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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/12/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione monocratica, in persona del dott. RI IN, Consigliere coordinatore della prima sezione civile, per delega del Primo Presidente
ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo affari contenziosi con il n. 1285 per l'anno 2024, vertente tra
Avv. , nato a [...], il [...] e residente Parte_1 in Cutro (KR), alla via Berlino, n. 6, -88842- C.F. il CodiceFiscale_1 quale agisce in proprio, avvalendosi della difesa personale, avendo la qualità necessaria per svolgere l'ufficio di difensore, ai sensi degli artt. 82 e 86 c.p.c.,
ricorrente
contro
(C.F: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro Via G. da Fiore, 34
resistente contumace MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv.to impugna il decreto di pagamento al Parte_1 difensore dell'imputata emesso dalla Corte d'appello, per Controparte_2 avere erroneamente escluso dalla liquidazione la fase introduttiva, e per incongruità dell'importo stabilito.
Il ricorso è fondato.
presentava richiesta di ammissione al beneficio del Controparte_2 patrocinio a spese dello Stato in data 30.10.2021 presso il Tribunale di Crotone, nominando difensore di fiducia l'avvocato , odierno Parte_1 ricorrente. La Corte di appello, con decreto in data 30.1.2023, ammetteva la parte al patrocinio spesato dallo Stato. L'avvocato risulta presente a due udienze svolte in Corte, Parte_1 non di mero rinvio, partecipando alla discussione e concludendo per l'accoglimento dei motivi di appello. L'esito del giudizio è stato favorevole all'imputata. La Corte ha escluso la fase introduttiva, stante la data di ammissione, successiva al deposito dell'impugnazione, e liquidato la somma di 450 euro per onorario, oltre accessori di legge. Nell'operare la liquidazione dei compensi, occorre guardare invece non alla data di ammissione, ma alla data di presentazione della relativa istanza. In ogni caso, la somma liquidata appare non correttamente parametrata, e in violazione dei minimi tariffari. Congrua la misura richiesta dal difensore nella subordinata, ai minimi, già operata la riduzione ex art. 106bis TU Spese di Giustizia.
Spese secondo soccombenza a carico del convenuto, valori CP_1 minimi per la bassa complessità del giudizio, le quattro fasi.
PQM
Accoglie l'opposizione e in riforma del provvedimento emesso dalla Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione penale, del 5.7.2024, dichiarata la contumacia del , liquida in favore dell'avv.to Controparte_1
, per la difesa di imputata nel processo Parte_1 Controparte_2
RG 631/2022 la somma di euro 1418,00 oltre rimborso forfettario spese generali, e accessori in misura di legge.
pag. 2/3 Condanna il ministero convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidati i compensi in euro 1458,00 oltre rimborso forfettario spese generali, cassa e iva in misura di legge ed esborsi, se rilevati. Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza. Così deciso, in data 17.12.2025
Il Consigliere delegato
RI IN
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Martina Mancuso MOT nominata con D.M. 3.9.2025
pag. 3/3
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione monocratica, in persona del dott. RI IN, Consigliere coordinatore della prima sezione civile, per delega del Primo Presidente
ha emesso la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo affari contenziosi con il n. 1285 per l'anno 2024, vertente tra
Avv. , nato a [...], il [...] e residente Parte_1 in Cutro (KR), alla via Berlino, n. 6, -88842- C.F. il CodiceFiscale_1 quale agisce in proprio, avvalendosi della difesa personale, avendo la qualità necessaria per svolgere l'ufficio di difensore, ai sensi degli artt. 82 e 86 c.p.c.,
ricorrente
contro
(C.F: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro Via G. da Fiore, 34
resistente contumace MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avv.to impugna il decreto di pagamento al Parte_1 difensore dell'imputata emesso dalla Corte d'appello, per Controparte_2 avere erroneamente escluso dalla liquidazione la fase introduttiva, e per incongruità dell'importo stabilito.
Il ricorso è fondato.
presentava richiesta di ammissione al beneficio del Controparte_2 patrocinio a spese dello Stato in data 30.10.2021 presso il Tribunale di Crotone, nominando difensore di fiducia l'avvocato , odierno Parte_1 ricorrente. La Corte di appello, con decreto in data 30.1.2023, ammetteva la parte al patrocinio spesato dallo Stato. L'avvocato risulta presente a due udienze svolte in Corte, Parte_1 non di mero rinvio, partecipando alla discussione e concludendo per l'accoglimento dei motivi di appello. L'esito del giudizio è stato favorevole all'imputata. La Corte ha escluso la fase introduttiva, stante la data di ammissione, successiva al deposito dell'impugnazione, e liquidato la somma di 450 euro per onorario, oltre accessori di legge. Nell'operare la liquidazione dei compensi, occorre guardare invece non alla data di ammissione, ma alla data di presentazione della relativa istanza. In ogni caso, la somma liquidata appare non correttamente parametrata, e in violazione dei minimi tariffari. Congrua la misura richiesta dal difensore nella subordinata, ai minimi, già operata la riduzione ex art. 106bis TU Spese di Giustizia.
Spese secondo soccombenza a carico del convenuto, valori CP_1 minimi per la bassa complessità del giudizio, le quattro fasi.
PQM
Accoglie l'opposizione e in riforma del provvedimento emesso dalla Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione penale, del 5.7.2024, dichiarata la contumacia del , liquida in favore dell'avv.to Controparte_1
, per la difesa di imputata nel processo Parte_1 Controparte_2
RG 631/2022 la somma di euro 1418,00 oltre rimborso forfettario spese generali, e accessori in misura di legge.
pag. 2/3 Condanna il ministero convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidati i compensi in euro 1458,00 oltre rimborso forfettario spese generali, cassa e iva in misura di legge ed esborsi, se rilevati. Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza. Così deciso, in data 17.12.2025
Il Consigliere delegato
RI IN
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Martina Mancuso MOT nominata con D.M. 3.9.2025
pag. 3/3