30 ottobre 2009, n. 23045; Cass. 11 marzo 2002, n. 3463; Cass. 25 luglio 1996, n.
6712). Nel descrivere il disvalore che connota la fattispecie in esame rispetto alle condotte lecite, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha evidenziato che le modalità distrattive debbono essere sintomatiche di un animus nocendi in capo al concorrente ed ha elaborato una serie di indicatori oggettivi dell'antigiuridicità della condotta. Pertanto, la volontà di nuocere non rileva in sé, perché,
da un lato, l'art. 2598, n. 3, c.c., cui è riconducibile la fattispecie dello storno dei dipendenti, non richiede né il dolo né la colpa, essendo sufficiente ai fini della configurabilità dell'illecito la sola condotta materiale consistente nel compimento di atti non conformi alla correttezza professionale idonei a danneggiare l'altrui azienda (Cass. 6 aprile 1966, n. 903); dall'altro, non può conferirsi rilievo ai meri intenti, e cioè ai propositi privi di declinazione espressiva (cfr. Cass. 6 maggio 1980, n. 2996,
in motivazione). Si è, quindi, osservato che l'attività illecita di storno deve essere compiuta con modalità tali da attribuire al concorrente un “vantaggio competitivo indebito” mediante l'acquisizione di particolari competenze tecniche, frutto di specifici investimenti da parte dell'imprenditore danneggiato e non facilmente reperibili sul mercato, o, comunque, con modalità pagina 18 di 29 idonee a disgregare e disorganizzare l'azienda del concorrente (Sez. 1, 31.3.2016, n. 6274). Ciò spiega come la giurisprudenza di legittimità si sia preoccupata di individuare gli elementi estrinseci della condotta che, complessivamente considerati, denotano il carattere illecito dello storno. In tale prospettiva, possono rilevare le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente, le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti o collaboratori a passare all'impresa concorrente (Cass. 8581/2022;
Cass. 3865/2020).
5.3- Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito alcun elemento sull'organigramma aziendale del centro di chirurgia estetico sul numero complessivo di dipendenti e collaboratori e sulle CP_1
mansioni da ciascuno svolte. Dalle circostanze in fatto riferite dall'attrice, risulta la società CULT
veniva costituita nel 2015 e che veniva assunta la come segretaria, mentre il dott. CP_3 Per_3
chirurgo estetico, figlio del legale rappresentante della società, sentimentalmente legato alla convenuta, rivestiva ruolo di “direttore sanitario”.
CP_ Appare, quindi, che il centro di medicina estetica di si reggeva principalmente sull'attività svolta dal suo direttore sanitario dott. tanto è vero che, secondo quanto riferito dall'attrice, il centro Per_3
CP_ estetico “muoveva da una situazione clientelare già avviata, provenendo da un precedente studio medico avviato dal dott. . Persona_3
Tuttavia, nel mese di novembre 2018 il dott. veniva radiato dall'albo dei medici e si dimetteva Per_3
dall'incarico di direttore sanitario non potendo più offrire alla propria clientela le prestazioni mediche fornite tramite il centro Cult. A partire da tale momento si sono avvicendati nella carica diversi professionisti: il dott. amico del dott. si dimetteva dopo appena un mese, nel Per_6 Per_3
gennaio 2019.
pagina 19 di 29 Dalle circostanze in fatto riportate dalla stessa attrice emerge che attesa l'impossibilità per il dott.
di proseguire nell'attività medica, il centro medico iniziava a collaborare con diversi Per_3
professionisti che, tuttavia, non risultano selezionati da una apposita struttura o dalla legale rappresentante della società, ma in modo casuale, attraverso le conoscenze di alcuni clienti del centro e grazie all'intraprendenza della convenuta , assunta con mansioni di segretaria. La CP_3
segretaria conosceva, infatti, nella palestra da lei frequentata, il dott. che iniziava la CP_4
propria collaborazione proprio nel 2018; tramite il dott. venivano “reclutati” il nuovo CP_4
direttore sanitario, nominato in sostituzione del dott. ed altri medici “collaboratori”. Per_6
Peraltro, dalle stesse allegazioni dell'attrice risulta che la collaborazione con il dott. veniva CP_4
dalla società Cult instaurata nell'ottica di “ampliare” la propria clientela ai “contatti” del professionista (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione). Dall'esame dei contratti depositati dall'attrice, risulta,
poi, che i professionisti non erano legati all'attrice da vincoli di esclusiva;
i contratti avevano durata annuale e riconoscevano a ciascuna parte la facoltà di recedere per “giusta causa” per il venir meno del “rapporto fiduciario”. Le modalità con cui collaboratori esterni sono stati reperiti e “reclutati”
(tramite le conoscenze di clienti ed altri collaborati) in una situazione di “emergenza” data dalla radiazione dall'albo del direttore sanitario;
la mancanza di una consolidata ed efficiente struttura organizzativa della società, sulla quale l'attrice nulla ha potuto riferire;
la natura transitoria dei contratti di collaborazione stipulati;
l'epoca in cui tali contratti parrebbero essere stati conclusi –
successivamente alla radiazione dall'Albo dei medici del dott. – costituiscono indici rilevanti Per_3
ed univoci del fatto che la società versava in una situazione di crisi e disgregazione CP_1
antecedente alla dimissioni della convenuta e correlata alle vicende professionali del dott. Per_3
posto che a seguito delle radiazione dall'Albo dei medici il dott. non ha più potuto esercitare Per_3
la professione di medico all'interno del centro medico “di famiglia” e di cui era direttore sanitario.
Non può quindi imputarsi alla decisione dei convenuti e rispettivamente CP_3 CP_4
pagina 20 di 29 segretaria e collaboratore part time (per un monte ore di due ore al giorno per otto giorni a settimana), di interrompere il rapporto di lavoro e di collaborazione con la società attrice, l'evento della definitiva chiusura del centro estetico. A tal riguardo, l'attrice non ha neanche allegato di essersi diligentemente adoperata per reperire sul mercato delle figure professionali idonee a sostituire i convenuti.
6- Concorrenza sleale per sviamento della clientela.
6.1.- Venendo all'esame delle doglianze con cui l'attrice ha contestato l'illecito sviamento della clientela da parte della società si osserva che, per costante giurisprudenza, la concorrenza CP_2
sleale per c.d. “sviamento di clientela” è una ipotesi di illecito concorrenziale non assimilabile alle altre ipotesi di concorrenza sleale rientranti nella previsione di cui all'art. 2598, n. 3 c.c. in quanto, in linea di principio, la “clientela” non “appartiene” all'imprenditore e la sua contesa rientra nel gioco della concorrenza. Pertanto, la fattispecie di cui all'art. 2598, n. 3 c.c. richiede che lo “sviamento”
della clientela “sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi di correttezza professionale (intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categorie)” (cfr. Tribunale di Napoli,
sez. II, 20/02/2025, n. 1797; Tribunale di Milano, Sez. Spec. PR, 27/05/2022 n. 4718;
Tribunale di Milano, Sez. spec. PR, 17/05/2017; Corte Appello Milano sez. I, 25/09/2020).
6.2- La giurisprudenza di legittimità ha osservato che l'accertamento dell'illecito concorrenziale commesso dall'ex dipendente si basa su un delicato bilanciamento tra l'interesse dell'impresa a tutelare il complesso di informazioni riservate e know how, costituenti il “valore aziendale” frutto di investimenti, e il diritto dell'ex dipendente di utilizzare, in diverse occasioni di crescita professionale,
quelle conoscenze e competenze acquisite nel corso ed a causa del rapporto di lavoro e divenute
“parte […] della personalità del medesimo” (Cass. 14479/2002). In tale contesto, il contemperamento tra i contrapposti interessi dell'impresa e del lavoratore, aventi entrambi rilievo pagina 21 di 29 costituzionale, comporta che non possa considerarsi illecita l'utilizzazione del “valore aziendale esclusivamente costituito dalle capacità professionali dello stesso ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona;
poiché, in caso contrario, si perverrebbe al risultato, duplicemente inaccettabile, di vanificare i valori della libertà individuale inerenti alla personalità del lavoratore, costringendolo ad una situazione di dipendenza che andrebbe oltre i limiti contrattuali, e di privilegiare nell'impresa,
precedente datrice di lavoro, una rendita parassitaria derivante, una volta per tutte, dalla scelta felicemente a suo tempo fatta con l'assunzione di quel dipendente”. L'illecito concorrenziale presuppone, dunque, l'esistenza di condotte “parassitarie” volte a “sviare a proprio vantaggio i valori aziendali di imprese preesistenti ed in particolare di quella di provenienza”. Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione per escludere l'illecito in esame in un caso in cui l'ex dipendente
(nominato anche consigliere delegato della società ex datrice di lavoro) aveva, nel corso del rapporto di lavoro, “intrattenuto personalmente e in via pressoché esclusiva i rapporti con le case fornitrici e con la clientela più importante del settore”, divenendo un esperto nel settore e partecipando a fiere e convegni, e non era stata fornita adeguata prova dell'impiego, da parte dell'ex dipendente, di mezzi e di informazioni che costituivano parte del patrimonio aziendale dell'impresa danneggiata (Cass.
14479/2002 cit.).
6.3.- I principi esposti sono stati ulteriormente precisati dalla successiva giurisprudenza di legittimità
che, nel delineare la linea di confine tra l'utilizzo non illecito, nella contesa della clientela, del
“bagaglio di competenze del dipendente” e la “concorrenza parassitaria”, consistente nell'illecito sfruttamento dei valori aziendali della impresa di provenienza, ha osservato che possono ravvisarsi gli elementi della concorrenza sleale nel caso di appropriazione ed utilizzo da parte dell'ex
dipendente di un “complesso di informazioni aziendali” che, pur non costituendo oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale come informazioni riservate o segreti commerciali,
costituiscano un “complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi […] che superino la capacità pagina 22 di 29 mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che,
arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze” acquisite dal lavoratore. Ciò in quanto, diversamente opinando,
“attraverso la disciplina dell'illecito concorrenziale si finirebbe con l'attribuire un monopolio all'ex
datore di lavoro sulle conoscenze e sull'esperienza dell'ex dipendente, in assenza di diritti di proprietà industriale su informazioni segrete e, soprattutto, “mortificando i diritti costituzionalmente tutelati del lavoratore ex artt. 4, 35 e 36 Cost. a reperire sul mercato la miglior valorizzazione e remunerazione delle sue capacità professionali, senza che, nei limiti consentiti dalla legge per il contemperamento delle contrapposte esigenze, l'ex datore di lavoro si sia tutelato con la stipulazione di un patto di non concorrenza ex artt. 2125 e 2596 cod. civ. per la «fidelizzazione ultrattiva» del dipendente, assumendosi i costi necessari” (Cass. 18772/2019).
6.4- Nello stesso senso la giurisprudenza di merito ha osservato che “l'art. 2598 c.c. non pone un divieto generalizzato nei confronti di un soggetto che punti a continuare a occupare una posizione sul medesimo mercato di un concorrente, con il quale esisteva in passato un rapporto di lavoro, di intrattenere relazioni commerciali con gli stessi interlocutori del rivale. È tuttavia illecito servirsi della rete commerciale e di contatti del concorrente per intrattenere rapporti commerciali unicamente o in maniera considerevole con fornitori e clienti del concorrente” (Milano, Sez. spec. PR ,
17/05/2017) e, ancora, che: “non può ritenersi illecita l'acquisizione episodica di clienti della propria ex-datrice di lavoro;
pertanto la violazione dell'art. 2598 c.c. non sussiste quando manchi la prova di un'abituale condotta, scientemente preordinata a screditare la figura del concorrente e ad acquisirne la clientela, in spregio ai doveri di correttezza e lealtà nello svolgimento dell'attività
professionale” (Corte Appello Milano, Sez. I, 25/09/2020; nello stesso senso Corte Appello di
Milano sez. lav. 31/05/2021, n.269).
pagina 23 di 29 Il principio è conforme all'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui l'illiceità della condotta concorrenziale non deve essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla manovra complessivamente attuata per danneggiare il concorrente o “per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato”; ne deriva che, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica dei clienti del precedente datore di lavoro, praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite;
“deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e di promozione sul mercato della propria nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva esplicato attività” (Cass. 26 ottobre 1983 n. 6316; Cass. 20 marzo 1991, n.
3011, e Cass. 30/05/2007, n. 12681).
CP_ Nel presente giudizio l'attrice non ha offerto prova della illecita sottrazione di clienti di da parte della convenuta Oltre ai rilievi già svolti con riguardo alla non imputabilità della mancata CP_2
riapertura del centro alla condotta degli imputati e alla diretta riconducibilità causale della perdita della clientela a tale scelta, si osserva che l'attrice non ha fornito alcuna indicazione in ordine alla
CP_ individuazione della “clientela” di (nominativi e contatti di cui i convenuti si sarebbero
CP_ appropriati). Occorre poi rilevare che i medici “collaboratori” non erano legati alla società da vincoli di esclusiva e che, dalle stesse allegazioni dell'attrice, risulta che i professionisti “reclutati”
avevano una propria clientela e che la collaborazione mirava anche ad “estendere” i servizi offerti da
CP_
– non precisati nell'atto di citazione – anche ai clienti dei collaboratori (a pag. 3 dell'atto di citazione si legge: “[ ] informava subito il dott. e la sig.ra della opportunità CP_3 Per_3 Pt_3
per la CULT di iniziare con il professionista un rapporto di collaborazione ciò, a suo dire, anche per i contatti che il dott. avrebbe potuto fornire alla struttura, vista la collaborazione del CP_4
medico con la palestra Virgin”). Con riguardo alla riconducibilità causale della lamentata perdita della clientela alla perdita da parte del dott. delle abilitazioni necessarie all'esercizio della Per_3
pagina 24 di 29 professione di chirurgo plastico si osserva che la stessa attrice riferisce che, tramite le conoscenze di una cliente, veniva contattato un altro dottore (il dott. di “fama Persona_2
internazionale” il quale si occupava degli interventi di chirurgia estetica non già presso il centro Cult,
ma “presso le cliniche private a ciò preposte”. Tale circostanza conferma, peraltro, la mancanza presso Cult di una preesistente struttura organizzativa oltre che del personale necessario a consentire una stabile sostituzione del dott. nei rapporti la “clientela”. Le dichiarazioni rese dalle due testi Per_3
non consentono di ravvisare l'esistenza di condotte, complessivamente considerate, finalizzate allo
CP_ sviamento della clientela di attraverso l'erroneo convincimento di una continuità tra l'attività di e quella del centro estetico costituito da A tal proposito risultano inconferenti le CP_7 CP_2
dichiarazioni rese dal teste sentita all'udienza del 05/04/2022 in Testimone_2
quanto non riferisce alcuna circostanza rilevante in ordine al ricorso da parte dei convenuti di strumenti illeciti atti a sviare la clientela del In particolare, il teste si è limitato a riferire: - Parte_11
di aver ricevuto il 31/01/2020 un messaggio sms da “ , con cui la convenuta la informava “di CP_3
aver aperto in San Babila” e la invitava ad andarla a trovare;
- di essersi accorta che il nuovo centro
CP_ non era collegato a quello in precedenza gestito da quando chiedeva informazioni sul dott.
e le veniva risposto che “non c'era e non c'entrava niente con il nuovo studio”. Persona_3
Ebbene, l'iniziale convincimento circa un preteso collegamento tra i due centri non sembra frutto di un erroneo convincimento del teste, in alcun modo collegato al contenuto di messaggi inviati dai convenuti (“io pensavo che il vecchio centro si era semplicemente spostato in una nuova sede, come già avvenuto in passato. In quell'occasione ho invece scoperto che si trattava di un nuovo centro”).
Nel senso della inattendibilità delle “impressioni” del testimone depone anche la circostanza per cui la teste ha esposto circostanze non corrette circa il ruolo del dott. all'interno del centro CP_4
CP_ estetico gestito da e i rapporti tra questi ed il dott. e contrastanti con la stessa Per_3
ricostruzione dei fatti esposta dalla società attrice. In particolare, la ha riferito che il dott. Tes_2
pagina 25 di 29 “faceva stage o pratica presso il vecchio centro con il dott. , Controparte_4 Persona_3
CP_ quando, invece, il dott. era un medico nutrizionista legato alla società da un CP_4
contratto di collaborazione in base al quale il professionista svolgeva la propria attività “in piena autonomia professionali e con disponibilità di mezzi propri”. La teste ha reso Testimone_6
parimenti dichiarazioni generiche e non circostanziate circa il contenuto delle informazioni rese dagli ex collaboratori del centro;
peraltro, la stessa teste ha riferito di aver cercato di contattare ripetutamente un referente del centro nel mese di gennaio 2020, senza riuscirci, e di essersi recata presso la sede, trovando il centro chiuso. In conclusione, quanto riferito dalle testi e Tes_2
non pare idoneo a configurare uno sviamento di clientela ai danni della società attrice, in Pt_4
quanto da tali dichiarazioni può desumersi al più che i convenuti hanno informato alcune clienti della apertura del nuovo centro senza rendere dichiarazioni screditanti sul centro stesso.
Anche la conversazione a mezzo whatsapp tra il dott. e la sig, prodotta come CP_4 Pt_4
doc. 11 dalla parte convenuta, testimonia, da un lato, la correttezza delle comunicazioni dell'ex
CP_ collaboratore di e, dall'altro, che tale società non si è attivata in alcun modo per reperire una segretaria in sostituzione della convenuta anche solo al fine di gestire l'agenda con una eventuale riprogrammazione degli appuntamenti. La cliente contattava il dott. per avere notizie del CP_4
centro ed il dott. rispondeva di prendere contatti con il dott. (“Ciao :)) Si ti CP_4 Per_3 CP_4
Per cercavo perché ho saputo da che lei e non sono più in CULT. Avevo chiesto il tuo numero pensando tu Pt_8
potessi darmi info su Cult ma ho saputo che ora anche tu lavori nel nuovo Centro con loro. Attendo gli sviluppi di
CP_ Per_1 e poi vedo. Intanto un abbraccio :) ”; risposta: “Certo :)) Senti , il riferimento è al Pt_4 Pt_4
dott. . Persona_3
7.- Concorrenza sleale confusoria, appropriazione di pregi e di informazioni aziendali riservate.
7.1.- Gli addebiti sul punto mossi dall'attrice parrebbero limitati: alla contestazione dell'utilizzo di analoghe modalità di promozione dell'attività del centro estetico della convenuta;
all'uso del pagina 26 di 29 medesimo canale di Instagram;
all'utilizzo dei medesimi macchinari ( e, in generale, CP_5
all'appropriazione del know how aziendale della attrice.
7.2.- Giova tuttavia rilevare l'utilizzo di social media per la promozione di una attività
imprenditoriale non costituisce un'attività frutto di un particolare know how dell'attrice; né l'attrice può vantare esclusive sull'ingaggio di determinate influencer o “volti noti” della televisione per sponsorizzare i propri trattamenti. Anche l'utilizzo di macchinari di un determinato produttore o recanti un particolare marchio ( non costituisce oggetto di esclusiva da parte dell'attrice. CP_5
Con riguardo alle attività confusorie, si osserva che il centro di medicina estetica della convenuta è
denominato “La Clinica Milano Skinlab”, mentre il centro di medicina estetica di Cult si chiamava
“Cult Milano Medispa”; a parte l'utilizzo del nome della città di Milano, avente valore evidentemente descrittivo e pertanto scarsamente distintivo, le due denominazioni non presentano elementi di
CP_ assonanza né rimandi concettuali dell'una all'altra. Il centro di medicina estetica della società si trovava in via Magenta;
mentre il centro di medicina estetica della convenuta si trova in una zona parimenti centrale, ma in San Babila (cfr. dichiarazioni del teste , non esattamente nelle Tes_2
immediate vicinanze del primo.
Per quanto riguarda l'utilizzo dello stesso canale Instagram, ridenominato dalla convenuta, si osserva che le allegazioni appaiono sul punto generiche e non adeguatamente supportate dalla documentazione prodotta dall'attrice. in particolare, dal doc. 23, relativo ad uno scambio di messaggi whatsapp tra il dott. e la convenuta , risulta che quest'ultima informava il dott. Per_3 CP_3
che il canale Instagram era gestibile dal proprio telefono ed era collegato al proprio profilo Per_3
Facebook, al quale non riusciva, tuttavia, ad accedere e comunicava all'interlocutore il contatto di tale che l'aveva aiutata “a pubblicare su insta da settembre”; successivamente comunicava di Per_4
“essere fuori da Instagram” anche con il proprio cellulare. Non vi sono elementi a supporto della
CP_ allegazione dell'attrice secondo cui i convenuti avrebbero “annullato” il profilo Instagram di pagina 27 di 29 con automatico reindirizzamento al profilo del centro di medicina estetica realizzato dalla società
convenuta, risultando depositate in atti unicamente fotografie del canale Instagram della convenuta.
Ad ogni modo, non risultano allegati elementi dai quali inferire l'illiceità della condotta consistente nella “chiusura” del canale Instagram in ipotesi collegato ad un account della convenuta , CP_3
non avendo la parte dedotto alcunché sulla tipologia di account e sulla possibilità tecnica di eseguire una modifica dell'intestatario dell'account senza procedere alla sua chiusura;
cambio di intestazione che, peraltro, non risulta neanche essere stata dall'attrice richiesta in via stragiudiziale a seguito delle dimissioni della convenuta. Analoghi rilievi debbono essere svolti con riguardo alla disattivazione,
nel mese di gennaio 2020, dell'utenza telefonica utilizzata dalla società “sin dalla sua apertura” ma
“volturata sulla persone della sig.ra a far data dall'anno 2018, perché la nuova società CP_3
scelta per gestione dell'utenza, la società ILIAD, non prevedeva la sottoscrizione di contratti con persone giuridiche”. In disparte ogni considerazione sulla rispondenza ad una corretta ed efficiente organizzazione aziendale della scelta della società di intestare l'utenza della società alla dipendente,
anche in questo caso l'attrice non ha fornito elementi utili per affermare la contrarietà alla correttezza professionale della condotta della convenuta, non avendo, ad esempio, documentato la possibilità di richiedere un trasferimento dell'utenza o l'eventuale mancanza di collaborazione da parte della convenuta. Non risulta, quindi, che l'attrice abbia assunto concrete iniziative volte a risolvere eventuali problemi di accesso al canale social (segnalati nei messaggi wapp); né risulta intimata alla convenuta una restituzione delle chiavi di accesso o di altro materiale in ipotesi sottratto;
dalla stessa documentazione dell'attrice risulta, invece, che il 03/01/2019 la convenuta scriveva una mail alla società attrice dichiarando di “restare a disposizione per rendere le CP_3
chiavi, la carta di credito e il telefono dello studio di corso magenta 45”.
Infine, nessun elemento è stato fornito dall'attrice con riguardo alla esistenza e consistenza di informazioni aziendali riservate, asseritamente sottratte dai convenuti. pagina 28 di 29
8. Sulle spese del giudizio
In applicazione del principio della soccombenza le spese del presente giudizio, da liquidarsi come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminato di media complessità debbono essere poste a carico dell'attrice. Nella liquidazione dei compensi deve farsi applicazione della previsione di cui all'art. 4, comma 2, d.m. cit. attesa la difesa di tre parti che rivestono la stessa posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti di Parte_1 CP_2 [...]
e ; Controparte_3 Controparte_4
2) condanna la società attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che si liquidano unitariamente in complessivi € 12.186,00 oltre rimborso forfettario del 15% e accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 06/11/2025
Il Giudice relatore il Presidente
AM HI SI IA
pagina 29 di 29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XIV Civile – Specializzata in materia di PR “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. SI IA Presidente
dott. AM HI Giudice Relatore
dott. Mariachiara Lionella Vanini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11984/2020 promossa da:
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con rappresentata e difesa dall'avv. Federica MARIOTTI e dall'avv. Evelina PRESBITERO
BRACCO, con domicilio eletto in Milano, Via Panfilo Castaldi n. 8 presso lo studio dei difensori;
- parte attrice contro
(C.F. ), (C.F. CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
) e (C.F. C.F._1 Controparte_4
), rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianni BARBIERI e Darvin SILVESTRI C.F._2
ed elettivamente domiciliati in via VIA UBERTO VISCONTI DI MODRONE, 32, MILANO
presso lo studio dei difensori;
- convenuti pagina 1 di 29 Oggetto: concorrenza sleale interferente
CONCLUSIONI
Conclusioni nell'interesse della società attrice Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito ogni diversa contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
Nel merito
1. accertare e dichiarare che i convenuti, ovvero la società – in persona del legale rappresentante CP_2
Controparte_3 Controparte_3
personalmente e hanno posto in essere concorrenza sleale ex Controparte_4
art. 2598 c.c. n. 1 – 2 - 3;
2. inibire la prosecuzione dell'attività di sviamento di clientela perpetrata dai convenuti, con particolare riferimento
alla società mediante le attività ed i comportamenti enunciati in fatto ed in qualsiasi altra norma CP_2
contraria ai doveri di correttezza professionale;
3. dichiarare tenuti e condannare la società – in persona del legale rappresentante CP_2 [...]
personalmente e Controparte_3 Controparte_3 [...]
in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c., al risarcimento ai sensi Controparte_4
dell'art. 2600 c.c. di tutti i danni patiti e patiendi per l'effetto dell'illecita attività dei convenuti, nella misura di €.
218.238,04, o in quella diversa, eventualmente anche maggiore, determinata in corso di causa o, comunque, in via
equitativa;
4. con interessi legali e rivalutazione dal dì del dovuto fino al saldo.
5. con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In via istruttoria:
Con espressa riserva di integrare le proprie domande e difese, di produrre nuovi documenti e di formulare nuove
richieste istruttorie, dopo aver avuto cognizione delle avverse difese.
pagina 2 di 29 Nello specifico, come da memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. n. 2, con riferimento alle deduzioni istruttorie, chiede
ammettersi i seguenti mezzi di prova per testi, con i testi di seguito indicati, sulle seguenti circostanze precedute dalla
locuzione "vero che":
1. La sig.ra al fine di pubblicizzare il centro alla fine del mese di aprile dell'anno 2018, CP_3 Parte_2
richiedeva alla sig.ra di collaborare con provvedendo alla creazione e successiva gestione di Persona_1 CP_1
un profilo Instagram, collaborando con note influencer e/o vallette televisive del calibro di , a fini Testimone_1
propagandistici del centro. (Teste Persona_1
2. Intorno alla fine del mese di ottobre dell'anno 2018, il dott. iniziava a collaborare con Persona_2
il centro in qualità di consulente esterno. (Teste ) CP_1 Persona_2
3. Nel mese di dicembre 2018 la sig.ra informava il dott. della radiazione CP_3 Persona_2
del dott. (Teste ) Persona_3 Persona_2
4. Nel mese di dicembre 2018 la sig.ra esplicitava al dott. la necessità del suo aiuto per gestire CP_3 Per_2
il centro in autonomia. (Teste ) Persona_2
5. La sig.ra era solita proporsi alla clientela di come responsabile del centro e, a volte, CP_3 CP_1
addirittura come titolare. (Teste e Persona_2 [...]
) Testimone_2
6. Nel mese di giugno 2019 la sig.ra proponeva alla sig.ra tramite il dott. di diventare CP_3 Pt_3 Per_3
socia della CULT, in virtù, anche, della nuova necessità dell'azienda di una figura, come la sua, in cui riporre
fiducia e credibilità, che sapesse gestire lo studio in maniera adeguata. (Teste Persona_3
7. Nel mese di luglio 2019 la sig.ra durante una conversazione con la sig.ra veniva Parte_4 CP_3
informata del fatto che il dott. non avrebbe più lavorato per la e che, ad ogni modo lei avrebbe Per_3 CP_1
seguito il centro che avrebbe cambiato sede. (Teste Parte_4
pagina 3 di 29
8. La sig.ra nel mese di gennaio 2019 veniva contattata dal dott. che la informava sul Parte_4 CP_4
fatto che la CULT aveva cambiato sede ma mantenuto la medesima compagine e che la aspettava nella nuova sede
in Via Cerva. (Teste Parte_4
9. Il dott. contattava, altresì la sig.ra nel mese di gennaio 2019, CP_4 Testimone_2
proponendole trattamenti presso il centro Clinica Milano Skin Lab, indicandola come una nuova sede di CULT.
(Teste ) Testimone_2
10. La sig.ra prendeva appuntamento con la società convenuta presso la sede e, nel Testimone_2
corso del medesimo, alla richiesta di informazioni circa il dott. le veniva risposto che non lavorava più in Per_3
clinica, ma che comunque la clinica avrebbe continuato ilo proprio operato presso la sede di Via Cerva. (Teste
). Testimone_2
11. Lo staff della CULT e, personalmente, la sig.ra informavano clienti e collaboratori che la clinica CP_3
avrebbe trasferito la propria sede in Via Cerva con il nome di Clinica Milano Skin Lab, indicando anche di
propagandare sul web tale messaggio. (Teste e Testimone_1 Testimone_3
e e ). Testimone_4 Testimone_5
12. In data 14 dicembre 2018 la sig.ra e la sig.ra si accorgevano che che Parte_5 Parte_6 CP_1
entrambe seguivano su Instagram, non era più visibile sul social e che, automaticamente, era stato sostituito con il
profilo di la "CLINICA MILANO - SKIN LAB", Milano, Via Cerva 22, a cui si veniva, automaticamente
riportati accedendo all'Instagram di (Teste e CP_1 Parte_5 Parte_6
13. Il dott. provava ad accedere al profilo Instagram con le sue credenziali ma si accorgeva che erano state Per_3
cambiate e gli veniva negato l'accesso. (Teste Persona_3
14. Il dott. provvedeva immediatamente a richiedere spiegazioni alla sig.ra la quale gli rispondeva Per_3 CP_3
di non avere idea di cosa fosse accaduto e che avrebbe chiesto spiegazioni al nuovo tecnico del computer, tal Per_4
da lei sostituito alla precedente sig.ra perché, a suo dire ha fatto casino". (Teste Per_1 Per_1 Per_3
[...]
pagina 4 di 29 15. Sul medesimo profilo Instagram de La clinica Milano Skin Lab, cominciava, già dalla prima decade del mese di
dicembre 2019, una campagna pubblicitaria, con le stesse modalità di quelle utilizzate da CULT
precedentemente, infuencer e volti della tv, propagandando i medesimi trattamenti e l'utilizzo degli stessi strumenti.
(Testi e e e Testimone_1 Testimone_3 Testimone_4
) Testimone_5
16. I messaggi promozionali filtrati sul profilo Instagram di la clinica Milano Skin Lab, erano visibili a tutti coloro
che in precedenza seguivano CULT. (Testi e e Testimone_1 Testimone_3
e e E Testimone_4 Testimone_5 Parte_5 Parte_6
[...]
17. Dalla prima decade del mese di dicembre 2019 sul profilo Instagram di la clinica Milano Skin Lab veniva
propagandato un centro che avrebbe aperto a gennaio con uno staff noto, ma una nuova sede. (Testi
[...]
e e e Tes_1 Testimone_3 Testimone_4 [...]
) Tes_5
18. Dalla fine del mese di dicembre 2019 i clienti CULT, che tentavano di contattare il centro, trovavano il telefono
disattivato (Teste ). Testimone_2
Sul capitolo 1 che precede si indica a teste:
la sig.ra Via S. Giovanni sul muro n. 13. Persona_1
Sui capitoli 2 - 3 - 4 e 5 che precedono si indica a teste:
il dott. residente in [...] Casalpusterlengo Persona_2
Sui capitoli 5 – 9 -10 e 18 che precedono si indica a teste:
la sig.ra Via Privata Cascia n. 6 20128 Milano Testimone_2
Sui capitoli n. 6 - 13 e 14 che precedono si indica a teste:
il sig. residente in [...], Corso Italia n. 33 Persona_3
Sui capitoli n. 7 e 8 che precedono si indica a teste: pagina 5 di 29 sig.ra Via Maroncelli n. 7 Milano Parte_4
Sui capitoli n. 11 – 15 – 16 e 17 che precedono si indica a teste:
la sig.ra Via Trieste n. 6 Cerano (NO) Testimone_1
la sig.ra , Via Felice Cavallotti n. 15 Milano Testimone_3
la sig.ra Via S. Giovanni n. 36 Campobasso (CB) Testimone_4
la sig.ra , Via Riccardo Casalaina n. 51 Catania. Testimone_5
Sui capitoli n. 12 e 16 che precedono si indica a teste:
la sig.ra Via Cappellini n. 11, Milano Parte_6
la sig.ra , Via Cesare Balbo n. 4 Bollate (MI) Parte_5
Si chiede sin da ora essere ammessi a prova contraria sui capitoli che parte convenuta vorrà formulare”.
Conclusioni nell'interesse dei convenuti dott. Controparte_3 Controparte_4
[...] CP_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale
- rigettare ogni domanda di parte attrice perché infondata in fatto e diritto.
- Con vittoria di spese.
Si confermano le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, comma 6,
nn. 2 e 3”.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
1.- Domande e difese dell'attrice.
1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha convenuto in giudizio Parte_1
ed a chiedendo di accertare il compimento da parte Controparte_4 CP_2 Controparte_3
dei convenuti, in concorso fra loro, di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1, 2 e 3 c.c. e invocando le conseguenziali pronunce di carattere inibitorio e risarcitorio.
A sostegno delle proprie domande l'attrice ha esposto che: pagina 6 di 29 - la società costituita il 10/02/2015, ha per oggetto sociale “la gestione di centri Parte_1
estetici e olistici, l'organizzazione e la gestione di servizi da erogare da parte di persone abilitate nel campo della diagnostica, della terapia e dell'analisi medica, la ricerca scientifica nel campo medico, la consulenza di natura tecnica e gestionale nell'ambito di dette attività, l'affitto di strumentazioni diagnostiche e il commercio di prodotti ed apparecchiature estetiche e medico/estetiche”;
- in data 02/02/2015 la società assumeva con un contratto CP_1 Controparte_3
di lavoro a tempo indeterminato, con qualifica di impiegata e mansioni di addetta alla segreteria;
- il 12/12/2015 veniva assunto con contratto a tempo indeterminato e con mansioni di direttore sanitario anche il dott. all'epoca iscritto all'ordine dei medici di Genova, figlio Persona_3
della legale rappresentante della società;
- il dott. ed avevano una “stabile relazione sentimentale Per_3 Controparte_3
iniziata nell'anno 2012”;
- la società “muoveva da una situazione clientelare già avviata, provenendo da un precedente CP_1
studio medico avviato dal dott. e, tramite la vendita di coupon su Groupon e Persona_3
mediante eventi organizzati all'interno del centro, riusciva “a fidelizzare un importante numero di clienti e creare un giro d'affari soddisfacente” con costante crescita di fatturato;
- la società investiva nell'acquisto di nuovi macchinari sia attraverso la sottoscrizione di contratti di leasing, che mediante “veri e propri contratti di compravendita”;
- , rivestiva formalmente il ruolo di segretaria, ma “fin da subito si mostrava Controparte_3
disponibile a profondere il proprio impegno affinché l'azienda portasse ai risultati sperati, sia in termini di fatturato, sia di visibilità, che di clientela”, occupandosi della “organizzazione della clientela”
(gestione appuntamenti e pacchetti promozionali e/o servizi offerti attraverso Groupon), della gestione del personale e dei rapporti con i professionisti che collaboravano con il centro pagina 7 di 29 estetico, oltre che della pubblicità, godendo della fiducia della legale rappresentante della società,
anche in ragione del rapporto personale che la legava al di lei figlio;
- nel mese di marzo 2018 conosceva presso la palestra “Virgin, che frequentava Controparte_3
quotidianamente, il dott. che si occupava di programmi alimentari e di micro Controparte_4
interventi di chirurgia estetica” e informava il dott. e la sig.ra della disponibilità del Per_3 Pt_3
CP_ professionista, così conosciuto, ad iniziare una collaborazione con la società ciò che avrebbe consentito all'attrice di ampliare la propria clientela anche ai “contatti” del dott.
CP_4
- quindi, nel mese di marzo 2018, il dott. sottoscriveva un contratto d'opera Controparte_4
intellettuale con il quale il professionista si impegnava a “non svolgere la propria attività né ad intrattenere in alcun modo rapporti e relazioni di alcun tipo con i Clienti della Committente con i quali venisse a contatto nell'esecuzione del presente contratto per 24 mesi successivi all'estinzione del presente contratto” e a non compiere “atti in pregiudizio delle attività della società Committente”;
- intorno alla metà del 2018 la sig.ra convinceva la sig.ra e il dott. della CP_3 Pt_3 Per_3
CP_ necessità di diffondere l'immagine di sui social media - “che, al momento, risultavano essere di gran lunga la via migliore per pubblicizzare il proprio marchio e la propria attività” – proponendo loro di “affidarsi agli impegni professionali di una paziente del centro, la sig.ra che Persona_1
aveva requisiti professionali idonei allo svolgimento dell'attività di marketing ambita e che di certo avrebbe contribuito in maniera fattiva alla notorietà mediatica del centro”; quindi, la signora Per_1
“cominciava a collaborare con attraverso la signora provvedendo alla creazione di CP_1 CP_3
un profilo Instagram e alla collaborazione di note influencer e/o vallette televisive del calibro di
, che, in maniera costante, portavano all'attenzione del pubblico di Instagram, che Persona_5
seguiva la le loro esperienze presso il centro, propagandando i trattamenti estetici e medici subiti CP_1
presso lo studio, nonché, in alcuni casi gli interventi chirurgici”; pagina 8 di 29 - in quello stesso periodo diveniva “affiliata , azienda leader a livello mondiale CP_1 CP_5
per la fornitura di macchinari impiegati in chirurgia e medicina estetica;
- sempre nel mese di maggio 2018, la convenuta presentava al dott. la signora CP_3 Per_3
“evidenziandone le potenzialità professionali in ambito estetico”, il 4 giugno 2018 la Parte_7
società assumeva con un contratto temporaneo di apprendistato - III CP_1 Parte_8
livello estetista;
- il 27/11/2018, a seguito di episodi aventi “rilevanza penale”, risalenti ad otto anni prima, il dott.
veniva radiato dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi ed Odontoiatri di Genova e Per_3
gli veniva inibita la prosecuzione della professione medica;
- anche se il provvedimento era stato impugnato dall'interessato, nell'immediatezza il dott. Per_3
aveva dovuto dimettersi dal ruolo di direttore sanitario di per essere “riassunto” dalla CP_1
stessa società in data 13/12/2018 con un contratto di lavoro a tempo indeterminato e mansioni di “commerciale” per due giorni la settimana;
- il ruolo di direttore sanitario veniva assunto da un amico del dott. il dott. Per_3 Persona_6
inoltre, la società attrice iniziava una collaborazione con un altro consulente esterno, tale dott.
“medito estetico di fama internazionale, conosciuto attraverso un cliente Persona_2
abituale del centro”;
- a fine gennaio 2019 una paziente del centro ( minacciava di denunciare il direttore Parte_9
sanitario perché, a suo dire, la sig.ra le avrebbe praticato un trattamento medico Pt_8
(cavitazione medica) in assenza di titolo;
a seguito di ciò il dott. si dimetteva da Persona_6
direttore sanitario “volendo evitare coinvolgimenti indiretti con la situazione che, a suo modo di vedere, era gestita in maniera poco opportuna”;
- nel mese di maggio 2019 la legale rappresentante della società subiva un intervento CP_1
chirurgico che le impediva di occuparsi del centro;
in questa occasione la convenuta CP_3
pagina 9 di 29 offriva il proprio sostegno al “datore di lavoro, continuando, tuttavia, pur non avendone la disponibilità e all'insaputa della proprietà a proporsi alla clientela come responsabile del centro e, in alcune occasioni, addirittura come titolare”;
- a seguito delle dimissioni del dott. veniva nominato direttore sanitario un amico del dott. Per_6
tale dott. tuttavia, “essendo di fatto insufficiente lo staff, a causa della CP_4 Persona_7
continua crescita di clienti e alla luce degli episodi occorsi che avevano visto la sig.ra nella Pt_8
scomoda posizione di essere additata da una cliente di aver utilizzato macchinari medici, non di sua competenza, veniva reclutato un altro medico per le attività in CULT”, tale dott. Persona_8
che, il 24/06/2019, sottoscriveva un contratto di collaborazione con la società attrice;
CP_
- nel frattempo, “la visibilità mediatica di era tale che influencer e vallette televisive, ma anche volti noti dello spettacolo del calibro di si prestavano al fine di propagandare il lavoro svolto Persona_9
nel centro CULT”;
- nel mese di giugno 2019 la sig.ra proponeva alla sig.ra di divenire socia di CP_3 Pt_3
Cult “in virtù anche della nuova necessità dell'azienda di una figura come la sua, in cui riporre fiducia e credibilità, che sapesse gestire lo studio in maniere adeguata”; sicché la legale rappresentante della società decideva di valutare l'ipotesi di cedere le proprie quote a favore della compagna del figlio;
veniva pertanto contattato uno studio legale per trovare una “giusta soluzione alla problematica”; nel frattempo insorgevano alcuni dissapori tra il dott. e la convenuta Per_3
la quale rivendicava per sé un diverso ruolo ed un diverso trattamento economico CP_6
all'interno della società;
- nel mese di ottobre 2019 l'avv. Nicolino Gentile inoltrava alla convenuta la bozza di un patto fiduciario che avrebbe dovuto essere prodromica “alla impostazione della questione della cessione, portando profitti a beneficio di tutte le parti”; tale soluzione non veniva approvata dal dott. Per_3
pagina 10 di 29 né dalla signora ne derivava il disappunto della convenuta che dichiarava di Pt_3 CP_3
voler cessare la relazione sentimentale con il dott. Per_3
CP_
- successivamente, in “maniera inaspettata” il 29/11/2019, la società riceveva le dimissioni di seguivano le dimissioni da parte della convenuta in data Parte_8 CP_3
13/12/2019 con decorrenza dal 21/12/2019; il 27/12/2019 anche il dott. notiziava CP_4
la società di voler porre fine al proprio contratto di collaborazione con effetto immediato;
- nel periodo fra novembre e dicembre 2019 si dimetteva da direttore sanitario anche il dott.
ed il dott. nterrompeva la propria collaborazione;
Per_7 Pt_10
CP_
- il 14/12/2019 il dott. veniva informato da un'amica che il profilo Instagram di non Per_3
era più visibile ed era stato sostituito da quello della “Clinica Milano - Skin Lab” con sede a
Milano, in via Cerva n. 22, a cui si veniva reindirizzati;
il dott. tentava di accedere al Per_3
CP_ profilo Instagram di ma si accorgeva che le sue credenziali erano state cambiate;
- la “Clinica Milano - Skin Lab” è “riconducibile” alla società costituita in data CP_2
25/11/2019 dai soci (socio al 31%), (socia al 34,5 %) e Controparte_4 Controparte_3
(socia al 34,5%), con stesso oggetto sociale della società dalla visura Parte_8 CP_1
camerale risulta poi che legale rappresentante di è la sig.ra , mentre lo CP_2 CP_3
stesso dott. è direttore sanitario e il dott. un collaboratore;
Persona_7 Per_8
- il profilo Instagram della “Clinica Milano - Skin Lab” utilizzava modalità di promozione analoghe a quelle utilizzate dalla società attrice, ricorrendo alle stesse influencer e volti della tv (tra cui doc. 25 attrice) e pubblicizzando lo stesso tipo di trattamenti (doc. 33, 34 Persona_9
attrice) e l'utilizzo degli stessi strumenti;
inoltre, tramite Instagram veniva pubblicizzata l'apertura, a gennaio 2020, un nuovo centro estetico, con “staff noto” e una nuova sede (doc.
27, 28 attrice);
pagina 11 di 29 CP_
- alla fine del mese di dicembre 2019 il dott. accedeva alla sede di trovandola chiusa e Per_3
“depredata” di arredi e quant'altro; in particolare, mancava il telefono (la scheda telefonica) ed il
computer portatile con tutto il materiale ed i dati sensibili dell'azienda;
CP_
- il 03/01/2020 la sig.ra chiedeva a di indicarle le modalità di restituzione delle CP_3
chiavi, del telefono (scheda telefonica) e della carta di credito aziendale, dimenticandosi però di indicare tra gli oggetti da restituire il PC contenente tutti i dati sensibili della società;
- il numero di telefono del centro di Cult rimasto in possesso della sig.ra è stato CP_3
CP_ disattivato dal 17/01/2020, impedendo ai clienti di contattare la relativa utenza, di
CP_ proprietà di fin dall'apertura della società, era stata volturata alla sig.ra già nel CP_3
2018 era, in quanto l'operatore telefonico scelto (ILIAD) non consentiva la sottoscrizione di contratti con persone giuridiche.
1.2. - Così ricostruite dall'attrice le vicende che hanno preceduto l'istaurazione del presente giudizio,
la parte ha lamentato la sottrazione non solo della clientela, ma “dell'intero ramo di azienda”, tramite l'acquisizione di “informazioni riservate” e di know how nel corso del precedente rapporto di lavoro;
informazioni grazie alle quali la convenuta aveva tratto un vantaggio concorrenziale ulteriore rispetto a quello derivante dalla acquisizione della forza lavoro di un ex dipendente.
CP_ In punto di diritto, l'attrice ha dedotto l'illiceità della condotta della società e dei soci CP_2
e odierni convenuti, ai sensi dell'art. 2598 n. 1, 2 e 3 c.c. (confusorietà, CP_3 CP_4
appropriazione di pregi e uso di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale),
CP_ affermando che i convenuti avevano ingenerato confusione tre i clienti di circa la riconducibilità
della nuova clinica (“Clinica Milano – Skin Lab”) alla società CULT, al fine di “appropriarsi parassitariamente di una fetta di mercato già acquisita alla società attrice”.
CP_ 1.3.- Con riguardo al danno patito, l'attrice ha dedotto che la convenuta era una CP_3
CP_ dipendente “strategica” di anche il dott. era l'unico medico che, fino Controparte_4
pagina 12 di 29 all'ingresso del dott. poteva svolgere trattamenti che esulavano da quelli estetici, visto che il Per_8
dott. era stato radiato;
il danno derivante dalle condotte dei convenuti era pari all'avviamento Per_3
medio della società calcolato nell'ultimo triennio (2018-2028-2019) e quantificato CP_1
nell'importo di € 218.238,04 (doc. 3 attrice).
2.- Difese dei convenuti.
2.1. I convenuti , e si sono costituiti in giudizio, con Controparte_3 Controparte_4 CP_2
un'unica comparsa, contestando la ricostruzione dei fatti offerta dall'attrice e chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree.
A confutazione degli assunti di parte attrice, i convenuti hanno esposto le seguenti circostanze di fatto:
- amministratrice unica di era solo formalmente la sig.ra essendo CP_7 Persona_10
l'effettivo titolare (“deus ex machina”) il dott. figlio della sig.ra Persona_3 Pt_3
- la convenuta aveva prestato attività di collaborazione occasionale in favore di altre CP_3
società riconducibili al dott. o alla sua famiglia e nel mese di novembre 2015 le veniva Per_3
proposto di essere assunta presso la società CP_7
- la convenuta, diplomata in ragioneria, svolgeva mansioni di responsabile e coordinatrice del team
di segreteria, si occupava della selezione del personale, dai dipendenti ai professionisti ingaggiati come collaboratori, prestando la propria attività lavorativa dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 20:30 e il sabato dalle ore 09:00 alle 18:00 ed accumulando numerose ore di straordinario;
- per tale ragione, chiedeva il riconoscimento di un inquadramento adeguato, con una maggiore retribuzione e il pagamento delle ore effettivamente svolte, ricevendo dal dott. Per_3
rassicurazioni circa il fatto che il suo impegno e la sua professionalità avrebbero trovato adeguato riconoscimento;
pagina 13 di 29 CP_
- nel corso del 2019 la situazione gestionale ed economica di precipitava a causa della totale
CP_ assenza del dott. titolare di fatto di coinvolto in diversi procedimenti penali;
Persona_3
- il dott. rassicurava la convenuta che avrebbe definito ogni questione;
nel Per_3 CP_3
CP_ frattempo, la si vedeva costretta a proseguire il rapporto di lavoro con sua unica CP_3
fonte di reddito, con le modalità imposte;
- nel mese di ottobre 2019 il dott. proponeva alla sig.ra di entrare nella società Per_3 CP_3
come socia “ovvero una intestazione fittizia delle quote anche ai fini di poter ovviare alla precaria situazione economica della Cults”;
- a seguito del rifiuto opposto dalla convenuta alla proposta formulata dal dott. quest'ultimo Per_3
iniziava una condotta diffamatoria e denigratoria nei confronti della , screditandola nei CP_3
confronti di dipendenti e collaboratori;
- dal mese di ottobre 2019 il dott. era spesso assente e si disinteressava della “gestione Per_3
organizzativa” della società;
- nel mese di novembre 2019 la convenuta apprendeva la notizia della avvenuta CP_3
radiazione del dott. dall'Ordine dei medici ciononostante il dott. Persona_3 Per_3
continuava l'esercizio della professione medica;
CP_
- in tale situazione – considerate le difficoltà di gestione di per la totale assenza “della proprietà” e, in particolare, del dott. – in data 13/12/2019 la sig.ra rassegnava Per_3 CP_3
le dimissioni per giusta causa, acconsentendo a prestare servizio sino al 31 dicembre 2019 per permettere alla società di trovare un sostituto;
- il dott. medico che nel marzo 2018 aveva iniziato un rapporto di Controparte_4
collaborazione, professionale, non esclusiva, con a dicembre 2019 interrompeva la CP_1
collaborazione con la società attrice, venuto a conoscenza dei problemi legali del dott. Per_3
(radiato dall'ordine dei medici) e dei problemi organizzativi della società; pagina 14 di 29 - la sig.ra assunta da in data 04/06/2018 come apprendista estetista, si Parte_8 CP_1
dimetteva per giusta causa a dicembre 2019;
- nonostante le dimissioni, e si rendevano disponibili a proseguire l'attività CP_3 Pt_8
per tutto il mese di dicembre 2019 per consentire al dott. di organizzarsi;
Per_3
- a conferma della scarsa solidità finanziaria dell'attrice, le convenute e erano CP_3 Pt_8
costrette ad agire in via monitoria per il pagamento delle loro spettanze e il pignoramento mobiliare risultava infruttuoso (d.i. n. 616/2020 ottenuto da per il pagamento Parte_8
dell'importo di € 2.658,49 e d.i. n. 662/2020 ottenuto da per il Controparte_3
pagamento dell'importo di € 6.411,26);
- inoltre, la convenuta promuoveva avanti al Tribunale del lavoro di Milano una causa CP_3
(n. 8628/2020) per il riconoscimento di un inquadramento superiore, il pagamento di differenze retributive e l'accertamento della giusta causa di dimissioni;
CP_
- da metà dicembre 2019 cessava ogni attività nella sede di corso Magenta n. 56 a Milano;
- nel mese di gennaio 2020 la sig.ra disattivava l'utenza telefonica a lei intestata, al fine CP_3
di prendere le distanze dalla società attrice, in considerazione delle vicende penali che avevano interessato il dott. Per_3
- il profilo Instagram indicato da parte attrice era in realtà intestato alla sig.ra che alla CP_3
CP_ cessazione del rapporto di lavoro lo aveva svuotato dei contenuti riferiti a
- nel profilo personale Instagram utilizzato da non sono mai stati pubblicati contenuti CP_3
CP_ che potessero creare confusione con l'attività di
- la convenuta ha contestato di aver prelevato o trattenuto dati sensibili di pertinenza CP_3
CP_ CP_ di spiegando che i dati dei clienti di erano archiviati online sia su cloud legato alla mail aziendale, che sul gestionale del centro;
pagina 15 di 29 - nel gennaio 2020 la sig.ra , la sig.ra e il dott. hanno intrapreso una CP_3 Pt_8 CP_4
loro legittima iniziativa imprenditoriale quali soci di aprendo la “Clinica Milano CP_2
CP_ Skinlab” con sede a Milano in via Cerva 22 (distante dalla sede di in corso Magenta 56), ed i cui caratteri distintivi sono ben diversi e non confondibili con quelli della società attrice;
- la società non ha compiuto alcuno sviamento di clientela né tantomeno storno di CP_2
dipendenti e collaboratori, posto che il dott. ed il dott. hiedevano di collaborare Per_7 Per_8
Cont CP_ con dopo aver preso atto della cessazione di ogni attività da parte di
Co CP_
- la convenuta non ha mai contattato i clienti di e svolgeva attività identica a tutti i centri che lavorano con Alma Laser, operando in una zona diversa della città; peraltro, la denominazione del centro di medicina estetica (Clinica Milano Skinlab, doc. 9 convenuti) era diversa da quella del centro di medicina estetica di Cult e non confondibile (Cult Milano Medispa, doc.10 convenuti).
I convenuti hanno contestato l'idoneità della condotta degli stessi a costituire atti di concorrenza sleale, osservando che, dal mese di gennaio 2019 la società risultava di fatto inattiva e in stato di decozione per ragioni estranee alle dimissioni dei convenuti. Inoltre, la parte ha negato di aver sottratto dati riservati e di aver diffuso notizie e/o apprezzamenti idonei a determinare discredito nei
CP_ confronti della società
I convenuti hanno, infine, contestato sia nell'an che nel quantum la domanda risarcitoria attorea,
attesa la mancanza di prova del nesso causale tra la condotta dei convenuti e le perdite lamentata
CP_ dall'attrice e l'assenza di indicazioni circa i criteri utilizzati dalla società per la quantificazione del danno (indicato dall'attrice in € 218.238,04).
3. – Brevi cenni sullo svolgimento del processo
Fallito il tentativo di conciliazione ed assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è
stata istruita con l'escussione di due testi sui capitoli di prova ammessi con ordinanza del
28/09/2021; quindi la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Mutato nel pagina 16 di 29 frattempo il giudice istruttore, all'udienza del 26/11/2024 le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4.- Ritiene il Collegio che la domanda della società attrice non meriti di essere accolta per le ragioni che si espongono.
5.- Concorrenza sleale per storno di dipendenti.
5.1.- Con riguardo al preteso storno di dipendenti e “collaboratori”, l'attrice ha dedotto che tutti i dipendenti e collaboratori di CULT si sarebbero dimessi per iniziare a collaborare con la società
convenuta.
5.2.- L'illecito anticoncorrenziale consistente nello storno di dipendenti è in astratto sussumibile nell'ambito di applicazione dell'art. 2598, n. 3 c.c., in quanto atto contrario alla “correttezza professionale” nei rapporti tra imprenditori. Come noto, nell'applicazione della fattispecie in esame vengono in considerazione due contrapposti interessi, entrambi meritevoli di tutela: da un lato,
quello dell'imprenditore all'integrità della sua azienda;
dall'altro, quello dei lavoratori alla libertà di scelta e al legittimo sfruttamento delle competenze maturate (Cass. 8581/2022). In tale contesto, “la mera assunzione di personale proveniente da un'impresa concorrente non può […] essere considerata di per sé illecita, essendo espressione del principio di libera circolazione del lavoro e della libertà di iniziativa economica”; in particolare, secondo quanto osservato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito: “non può essere negato il diritto di ogni imprenditore di sottrarre dipendenti al concorrente, purché ciò avvenga con mezzi leciti, quale ad esempio la promessa di un trattamento retributivo migliore o di una sistemazione professionale più soddisfacente;
è indiscutibile il diritto di ogni lavoratore di cambiare il proprio datore di lavoro, senza che il bagaglio di conoscenze ed esperienze maturato nell'ambito della precedente esperienza lavorativa, lungi dal permettergli il reperimento di migliori e più remunerative possibilità di lavoro, si trasformi in un vincolo oppressivo pagina 17 di 29 e preclusivo della libera ricerca sul mercato di nuovi sbocchi professionali” (Cass. 8581/2022 cit.).
Ne deriva che, per la configurabilità della concorrenza sleale mediante “storno di dipendenti”, è
necessario che l'attività distrattiva “sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intento di recare pregiudizio all'organizzazione e alla struttura produttiva del concorrente” (Cass. 17 febbraio 2020, n. 3865; Cass. 29 dicembre 2017, n. 31203; Cass. 23 maggio
2008, n. 13424; Cass. 22 luglio 2004, n. 13658; Cass. 3 luglio 1996, n. 6079). Il pregiudizio derivante dall'assunzione dei dipendenti di una impresa concorrente deve, quindi, eccedere “il normale pregiudizio che ad ogni imprenditore può derivare dalla perdita dei dipendenti o collaboratori in conseguenza della loro scelta di lavorare presso altra impresa” (cfr.: Cass. 29 dicembre 2017, n.
31203, cit.; Cass. 30 ottobre 2009, n. 23045; Cass. 11 marzo 2002, n. 3463; Cass. 25 luglio 1996, n.
6712). Nel descrivere il disvalore che connota la fattispecie in esame rispetto alle condotte lecite, la giurisprudenza di legittimità e di merito ha evidenziato che le modalità distrattive debbono essere sintomatiche di un animus nocendi in capo al concorrente ed ha elaborato una serie di indicatori oggettivi dell'antigiuridicità della condotta. Pertanto, la volontà di nuocere non rileva in sé, perché,
da un lato, l'art. 2598, n. 3, c.c., cui è riconducibile la fattispecie dello storno dei dipendenti, non richiede né il dolo né la colpa, essendo sufficiente ai fini della configurabilità dell'illecito la sola condotta materiale consistente nel compimento di atti non conformi alla correttezza professionale idonei a danneggiare l'altrui azienda (Cass. 6 aprile 1966, n. 903); dall'altro, non può conferirsi rilievo ai meri intenti, e cioè ai propositi privi di declinazione espressiva (cfr. Cass. 6 maggio 1980, n. 2996,
in motivazione). Si è, quindi, osservato che l'attività illecita di storno deve essere compiuta con modalità tali da attribuire al concorrente un “vantaggio competitivo indebito” mediante l'acquisizione di particolari competenze tecniche, frutto di specifici investimenti da parte dell'imprenditore danneggiato e non facilmente reperibili sul mercato, o, comunque, con modalità pagina 18 di 29 idonee a disgregare e disorganizzare l'azienda del concorrente (Sez. 1, 31.3.2016, n. 6274). Ciò spiega come la giurisprudenza di legittimità si sia preoccupata di individuare gli elementi estrinseci della condotta che, complessivamente considerati, denotano il carattere illecito dello storno. In tale prospettiva, possono rilevare le modalità del passaggio dei dipendenti e collaboratori dall'una all'altra impresa, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell'ambito dell'organigramma dell'impresa concorrente, le difficoltà ricollegabili alla sua sostituzione e i metodi adottati per indurre i dipendenti o collaboratori a passare all'impresa concorrente (Cass. 8581/2022;
Cass. 3865/2020).
5.3- Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito alcun elemento sull'organigramma aziendale del centro di chirurgia estetico sul numero complessivo di dipendenti e collaboratori e sulle CP_1
mansioni da ciascuno svolte. Dalle circostanze in fatto riferite dall'attrice, risulta la società CULT
veniva costituita nel 2015 e che veniva assunta la come segretaria, mentre il dott. CP_3 Per_3
chirurgo estetico, figlio del legale rappresentante della società, sentimentalmente legato alla convenuta, rivestiva ruolo di “direttore sanitario”.
CP_ Appare, quindi, che il centro di medicina estetica di si reggeva principalmente sull'attività svolta dal suo direttore sanitario dott. tanto è vero che, secondo quanto riferito dall'attrice, il centro Per_3
CP_ estetico “muoveva da una situazione clientelare già avviata, provenendo da un precedente studio medico avviato dal dott. . Persona_3
Tuttavia, nel mese di novembre 2018 il dott. veniva radiato dall'albo dei medici e si dimetteva Per_3
dall'incarico di direttore sanitario non potendo più offrire alla propria clientela le prestazioni mediche fornite tramite il centro Cult. A partire da tale momento si sono avvicendati nella carica diversi professionisti: il dott. amico del dott. si dimetteva dopo appena un mese, nel Per_6 Per_3
gennaio 2019.
pagina 19 di 29 Dalle circostanze in fatto riportate dalla stessa attrice emerge che attesa l'impossibilità per il dott.
di proseguire nell'attività medica, il centro medico iniziava a collaborare con diversi Per_3
professionisti che, tuttavia, non risultano selezionati da una apposita struttura o dalla legale rappresentante della società, ma in modo casuale, attraverso le conoscenze di alcuni clienti del centro e grazie all'intraprendenza della convenuta , assunta con mansioni di segretaria. La CP_3
segretaria conosceva, infatti, nella palestra da lei frequentata, il dott. che iniziava la CP_4
propria collaborazione proprio nel 2018; tramite il dott. venivano “reclutati” il nuovo CP_4
direttore sanitario, nominato in sostituzione del dott. ed altri medici “collaboratori”. Per_6
Peraltro, dalle stesse allegazioni dell'attrice risulta che la collaborazione con il dott. veniva CP_4
dalla società Cult instaurata nell'ottica di “ampliare” la propria clientela ai “contatti” del professionista (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione). Dall'esame dei contratti depositati dall'attrice, risulta,
poi, che i professionisti non erano legati all'attrice da vincoli di esclusiva;
i contratti avevano durata annuale e riconoscevano a ciascuna parte la facoltà di recedere per “giusta causa” per il venir meno del “rapporto fiduciario”. Le modalità con cui collaboratori esterni sono stati reperiti e “reclutati”
(tramite le conoscenze di clienti ed altri collaborati) in una situazione di “emergenza” data dalla radiazione dall'albo del direttore sanitario;
la mancanza di una consolidata ed efficiente struttura organizzativa della società, sulla quale l'attrice nulla ha potuto riferire;
la natura transitoria dei contratti di collaborazione stipulati;
l'epoca in cui tali contratti parrebbero essere stati conclusi –
successivamente alla radiazione dall'Albo dei medici del dott. – costituiscono indici rilevanti Per_3
ed univoci del fatto che la società versava in una situazione di crisi e disgregazione CP_1
antecedente alla dimissioni della convenuta e correlata alle vicende professionali del dott. Per_3
posto che a seguito delle radiazione dall'Albo dei medici il dott. non ha più potuto esercitare Per_3
la professione di medico all'interno del centro medico “di famiglia” e di cui era direttore sanitario.
Non può quindi imputarsi alla decisione dei convenuti e rispettivamente CP_3 CP_4
pagina 20 di 29 segretaria e collaboratore part time (per un monte ore di due ore al giorno per otto giorni a settimana), di interrompere il rapporto di lavoro e di collaborazione con la società attrice, l'evento della definitiva chiusura del centro estetico. A tal riguardo, l'attrice non ha neanche allegato di essersi diligentemente adoperata per reperire sul mercato delle figure professionali idonee a sostituire i convenuti.
6- Concorrenza sleale per sviamento della clientela.
6.1.- Venendo all'esame delle doglianze con cui l'attrice ha contestato l'illecito sviamento della clientela da parte della società si osserva che, per costante giurisprudenza, la concorrenza CP_2
sleale per c.d. “sviamento di clientela” è una ipotesi di illecito concorrenziale non assimilabile alle altre ipotesi di concorrenza sleale rientranti nella previsione di cui all'art. 2598, n. 3 c.c. in quanto, in linea di principio, la “clientela” non “appartiene” all'imprenditore e la sua contesa rientra nel gioco della concorrenza. Pertanto, la fattispecie di cui all'art. 2598, n. 3 c.c. richiede che lo “sviamento”
della clientela “sia provocato, direttamente o indirettamente, con un mezzo non conforme ai principi di correttezza professionale (intesa come il complesso di regole desunte dalla coscienza collettiva imprenditoriale di una certa epoca, socialmente condivise dalla categorie)” (cfr. Tribunale di Napoli,
sez. II, 20/02/2025, n. 1797; Tribunale di Milano, Sez. Spec. PR, 27/05/2022 n. 4718;
Tribunale di Milano, Sez. spec. PR, 17/05/2017; Corte Appello Milano sez. I, 25/09/2020).
6.2- La giurisprudenza di legittimità ha osservato che l'accertamento dell'illecito concorrenziale commesso dall'ex dipendente si basa su un delicato bilanciamento tra l'interesse dell'impresa a tutelare il complesso di informazioni riservate e know how, costituenti il “valore aziendale” frutto di investimenti, e il diritto dell'ex dipendente di utilizzare, in diverse occasioni di crescita professionale,
quelle conoscenze e competenze acquisite nel corso ed a causa del rapporto di lavoro e divenute
“parte […] della personalità del medesimo” (Cass. 14479/2002). In tale contesto, il contemperamento tra i contrapposti interessi dell'impresa e del lavoratore, aventi entrambi rilievo pagina 21 di 29 costituzionale, comporta che non possa considerarsi illecita l'utilizzazione del “valore aziendale esclusivamente costituito dalle capacità professionali dello stesso ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona;
poiché, in caso contrario, si perverrebbe al risultato, duplicemente inaccettabile, di vanificare i valori della libertà individuale inerenti alla personalità del lavoratore, costringendolo ad una situazione di dipendenza che andrebbe oltre i limiti contrattuali, e di privilegiare nell'impresa,
precedente datrice di lavoro, una rendita parassitaria derivante, una volta per tutte, dalla scelta felicemente a suo tempo fatta con l'assunzione di quel dipendente”. L'illecito concorrenziale presuppone, dunque, l'esistenza di condotte “parassitarie” volte a “sviare a proprio vantaggio i valori aziendali di imprese preesistenti ed in particolare di quella di provenienza”. Tale principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione per escludere l'illecito in esame in un caso in cui l'ex dipendente
(nominato anche consigliere delegato della società ex datrice di lavoro) aveva, nel corso del rapporto di lavoro, “intrattenuto personalmente e in via pressoché esclusiva i rapporti con le case fornitrici e con la clientela più importante del settore”, divenendo un esperto nel settore e partecipando a fiere e convegni, e non era stata fornita adeguata prova dell'impiego, da parte dell'ex dipendente, di mezzi e di informazioni che costituivano parte del patrimonio aziendale dell'impresa danneggiata (Cass.
14479/2002 cit.).
6.3.- I principi esposti sono stati ulteriormente precisati dalla successiva giurisprudenza di legittimità
che, nel delineare la linea di confine tra l'utilizzo non illecito, nella contesa della clientela, del
“bagaglio di competenze del dipendente” e la “concorrenza parassitaria”, consistente nell'illecito sfruttamento dei valori aziendali della impresa di provenienza, ha osservato che possono ravvisarsi gli elementi della concorrenza sleale nel caso di appropriazione ed utilizzo da parte dell'ex
dipendente di un “complesso di informazioni aziendali” che, pur non costituendo oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale come informazioni riservate o segreti commerciali,
costituiscano un “complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi […] che superino la capacità pagina 22 di 29 mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che,
arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze” acquisite dal lavoratore. Ciò in quanto, diversamente opinando,
“attraverso la disciplina dell'illecito concorrenziale si finirebbe con l'attribuire un monopolio all'ex
datore di lavoro sulle conoscenze e sull'esperienza dell'ex dipendente, in assenza di diritti di proprietà industriale su informazioni segrete e, soprattutto, “mortificando i diritti costituzionalmente tutelati del lavoratore ex artt. 4, 35 e 36 Cost. a reperire sul mercato la miglior valorizzazione e remunerazione delle sue capacità professionali, senza che, nei limiti consentiti dalla legge per il contemperamento delle contrapposte esigenze, l'ex datore di lavoro si sia tutelato con la stipulazione di un patto di non concorrenza ex artt. 2125 e 2596 cod. civ. per la «fidelizzazione ultrattiva» del dipendente, assumendosi i costi necessari” (Cass. 18772/2019).
6.4- Nello stesso senso la giurisprudenza di merito ha osservato che “l'art. 2598 c.c. non pone un divieto generalizzato nei confronti di un soggetto che punti a continuare a occupare una posizione sul medesimo mercato di un concorrente, con il quale esisteva in passato un rapporto di lavoro, di intrattenere relazioni commerciali con gli stessi interlocutori del rivale. È tuttavia illecito servirsi della rete commerciale e di contatti del concorrente per intrattenere rapporti commerciali unicamente o in maniera considerevole con fornitori e clienti del concorrente” (Milano, Sez. spec. PR ,
17/05/2017) e, ancora, che: “non può ritenersi illecita l'acquisizione episodica di clienti della propria ex-datrice di lavoro;
pertanto la violazione dell'art. 2598 c.c. non sussiste quando manchi la prova di un'abituale condotta, scientemente preordinata a screditare la figura del concorrente e ad acquisirne la clientela, in spregio ai doveri di correttezza e lealtà nello svolgimento dell'attività
professionale” (Corte Appello Milano, Sez. I, 25/09/2020; nello stesso senso Corte Appello di
Milano sez. lav. 31/05/2021, n.269).
pagina 23 di 29 Il principio è conforme all'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui l'illiceità della condotta concorrenziale non deve essere ricercata episodicamente, ma va desunta dalla manovra complessivamente attuata per danneggiare il concorrente o “per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato”; ne deriva che, mentre è contraria alle norme di correttezza imprenditoriale l'acquisizione sistematica dei clienti del precedente datore di lavoro, praticabile proprio in virtù delle conoscenze riservate precedentemente acquisite;
“deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore, nella sua opera di proposizione e di promozione sul mercato della propria nuova attività, acquisisca o tenti di acquisire anche alcuni clienti già in rapporti con l'impresa alle cui dipendenze aveva esplicato attività” (Cass. 26 ottobre 1983 n. 6316; Cass. 20 marzo 1991, n.
3011, e Cass. 30/05/2007, n. 12681).
CP_ Nel presente giudizio l'attrice non ha offerto prova della illecita sottrazione di clienti di da parte della convenuta Oltre ai rilievi già svolti con riguardo alla non imputabilità della mancata CP_2
riapertura del centro alla condotta degli imputati e alla diretta riconducibilità causale della perdita della clientela a tale scelta, si osserva che l'attrice non ha fornito alcuna indicazione in ordine alla
CP_ individuazione della “clientela” di (nominativi e contatti di cui i convenuti si sarebbero
CP_ appropriati). Occorre poi rilevare che i medici “collaboratori” non erano legati alla società da vincoli di esclusiva e che, dalle stesse allegazioni dell'attrice, risulta che i professionisti “reclutati”
avevano una propria clientela e che la collaborazione mirava anche ad “estendere” i servizi offerti da
CP_
– non precisati nell'atto di citazione – anche ai clienti dei collaboratori (a pag. 3 dell'atto di citazione si legge: “[ ] informava subito il dott. e la sig.ra della opportunità CP_3 Per_3 Pt_3
per la CULT di iniziare con il professionista un rapporto di collaborazione ciò, a suo dire, anche per i contatti che il dott. avrebbe potuto fornire alla struttura, vista la collaborazione del CP_4
medico con la palestra Virgin”). Con riguardo alla riconducibilità causale della lamentata perdita della clientela alla perdita da parte del dott. delle abilitazioni necessarie all'esercizio della Per_3
pagina 24 di 29 professione di chirurgo plastico si osserva che la stessa attrice riferisce che, tramite le conoscenze di una cliente, veniva contattato un altro dottore (il dott. di “fama Persona_2
internazionale” il quale si occupava degli interventi di chirurgia estetica non già presso il centro Cult,
ma “presso le cliniche private a ciò preposte”. Tale circostanza conferma, peraltro, la mancanza presso Cult di una preesistente struttura organizzativa oltre che del personale necessario a consentire una stabile sostituzione del dott. nei rapporti la “clientela”. Le dichiarazioni rese dalle due testi Per_3
non consentono di ravvisare l'esistenza di condotte, complessivamente considerate, finalizzate allo
CP_ sviamento della clientela di attraverso l'erroneo convincimento di una continuità tra l'attività di e quella del centro estetico costituito da A tal proposito risultano inconferenti le CP_7 CP_2
dichiarazioni rese dal teste sentita all'udienza del 05/04/2022 in Testimone_2
quanto non riferisce alcuna circostanza rilevante in ordine al ricorso da parte dei convenuti di strumenti illeciti atti a sviare la clientela del In particolare, il teste si è limitato a riferire: - Parte_11
di aver ricevuto il 31/01/2020 un messaggio sms da “ , con cui la convenuta la informava “di CP_3
aver aperto in San Babila” e la invitava ad andarla a trovare;
- di essersi accorta che il nuovo centro
CP_ non era collegato a quello in precedenza gestito da quando chiedeva informazioni sul dott.
e le veniva risposto che “non c'era e non c'entrava niente con il nuovo studio”. Persona_3
Ebbene, l'iniziale convincimento circa un preteso collegamento tra i due centri non sembra frutto di un erroneo convincimento del teste, in alcun modo collegato al contenuto di messaggi inviati dai convenuti (“io pensavo che il vecchio centro si era semplicemente spostato in una nuova sede, come già avvenuto in passato. In quell'occasione ho invece scoperto che si trattava di un nuovo centro”).
Nel senso della inattendibilità delle “impressioni” del testimone depone anche la circostanza per cui la teste ha esposto circostanze non corrette circa il ruolo del dott. all'interno del centro CP_4
CP_ estetico gestito da e i rapporti tra questi ed il dott. e contrastanti con la stessa Per_3
ricostruzione dei fatti esposta dalla società attrice. In particolare, la ha riferito che il dott. Tes_2
pagina 25 di 29 “faceva stage o pratica presso il vecchio centro con il dott. , Controparte_4 Persona_3
CP_ quando, invece, il dott. era un medico nutrizionista legato alla società da un CP_4
contratto di collaborazione in base al quale il professionista svolgeva la propria attività “in piena autonomia professionali e con disponibilità di mezzi propri”. La teste ha reso Testimone_6
parimenti dichiarazioni generiche e non circostanziate circa il contenuto delle informazioni rese dagli ex collaboratori del centro;
peraltro, la stessa teste ha riferito di aver cercato di contattare ripetutamente un referente del centro nel mese di gennaio 2020, senza riuscirci, e di essersi recata presso la sede, trovando il centro chiuso. In conclusione, quanto riferito dalle testi e Tes_2
non pare idoneo a configurare uno sviamento di clientela ai danni della società attrice, in Pt_4
quanto da tali dichiarazioni può desumersi al più che i convenuti hanno informato alcune clienti della apertura del nuovo centro senza rendere dichiarazioni screditanti sul centro stesso.
Anche la conversazione a mezzo whatsapp tra il dott. e la sig, prodotta come CP_4 Pt_4
doc. 11 dalla parte convenuta, testimonia, da un lato, la correttezza delle comunicazioni dell'ex
CP_ collaboratore di e, dall'altro, che tale società non si è attivata in alcun modo per reperire una segretaria in sostituzione della convenuta anche solo al fine di gestire l'agenda con una eventuale riprogrammazione degli appuntamenti. La cliente contattava il dott. per avere notizie del CP_4
centro ed il dott. rispondeva di prendere contatti con il dott. (“Ciao :)) Si ti CP_4 Per_3 CP_4
Per cercavo perché ho saputo da che lei e non sono più in CULT. Avevo chiesto il tuo numero pensando tu Pt_8
potessi darmi info su Cult ma ho saputo che ora anche tu lavori nel nuovo Centro con loro. Attendo gli sviluppi di
CP_ Per_1 e poi vedo. Intanto un abbraccio :) ”; risposta: “Certo :)) Senti , il riferimento è al Pt_4 Pt_4
dott. . Persona_3
7.- Concorrenza sleale confusoria, appropriazione di pregi e di informazioni aziendali riservate.
7.1.- Gli addebiti sul punto mossi dall'attrice parrebbero limitati: alla contestazione dell'utilizzo di analoghe modalità di promozione dell'attività del centro estetico della convenuta;
all'uso del pagina 26 di 29 medesimo canale di Instagram;
all'utilizzo dei medesimi macchinari ( e, in generale, CP_5
all'appropriazione del know how aziendale della attrice.
7.2.- Giova tuttavia rilevare l'utilizzo di social media per la promozione di una attività
imprenditoriale non costituisce un'attività frutto di un particolare know how dell'attrice; né l'attrice può vantare esclusive sull'ingaggio di determinate influencer o “volti noti” della televisione per sponsorizzare i propri trattamenti. Anche l'utilizzo di macchinari di un determinato produttore o recanti un particolare marchio ( non costituisce oggetto di esclusiva da parte dell'attrice. CP_5
Con riguardo alle attività confusorie, si osserva che il centro di medicina estetica della convenuta è
denominato “La Clinica Milano Skinlab”, mentre il centro di medicina estetica di Cult si chiamava
“Cult Milano Medispa”; a parte l'utilizzo del nome della città di Milano, avente valore evidentemente descrittivo e pertanto scarsamente distintivo, le due denominazioni non presentano elementi di
CP_ assonanza né rimandi concettuali dell'una all'altra. Il centro di medicina estetica della società si trovava in via Magenta;
mentre il centro di medicina estetica della convenuta si trova in una zona parimenti centrale, ma in San Babila (cfr. dichiarazioni del teste , non esattamente nelle Tes_2
immediate vicinanze del primo.
Per quanto riguarda l'utilizzo dello stesso canale Instagram, ridenominato dalla convenuta, si osserva che le allegazioni appaiono sul punto generiche e non adeguatamente supportate dalla documentazione prodotta dall'attrice. in particolare, dal doc. 23, relativo ad uno scambio di messaggi whatsapp tra il dott. e la convenuta , risulta che quest'ultima informava il dott. Per_3 CP_3
che il canale Instagram era gestibile dal proprio telefono ed era collegato al proprio profilo Per_3
Facebook, al quale non riusciva, tuttavia, ad accedere e comunicava all'interlocutore il contatto di tale che l'aveva aiutata “a pubblicare su insta da settembre”; successivamente comunicava di Per_4
“essere fuori da Instagram” anche con il proprio cellulare. Non vi sono elementi a supporto della
CP_ allegazione dell'attrice secondo cui i convenuti avrebbero “annullato” il profilo Instagram di pagina 27 di 29 con automatico reindirizzamento al profilo del centro di medicina estetica realizzato dalla società
convenuta, risultando depositate in atti unicamente fotografie del canale Instagram della convenuta.
Ad ogni modo, non risultano allegati elementi dai quali inferire l'illiceità della condotta consistente nella “chiusura” del canale Instagram in ipotesi collegato ad un account della convenuta , CP_3
non avendo la parte dedotto alcunché sulla tipologia di account e sulla possibilità tecnica di eseguire una modifica dell'intestatario dell'account senza procedere alla sua chiusura;
cambio di intestazione che, peraltro, non risulta neanche essere stata dall'attrice richiesta in via stragiudiziale a seguito delle dimissioni della convenuta. Analoghi rilievi debbono essere svolti con riguardo alla disattivazione,
nel mese di gennaio 2020, dell'utenza telefonica utilizzata dalla società “sin dalla sua apertura” ma
“volturata sulla persone della sig.ra a far data dall'anno 2018, perché la nuova società CP_3
scelta per gestione dell'utenza, la società ILIAD, non prevedeva la sottoscrizione di contratti con persone giuridiche”. In disparte ogni considerazione sulla rispondenza ad una corretta ed efficiente organizzazione aziendale della scelta della società di intestare l'utenza della società alla dipendente,
anche in questo caso l'attrice non ha fornito elementi utili per affermare la contrarietà alla correttezza professionale della condotta della convenuta, non avendo, ad esempio, documentato la possibilità di richiedere un trasferimento dell'utenza o l'eventuale mancanza di collaborazione da parte della convenuta. Non risulta, quindi, che l'attrice abbia assunto concrete iniziative volte a risolvere eventuali problemi di accesso al canale social (segnalati nei messaggi wapp); né risulta intimata alla convenuta una restituzione delle chiavi di accesso o di altro materiale in ipotesi sottratto;
dalla stessa documentazione dell'attrice risulta, invece, che il 03/01/2019 la convenuta scriveva una mail alla società attrice dichiarando di “restare a disposizione per rendere le CP_3
chiavi, la carta di credito e il telefono dello studio di corso magenta 45”.
Infine, nessun elemento è stato fornito dall'attrice con riguardo alla esistenza e consistenza di informazioni aziendali riservate, asseritamente sottratte dai convenuti. pagina 28 di 29
8. Sulle spese del giudizio
In applicazione del principio della soccombenza le spese del presente giudizio, da liquidarsi come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 per le cause di valore indeterminato di media complessità debbono essere poste a carico dell'attrice. Nella liquidazione dei compensi deve farsi applicazione della previsione di cui all'art. 4, comma 2, d.m. cit. attesa la difesa di tre parti che rivestono la stessa posizione processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti di Parte_1 CP_2 [...]
e ; Controparte_3 Controparte_4
2) condanna la società attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite che si liquidano unitariamente in complessivi € 12.186,00 oltre rimborso forfettario del 15% e accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 06/11/2025
Il Giudice relatore il Presidente
AM HI SI IA
pagina 29 di 29