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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 9625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9625 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 21108/2021 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Premesso che con provvedimento del 28/4/25 regolarmente comunicato ai procuratori delle parti, la causa è stata rinviata all'odierna udienza e nel contempo sono stati assegnati i termini per il deposito telematico di note per la trattazione scritta, da effettuarsi in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter cpc introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023;
lette le note di udienza tempestivamente depositate;
P.Q.M.
decide la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., come da sentenza che segue.
Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa BA GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21108/2021 promossa da:
in persona del Sindaco legale rappresentante p.t, con il Parte_1 patrocinio dell'avv. MARCO GAGLIOTTI giusta procura in calce alla costituzione di nuovo procuratore
OPPONENTE
contro
Controparte_1
, in persona dell'Amministratore Delegato Sig. con il
[...] Controparte_2 patrocinio dell'avv. ANTONIO DENTATO, giusta procura alle liti allegata al ricorso per Decreto Ingiuntivo r.g. 12175/2021
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
16/10/2025
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.07.2021 il ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4689/2021 emesso il 04.06.2021 dal
Tribunale di Napoli, ad istanza di Controparte_3
(d'ora in avanti solo per l'importo di € 108.490,58, oltre
[...] CP_1 interessi ex d. lgs. 231/02, dal 31° giorno successivo alla trasmissione delle fatture, nonché le spese di procedura, liquidate in € 2135,00 per compenso ed in € 406,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, con distrazione in favore dell'Avv. DENTATO ANTONIO.
Il credito traeva origine dal mancato pagamento, da parte del Parte_1 della fattura n. 314/PA del 21.07.2020, emessa dal detto , a seguito di CP_1 servizio reso nell'ambito del progetto “ ”. Parte_2
A fondamento dell'opposizione, il ha eccepito: - inammissibilità Parte_1 degli interessi di mora ex D.lgs 231/2002, come richiesti da parte della nella CP_1 fase monitoria, in quanto il credito azionato dall'odierna opposta non era attinente ad una transazione commerciale, ma, al contrario, ad una prestazione di carattere socioassistenziale, vista la natura di ON , la quale, pertanto, non era Parte_3 considerabile come Impresa;
- errata applicazione degli interessi calcolati, non avendo scomputato l'IVA dall'importo della fattura azionata con il D.I.
Pertanto, l'opponente ha concluso chiedendo di: “1) Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo, invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo
n.4689/2021 revocandolo con ogni conseguenza di legge. 2) Condannare l'opposta al pagamento delle spese e compensi di lite”.
Si è costituita in giudizio la impugnando l'opposizione avversaria e CP_1 deducendone la completa infondatezza in fatto ed in diritto. In particolare, l'opposta ha dedotto che, l'art. 4 del d.lgs. 117/2017 (Riforma del terzo settore), aveva di fatto eliminato la natura di ON anche per le cooperative sociali;
inoltre, ha dedotto che al rapporto intercorso tra le parti, posto a fondamento della propria domanda monitoria, era senza alcun dubbio applicabile la disciplina del d.lgs 231/2002, in pagina 3 di 8 quanto la quale cooperativa sociale, era rientrante nella definizione di CP_1
Impresa contemplata dalla citata normativa, non essendo, lo scopo mutualistico, inconciliabile con quello di lucro, anch'esso previsto all'art. 4 dello statuto dell'opposta. Infine, ha evidenziato che il contratto vigente tra le parti, stipulato per il progetto “ ”, era qualificabile, a tutti gli effetti, come una Parte_2 transazione commerciale, prevedendo il pagamento di un prezzo in cambio di una prestazione di servizi.
L'opposta ha, pertanto, concluso chiedendo: “- IN VIA PRELIMINARE, concedere
l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma dovuta quale sorta capitale, pari ad euro € 108.490,58, poiché non contestata;
- IN VIA
PRINCIPALE, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, della fase monitoria e della presente fase di opposizione, con attribuzione all'Avv. TO AT.”
Con ordinanza del 22/01/21 è stata accolta la richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, limitatamente all'importo di €
108.490,58, quale sorta della fattura azionata n. 314/PA del 21.07.2020, somma mai contestata dal la causa, in mancanza di richieste istruttorie, Parte_1
è stata rinviata all' udienza del 16/10/25, per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nelle more del giudizio, il ha provveduto a pagare oltre all'importo Parte_1 dichiarato esecutivo, anche un acconto sugli interessi di mora (cfr. allegato n.1 doc. depositati in data 7/12/23 dalla . CP_1
Alla luce di tale circostanza, l'opponente, deducendo di avere, l'Ufficio, erroneamente provveduto a pagare anche parte degli interessi moratori, in realtà a suo dire non dovuti, ha modificato le proprie conclusioni, chiedendo: “in via principale, in accoglimento del primo motivo opposizione, accertare e dichiarare che sulla sorta capitale non sono dovuti gli interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002; per l'effetto, revocare in parte qua il decreto ingiuntivo opposto tenendo conto, nella sentenza che sostituisce il decreto ingiuntivo, dell'integrale pagamento, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, della sorta capitale, nonché degli interessi moratori e delle spese del pagina 4 di 8 procedimento monitorio e, per l'effetto, condannare
[...]
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore del della somma di € 10.530,58, Pt_1 Parte_1 versatagli dal in corso di causa a titolo di interessi moratori;
in via Pt_1 subordinata, in accoglimento del secondo motivo opposizione, accertare e dichiarare che gli interessi legali di mora ex d. lgs. n. 231/2022, sono dovuti sulla sorta capitale al netto dell'I.V.A.; per l'effetto, revocare in parte qua il decreto ingiuntivo opposto tenendo conto, nella sentenza che sostituisce il decreto ingiuntivo, del pagamento, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, della sorta capitale, nonché degli interessi moratori e delle spese del procedimento monitorio;
condannare parte opposta alla rifusione, in favore del rappresentato in giudizio da avvocato Parte_1 iscritto negli elenchi speciali degli avvocati di enti pubblici, di competenze e spese di giudizio oltre oneri riflessi”.
Anche l'opposta ha ampliato le proprie conclusioni chiedendo: “- rigettare CP_1 integralmente la opposizione oggetto del presente giudizio, poiché infondata in fatto ed in diritto, e meramente pretestuosa, attesa la condotta di parte opponente stessa;
- contestualmente, confermare tutto quanto disposto nel decreto ingiuntivo n.
4689/2021 – Tribunale di Napoli, sia in tema di sorta capitale, quanto per interessi moratori come richiesti. Si chiede, inoltre, condannare il al Parte_1 risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da “lite temeraria”, danni che si quantificano in via equitativa nella somma di € 10.000,00 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia. Si chiede, altresì, condannare il al Parte_1 pagamento delle spese del presente giudizio, come liquidate in parcella allegata al presente atto, oltre quelle di cui al decreto ingiuntivo opposto, con attribuzione all'Avv.
TO AT.”.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti, ritiene, il Tribunale, che l'opposizione sia infondata, per quanto di seguito si dirà.
In via preliminare, va detto che, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come modificato dal D.Lgs. 149/22 (riforma Cartabia), “al termine della discussione orale, il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”; tale disposizione è applicabile, come disposto dal cd. correttivo Cartabia pagina 5 di 8 (d.lgs. 164/24), a tutti i giudizi pendenti, anche instaurati prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene, alla luce dei documenti depositati in sede monitoria, come integrati in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, che l'opposto abbia sufficientemente provato il proprio credito.
Ed invero, il credito risulta provato dal contratto stipulato dalle parti, in data
24/5/17, con cui il commissionava alla le attività relative Parte_1 CP_1 al progetto “ ”, in virtù della Determinazione Dirigenziale di Parte_2 aggiudicazione definitiva n. 12 del 06/06/2016, progetto atto alla prevenzione delle tossicodipendenze.
Il rapporto contrattuale non è contestato dall'ente opponente, il quale però ha contestato l'applicabilità, a tale tipologia di fornitura di prestazioni di servizi, degli interessi di mora ex d.lgs 231/2002, sia per la natura sociale della sia perché, CP_1
a suo dire, non qualificabile, tale attività, come transazione commerciale.
Le eccezioni mosse dall'opponente appaiono entrambe prive di pregio;
ed infatti, sulla base di una semplice analisi della documentazione versata in atti dalla CP_1 può rilevarsi la natura imprenditoriale dell'opposta, come, peraltro, espressamente prevista all'art. 4 dello Statuto della cooperativa opposta, secondo il quale, il svolge, oltre ad un'attività di carattere socioassistenziale, anche un' CP_1 attività di carattere patrimoniale ed economica (cfr. all.3 produzione;
a ciò si CP_1 aggiunge che, dalla lettura della visura della emerge che essa è iscritta nel CP_1 registro delle Imprese presso la camera di commercio CCIAA, sia nella sezione ordinaria che in quella straordinaria, quale Impresa Sociale (cfr. all.2 produzione
. CP_1
Alla luce di tali circostanze, pertanto, la va considerata a tutti gli effetti CP_1 un'Impresa, e, pertanto, ampiamente rientrante nella definizione di imprenditore di cui all' art. 2 punto c) del D.lgs 231/2002, secondo il quale è “"imprenditore": ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione”.
pagina 6 di 8 Parimenti, una volta chiarita la natura imprenditoriale della cooperativa opposta, anche il contratto stipulato tra il (Pubblica Amministrazione) e la Parte_1
vertente su una prestazione di servizi dietro il pagamento di un Parte_4 corrispettivo, va inquadrato nella casistica di una transazione commerciale come previsto sempre dall'art. 2 punto a) del D.Lgs, che qualifica transazioni commerciali
“i contratti, comunque nominati, tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”; ne consegue, senza alcun ragionevole dubbio, l'assoluta applicabilità, al caso di specie, così come correttamente riconosciuto nel procedimento monitorio opposto, degli interessi di mora previsti dal
D.lgs 231/2002 per il ritardato pagamento della fattura n. 314/PA del 21.07.2020.
Infondato è altresì l'ulteriore motivo di opposizione del relativo alla errata Pt_1 applicazione, da parte della degli interessi moratori sull'importo complessivo CP_1 della suddetta fattura, al lordo dell'Iva; l'eccezione deve dirsi assolutamente prematura, non avendo, la conteggiato detti interessi sulla somma ingiunta CP_1 con il decreto opposto e andrà, eventualmente, sollevata solo in una successiva fase esecutiva.
Per tutti i motivi, pur prendendo atto, questo Giudice, dell'intervenuto pagamento parziale degli importi di cui al decreto ingiuntivo opposto, l'opposizione deve dirsi infondata e va, pertanto, rigettata.
Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., come richiesto dalla Gesco.
Ed invero - premesso che la responsabilità processuale aggravata della parte soccombente richiede la sussistenza di tre presupposti: il carattere totale e non parziale della soccombenza, l'elemento soggettivo, consistente nell'avere, l'opponente agito con mala fede (dolo) o colpa grave, e l'elemento oggettivo, rappresentato dalla dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno subito dalla controparte come conseguenza diretta ed immediata di un simile comportamento - ritiene, il tribunale che, nella specie, non sussistano i predetti presupposti. Non può, certamente, dirsi provata la mala fede dell'opponente (ovvero l'aver agito con la pagina 7 di 8 consapevolezza della infondatezza delle motivazioni poste a base dell'opposizione); ed infatti, l'aver pagato, nelle more del giudizio, un acconto sugli interessi di mora oggetto dell'opposizione al D.I., contrariamente a quanto eccepito, a parere dello scrivente Giudice, non integra alcuna esplicita contraddittorietà del comportamento dell'ente con le argomentazioni poste alla base dell'opposizione. Né si ravvisa un reale danno dell'opposta, danno tra l'atro non specificamente allegato, nè provato nel corso del giudizio. Pertanto, la domanda dell'opposta deve dirsi infondata e va, quindi, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri minimi del
DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/22, in ragione dell'attività svolta e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n.
4689/2021 proposta dal nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede;
Controparte_1
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara integralmente esecutivo;
2) Rigetta la domanda dell'opposto, di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c.;
3) Condanna l'opponente alle spese di lite del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si liquidano in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
TO AT, dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 24/10/25
Il Giudice
Dr.ssa BA GI
pagina 8 di 8
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Premesso che con provvedimento del 28/4/25 regolarmente comunicato ai procuratori delle parti, la causa è stata rinviata all'odierna udienza e nel contempo sono stati assegnati i termini per il deposito telematico di note per la trattazione scritta, da effettuarsi in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter cpc introdotto dal d.lgs. n. 149/2022 e in vigore dal 1° gennaio 2023;
lette le note di udienza tempestivamente depositate;
P.Q.M.
decide la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., come da sentenza che segue.
Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa BA GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21108/2021 promossa da:
in persona del Sindaco legale rappresentante p.t, con il Parte_1 patrocinio dell'avv. MARCO GAGLIOTTI giusta procura in calce alla costituzione di nuovo procuratore
OPPONENTE
contro
Controparte_1
, in persona dell'Amministratore Delegato Sig. con il
[...] Controparte_2 patrocinio dell'avv. ANTONIO DENTATO, giusta procura alle liti allegata al ricorso per Decreto Ingiuntivo r.g. 12175/2021
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate per l'udienza del
16/10/2025
pagina 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.07.2021 il ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4689/2021 emesso il 04.06.2021 dal
Tribunale di Napoli, ad istanza di Controparte_3
(d'ora in avanti solo per l'importo di € 108.490,58, oltre
[...] CP_1 interessi ex d. lgs. 231/02, dal 31° giorno successivo alla trasmissione delle fatture, nonché le spese di procedura, liquidate in € 2135,00 per compenso ed in € 406,50 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende, con distrazione in favore dell'Avv. DENTATO ANTONIO.
Il credito traeva origine dal mancato pagamento, da parte del Parte_1 della fattura n. 314/PA del 21.07.2020, emessa dal detto , a seguito di CP_1 servizio reso nell'ambito del progetto “ ”. Parte_2
A fondamento dell'opposizione, il ha eccepito: - inammissibilità Parte_1 degli interessi di mora ex D.lgs 231/2002, come richiesti da parte della nella CP_1 fase monitoria, in quanto il credito azionato dall'odierna opposta non era attinente ad una transazione commerciale, ma, al contrario, ad una prestazione di carattere socioassistenziale, vista la natura di ON , la quale, pertanto, non era Parte_3 considerabile come Impresa;
- errata applicazione degli interessi calcolati, non avendo scomputato l'IVA dall'importo della fattura azionata con il D.I.
Pertanto, l'opponente ha concluso chiedendo di: “1) Accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo, invalido ed inefficace il decreto ingiuntivo
n.4689/2021 revocandolo con ogni conseguenza di legge. 2) Condannare l'opposta al pagamento delle spese e compensi di lite”.
Si è costituita in giudizio la impugnando l'opposizione avversaria e CP_1 deducendone la completa infondatezza in fatto ed in diritto. In particolare, l'opposta ha dedotto che, l'art. 4 del d.lgs. 117/2017 (Riforma del terzo settore), aveva di fatto eliminato la natura di ON anche per le cooperative sociali;
inoltre, ha dedotto che al rapporto intercorso tra le parti, posto a fondamento della propria domanda monitoria, era senza alcun dubbio applicabile la disciplina del d.lgs 231/2002, in pagina 3 di 8 quanto la quale cooperativa sociale, era rientrante nella definizione di CP_1
Impresa contemplata dalla citata normativa, non essendo, lo scopo mutualistico, inconciliabile con quello di lucro, anch'esso previsto all'art. 4 dello statuto dell'opposta. Infine, ha evidenziato che il contratto vigente tra le parti, stipulato per il progetto “ ”, era qualificabile, a tutti gli effetti, come una Parte_2 transazione commerciale, prevedendo il pagamento di un prezzo in cambio di una prestazione di servizi.
L'opposta ha, pertanto, concluso chiedendo: “- IN VIA PRELIMINARE, concedere
l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma dovuta quale sorta capitale, pari ad euro € 108.490,58, poiché non contestata;
- IN VIA
PRINCIPALE, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese, della fase monitoria e della presente fase di opposizione, con attribuzione all'Avv. TO AT.”
Con ordinanza del 22/01/21 è stata accolta la richiesta di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, limitatamente all'importo di €
108.490,58, quale sorta della fattura azionata n. 314/PA del 21.07.2020, somma mai contestata dal la causa, in mancanza di richieste istruttorie, Parte_1
è stata rinviata all' udienza del 16/10/25, per la decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nelle more del giudizio, il ha provveduto a pagare oltre all'importo Parte_1 dichiarato esecutivo, anche un acconto sugli interessi di mora (cfr. allegato n.1 doc. depositati in data 7/12/23 dalla . CP_1
Alla luce di tale circostanza, l'opponente, deducendo di avere, l'Ufficio, erroneamente provveduto a pagare anche parte degli interessi moratori, in realtà a suo dire non dovuti, ha modificato le proprie conclusioni, chiedendo: “in via principale, in accoglimento del primo motivo opposizione, accertare e dichiarare che sulla sorta capitale non sono dovuti gli interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002; per l'effetto, revocare in parte qua il decreto ingiuntivo opposto tenendo conto, nella sentenza che sostituisce il decreto ingiuntivo, dell'integrale pagamento, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, della sorta capitale, nonché degli interessi moratori e delle spese del pagina 4 di 8 procedimento monitorio e, per l'effetto, condannare
[...]
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore del della somma di € 10.530,58, Pt_1 Parte_1 versatagli dal in corso di causa a titolo di interessi moratori;
in via Pt_1 subordinata, in accoglimento del secondo motivo opposizione, accertare e dichiarare che gli interessi legali di mora ex d. lgs. n. 231/2022, sono dovuti sulla sorta capitale al netto dell'I.V.A.; per l'effetto, revocare in parte qua il decreto ingiuntivo opposto tenendo conto, nella sentenza che sostituisce il decreto ingiuntivo, del pagamento, dopo la notifica del decreto ingiuntivo, della sorta capitale, nonché degli interessi moratori e delle spese del procedimento monitorio;
condannare parte opposta alla rifusione, in favore del rappresentato in giudizio da avvocato Parte_1 iscritto negli elenchi speciali degli avvocati di enti pubblici, di competenze e spese di giudizio oltre oneri riflessi”.
Anche l'opposta ha ampliato le proprie conclusioni chiedendo: “- rigettare CP_1 integralmente la opposizione oggetto del presente giudizio, poiché infondata in fatto ed in diritto, e meramente pretestuosa, attesa la condotta di parte opponente stessa;
- contestualmente, confermare tutto quanto disposto nel decreto ingiuntivo n.
4689/2021 – Tribunale di Napoli, sia in tema di sorta capitale, quanto per interessi moratori come richiesti. Si chiede, inoltre, condannare il al Parte_1 risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da “lite temeraria”, danni che si quantificano in via equitativa nella somma di € 10.000,00 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia. Si chiede, altresì, condannare il al Parte_1 pagamento delle spese del presente giudizio, come liquidate in parcella allegata al presente atto, oltre quelle di cui al decreto ingiuntivo opposto, con attribuzione all'Avv.
TO AT.”.
Così brevemente esposti i fatti di causa e le domande delle parti, ritiene, il Tribunale, che l'opposizione sia infondata, per quanto di seguito si dirà.
In via preliminare, va detto che, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., come modificato dal D.Lgs. 149/22 (riforma Cartabia), “al termine della discussione orale, il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”; tale disposizione è applicabile, come disposto dal cd. correttivo Cartabia pagina 5 di 8 (d.lgs. 164/24), a tutti i giudizi pendenti, anche instaurati prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene, alla luce dei documenti depositati in sede monitoria, come integrati in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, che l'opposto abbia sufficientemente provato il proprio credito.
Ed invero, il credito risulta provato dal contratto stipulato dalle parti, in data
24/5/17, con cui il commissionava alla le attività relative Parte_1 CP_1 al progetto “ ”, in virtù della Determinazione Dirigenziale di Parte_2 aggiudicazione definitiva n. 12 del 06/06/2016, progetto atto alla prevenzione delle tossicodipendenze.
Il rapporto contrattuale non è contestato dall'ente opponente, il quale però ha contestato l'applicabilità, a tale tipologia di fornitura di prestazioni di servizi, degli interessi di mora ex d.lgs 231/2002, sia per la natura sociale della sia perché, CP_1
a suo dire, non qualificabile, tale attività, come transazione commerciale.
Le eccezioni mosse dall'opponente appaiono entrambe prive di pregio;
ed infatti, sulla base di una semplice analisi della documentazione versata in atti dalla CP_1 può rilevarsi la natura imprenditoriale dell'opposta, come, peraltro, espressamente prevista all'art. 4 dello Statuto della cooperativa opposta, secondo il quale, il svolge, oltre ad un'attività di carattere socioassistenziale, anche un' CP_1 attività di carattere patrimoniale ed economica (cfr. all.3 produzione;
a ciò si CP_1 aggiunge che, dalla lettura della visura della emerge che essa è iscritta nel CP_1 registro delle Imprese presso la camera di commercio CCIAA, sia nella sezione ordinaria che in quella straordinaria, quale Impresa Sociale (cfr. all.2 produzione
. CP_1
Alla luce di tali circostanze, pertanto, la va considerata a tutti gli effetti CP_1 un'Impresa, e, pertanto, ampiamente rientrante nella definizione di imprenditore di cui all' art. 2 punto c) del D.lgs 231/2002, secondo il quale è “"imprenditore": ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione”.
pagina 6 di 8 Parimenti, una volta chiarita la natura imprenditoriale della cooperativa opposta, anche il contratto stipulato tra il (Pubblica Amministrazione) e la Parte_1
vertente su una prestazione di servizi dietro il pagamento di un Parte_4 corrispettivo, va inquadrato nella casistica di una transazione commerciale come previsto sempre dall'art. 2 punto a) del D.Lgs, che qualifica transazioni commerciali
“i contratti, comunque nominati, tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo”; ne consegue, senza alcun ragionevole dubbio, l'assoluta applicabilità, al caso di specie, così come correttamente riconosciuto nel procedimento monitorio opposto, degli interessi di mora previsti dal
D.lgs 231/2002 per il ritardato pagamento della fattura n. 314/PA del 21.07.2020.
Infondato è altresì l'ulteriore motivo di opposizione del relativo alla errata Pt_1 applicazione, da parte della degli interessi moratori sull'importo complessivo CP_1 della suddetta fattura, al lordo dell'Iva; l'eccezione deve dirsi assolutamente prematura, non avendo, la conteggiato detti interessi sulla somma ingiunta CP_1 con il decreto opposto e andrà, eventualmente, sollevata solo in una successiva fase esecutiva.
Per tutti i motivi, pur prendendo atto, questo Giudice, dell'intervenuto pagamento parziale degli importi di cui al decreto ingiuntivo opposto, l'opposizione deve dirsi infondata e va, pertanto, rigettata.
Non sussistono, infine, i presupposti per la condanna dell'opponente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., come richiesto dalla Gesco.
Ed invero - premesso che la responsabilità processuale aggravata della parte soccombente richiede la sussistenza di tre presupposti: il carattere totale e non parziale della soccombenza, l'elemento soggettivo, consistente nell'avere, l'opponente agito con mala fede (dolo) o colpa grave, e l'elemento oggettivo, rappresentato dalla dimostrazione della concreta ed effettiva esistenza di un danno subito dalla controparte come conseguenza diretta ed immediata di un simile comportamento - ritiene, il tribunale che, nella specie, non sussistano i predetti presupposti. Non può, certamente, dirsi provata la mala fede dell'opponente (ovvero l'aver agito con la pagina 7 di 8 consapevolezza della infondatezza delle motivazioni poste a base dell'opposizione); ed infatti, l'aver pagato, nelle more del giudizio, un acconto sugli interessi di mora oggetto dell'opposizione al D.I., contrariamente a quanto eccepito, a parere dello scrivente Giudice, non integra alcuna esplicita contraddittorietà del comportamento dell'ente con le argomentazioni poste alla base dell'opposizione. Né si ravvisa un reale danno dell'opposta, danno tra l'atro non specificamente allegato, nè provato nel corso del giudizio. Pertanto, la domanda dell'opposta deve dirsi infondata e va, quindi, rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri minimi del
DM 55/14, come aggiornato dal DM 147/22, in ragione dell'attività svolta e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione al decreto ingiuntivo n.
4689/2021 proposta dal nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede;
Controparte_1
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara integralmente esecutivo;
2) Rigetta la domanda dell'opposto, di condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c.;
3) Condanna l'opponente alle spese di lite del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si liquidano in € 4.217,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv.
TO AT, dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 24/10/25
Il Giudice
Dr.ssa BA GI
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