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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/11/2025, n. 1437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1437 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 840/2023 R.G.A.C. a cui è riunito il n.
866/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 19.11.2025 e riservato a sentenza ex art. 352 c.p.c., a seguito del tempestivo deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla Via Lungotevere Flaminio n. 18, quale cessionaria di con socio unico e, per essa, la mandataria Controparte_1 CP_2
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliata in Falconara Marittima alla Via Matteotti n. 1, presso lo studio dell'Avv. Filippo
Moroni, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Giannola, giusta procura generale alle liti per
Notar Dott. in data 12.12.2023 Persona_1 appellante, nonché appellata nel proc. riunito e
(c.f. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Cuccurano (PU) alla Via Flaminia n. 346, elettivamente domiciliata in Viale Bruno Buozzi n. 47, presso lo studio dell'Avv. Arianna CP_3
IN, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellata e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Controparte_4 C.F._1 residente a [...], (c.f. Parte_2
), nato a [...] [...] e residente a [...] CP_3
Pavese n. 6, (c.f. ), nata a [...] il Parte_3 C.F._3
23.10.1951 e residente a [...] e (c.f. Parte_4
, nata a [...] [...] e residente a [...] CP_3
n. 6, tutti elettivamente domiciliati in Bologna, Viale Panzacchi n. 19, presso lo studio dell'Avv. Adriano Pesci, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello altri appellati, nonché appellanti nel proc. riunito
Oggetto: rapporti bancari in c/c – carenza di legittimazione ex art. 58 TUB – rapporti fideiussori, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 221/2023 in data
14/18.03.2023 del Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 221/2023 in data 14/18.03.2023 il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla domanda proposta da
, , e , quali garanti di Controparte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Ottaviani Immobiliare S.r.l., nei confronti di con Controparte_3
l'intervento ex art. 111 c.p.c. di quale procuratrice della cessionaria del credito CP_2
avente ad oggetto il pagamento della somma di €.278.360,14 oltre Controparte_1 interessi, a titolo di debito residuo dei due contratti di mutuo fondiario sottoscritti rispettivamente in data 12.07.2007 e in data 21.03.2008, nonché di saldo debitore del conto corrente acceso in data 25.01.2005, tutti stipulati dalla società garantita, eccependo gli opponenti il difetto di prova scritta, il mancato rilascio di copia delle fideiussioni e la mancata informativa dell'assunzione dell'obbligazione quanto alle garanti e la Pt_3 Parte_4 violazione dei doveri di buona fede da p arte della banca, la illegittima capitalizzazione di interessi, commissioni e usura e la nullità/estinzione delle garanzie ex artt. 1956 e 1955 c.c. in quanto il credito era stato concesso nonostante la situazione di una conclamata difficoltà economica, rigettate le varie eccezioni preliminari e ravvisata la fondatezza della domanda creditoria e la sussistenza della buona fede in capo alla banca, nonché la carenza probatoria
2 delle eccezioni di estinzione delle garanzia ex artt. 1955 e 1956 c.c., accertata per il c/c la validità della pattuita capitalizzazione in conformità alla delibera CICR 9.02.2000, esclusi per i contratti di mutuo gli interessi compensativi capitalizzati per l'importo conteggiato dal CTU pari ad €.3.249,08 ed accertato dal CTU il mancato superamento del tasso soglia usurario, ritenuta infine la carenza probatoria in merito alla titolarità del credito della intervenuta cessionaria, non ritenendo sufficiente il deposito della pubblicazione della cessione in blocco sulla ZE UF ai sensi dell'art. 58, co. 2, TUB, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato gli opponenti al pagamento in favore della banca, in solido tra loro, della somma di €.275.111,06 oltre interessi moratori dal 17.05.2017 al saldo, fino alla concorrenza della somma da ciascuno di essi garantita, ha rigettato le domande riconvenzionali avanzate dagli opponenti, con condanna dei suddetti al pagamento delle spese di lite in favore della banca, nonché della cessionaria intervenuta al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti, ponendo le spese di CTU a carico di tutte le parti in quote uguali.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello con socio unico e, per Controparte_1 essa, la mandataria il cui credito controverso è stato successivamente ceduto a CP_2
lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha ritenuto l'assenza Parte_1 di prova in ordine alla titolarità del credito controverso e conseguente legittimazione processuale, chiedendo la riforma del capo di condanna degli opponenti al pagamento della somma di €.275.111,06 erroneamente disposta in favore della cedente , anziché di CP_5 essa cessionaria considerato altresì che la banca cedente non ha Controparte_1 contestato la costituzione della cessionaria, né la sua qualificazione quale attuale titolare del credito, ma ha espressamente riconosciuto e attestato tale qualifica mediante affermazioni dal chiaro contenuto confessorio formalizzate rispetto ad un fatto ovviamente a sé sfavorevole, quale la cessione del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, che deve ritenersi definitivamente provato e non più contestabile e considerato, infine, che la posizione in G.U. a nome della società debitrice è individuata con il codice NDG 102670 e con il rapporto ID
06/88/00068, come indicato nello stesso estratto ex art. 50 TUB utilizzato in sede monitoria.
Si è regolarmente costituita in giudizio dichiarando Controparte_3 di aderire alla domanda dell'appellante di accertamento e dichiarazione dell'intervenuta cessione del credito controverso di essa cedente in favore della cessionaria CP_1
vantato nei confronti della società debitrice principale
[...] Controparte_6
e relativi garanti, dichiarando altresì di non aver interesse a contraddire in ordine
[...] alle altre domande spiegate dall'appellante, in ragione dell'intervenuta cessione del suddetto credito.
3 Si sono, inoltre, regolarmente costituiti in giudizio , , Controparte_4 Parte_2
e , evidenziando la improponibilità dell'appello, in quanto Parte_3 Parte_4 proposto da soggetto carente di legittimazione, in quanto con efficacia in data 1.07.2023 il credito è stato ceduto ex art. 58 TUB a con conseguente Parte_1 passaggio in giudicato del capo della sentenza di cui l'appellante ha chiesto la riforma, integrando tale comportamento i presupposti per la dichiarazione di responsabilità ex art. 96, co. 3, c.p.c.
Con separato atto di appello hanno impugnato la medesima sentenza , Controparte_4
, e , incardinando il procedimento rubricato Parte_2 Parte_3 Parte_4 al n. 866/2023 R.G.A.C. al presente riunito con provvedimento in data 9.04.2024, dolendosi sostanzialmente le sole garanti e della omessa valutazione in sentenza della Parte_4 Pt_3 domanda di danni da esse avanzata, nonché dell'erronea esclusione del vizio genetico delle garanzie da esse prestate quanto all'applicazione degli artt. 1955 e 1956 c.c.: delle suddette doglianze entrambe le società appellate, con separati scritti difensivi, hanno chiesto il rigetto con analoghe argomentazioni, ritenendo la mancanza dei presupposti per la dichiarazione delle responsabilità contrattuali o extra contrattuali in capo alla banca cedente sia per l'insussistenza di un vizio in capo al creditore che voglia estendere la possibilità di recupero del credito al patrimonio del garante, sia per la mancanza di prova e quantificazione dei pretesi danni, rimarcando altresì il legame di stretta parentela delle appellanti con i soci della società debitrice principale garantita in relazione all'onere di informativa circa la situazione patrimoniale della stessa.
A seguito di ordinanza del 19.11.2025, viste le note di trattazione scritta come in epigrafe, il
Giudice Istruttore designato ha riservato la causa al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato. Controparte_1
Con l'unico motivo di gravame parte appellante critica la sentenza nella parte in cui ha reputato che il mero deposito, ad opera della società cessionaria, della pubblicazione della cessione in blocco sulla ZE UF ai sensi dell'art. 58, co. 2, TUB non sia idoneo a provare l'effettiva riferibilità alla cessionaria del credito in controversia, non ritenendo il primo giudice di attribuire al suddetto avviso la funzione di attestare la legittimazione attiva della cessionaria ed omettendo, altresì, di considerare che la banca cedente non solo non ha contestato la costituzione della e tantomeno la qualificazione della stessa quale Controparte_1 attuale titolare del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, ma ha anche espressamente riconosciuto e attestato tale qualifica.
4 Il motivo è fondato.
Osserva il Collegio come nell'ipotesi di un'operazione di cessione dei crediti in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 d.lgs. n. 385/1993, colui che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito in detta operazione mediante prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cfr., da ult., Cass. civ. sez. I, 22.02.2022, n. 5857) e, sebbene per la cessione del credito non sia prevista una disciplina specifica quanto alle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario, si ritiene che per effetto di tale vicenda, cui il debitore ceduto resta comunque estraneo, non possa in alcun modo determinarsi una modifica peggiorativa della sua posizione originaria, essendo per lui indifferente la persona del creditore, dal momento che deve ugualmente pagare ad uno dei due soggetti.
D'altra parte, per evitare che tale vicenda possa essergli di pregiudizio, il debitore ceduto può
“opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto” (cfr. Cass., Sez. 5, Ord. 20 aprile
2018, n. 9842; Cass., Sez. 3, sent. 17 gennaio 2001, n. 575).
Ciò posto, occorre a questo punto prendere atto che l'art. 4 della L. n. 130/1999, il quale richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 58 TUB, prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in ZE UF dell'estratto della cessione valgano come notifica al debitore ceduto ex art. 1264, co. 2, c.c., pertanto il meccanismo pubblicitario determina in capo al debitore e ai terzi una conoscenza legale della cessione.
Muovendo dal presupposto che gli estratti di cessione pubblicati in ZE UF, nella quasi totalità dei casi riportano solo criteri generali con cui identificare i singoli crediti ceduti in blocco, sovente di difficile lettura e comprensione, ampia parte della giurisprudenza, soprattutto di merito, come nel caso del Tribunale di Pesaro, ha più volte ritenuto che l'estratto pubblicato in ZE UF non possa da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, la quale per dimostrare di essere titolare del rapporto dovrebbe onerarsi di produrre in giudizio anche il contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce sia stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, salvo a ritenere il raggiungimento della prova mediante dimostrazione che il singolo credito rientri in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato appunto in
ZE UF.
5 Fondamentale, sul punto, la pronuncia della Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 4453/2018, che estende i principi delle Sezioni Unite del 2016 alle opposizioni allo stato passivo ex art. 98 L.F., promosse dalle società veicolo di cartolarizzazione: si tratta di un orientamento nell'ambito del quale si colloca anche Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9768/2016, in materia di cessione di credito in generale, che già aveva affermato che “il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi” seppur non “anche a dimostrare la causa della cessione o il corrispettivo per essa pattuito”. In materia di cessioni di credito in blocco, rilevanti sono anche le pronunce della
Suprema Corte (cfr. sent. n. 4116/2016 e sent. n. 10518/2016), secondo le quali la società cessionaria che intenda costituirsi in giudizi in corso, anche di legittimità, “di fronte alla contestazione della controparte, ha l'onere di produrre, anche successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art.
58 dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
In senso analogo si pone Cass. civ., Sez. 3, sent. n. 22268/2018, a tenore della quale “non può non rilevarsi che il giudice d'appello ha affermato che la pubblicazione sulla ZE UF esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione – un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. La questione si sposta allora, in ultima analisi, sulla valutazione probatoria, valutazione che è riservata al giudice di merito”: pronuncia che riprende un orientamento della Corte di Cassazione, che ha recentemente avuto modo di affermare: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
ZE UF recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 15884/2019 e n.
17110/2019, che richiamano a loro volta Cass. civ., Sez. V, sent. n. 31118/2017).
Tornando alla vicenda del caso di specie, reputa l'intestata Corte territoriale come la pubblicazione in G.U. sia in effetti inidonea ad assolvere alla funzione pubblicitaria, limitandosi l'avviso de quo ad elencare non gli specifici crediti oggetto di cessione, ma le singole categorie
6 dei crediti ceduti, inoltre l'elencazione è generica in quanto richiama delle macrocategorie di crediti in alcun modo circoscritte, peraltro in un contesto temporale molto dilatato: “In virtù dei
Contratti di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di
Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i
"Crediti"). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra maggio 1965 e marzo 2018 e/o
(ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti” (cfr. pag. 2 G.U.).
Ad ogni buon conto, le categorie di crediti ivi descritte possono ritenersi coerenti con le caratteristiche del credito vantato nei confronti dei fideiussori odierni appellati, che peraltro hanno impostato le loro contestazioni proprio presupponendo che la cessionaria fosse la legittima titolare del credito, tanto da richiedere in via preliminare di “dichiarare
l'estromissione di ex art. 111 co. 3 c.p.c.”, contestando Controparte_3 solo in via gradata il difetto di prova in ordine alla titolarità del credito: siffatto comportamento appare del tutto compatibile con l'effettivo perfezionamento della cessione ed integra un riconoscimento implicito della qualità di creditrice della società appellante, costituendo un significativo argomento di prova, secondo la enunciata impostazione giurisprudenziale a tenore della quale la prova della cessione del credito può essere tratta anche dal comportamento concludente del debitore che abbia riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, la riferibilità del credito al cessionario, purché tale condotta si inserisca in un quadro indiziario complessivo coerente e non contraddetto da altri elementi.
Alla luce dei superiori principi il Collegio ritiene quindi che, in mancanza di produzione in giudizio dello specifico contratto di cessione che contempli il credito in controversia, un valido ed esaustivo criterio alternativo alla prova documentale della propria legittimazione possa essere costituito dal comportamento concludente della società cessionaria ad indicare che la cessione sia valida ed efficace, particolarmente rafforzato dalla circostanza che la controparte debitrice “l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”: si veda la già citata Cass. civ., sez. I, 22.02.2022, n. 5857, secondo cui il giudice deve valorizzare tutti gli elementi complessivamente disponibili e può ritenere raggiunta la prova della cessione, anche senza il contratto, quando l'avviso G.U. è chiaro, il credito corrisponde ai criteri oggettivi della cessione e il debitore ha tenuto condotte conformi alla qualità di cessionario dell'attrice, nel senso che la condotta del debitore che accetta, coopera, interagisce, paga o in generale si comporta come se il cessionario fosse il nuovo titolare del credito formulando contestazioni rivolte al cessionario e
7 riconoscendo, anche implicitamente, che il credito è stato trasferito, costituisce un argomento di prova idoneo a integrare la dimostrazione della cessione e della legittimazione attiva.
Si osserva, infatti, come nel corso del giudizio di primo grado gli odierni appellati non abbiano svolto difese incompatibili con la negazione della detta titolarità (cfr. Cass. SU sent. 2951/2016 cit;
ord. n. 22525 del 24.09.2018), essendosi limitati a contestare la pretesa azionata nei loro confronti in via monitoria riferendosi alle pretese della banca cedente, parte originaria del rapporto ed in particolare avendo eccepito, nelle loro qualità di fideiussori del debitore ceduto, la illegittimità delle condizioni che la banca avrebbe applicato ai rapporti bancari da cui ha origine il credito inizialmente fatto valere in via monitoria da essa cedente anteriormente alla cessione e successivamente dalla società cessionaria odierna parte appellante, a cui i garanti hanno indirizzato le contestazioni già eccepite nei confronti della banca cedente, reiterandone il contenuto, in tal modo riconoscendo ab implicito l'esistenza del rapporto contestato e la validità della cessione medio tempore intervenuta nei confronti della società odierna appellante, che in tale giudizio esercita legittimamente i relativi diritti sostanziali e processuali del credito di cui è divenuta titolare con l'atto di cessione.
Passando allo scrutinio dell'appello (divenuto incidentale per effetto della riunione) proposto da
, , e , va preliminarmente Controparte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_4 valutata la domanda di improcedibilità per carenza di legittimazione attiva rivolta nei confronti di che, al momento della notifica dell'atto di appello, aveva già ceduto Controparte_1 il proprio credito a poi a sua volta intervenuta ex art. 111 c.p.c. e Parte_1 costituitasi direttamente nel giudizio di appello n. 866/2023 RG, riunito al presente giudizio, chiedendo il prosieguo della causa in suo favore quale titolare del credito.
Osserva il Collegio come dirimente sia stabilire in quale momento possa ritenersi avvenuto il trasferimento della legittimazione attiva in capo al cessionario ad impugnare la sentenza, considerando che nella cessione in blocco ex art. 58 TUB la pubblicazione in ZE UF dell'avvenuta cessione equivale a notifica al debitore ceduto e, pertanto, la pubblicazione ha l'effetto di rendere la cessione conoscibile dal debitore e di trasferire la legittimazione attiva al cessionario, come da giurisprudenza consolidata in materia: “La pubblicazione in ZE
UF di un atto di cessione di crediti in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, equivale a notifica della cessione al debitore ceduto, con conseguente trasferimento della legittimazione attiva al cessionario” (Cass. Civ., Sez. I, n. 1629 del 2012).
Nel caso in esame, la cessione è avvenuta con efficacia in data 1.07.2023, quindi prima della proposizione dell'appello in data 12.10.2023, pertanto a tale data unico legittimato a proporre gravame era la società cessionaria e non più la società cedente che, avendo agito senza la
8 legittimazione per averla medio-tempore persa, ha reso l'appello improcedibile. In applicazione dell'art. 111 c.p.c. la legittimazione attiva per proseguire il procedimento si trasferisce al cessionario nel momento in cui la cessione diventa conoscibile al debitore con la pubblicazione in ZE UF: “La legittimazione ad agire spetta al cessionario dal momento in cui la cessione è stata notificata al debitore, attraverso la pubblicazione in ZE UF o altro mezzo che consenta la conoscibilità” (Cass. Civ., Sez. III, n. 10388 del 2015).
L'improcedibilità dell'appello non determina, però, l'automatico passaggio in giudicato della sentenza impugnata dal cessionario non più legittimato, in quanto occorre considerare nel caso di specie l'intervento in giudizio della società cessionaria che, pur se proposto dopo la scadenza dei termini per l'appello, non è pregiudicata in relazione alla legittimazione a far valere il suo credito, come da giurisprudenza che ha più volte affermato che “Il cessionario, una volta che la cessione è diventata conoscibile al debitore, ha piena legittimazione per far valere il credito, anche in un giudizio già in corso, e può ottenere una sentenza di condanna nei confronti del debitore ceduto” (Cass. Civ., Sez. III, n. 1539 del 2014).
Pertanto, sebbene l'appello proposto dal cedente sia stato dichiarato improcedibile, il cessionario ha il diritto di far valere il proprio credito nei confronti del debitore e di ottenere una sentenza di condanna per il pagamento del credito ceduto.
Quanto al successivo motivo di merito, la Corte rigetta la domanda di risarcimento dei danni - proposta in via riconvenzionale e su cui il Tribunale non si è neppure pronunciato- lamentatati dalle sole due garanti e per l'asserito illegittimo loro coinvolgimento nelle Pt_3 Parte_4 problematiche economiche della società garantita da parte della banca, che avrebbe richiesto la concessione delle fideiussioni al fine di acquisire una garanzia sugli immobili nella loro interezza.
La censura non coglie nel segno per l'insussistenza del lamentato vizio “genetico” di invalidità delle fideiussioni che l'istituto di credito avrebbe “di fatto imposto” alle appellanti incidentali e che secondo la tesi degli appellanti il Tribunale avrebbe superficialmente valutato.
Invero, dall'esame del materiale probatorio emerge un impiego del tutto lecito da parte della banca di tale strumento di garanzia ed in linea con la sua funzione di tutela delle ragioni del creditore che, nel fare affidamento anche sul patrimonio del fideiussore, intenda rafforzare la propria posizione nei confronti del debitore principale garantito in caso di necessità di recupero del credito.
Anche se la concessione di tale tipo di garanzia non ha vantaggi diretti per il fideiussore, tuttavia ci possono essere motivi pratici, familiari o professionali che inducono un soggetto a prestare una garanzia: ebbene, nel caso in esame emerge con evidenza il rapporto di stretta
9 parentela tra tutti i garanti e i soci della società garantita, come anche rilevato dal primo giudice, che con motivazione convincente e condivisibile ha escluso la possibile applicazione dell'art. 1956 c.c., nonché dell'art. 1955 c.c. in evidente mancanza di prova dell'asserito pregiudizio nel diritto di surrogazione.
Reputa il Collegio che, in considerazione della riferita circostanza oggettiva e documentale del rapporto di parentela, assorbente su qualsivoglia questione è l'evidente inapplicabilità della liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. invocata dai garanti a fronte della lamentata ulteriore concessione del credito (“quando la era già ampiamente decotta e Controparte_7 incapace di fornire ulteriori presidi ai propri debiti”: pag. 16 atto di appello), pur nella (solo) asserita consapevolezza della banca del mutamento in peius delle condizioni economiche del debitore garantito (cfr. Cass. n. 4458 del 2.03.2005), lì dove “il 'far credito', ai fini della norma citata, è stato inteso non solo come il mettere la controparte nella possibilità di disporre di somme di denaro da restituire, ma, ad esempio, anche il lasciare che un rapporto a prestazioni corrispettive si svolga in modo che la controparte continui a ricevere la prestazione a suo favore” e, “anche ammettendo la non correttezza del comportamento della società concedente, essa da sola non porta alla liberazione del fideiussore” (Cass. sent. n. 21730 del 22.10.2010).
Secondo la Suprema Corte, inoltre, “l'obbligo del creditore di proteggere l'interesse del fideiussore per un'obbligazione futura a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore costituisce un'obbligazione cui è tenuto il creditore ex art. 1956 c.c., a pena di liberazione del fideiubente dalla garanzia prestata e, pertanto, sul creditore che abbia consapevolmente concesso credito in una situazione di obiettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, senza avere acquisito una specifica autorizzazione del fideiubente, grava l'onere probatorio circa il suo esatto adempimento, secondo il criterio di diligenza valutata in rapporto all'homo eiusdem condicionis et professionis” (Cass. ordin. n.
32774/2019).
Detto principio subisce, però, un'eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale sia comune anche al garante o se tale circostanza si possa desumere altrimenti, potendo in tali casi prescindersi dalla richiesta di autorizzazione ex art. 1956 c.c., in quanto ritenuta implicitamente o tacitamente concessa dal fideiussore nei casi in cui, ad esempio, questi abbia perfetta conoscenza della situazione patrimoniale del debitore garantito
(Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4112 del 2 marzo 2016): pertanto, secondo la granitica giurisprudenza, è fuor di dubbio che “il comportamento colpevole ed efficiente del creditore stesso … non può ritenersi realizzato nell'ipotesi in cui il fideiussore, assommando in sé la duplice qualità di amministratore e di garante di una società, debitrice principale, sia a
10 conoscenza delle condizioni patrimoniali di quest'ultima e abbia, nonostante esse, sollecitato e ottenuto fidi e dilazioni, essendo in tal caso l'eventuale pregiudizio ricollegabile all'attività stessa del fideiussore, che non può perciò riversarne le conseguenze sul creditore” (Cass. civ.,
Sez. III, sent. n. 2461 del 20 aprile 1982; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7587 del 5 giugno 2001).
Ed ancora, secondo Cassazione, Ordinanza 9.01.2021 n. 54, non è invocabile la liberazione ex art.1956 cc, ove la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale sia comune anche al fideiussore e ciò può ricavarsi anche da presunzioni, quali ad esempio il garante che ricopre la carica di amministratore e/o di socio, oppure è coniuge o familiare convivente del debitore principale o del suo amministratore.
Sul punto, il Collegio condivide il principio giurisprudenziale secondo cui l'esclusione della liberazione del fideiussione è certamente giustificata dall'effettiva e diretta conoscenza, da parte di ciascun fideiussore, della situazione economico-finanziaria della società garantita e delle attività sociali, per esserne al corrente in virtù della partecipazione in seno all'amministrazione della società, dovendosi in tale sede valorizzare il dato di fatto per il quale il socio ha il diritto di informarsi dell'attività sociale mediante l'ispezione dei libri sociali e l'esame dello stato patrimoniale, nonché mediante l'approvazione del bilancio in assemblea: “tra i diritti del socio di una società di capitali vi è quello di informarsi dell'attività sociale, mediante l'ispezione dei libri sociali (art. 2422 c.c.) e l'esame dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.). Pertanto, nel caso in cui il fideiussore per obbligazione futura, che cumula la duplice qualità di socio e di garante della società debitrice principale, chiede di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., è legittima la presunzione operata dal giudice di merito che rigetti tale richiesta basando il proprio accertamento sulla presunzione che il fideiussore era al corrente della situazione economica della società ed avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sé ed alla società” (Cass. 3 agosto 1995, n.
8486).
Gli attuali appellanti incidentali, peraltro, non hanno dimostrato la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1956 c.c. per ottenere la loro liberazione quali fideiussori, non essendo sufficiente l'assolvimento del solo onere di allegazione, in mancanza di prova concreta di quale fosse la condizione patrimoniale del debitore garantito alla data di concessione delle garanzie al fine di poterne valutare il suo successivo peggioramento, né la circostanza che la banca, pur nella consapevolezza dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche e patrimoniali, avesse continuato a concedergli credito senza la preventiva speciale autorizzazione, per cui a nulla vale eccepire l'assenza della preventiva autorizzazione ex art. 1956 c.c. mancando la prova del presupposto fattuale, costituito dal peggioramento delle
11 condizioni patrimoniali della società debitrice, legittimante la preventiva richiesta di autorizzazione da parte del fideiussore.
In conclusione, la rilevata assenza di un comportamento illegittimo da parte della CP_3 preclude ogni pronuncia sulla richiesta di risarcimento già implicitamente disattesa dal primo giudice.
Alla luce di quanto considerato, la Corte in accoglimento dell'appello principale dichiara la legittimazione attiva di quale cessionaria di Controparte_1 [...]
accoglie l'appello incidentale limitatamente alla richiesta di Controparte_3 improcedibilità dell'appello proposto da con socio unico, rigettando Controparte_1 nel resto e, per l'effetto, condanna , , e Controparte_4 Parte_2 Parte_3
a pagare, in solido tra loro, la complessiva somma di €.275.111,06 oltre Parte_4 interessi di mora dal 17.05.2017 al saldo, sino alla concorrenza della somma da ciascuno garantita, in favore di quale cessionaria del credito di Parte_1 [...]
CP_8
Le spese di lite di entrambi i gradi, alla luce dell'esito di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 92, co.
2, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con socio unico e, per essa, la Controparte_1 mandataria avverso la sentenza n. 221/2023 resa in data 14/18.03.2023 dal CP_2
Tribunale di Pesaro, così provvede:
- In accoglimento dell'appello principale dichiara la legittimazione attiva di Controparte_1 quale cessionaria di
[...] Controparte_3
- In accoglimento dell'appello incidentale dichiara l'improcedibilità dell'appello proposto da con socio unico;
Controparte_1
- Rigetta il secondo motivo dell'appello incidentale e, per l'effetto, condanna , Controparte_4
, e a pagare, in solido tra loro, la Parte_2 Parte_3 Parte_4 complessiva somma di €.275.111,06 oltre interessi di mora dal 17.05.2017 al saldo, sino alla concorrenza della somma da ciascuno garantita, in favore di Parte_1 legittimata quale cessionaria del credito di Controparte_8
- Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 25.11.2025.
Il Presidente
12 dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 840/2023 R.G.A.C. a cui è riunito il n.
866/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 19.11.2025 e riservato a sentenza ex art. 352 c.p.c., a seguito del tempestivo deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede in Roma alla Via Lungotevere Flaminio n. 18, quale cessionaria di con socio unico e, per essa, la mandataria Controparte_1 CP_2
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
[...] P.IVA_2 domiciliata in Falconara Marittima alla Via Matteotti n. 1, presso lo studio dell'Avv. Filippo
Moroni, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Giannola, giusta procura generale alle liti per
Notar Dott. in data 12.12.2023 Persona_1 appellante, nonché appellata nel proc. riunito e
(c.f. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Cuccurano (PU) alla Via Flaminia n. 346, elettivamente domiciliata in Viale Bruno Buozzi n. 47, presso lo studio dell'Avv. Arianna CP_3
IN, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellata e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e Controparte_4 C.F._1 residente a [...], (c.f. Parte_2
), nato a [...] [...] e residente a [...] CP_3
Pavese n. 6, (c.f. ), nata a [...] il Parte_3 C.F._3
23.10.1951 e residente a [...] e (c.f. Parte_4
, nata a [...] [...] e residente a [...] CP_3
n. 6, tutti elettivamente domiciliati in Bologna, Viale Panzacchi n. 19, presso lo studio dell'Avv. Adriano Pesci, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di appello altri appellati, nonché appellanti nel proc. riunito
Oggetto: rapporti bancari in c/c – carenza di legittimazione ex art. 58 TUB – rapporti fideiussori, opposizione a decreto ingiuntivo, appello avverso la sentenza n. 221/2023 in data
14/18.03.2023 del Tribunale di Pesaro
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 221/2023 in data 14/18.03.2023 il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sulla domanda proposta da
, , e , quali garanti di Controparte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_4
Ottaviani Immobiliare S.r.l., nei confronti di con Controparte_3
l'intervento ex art. 111 c.p.c. di quale procuratrice della cessionaria del credito CP_2
avente ad oggetto il pagamento della somma di €.278.360,14 oltre Controparte_1 interessi, a titolo di debito residuo dei due contratti di mutuo fondiario sottoscritti rispettivamente in data 12.07.2007 e in data 21.03.2008, nonché di saldo debitore del conto corrente acceso in data 25.01.2005, tutti stipulati dalla società garantita, eccependo gli opponenti il difetto di prova scritta, il mancato rilascio di copia delle fideiussioni e la mancata informativa dell'assunzione dell'obbligazione quanto alle garanti e la Pt_3 Parte_4 violazione dei doveri di buona fede da p arte della banca, la illegittima capitalizzazione di interessi, commissioni e usura e la nullità/estinzione delle garanzie ex artt. 1956 e 1955 c.c. in quanto il credito era stato concesso nonostante la situazione di una conclamata difficoltà economica, rigettate le varie eccezioni preliminari e ravvisata la fondatezza della domanda creditoria e la sussistenza della buona fede in capo alla banca, nonché la carenza probatoria
2 delle eccezioni di estinzione delle garanzia ex artt. 1955 e 1956 c.c., accertata per il c/c la validità della pattuita capitalizzazione in conformità alla delibera CICR 9.02.2000, esclusi per i contratti di mutuo gli interessi compensativi capitalizzati per l'importo conteggiato dal CTU pari ad €.3.249,08 ed accertato dal CTU il mancato superamento del tasso soglia usurario, ritenuta infine la carenza probatoria in merito alla titolarità del credito della intervenuta cessionaria, non ritenendo sufficiente il deposito della pubblicazione della cessione in blocco sulla ZE UF ai sensi dell'art. 58, co. 2, TUB, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e condannato gli opponenti al pagamento in favore della banca, in solido tra loro, della somma di €.275.111,06 oltre interessi moratori dal 17.05.2017 al saldo, fino alla concorrenza della somma da ciascuno di essi garantita, ha rigettato le domande riconvenzionali avanzate dagli opponenti, con condanna dei suddetti al pagamento delle spese di lite in favore della banca, nonché della cessionaria intervenuta al pagamento delle spese di lite in favore degli opponenti, ponendo le spese di CTU a carico di tutte le parti in quote uguali.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello con socio unico e, per Controparte_1 essa, la mandataria il cui credito controverso è stato successivamente ceduto a CP_2
lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha ritenuto l'assenza Parte_1 di prova in ordine alla titolarità del credito controverso e conseguente legittimazione processuale, chiedendo la riforma del capo di condanna degli opponenti al pagamento della somma di €.275.111,06 erroneamente disposta in favore della cedente , anziché di CP_5 essa cessionaria considerato altresì che la banca cedente non ha Controparte_1 contestato la costituzione della cessionaria, né la sua qualificazione quale attuale titolare del credito, ma ha espressamente riconosciuto e attestato tale qualifica mediante affermazioni dal chiaro contenuto confessorio formalizzate rispetto ad un fatto ovviamente a sé sfavorevole, quale la cessione del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, che deve ritenersi definitivamente provato e non più contestabile e considerato, infine, che la posizione in G.U. a nome della società debitrice è individuata con il codice NDG 102670 e con il rapporto ID
06/88/00068, come indicato nello stesso estratto ex art. 50 TUB utilizzato in sede monitoria.
Si è regolarmente costituita in giudizio dichiarando Controparte_3 di aderire alla domanda dell'appellante di accertamento e dichiarazione dell'intervenuta cessione del credito controverso di essa cedente in favore della cessionaria CP_1
vantato nei confronti della società debitrice principale
[...] Controparte_6
e relativi garanti, dichiarando altresì di non aver interesse a contraddire in ordine
[...] alle altre domande spiegate dall'appellante, in ragione dell'intervenuta cessione del suddetto credito.
3 Si sono, inoltre, regolarmente costituiti in giudizio , , Controparte_4 Parte_2
e , evidenziando la improponibilità dell'appello, in quanto Parte_3 Parte_4 proposto da soggetto carente di legittimazione, in quanto con efficacia in data 1.07.2023 il credito è stato ceduto ex art. 58 TUB a con conseguente Parte_1 passaggio in giudicato del capo della sentenza di cui l'appellante ha chiesto la riforma, integrando tale comportamento i presupposti per la dichiarazione di responsabilità ex art. 96, co. 3, c.p.c.
Con separato atto di appello hanno impugnato la medesima sentenza , Controparte_4
, e , incardinando il procedimento rubricato Parte_2 Parte_3 Parte_4 al n. 866/2023 R.G.A.C. al presente riunito con provvedimento in data 9.04.2024, dolendosi sostanzialmente le sole garanti e della omessa valutazione in sentenza della Parte_4 Pt_3 domanda di danni da esse avanzata, nonché dell'erronea esclusione del vizio genetico delle garanzie da esse prestate quanto all'applicazione degli artt. 1955 e 1956 c.c.: delle suddette doglianze entrambe le società appellate, con separati scritti difensivi, hanno chiesto il rigetto con analoghe argomentazioni, ritenendo la mancanza dei presupposti per la dichiarazione delle responsabilità contrattuali o extra contrattuali in capo alla banca cedente sia per l'insussistenza di un vizio in capo al creditore che voglia estendere la possibilità di recupero del credito al patrimonio del garante, sia per la mancanza di prova e quantificazione dei pretesi danni, rimarcando altresì il legame di stretta parentela delle appellanti con i soci della società debitrice principale garantita in relazione all'onere di informativa circa la situazione patrimoniale della stessa.
A seguito di ordinanza del 19.11.2025, viste le note di trattazione scritta come in epigrafe, il
Giudice Istruttore designato ha riservato la causa al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è fondato. Controparte_1
Con l'unico motivo di gravame parte appellante critica la sentenza nella parte in cui ha reputato che il mero deposito, ad opera della società cessionaria, della pubblicazione della cessione in blocco sulla ZE UF ai sensi dell'art. 58, co. 2, TUB non sia idoneo a provare l'effettiva riferibilità alla cessionaria del credito in controversia, non ritenendo il primo giudice di attribuire al suddetto avviso la funzione di attestare la legittimazione attiva della cessionaria ed omettendo, altresì, di considerare che la banca cedente non solo non ha contestato la costituzione della e tantomeno la qualificazione della stessa quale Controparte_1 attuale titolare del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, ma ha anche espressamente riconosciuto e attestato tale qualifica.
4 Il motivo è fondato.
Osserva il Collegio come nell'ipotesi di un'operazione di cessione dei crediti in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 d.lgs. n. 385/1993, colui che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito in detta operazione mediante prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cfr., da ult., Cass. civ. sez. I, 22.02.2022, n. 5857) e, sebbene per la cessione del credito non sia prevista una disciplina specifica quanto alle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario, si ritiene che per effetto di tale vicenda, cui il debitore ceduto resta comunque estraneo, non possa in alcun modo determinarsi una modifica peggiorativa della sua posizione originaria, essendo per lui indifferente la persona del creditore, dal momento che deve ugualmente pagare ad uno dei due soggetti.
D'altra parte, per evitare che tale vicenda possa essergli di pregiudizio, il debitore ceduto può
“opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto” (cfr. Cass., Sez. 5, Ord. 20 aprile
2018, n. 9842; Cass., Sez. 3, sent. 17 gennaio 2001, n. 575).
Ciò posto, occorre a questo punto prendere atto che l'art. 4 della L. n. 130/1999, il quale richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 58 TUB, prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in ZE UF dell'estratto della cessione valgano come notifica al debitore ceduto ex art. 1264, co. 2, c.c., pertanto il meccanismo pubblicitario determina in capo al debitore e ai terzi una conoscenza legale della cessione.
Muovendo dal presupposto che gli estratti di cessione pubblicati in ZE UF, nella quasi totalità dei casi riportano solo criteri generali con cui identificare i singoli crediti ceduti in blocco, sovente di difficile lettura e comprensione, ampia parte della giurisprudenza, soprattutto di merito, come nel caso del Tribunale di Pesaro, ha più volte ritenuto che l'estratto pubblicato in ZE UF non possa da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, la quale per dimostrare di essere titolare del rapporto dovrebbe onerarsi di produrre in giudizio anche il contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce sia stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, salvo a ritenere il raggiungimento della prova mediante dimostrazione che il singolo credito rientri in tutti i criteri indicati nell'estratto di cessione, pubblicato appunto in
ZE UF.
5 Fondamentale, sul punto, la pronuncia della Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 4453/2018, che estende i principi delle Sezioni Unite del 2016 alle opposizioni allo stato passivo ex art. 98 L.F., promosse dalle società veicolo di cartolarizzazione: si tratta di un orientamento nell'ambito del quale si colloca anche Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9768/2016, in materia di cessione di credito in generale, che già aveva affermato che “il cessionario che agisca per ottenere l'adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi” seppur non “anche a dimostrare la causa della cessione o il corrispettivo per essa pattuito”. In materia di cessioni di credito in blocco, rilevanti sono anche le pronunce della
Suprema Corte (cfr. sent. n. 4116/2016 e sent. n. 10518/2016), secondo le quali la società cessionaria che intenda costituirsi in giudizi in corso, anche di legittimità, “di fronte alla contestazione della controparte, ha l'onere di produrre, anche successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., i documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art.
58 dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
In senso analogo si pone Cass. civ., Sez. 3, sent. n. 22268/2018, a tenore della quale “non può non rilevarsi che il giudice d'appello ha affermato che la pubblicazione sulla ZE UF esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione – un'altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. La questione si sposta allora, in ultima analisi, sulla valutazione probatoria, valutazione che è riservata al giudice di merito”: pronuncia che riprende un orientamento della Corte di Cassazione, che ha recentemente avuto modo di affermare: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
ZE UF recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 15884/2019 e n.
17110/2019, che richiamano a loro volta Cass. civ., Sez. V, sent. n. 31118/2017).
Tornando alla vicenda del caso di specie, reputa l'intestata Corte territoriale come la pubblicazione in G.U. sia in effetti inidonea ad assolvere alla funzione pubblicitaria, limitandosi l'avviso de quo ad elencare non gli specifici crediti oggetto di cessione, ma le singole categorie
6 dei crediti ceduti, inoltre l'elencazione è generica in quanto richiama delle macrocategorie di crediti in alcun modo circoscritte, peraltro in un contesto temporale molto dilatato: “In virtù dei
Contratti di Cessione, la Società ha acquistato pro soluto dalle Banche Cedenti, tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di
Cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (collettivamente, i
"Crediti"). In particolare, i Crediti derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) sorti nel periodo tra maggio 1965 e marzo 2018 e/o
(ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti” (cfr. pag. 2 G.U.).
Ad ogni buon conto, le categorie di crediti ivi descritte possono ritenersi coerenti con le caratteristiche del credito vantato nei confronti dei fideiussori odierni appellati, che peraltro hanno impostato le loro contestazioni proprio presupponendo che la cessionaria fosse la legittima titolare del credito, tanto da richiedere in via preliminare di “dichiarare
l'estromissione di ex art. 111 co. 3 c.p.c.”, contestando Controparte_3 solo in via gradata il difetto di prova in ordine alla titolarità del credito: siffatto comportamento appare del tutto compatibile con l'effettivo perfezionamento della cessione ed integra un riconoscimento implicito della qualità di creditrice della società appellante, costituendo un significativo argomento di prova, secondo la enunciata impostazione giurisprudenziale a tenore della quale la prova della cessione del credito può essere tratta anche dal comportamento concludente del debitore che abbia riconosciuto, esplicitamente o implicitamente, la riferibilità del credito al cessionario, purché tale condotta si inserisca in un quadro indiziario complessivo coerente e non contraddetto da altri elementi.
Alla luce dei superiori principi il Collegio ritiene quindi che, in mancanza di produzione in giudizio dello specifico contratto di cessione che contempli il credito in controversia, un valido ed esaustivo criterio alternativo alla prova documentale della propria legittimazione possa essere costituito dal comportamento concludente della società cessionaria ad indicare che la cessione sia valida ed efficace, particolarmente rafforzato dalla circostanza che la controparte debitrice “l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”: si veda la già citata Cass. civ., sez. I, 22.02.2022, n. 5857, secondo cui il giudice deve valorizzare tutti gli elementi complessivamente disponibili e può ritenere raggiunta la prova della cessione, anche senza il contratto, quando l'avviso G.U. è chiaro, il credito corrisponde ai criteri oggettivi della cessione e il debitore ha tenuto condotte conformi alla qualità di cessionario dell'attrice, nel senso che la condotta del debitore che accetta, coopera, interagisce, paga o in generale si comporta come se il cessionario fosse il nuovo titolare del credito formulando contestazioni rivolte al cessionario e
7 riconoscendo, anche implicitamente, che il credito è stato trasferito, costituisce un argomento di prova idoneo a integrare la dimostrazione della cessione e della legittimazione attiva.
Si osserva, infatti, come nel corso del giudizio di primo grado gli odierni appellati non abbiano svolto difese incompatibili con la negazione della detta titolarità (cfr. Cass. SU sent. 2951/2016 cit;
ord. n. 22525 del 24.09.2018), essendosi limitati a contestare la pretesa azionata nei loro confronti in via monitoria riferendosi alle pretese della banca cedente, parte originaria del rapporto ed in particolare avendo eccepito, nelle loro qualità di fideiussori del debitore ceduto, la illegittimità delle condizioni che la banca avrebbe applicato ai rapporti bancari da cui ha origine il credito inizialmente fatto valere in via monitoria da essa cedente anteriormente alla cessione e successivamente dalla società cessionaria odierna parte appellante, a cui i garanti hanno indirizzato le contestazioni già eccepite nei confronti della banca cedente, reiterandone il contenuto, in tal modo riconoscendo ab implicito l'esistenza del rapporto contestato e la validità della cessione medio tempore intervenuta nei confronti della società odierna appellante, che in tale giudizio esercita legittimamente i relativi diritti sostanziali e processuali del credito di cui è divenuta titolare con l'atto di cessione.
Passando allo scrutinio dell'appello (divenuto incidentale per effetto della riunione) proposto da
, , e , va preliminarmente Controparte_4 Parte_2 Parte_3 Parte_4 valutata la domanda di improcedibilità per carenza di legittimazione attiva rivolta nei confronti di che, al momento della notifica dell'atto di appello, aveva già ceduto Controparte_1 il proprio credito a poi a sua volta intervenuta ex art. 111 c.p.c. e Parte_1 costituitasi direttamente nel giudizio di appello n. 866/2023 RG, riunito al presente giudizio, chiedendo il prosieguo della causa in suo favore quale titolare del credito.
Osserva il Collegio come dirimente sia stabilire in quale momento possa ritenersi avvenuto il trasferimento della legittimazione attiva in capo al cessionario ad impugnare la sentenza, considerando che nella cessione in blocco ex art. 58 TUB la pubblicazione in ZE UF dell'avvenuta cessione equivale a notifica al debitore ceduto e, pertanto, la pubblicazione ha l'effetto di rendere la cessione conoscibile dal debitore e di trasferire la legittimazione attiva al cessionario, come da giurisprudenza consolidata in materia: “La pubblicazione in ZE
UF di un atto di cessione di crediti in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB, equivale a notifica della cessione al debitore ceduto, con conseguente trasferimento della legittimazione attiva al cessionario” (Cass. Civ., Sez. I, n. 1629 del 2012).
Nel caso in esame, la cessione è avvenuta con efficacia in data 1.07.2023, quindi prima della proposizione dell'appello in data 12.10.2023, pertanto a tale data unico legittimato a proporre gravame era la società cessionaria e non più la società cedente che, avendo agito senza la
8 legittimazione per averla medio-tempore persa, ha reso l'appello improcedibile. In applicazione dell'art. 111 c.p.c. la legittimazione attiva per proseguire il procedimento si trasferisce al cessionario nel momento in cui la cessione diventa conoscibile al debitore con la pubblicazione in ZE UF: “La legittimazione ad agire spetta al cessionario dal momento in cui la cessione è stata notificata al debitore, attraverso la pubblicazione in ZE UF o altro mezzo che consenta la conoscibilità” (Cass. Civ., Sez. III, n. 10388 del 2015).
L'improcedibilità dell'appello non determina, però, l'automatico passaggio in giudicato della sentenza impugnata dal cessionario non più legittimato, in quanto occorre considerare nel caso di specie l'intervento in giudizio della società cessionaria che, pur se proposto dopo la scadenza dei termini per l'appello, non è pregiudicata in relazione alla legittimazione a far valere il suo credito, come da giurisprudenza che ha più volte affermato che “Il cessionario, una volta che la cessione è diventata conoscibile al debitore, ha piena legittimazione per far valere il credito, anche in un giudizio già in corso, e può ottenere una sentenza di condanna nei confronti del debitore ceduto” (Cass. Civ., Sez. III, n. 1539 del 2014).
Pertanto, sebbene l'appello proposto dal cedente sia stato dichiarato improcedibile, il cessionario ha il diritto di far valere il proprio credito nei confronti del debitore e di ottenere una sentenza di condanna per il pagamento del credito ceduto.
Quanto al successivo motivo di merito, la Corte rigetta la domanda di risarcimento dei danni - proposta in via riconvenzionale e su cui il Tribunale non si è neppure pronunciato- lamentatati dalle sole due garanti e per l'asserito illegittimo loro coinvolgimento nelle Pt_3 Parte_4 problematiche economiche della società garantita da parte della banca, che avrebbe richiesto la concessione delle fideiussioni al fine di acquisire una garanzia sugli immobili nella loro interezza.
La censura non coglie nel segno per l'insussistenza del lamentato vizio “genetico” di invalidità delle fideiussioni che l'istituto di credito avrebbe “di fatto imposto” alle appellanti incidentali e che secondo la tesi degli appellanti il Tribunale avrebbe superficialmente valutato.
Invero, dall'esame del materiale probatorio emerge un impiego del tutto lecito da parte della banca di tale strumento di garanzia ed in linea con la sua funzione di tutela delle ragioni del creditore che, nel fare affidamento anche sul patrimonio del fideiussore, intenda rafforzare la propria posizione nei confronti del debitore principale garantito in caso di necessità di recupero del credito.
Anche se la concessione di tale tipo di garanzia non ha vantaggi diretti per il fideiussore, tuttavia ci possono essere motivi pratici, familiari o professionali che inducono un soggetto a prestare una garanzia: ebbene, nel caso in esame emerge con evidenza il rapporto di stretta
9 parentela tra tutti i garanti e i soci della società garantita, come anche rilevato dal primo giudice, che con motivazione convincente e condivisibile ha escluso la possibile applicazione dell'art. 1956 c.c., nonché dell'art. 1955 c.c. in evidente mancanza di prova dell'asserito pregiudizio nel diritto di surrogazione.
Reputa il Collegio che, in considerazione della riferita circostanza oggettiva e documentale del rapporto di parentela, assorbente su qualsivoglia questione è l'evidente inapplicabilità della liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. invocata dai garanti a fronte della lamentata ulteriore concessione del credito (“quando la era già ampiamente decotta e Controparte_7 incapace di fornire ulteriori presidi ai propri debiti”: pag. 16 atto di appello), pur nella (solo) asserita consapevolezza della banca del mutamento in peius delle condizioni economiche del debitore garantito (cfr. Cass. n. 4458 del 2.03.2005), lì dove “il 'far credito', ai fini della norma citata, è stato inteso non solo come il mettere la controparte nella possibilità di disporre di somme di denaro da restituire, ma, ad esempio, anche il lasciare che un rapporto a prestazioni corrispettive si svolga in modo che la controparte continui a ricevere la prestazione a suo favore” e, “anche ammettendo la non correttezza del comportamento della società concedente, essa da sola non porta alla liberazione del fideiussore” (Cass. sent. n. 21730 del 22.10.2010).
Secondo la Suprema Corte, inoltre, “l'obbligo del creditore di proteggere l'interesse del fideiussore per un'obbligazione futura a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore costituisce un'obbligazione cui è tenuto il creditore ex art. 1956 c.c., a pena di liberazione del fideiubente dalla garanzia prestata e, pertanto, sul creditore che abbia consapevolmente concesso credito in una situazione di obiettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, senza avere acquisito una specifica autorizzazione del fideiubente, grava l'onere probatorio circa il suo esatto adempimento, secondo il criterio di diligenza valutata in rapporto all'homo eiusdem condicionis et professionis” (Cass. ordin. n.
32774/2019).
Detto principio subisce, però, un'eccezione se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale sia comune anche al garante o se tale circostanza si possa desumere altrimenti, potendo in tali casi prescindersi dalla richiesta di autorizzazione ex art. 1956 c.c., in quanto ritenuta implicitamente o tacitamente concessa dal fideiussore nei casi in cui, ad esempio, questi abbia perfetta conoscenza della situazione patrimoniale del debitore garantito
(Cass. civ., Sez. I, sent. n. 4112 del 2 marzo 2016): pertanto, secondo la granitica giurisprudenza, è fuor di dubbio che “il comportamento colpevole ed efficiente del creditore stesso … non può ritenersi realizzato nell'ipotesi in cui il fideiussore, assommando in sé la duplice qualità di amministratore e di garante di una società, debitrice principale, sia a
10 conoscenza delle condizioni patrimoniali di quest'ultima e abbia, nonostante esse, sollecitato e ottenuto fidi e dilazioni, essendo in tal caso l'eventuale pregiudizio ricollegabile all'attività stessa del fideiussore, che non può perciò riversarne le conseguenze sul creditore” (Cass. civ.,
Sez. III, sent. n. 2461 del 20 aprile 1982; Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7587 del 5 giugno 2001).
Ed ancora, secondo Cassazione, Ordinanza 9.01.2021 n. 54, non è invocabile la liberazione ex art.1956 cc, ove la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale sia comune anche al fideiussore e ciò può ricavarsi anche da presunzioni, quali ad esempio il garante che ricopre la carica di amministratore e/o di socio, oppure è coniuge o familiare convivente del debitore principale o del suo amministratore.
Sul punto, il Collegio condivide il principio giurisprudenziale secondo cui l'esclusione della liberazione del fideiussione è certamente giustificata dall'effettiva e diretta conoscenza, da parte di ciascun fideiussore, della situazione economico-finanziaria della società garantita e delle attività sociali, per esserne al corrente in virtù della partecipazione in seno all'amministrazione della società, dovendosi in tale sede valorizzare il dato di fatto per il quale il socio ha il diritto di informarsi dell'attività sociale mediante l'ispezione dei libri sociali e l'esame dello stato patrimoniale, nonché mediante l'approvazione del bilancio in assemblea: “tra i diritti del socio di una società di capitali vi è quello di informarsi dell'attività sociale, mediante l'ispezione dei libri sociali (art. 2422 c.c.) e l'esame dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.). Pertanto, nel caso in cui il fideiussore per obbligazione futura, che cumula la duplice qualità di socio e di garante della società debitrice principale, chiede di essere liberato dalle sue obbligazioni nei confronti del creditore, ai sensi dell'art. 1956 c.c., è legittima la presunzione operata dal giudice di merito che rigetti tale richiesta basando il proprio accertamento sulla presunzione che il fideiussore era al corrente della situazione economica della società ed avrebbe potuto intervenire per impedire eventi pregiudizievoli a sé ed alla società” (Cass. 3 agosto 1995, n.
8486).
Gli attuali appellanti incidentali, peraltro, non hanno dimostrato la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 1956 c.c. per ottenere la loro liberazione quali fideiussori, non essendo sufficiente l'assolvimento del solo onere di allegazione, in mancanza di prova concreta di quale fosse la condizione patrimoniale del debitore garantito alla data di concessione delle garanzie al fine di poterne valutare il suo successivo peggioramento, né la circostanza che la banca, pur nella consapevolezza dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche e patrimoniali, avesse continuato a concedergli credito senza la preventiva speciale autorizzazione, per cui a nulla vale eccepire l'assenza della preventiva autorizzazione ex art. 1956 c.c. mancando la prova del presupposto fattuale, costituito dal peggioramento delle
11 condizioni patrimoniali della società debitrice, legittimante la preventiva richiesta di autorizzazione da parte del fideiussore.
In conclusione, la rilevata assenza di un comportamento illegittimo da parte della CP_3 preclude ogni pronuncia sulla richiesta di risarcimento già implicitamente disattesa dal primo giudice.
Alla luce di quanto considerato, la Corte in accoglimento dell'appello principale dichiara la legittimazione attiva di quale cessionaria di Controparte_1 [...]
accoglie l'appello incidentale limitatamente alla richiesta di Controparte_3 improcedibilità dell'appello proposto da con socio unico, rigettando Controparte_1 nel resto e, per l'effetto, condanna , , e Controparte_4 Parte_2 Parte_3
a pagare, in solido tra loro, la complessiva somma di €.275.111,06 oltre Parte_4 interessi di mora dal 17.05.2017 al saldo, sino alla concorrenza della somma da ciascuno garantita, in favore di quale cessionaria del credito di Parte_1 [...]
CP_8
Le spese di lite di entrambi i gradi, alla luce dell'esito di soccombenza reciproca, possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 92, co.
2, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con socio unico e, per essa, la Controparte_1 mandataria avverso la sentenza n. 221/2023 resa in data 14/18.03.2023 dal CP_2
Tribunale di Pesaro, così provvede:
- In accoglimento dell'appello principale dichiara la legittimazione attiva di Controparte_1 quale cessionaria di
[...] Controparte_3
- In accoglimento dell'appello incidentale dichiara l'improcedibilità dell'appello proposto da con socio unico;
Controparte_1
- Rigetta il secondo motivo dell'appello incidentale e, per l'effetto, condanna , Controparte_4
, e a pagare, in solido tra loro, la Parte_2 Parte_3 Parte_4 complessiva somma di €.275.111,06 oltre interessi di mora dal 17.05.2017 al saldo, sino alla concorrenza della somma da ciascuno garantita, in favore di Parte_1 legittimata quale cessionaria del credito di Controparte_8
- Compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 25.11.2025.
Il Presidente
12 dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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