Art. 2.
Gli ispettori onorari vigilano sui documenti e cimeli di cui al precedente articolo esistenti nel territorio di loro giurisdizione e segnalano la loro esistenza e le notizie che possono interessare la loro conservazione al Museo nazionale della scienza e della tecnica di Milano e al Museo di storia della scienza di Firenze; inoltre segnalano al Ministero della pubblica istruzione, o ai Sopraintendenti competenti per materia in base alle vigenti leggi, i provvedimenti che ritengono necessari per la loro migliore conservazione.
Gli ispettori onorari vigilano sui documenti e cimeli di cui al precedente articolo esistenti nel territorio di loro giurisdizione e segnalano la loro esistenza e le notizie che possono interessare la loro conservazione al Museo nazionale della scienza e della tecnica di Milano e al Museo di storia della scienza di Firenze; inoltre segnalano al Ministero della pubblica istruzione, o ai Sopraintendenti competenti per materia in base alle vigenti leggi, i provvedimenti che ritengono necessari per la loro migliore conservazione.