Articolo 2 della Legge 13 luglio 1954, n. 558
Articolo 1Articolo 3
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19 agosto 1954
Art. 2.
Gli ispettori onorari vigilano sui documenti e cimeli di cui al precedente articolo esistenti nel territorio di loro giurisdizione e segnalano la loro esistenza e le notizie che possono interessare la loro conservazione al Museo nazionale della scienza e della tecnica di Milano e al Museo di storia della scienza di Firenze; inoltre segnalano al Ministero della pubblica istruzione, o ai Sopraintendenti competenti per materia in base alle vigenti leggi, i provvedimenti che ritengono necessari per la loro migliore conservazione.
Entrata in vigore il 19 agosto 1954