TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/02/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 789/2024 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Pirrottina Parte_1
-ricorrente-
contro
, IN PERSONA rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2 dall'avvocato Primoandrea Polacco
-resistente-
avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. assunta dalla in data 9.11.2021 con Parte_1 Controparte_1
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e mansioni di addetta alle pulizie (livello 5 del CCNL Multiservizi), ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatole dalla parte datoriale (cfr. lettera del 30.8.2023), a seguito della
Pag. 1 a 2 contestazione di un episodio di insubordinazione (cfr. atto stragiudiziale notificato in data 19.7.2023), verificatosi il giorno 11.7.2023.
1.1. A sostegno della domanda, ha dedotto l'insussistenza del fatto contestato e la violazione dell'art. 48 del CCNL applicabile al rapporto.
1.2. Ha, pertanto, chiesto, in via principale, stante l'assenza del requisito dimensionale di cui all'art. 18 l. n. 300/1970, l'applicazione della tutela prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 23/2015 (trattandosi di un rapporto di lavoro sorto dopo il
7.3.2015); in via subordinata, laddove il fatto contestato sia ritenuto disciplinarmente rilevante e punibile con la sanzione del licenziamento con preavviso, la condanna della resistente al pagamento della somma di € 352,50, a titolo di indennità di mancato preavviso.
2. Parte resistente ha eccepito l'infondatezza dell'avverso ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
3. All'odierna udienza, i procuratori delle parti, dando atto che, nelle more del giudizio, è intervenuta la conciliazione stragiudiziale della lite, hanno chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
4. Alla luce di quanto esposto, occorre provvedere in conformità, essendo venuta meno ogni ragione di conflitto tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 21/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 2 a 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 789/2024 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Pirrottina Parte_1
-ricorrente-
contro
, IN PERSONA rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2 dall'avvocato Primoandrea Polacco
-resistente-
avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. assunta dalla in data 9.11.2021 con Parte_1 Controparte_1
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e mansioni di addetta alle pulizie (livello 5 del CCNL Multiservizi), ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatole dalla parte datoriale (cfr. lettera del 30.8.2023), a seguito della
Pag. 1 a 2 contestazione di un episodio di insubordinazione (cfr. atto stragiudiziale notificato in data 19.7.2023), verificatosi il giorno 11.7.2023.
1.1. A sostegno della domanda, ha dedotto l'insussistenza del fatto contestato e la violazione dell'art. 48 del CCNL applicabile al rapporto.
1.2. Ha, pertanto, chiesto, in via principale, stante l'assenza del requisito dimensionale di cui all'art. 18 l. n. 300/1970, l'applicazione della tutela prevista dall'art. 9 del d.lgs. n. 23/2015 (trattandosi di un rapporto di lavoro sorto dopo il
7.3.2015); in via subordinata, laddove il fatto contestato sia ritenuto disciplinarmente rilevante e punibile con la sanzione del licenziamento con preavviso, la condanna della resistente al pagamento della somma di € 352,50, a titolo di indennità di mancato preavviso.
2. Parte resistente ha eccepito l'infondatezza dell'avverso ricorso e ne ha chiesto il rigetto.
3. All'odierna udienza, i procuratori delle parti, dando atto che, nelle more del giudizio, è intervenuta la conciliazione stragiudiziale della lite, hanno chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
4. Alla luce di quanto esposto, occorre provvedere in conformità, essendo venuta meno ogni ragione di conflitto tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, 21/02/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 2 a 2