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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/12/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato – alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.1 - la seguente
SENTENZA CONTESTUALMENTE MOTIVATA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 987/2022 promossa da
• PAte_1
con gli avv.ti RUSSO SALVATORE e TIZIANA SPONGA
ricorrente
contro
• Controparte_1
resistente contumace
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO: Diritto all'immissione in ruolo del ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, per effetto dell'utile collocazione nelle graduatorie composte dai docenti che hanno formulato domanda di partecipazione alla fase C del piano straordinario di immissione in ruolo. 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. Tribunale di Civitavecchia
Domanda subordinata di rinnovazione della procedura selettiva per la corretta individuazione dei destinatari delle proposte di stipula dei contratti a tempo indeterminato.
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
Reiectis adversis ACCERTARE E DICHIARARE la validità ed efficacia della domanda della ricorrente di partecipazione alla fase C del piano straordinario di immissione in ruolo;
ACCERTARE il diritto della ricorrente a essere convocata per le immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016 nella così detta fase C del piano di assunzione varato con la legge 107/2015; ACCERTARE l'utile collocazione in graduatoria di parte ricorrente per ottenere l'assunzione a tempo indeterminato per la classe di concorso “Discipline Giuridiche ed Economiche” (A046 ex A019) in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016 nella così detta fase C del piano di assunzione varato con la legge 107/2015, con decorrenza dal 1.9.2015 nella provincia di Roma. ORDINARE E CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, CIASCUNA PER LA PROPRIA COMPETENZA anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, a emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente alla retrodatazione con effetti giuridici ed economici a far data dal 1.9.2015 del contratto a tempo indeterminato sottoscritto in data 2.10.2024. IN SUBORDINE in caso di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, si chiede - previa integrazione del contraddittorio - di ordinare al MIUR l'integrale rinnovazione della procedura selettiva per la classe di concorso “Discipline Giuridiche ed Economiche” (A046 ex A019) con la conseguente convocazione della ricorrente tra i destinatari di tutte le proposte di stipula dei contratti a tempo indeterminato formulate nell'anno scolastico 2015/2016, nella così detta fase C del piano di varato con la legge 107/2015.
*** Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha adito questo Tribunale illustrando di essere un'insegnante precaria abilitata all'insegnamento nella classe di concorso “Discipline Giuridiche ed Economiche” (A046, ex A019) in virtù del superamento del concorso ordinario del 1999 (doc.1 attoreo), in servizio per l'a.s. 2021/2022 presso l'I.S.I.S. “Di Vittorio” di Ladispoli (RM) (doc. 2 attoreo).
Ha prodotto la sentenza passata in giudicato n. 555/19 del Tar per il Lazio, che ha riconosciuto il proprio diritto al reinserimento a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento vigenti nel triennio 2014/2017 (doc. 5).
- 2 - Tribunale di Civitavecchia
Ha lamentato:
• che, nonostante l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento sia avvenuto almeno dal 2014, non le sia stato consentito di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR per la compilazione della domanda telematica di partecipazione alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni previsto dalla L. 107/2015, dovendo compilare e inviare la domanda in forma cartacea;
• che, pur avendo inviato tempestivamente la domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzioni e benché fossero residuati ben 30 posti liberi per le immissioni in ruolo, sia rimasta esclusa dalle convocazioni per la stipula dei contratti a tempo indeterminato attribuiti nella fase C del piano di stabilizzazione.
Ritenendo illegittima la propria mancata convocazione per le immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016, ha eccepito quanto segue:
a) la citata sentenza del Tar Lazio n. 555/2019, passata in giudicato, ha annullato i criteri fissati dal Decreto Ministeriale di aggiornamento delle GAE (valide per il triennio 2014/2017) con conseguente obbligo conformativo della pubblica amministrazione di disporre l'inserimento in graduatoria dei ricorrenti con efficacia a decorrere dal primo inserimento della stessa in tali graduatorie (luglio 2003);
b) l'eliminazione dell'atto viziato travolge, oltre al provvedimento impugnato, anche gli atti amministrativi che ad esso abbiano dato esecuzione o attuazione (i così detti atti consequenziali);
c) il tempestivo invio della domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzioni nei tempi indicati dal D.M. 767/15, avrebbe dovuto mettere la ricorrente in condizioni di essere convocata insieme a tutti gli altri docenti che avevano formulato analoga domanda;
d) se ciò fosse avvenuto, la ricorrente si sarebbe collocata in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo nella provincia di Roma.
Da queste premesse ha fatto discendere, richiamando anche il contenuto di una pronuncia della Corte
d'Appello di Genova del 20 maggio 2016, la conseguenza della piena prova del diritto all'immissione in ruolo della ricorrente anche a titolo di risarcimento in forma specifica.
Ha ancora richiamato, fra i numerosi altri, i seguenti precedenti: Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 1497 del 4.10.2019; Trib. Milano, s. n. 3270/2016; Trib. Siena, ord. 21.11.2016; Trib. Bergamo, sent. 227/2017.
Ha avanzato le conclusioni in epigrafe indicate.
Da ultimo, ha fatto presente che “in pendenza di giudizio la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato in data 2.10.2024 (cfr. Allegato 1 alla presente memoria) con decorrenza giuridica dal
1.9.2024 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio. Tale assunzione non fa venire meno l'interesse della ricorrente all'accoglimento delle domande formulate, in quanto, la Sig.ra PA
- 3 - Tribunale di Civitavecchia
avrebbe avuto diritto all'assunzione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica fin dal Pt_1
1.9.2015, con tutti i benefici conseguenti. Si fa, altresì, presente che l'accoglimento della domanda di retrodatazione formulata dalla ricorrente non andrà ad influire sul contingente e sull'organico deliberato dall'Amministrazione, essendo la ricorrente già stata assunta in ruolo”.
Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace all'udienza di prima CP_1 comparizione delle parti.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
***
È documentale (cfr. sentenza passata in giudicato n. 555/19 del Tar per il Lazio, che ha riconosciuto il diritto di al reinserimento a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad PAte_1 esaurimento vigenti nel triennio 2014/2017 - doc. 5 attoreo) che l'odierna ricorrente è stata inserita nella graduatoria in questione con decorrenza dalla data di prima pubblicazione della stessa (ossia dall'anno scolastico 2014/2015).
Nonostante la statuizione del Giudice Amministrativo, l'Amministrazione Scolastica non ha consentito alla prof.ssa di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR per Pt_1 compilazione della domanda telematica di partecipazione alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni previsto dalla l. 107/2015 (al quale potevano partecipare, oltre ai docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedre, i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento). La ricorrente, quindi, ha provveduto alla compilazione e all'invio della domanda in forma cartacea.
Nonostante il tempestivo invio della domanda di partecipazione cartacea al piano straordinario di assunzioni, e nonostante il possesso di un punteggio superiore a quello di diversi docenti nominati per le immissioni in ruolo nell'ambito provinciale indicato in via preferenziale, è stata esclusa dalle convocazioni per la stipula dei contratti a tempo indeterminato attribuiti nella fase C del piano di stabilizzazione.
Orbene, è principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa che il giudicato di annullamento dell'atto amministrativo abbia efficacia retroattiva. La ricorrente aveva dunque diritto a presentare telematicamente la domanda di partecipazione alla fase C del piano straordinario di assunzioni e ad essere successivamente convocata per le immissioni in ruolo. Stante l'impossibilità di presentazione della domanda di partecipazione in via telematica per causa ad essa non imputabile, deve ritenersi pienamente valida la domanda presentata dalla ricorrente in modalità cartacea. Alla data di entrata in vigore della L. 107/2015 la ricorrente era, infatti, da intendersi soggetto iscritto a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, per effetto della cit. sentenza del Tar.
La condotta del MIUR ha, di fatto, vanificato l'esercizio, da parte della ricorrente, di una delle principali prerogative derivanti dall'ottenuta iscrizione in via retroattiva nelle GAE, vale a dire la possibilità di partecipare a detto piano straordinario di assunzioni e di ottenere la stabilizzazione del rapporto sin dall'a.s. 2015/2016.
- 4 - Tribunale di Civitavecchia
La parte ricorrente ha documentalmente provato che nell'ambito di Roma (prima provincia indicata da parte ricorrente nella domanda di partecipazione al piano straordinario), nel mese di novembre del
2015, in attuazione della fase C del piano nazionale di stabilizzazione, vi furono molteplici immissioni in ruolo, per la classe concorsuale “Discipline Giuridiche ed Economiche” (A046 ex A019), a favore di insegnanti con minor punteggio rispetto al proprio. Ha altresì documentalmente provato che dopo le operazioni di nomina previste dal piano straordinario sono residuati ben 30 posti sulla classe di concorso “Discipline Giuridiche ed Economiche” (A046 ex A019) non coperti dal Miur.
Pertanto la ricorrente, grazie al punteggio posseduto (18 punti), avrebbe ben potuto ottenere la proposta di assunzione per la propria classe di concorso nella provincia indicata come di propria prima scelta.
In accoglimento della domanda l'Amministrazione resistente va perciò condannata ad emanare ogni atto necessario per riconoscere la parte ricorrente destinataria di una proposta di assunzione a tempo indeterminato con decorrenza 1.9.2015 per la classe di concorso A046 nell'ambito della provincia di
Roma, considerato che presso tale Ambito Territoriale sono stati destinatari di proposta di assunzione docenti con punteggi inferiori a 18 punti.
Tale pronuncia di natura costitutiva trova il proprio fondamento normativo nell'art. 63, secondo comma, D. Lgs n. 165/2001 che prevede la possibilità per il Giudice di adottare tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati.
In considerazione della relativa novità della questione proposta, della contumacia del e delle CP_1 contrastanti decisioni giurisprudenziali intervenute sul punto, ricorrono le condizioni per compensare fra le parti le spese del grado.
p.q.m.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta la validità della domanda di partecipazione presentata dalla parte ricorrente ai fini della partecipazione alla fase C del piano di assunzione previsto dalla l. 107/2015, nonché la sua utile collocazione in graduatoria per ottenere l'assunzione a tempo indeterminato per la classe di concorso “Discipline Giuridiche ed Economiche” (A046) in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016 nella così detta fase C del piano di assunzione varato con la legge 107/2015, con decorrenza dal 1.9.2015 nella provincia di Roma;
b) per l'effetto condanna il convenuto, in persona del ad CP_1 Controparte_2 emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto della parte ricorrente ad essere individuata quale destinataria di una proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A046, per l'a. s. 2015-2016 nell'ambito della fase C del piano di assunzioni previsto dalla L. 107/2015, con decorrenza dal 01.09.2015, nella provincia di
Roma, sulla base del punteggio da essa posseduto al momento della formazione della graduatoria;
- 5 - Tribunale di Civitavecchia
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Civitavecchia, 23/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 6 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Cusumano, ha pronunciato – alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.1 - la seguente
SENTENZA CONTESTUALMENTE MOTIVATA
ex art. 429 c.p.c.
nella causa di lavoro R.G. nr. 987/2022 promossa da
• PAte_1
con gli avv.ti RUSSO SALVATORE e TIZIANA SPONGA
ricorrente
contro
• Controparte_1
resistente contumace
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO: Diritto all'immissione in ruolo del ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, per effetto dell'utile collocazione nelle graduatorie composte dai docenti che hanno formulato domanda di partecipazione alla fase C del piano straordinario di immissione in ruolo. 1 Le SS.UU., nella sentenza 17603/25, sul punto hanno precisato che si tratta di: “… uno schema rispondente a un modello decisionale incentrato sulla decisione della controversia con provvedimento da adottare fuori dall'udienza, valido per tutti i giudizi (v. Cass. Sez. L n. 13176-24); tale quindi da derogare anche alla lettura del dispositivo in udienza nei processi che in via generale ciò contemplano, e ritenuto sufficiente a garantire il contraddittorio con la successiva comunicazione, unitamente o separatamente dal provvedimento decisorio, del dispositivo, senza effetti sul diritto di difesa, dato che i termini per l'impugnazione decorrono poi dalla data della comunicazione telematica (e v. Cass. Sez. L n. 17587-24, in fattispecie in cui, vigente l'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, è stata ritenuta irrilevante la circostanza che nello storico del procedimento di merito la lettura del dispositivo fosse stata registrata successivamente alla data dell'udienza, contestualmente alla registrazione del deposito della minuta, in nome del fatto che nessuna invalidità è espressamente prevista dal sottosistema processuale "emergenziale" e che l'annotazione postuma, nel fascicolo elettronico, di atti precedenti non è di per sé vietata dalla legge). Se ne trae che sul tema generale della compatibilità la Corte ha fin qui manifestato una tendenza ben definita, inaugurata con riguardo alle disposizioni della normativa emergenziale e perpetuata nel vigore dell'art. 127-ter cod. proc. civ. …”. Tribunale di Civitavecchia
Domanda subordinata di rinnovazione della procedura selettiva per la corretta individuazione dei destinatari delle proposte di stipula dei contratti a tempo indeterminato.
Conclusioni delle parti
PARTE RICORRENTE:
Reiectis adversis ACCERTARE E DICHIARARE la validità ed efficacia della domanda della ricorrente di partecipazione alla fase C del piano straordinario di immissione in ruolo;
ACCERTARE il diritto della ricorrente a essere convocata per le immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016 nella così detta fase C del piano di assunzione varato con la legge 107/2015; ACCERTARE l'utile collocazione in graduatoria di parte ricorrente per ottenere l'assunzione a tempo indeterminato per la classe di concorso “Discipline Giuridiche ed Economiche” (A046 ex A019) in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016 nella così detta fase C del piano di assunzione varato con la legge 107/2015, con decorrenza dal 1.9.2015 nella provincia di Roma. ORDINARE E CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI INTIMATE, CIASCUNA PER LA PROPRIA COMPETENZA anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, a emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente alla retrodatazione con effetti giuridici ed economici a far data dal 1.9.2015 del contratto a tempo indeterminato sottoscritto in data 2.10.2024. IN SUBORDINE in caso di mancato accoglimento delle domande sopra formulate, si chiede - previa integrazione del contraddittorio - di ordinare al MIUR l'integrale rinnovazione della procedura selettiva per la classe di concorso “Discipline Giuridiche ed Economiche” (A046 ex A019) con la conseguente convocazione della ricorrente tra i destinatari di tutte le proposte di stipula dei contratti a tempo indeterminato formulate nell'anno scolastico 2015/2016, nella così detta fase C del piano di varato con la legge 107/2015.
*** Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha adito questo Tribunale illustrando di essere un'insegnante precaria abilitata all'insegnamento nella classe di concorso “Discipline Giuridiche ed Economiche” (A046, ex A019) in virtù del superamento del concorso ordinario del 1999 (doc.1 attoreo), in servizio per l'a.s. 2021/2022 presso l'I.S.I.S. “Di Vittorio” di Ladispoli (RM) (doc. 2 attoreo).
Ha prodotto la sentenza passata in giudicato n. 555/19 del Tar per il Lazio, che ha riconosciuto il proprio diritto al reinserimento a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento vigenti nel triennio 2014/2017 (doc. 5).
- 2 - Tribunale di Civitavecchia
Ha lamentato:
• che, nonostante l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento sia avvenuto almeno dal 2014, non le sia stato consentito di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR per la compilazione della domanda telematica di partecipazione alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni previsto dalla L. 107/2015, dovendo compilare e inviare la domanda in forma cartacea;
• che, pur avendo inviato tempestivamente la domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzioni e benché fossero residuati ben 30 posti liberi per le immissioni in ruolo, sia rimasta esclusa dalle convocazioni per la stipula dei contratti a tempo indeterminato attribuiti nella fase C del piano di stabilizzazione.
Ritenendo illegittima la propria mancata convocazione per le immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016, ha eccepito quanto segue:
a) la citata sentenza del Tar Lazio n. 555/2019, passata in giudicato, ha annullato i criteri fissati dal Decreto Ministeriale di aggiornamento delle GAE (valide per il triennio 2014/2017) con conseguente obbligo conformativo della pubblica amministrazione di disporre l'inserimento in graduatoria dei ricorrenti con efficacia a decorrere dal primo inserimento della stessa in tali graduatorie (luglio 2003);
b) l'eliminazione dell'atto viziato travolge, oltre al provvedimento impugnato, anche gli atti amministrativi che ad esso abbiano dato esecuzione o attuazione (i così detti atti consequenziali);
c) il tempestivo invio della domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzioni nei tempi indicati dal D.M. 767/15, avrebbe dovuto mettere la ricorrente in condizioni di essere convocata insieme a tutti gli altri docenti che avevano formulato analoga domanda;
d) se ciò fosse avvenuto, la ricorrente si sarebbe collocata in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo nella provincia di Roma.
Da queste premesse ha fatto discendere, richiamando anche il contenuto di una pronuncia della Corte
d'Appello di Genova del 20 maggio 2016, la conseguenza della piena prova del diritto all'immissione in ruolo della ricorrente anche a titolo di risarcimento in forma specifica.
Ha ancora richiamato, fra i numerosi altri, i seguenti precedenti: Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 1497 del 4.10.2019; Trib. Milano, s. n. 3270/2016; Trib. Siena, ord. 21.11.2016; Trib. Bergamo, sent. 227/2017.
Ha avanzato le conclusioni in epigrafe indicate.
Da ultimo, ha fatto presente che “in pendenza di giudizio la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato in data 2.10.2024 (cfr. Allegato 1 alla presente memoria) con decorrenza giuridica dal
1.9.2024 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio. Tale assunzione non fa venire meno l'interesse della ricorrente all'accoglimento delle domande formulate, in quanto, la Sig.ra PA
- 3 - Tribunale di Civitavecchia
avrebbe avuto diritto all'assunzione in ruolo con decorrenza giuridica ed economica fin dal Pt_1
1.9.2015, con tutti i benefici conseguenti. Si fa, altresì, presente che l'accoglimento della domanda di retrodatazione formulata dalla ricorrente non andrà ad influire sul contingente e sull'organico deliberato dall'Amministrazione, essendo la ricorrente già stata assunta in ruolo”.
Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace all'udienza di prima CP_1 comparizione delle parti.
La causa, istruita documentalmente, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
***
È documentale (cfr. sentenza passata in giudicato n. 555/19 del Tar per il Lazio, che ha riconosciuto il diritto di al reinserimento a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad PAte_1 esaurimento vigenti nel triennio 2014/2017 - doc. 5 attoreo) che l'odierna ricorrente è stata inserita nella graduatoria in questione con decorrenza dalla data di prima pubblicazione della stessa (ossia dall'anno scolastico 2014/2015).
Nonostante la statuizione del Giudice Amministrativo, l'Amministrazione Scolastica non ha consentito alla prof.ssa di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR per Pt_1 compilazione della domanda telematica di partecipazione alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni previsto dalla l. 107/2015 (al quale potevano partecipare, oltre ai docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedre, i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento). La ricorrente, quindi, ha provveduto alla compilazione e all'invio della domanda in forma cartacea.
Nonostante il tempestivo invio della domanda di partecipazione cartacea al piano straordinario di assunzioni, e nonostante il possesso di un punteggio superiore a quello di diversi docenti nominati per le immissioni in ruolo nell'ambito provinciale indicato in via preferenziale, è stata esclusa dalle convocazioni per la stipula dei contratti a tempo indeterminato attribuiti nella fase C del piano di stabilizzazione.
Orbene, è principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa che il giudicato di annullamento dell'atto amministrativo abbia efficacia retroattiva. La ricorrente aveva dunque diritto a presentare telematicamente la domanda di partecipazione alla fase C del piano straordinario di assunzioni e ad essere successivamente convocata per le immissioni in ruolo. Stante l'impossibilità di presentazione della domanda di partecipazione in via telematica per causa ad essa non imputabile, deve ritenersi pienamente valida la domanda presentata dalla ricorrente in modalità cartacea. Alla data di entrata in vigore della L. 107/2015 la ricorrente era, infatti, da intendersi soggetto iscritto a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, per effetto della cit. sentenza del Tar.
La condotta del MIUR ha, di fatto, vanificato l'esercizio, da parte della ricorrente, di una delle principali prerogative derivanti dall'ottenuta iscrizione in via retroattiva nelle GAE, vale a dire la possibilità di partecipare a detto piano straordinario di assunzioni e di ottenere la stabilizzazione del rapporto sin dall'a.s. 2015/2016.
- 4 - Tribunale di Civitavecchia
La parte ricorrente ha documentalmente provato che nell'ambito di Roma (prima provincia indicata da parte ricorrente nella domanda di partecipazione al piano straordinario), nel mese di novembre del
2015, in attuazione della fase C del piano nazionale di stabilizzazione, vi furono molteplici immissioni in ruolo, per la classe concorsuale “Discipline Giuridiche ed Economiche” (A046 ex A019), a favore di insegnanti con minor punteggio rispetto al proprio. Ha altresì documentalmente provato che dopo le operazioni di nomina previste dal piano straordinario sono residuati ben 30 posti sulla classe di concorso “Discipline Giuridiche ed Economiche” (A046 ex A019) non coperti dal Miur.
Pertanto la ricorrente, grazie al punteggio posseduto (18 punti), avrebbe ben potuto ottenere la proposta di assunzione per la propria classe di concorso nella provincia indicata come di propria prima scelta.
In accoglimento della domanda l'Amministrazione resistente va perciò condannata ad emanare ogni atto necessario per riconoscere la parte ricorrente destinataria di una proposta di assunzione a tempo indeterminato con decorrenza 1.9.2015 per la classe di concorso A046 nell'ambito della provincia di
Roma, considerato che presso tale Ambito Territoriale sono stati destinatari di proposta di assunzione docenti con punteggi inferiori a 18 punti.
Tale pronuncia di natura costitutiva trova il proprio fondamento normativo nell'art. 63, secondo comma, D. Lgs n. 165/2001 che prevede la possibilità per il Giudice di adottare tutti i provvedimenti di accertamento, costitutivi o di condanna richiesti dalla natura dei diritti tutelati.
In considerazione della relativa novità della questione proposta, della contumacia del e delle CP_1 contrastanti decisioni giurisprudenziali intervenute sul punto, ricorrono le condizioni per compensare fra le parti le spese del grado.
p.q.m.
Il Giudice, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accerta la validità della domanda di partecipazione presentata dalla parte ricorrente ai fini della partecipazione alla fase C del piano di assunzione previsto dalla l. 107/2015, nonché la sua utile collocazione in graduatoria per ottenere l'assunzione a tempo indeterminato per la classe di concorso “Discipline Giuridiche ed Economiche” (A046) in relazione alle immissioni in ruolo disposte nell'anno scolastico 2015/2016 nella così detta fase C del piano di assunzione varato con la legge 107/2015, con decorrenza dal 1.9.2015 nella provincia di Roma;
b) per l'effetto condanna il convenuto, in persona del ad CP_1 Controparte_2 emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto della parte ricorrente ad essere individuata quale destinataria di una proposta di stipula di un contratto a tempo indeterminato per la classe di concorso A046, per l'a. s. 2015-2016 nell'ambito della fase C del piano di assunzioni previsto dalla L. 107/2015, con decorrenza dal 01.09.2015, nella provincia di
Roma, sulla base del punteggio da essa posseduto al momento della formazione della graduatoria;
- 5 - Tribunale di Civitavecchia
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Civitavecchia, 23/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
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