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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/02/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2081/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 2081/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. INSABATO SVEVA MARIA in virtù di procura speciale Parte_1 in atti;
ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. NIRTA GAIA MARTINA in virtù di procura Controparte_1 speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore:
nato a [...] in data [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note di replica del 31/10/2024): in via provvisoria ed urgente a modifica dell'ordinanza del 8.7.2024
- sospendere allo stato gli incontri padre-figlio, prevedendone una ripresa, in luogo neutro, alla presenza di un educatore, successivamente alla valutazione operata da parte dei Servizi della rispondenza di tale ripresa all'interesse del minore.
Nel merito in via definitiva, in parziale modifica delle conclusioni rassegnate con nota di PC depositata in data 17.09.2024, - sospendere gli incontri padre-figlio, prevedendone una ripresa, in luogo neutro, alla presenza di un educatore, successivamente alla valutazione operata da parte dei Servizi della rispondenza di tale ripresa all'interesse del minore;
- confermare nel resto le conclusioni già rassegnate con la nota di PC depositata in data 17.09.2024
Per parte resistente (come da memoria del 17/10/2024):
Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta e disattesa ogni diversa contraria istanza, eccezione e difesa
Nel merito
- Confermare l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre del minore con Persona_1 collocazione e residenza presso l'abitazione materna.
- Mantenere gli incontri padre-figlio, ampliandone il numero in conformità al volere del minore e alle valutazioni dei Servizi Sociali, prevedendone la progressiva liberalizzazione e autorizzando altresì lo svolgimento di incontri padre-figlio al di fuori della struttura carceraria in occasione dei permessi concessi al sig. stabilendone le modalità ed i tempi di svolgimento. Per_1
- Assegnare l'immobile sito in Trofarello (TO), Via Torino n. 140, alla signora in ragione della Pt_1 convivenza con il figlio minore e disporre a carico della sig.ra il pagamento del canone Per_1 Pt_1 e di tutte le spese afferenti alla stessa in capo alla sig.ra stessa. Pt_1
- Confermare a carico del sig. il contributo mensile al mantenimento per il figlio minore Per_1 di Euro 80,00, oltre 50% delle spese straordinarie.
In via istruttoria
- Disporre l'integrazione della relazione psico-sociale redatta congiuntamente dall' e Pt_2 dall'Assistente Sociale prescrivendo ai Servizi di effettuare almeno un incontro – previa CP_2 richiesta di accesso da inoltrarsi alla Direzione della Casa Circondariale di Torino – con il sig.
[...]
Per_1
In ogni caso
- Con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , Persona_1 Parte_1 Controparte_1 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 02/02/2024, parte ricorrente, , chiedeva al Tribunale Parte_1 di disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre, con residenza e collocazione presso la stessa;
chiedeva, poi, disporsi l'assegnazione della casa familiare alla madre, in ragione della convivenza con il minore;
chiedeva prevedersi il regime di visita padre – minore sulla scorta di quello disposto con decreto del Tribunale per i Minorenni del 13/7/2021; chiedeva, infine, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento del minore pari a 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente rappresentava di essere stata vittima unitamente al figlio delle condotte violente del sig. condotte, queste ultime, che Per_1 imponevano l'avvio di due procedimenti: il primo (r.g.v.g. 1102/2020) innanzi al Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d' il secondo (r.g. 11983/2021) per il reato di Pt_3 maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate innanzi al Tribunale di Torino, con successiva rimodulazione della pena in sede di appello e dichiarazione di inammissibilità del successivo ricorso per Cassazione). Dava, infine, atto della sussistenza di uno squilibrio economico tra le parti (l'una operatrice sociosanitaria per 1.200,00 euro al mese ma gravata da numerose spese, l'altro detenuto in carcere, ove svolge attività lavorativa).
Con decreto del 22/2/2024, il Giudice relatore, per quanto qui interessa, fissava udienza al 19/6/2024 per la convocazione delle parti e mandava ai Servizi sociali/N.P.I. competenti di trasmettere relazione almeno 10 giorni prima dell'udienza.
Con comparsa di costituzione del 17/5/2024, si costituiva in giudizio parte resistente,
, opponendosi alle richieste formulate da parte ricorrente e chiedendo, in Controparte_1 via riconvenzionale, di disporre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari a 50,00 euro mensili, oltre al 30% delle spese straordinarie. A sostegno delle proprie richieste, parte resistente evidenziava la sussistenza di un rapporto costante e sereno con il figlio e negava di Per_1 svolgere con continuità attività lavorativa nella struttura carceraria. Quanto alla casa coniugale, dava atto della sussistenza di criticità connesse alla natura dell'immobile (trattasi di alloggio di edilizia residenziale).
In data 3/6/2024, i Servizi incaricati depositavano in atti relazione sociale, dalla quale “non emergono criticità o cambiamenti tali da ipotizzare dispositivi diversi da quelli già previsti dal Tribunale per i Minorenni con provvedimento definitivo del 2021. Il collocamento di presso Per_1 la madre continua ad essere il più adeguato ed egli mantiene un legame affettivo con la figura paterna, che occorre sostenere proseguendo con incontri regolari protetti”.
All'udienza del 19/6/2024, il Giudice relatore esperiva il tentativo di conciliazione, il quale dava esito negativo. In tale occasione, mentre la sig.ra dichiarava: “Io vivo con la paura che Pt_1 esco da casa e lo trovo davanti alla porta (…) qualunque cosa riguarda il rapporto padre-figlio mio figlio mi destabilizza”, il sig. affermava: “sono stato un buon padre e buon marito”; il Per_1
Giudice relatore, sentite le parti, si riservava.
Con ordinanza del 9/7/2024, il Giudice relatore, per quanto qui interessa, statuiva come segue:
“DISPONE l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., del minore
alla madre, con collocamento e residenza anagrafica presso di questa;
DISPONE Persona_1 quanto agli incontri padre-figlio darsi atto di quanto disposto dal decreto del Tribunale dei Minori del 13.07.2021 e pertanto disporre che questi possano avvenire solo in LN e comunque secondo tempi e modalità che saranno ritenuti tutelanti e corrispondenti alla volontà di;
DISPONE che la Per_1 casa familiare, sita in Trofarello (TO) via Torino 140, sia assegnata alla madre, signora , Parte_1 in ragione della convivenza con il figlio minore;
DISPONE che il signor versi alla signora Per_1 un contributo mensile al mantenimento del figlio minore dell'importo di euro 80,00, Pt_1 Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Torino del 15.3.2016. Conferma la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi incaricati. Fissa udienza cartolare per remissione della causa al Collegio al 19 novembre 2024 ore 9. ASSEGNA fin da ora alle parti i termini per memorie conclusive art. 473 bis 28 cpc.”
Le parti provvedeva ritualmente al deposito dei rispettivi atti conclusivi;
in particolare, parte ricorrente, in data 31/10/2024, depositava istanza urgente ex art. 473 bis 23-29 c.p.c di modifica dell'ordinanza provvisoria, chiedendo: “in via provvisoria ed urgente a modifica dell'ordinanza del 8.7.2024 - sospendere allo stato gli incontri padre-figlio, prevedendone una ripresa, in luogo neutro, alla presenza di un educatore, successivamente alla valutazione operata da parte dei Servizi della rispondenza di tale ripresa all'interesse del minore e il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Nel merito in via definitiva, in parziale modifica delle conclusioni rassegnate con nota di PC depositata in data 17.09.2024, - sospendere gli incontri padre-figlio, prevedendone una ripresa, in luogo neutro, alla presenza di un educatore, successivamente alla valutazione operata da parte dei Servizi della rispondenza di tale ripresa all'interesse del minore;
- confermare nel resto le conclusioni già rassegnate con la nota di PC depositata in data 17.09.2024”.
Con memoria di replica del 6/11/2024, parte resistente chiedeva dichiararsi inammissibile l'istanza urgente di modifica dell'ordinanza provvisoria ex art. 473 bis 23-29 c.p.c. e la conseguente richiesta di remissione in istruttoria della causa formulata da controparte.
*** §§§§§§ ***
Preliminarmente ritiene il Collegio che debba essere dichiarata inammissibile l'istanza urgente di modifica dell'ordinanza presidenziale provvisoria ex art. 473 bis 23-29 c.p.c. perché irrituale.
Passando al merito delle domande, si osserva quanto segue.
In ragione della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre di cui al decreto del Tribunale dei Minori del 13.07.2021, con riferimento al regime di affidamento ed alla modalità di frequentazione con il padre, alla luce del provvedimento adottato dal Tm, e delle valutazioni sulle Part capacità genitoriali e sulla relazione padre-figlio, indicate dall' con la relazione del 3.6.2024 e Servizio sociale del 31.5.2024, si conferma quanto già deciso dal Tm, ovvero l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre, che assumerà in via esclusiva anche le decisioni di maggior interesse per la prole come meglio specificato in dispositivo). Il minore manterrà la residenza preso la stessa e le modalità di incontro padre-figlio dovranno avvenire come indicato in dispositivo.
Si conferma altresì l'assegnazione dell'ex casa famigliare alla ricorrente che vi abita insieme al figlio.
Con riferimento agli aspetti economici, si osserva che il signor all'interno della Casa Pt_1 circondariale sta svolgendo attività lavorativa, e pertanto può continuare a versare un contributo per il mantenimento del figlio, come indicato in dispositivo.
Si conferma altresì la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi incaricati ai quali viene indicato di svolgere un attento monitoraggio sul nucleo.
Le spese di lite sono compensate trattandosi di provvedimenti assunti nell'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: preso atto della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre di cui al decreto del
Tribunale dei Minori del 13.07.2021,
DISPONE l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., del minore alla madre, con collocamento e residenza anagrafica presso di questa;
Persona_1
DISPONE che le decisioni di maggior interesse per la prole (a titolo meramente esemplificativo, scelte sanitarie comprese le decisioni sulle vaccinazioni;
scolastiche; rilascio di documenti di identità validi per l'espatrio, attività sportive, ecc.) siano assunte dalla madre;
DISPONE quanto agli incontri padre-figlio darsi atto di quanto disposto dal decreto del Tribunale dei Minori del 13.07.2021 e pertanto disporre che questi possano avvenire solo in LN e comunque secondo tempi e modalità che saranno ritenuti tutelanti e corrispondenti alla volontà di;
Per_1 DISPONE che la casa familiare, sita in Trofarello (TO) via Torino 140, sia assegnata alla madre, signora , in ragione della convivenza con il figlio minore;
Parte_1
DISPONE che il signor versi alla signora un contributo mensile al mantenimento Per_1 Pt_1 del figlio minore dell'importo di euro 80,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Per_1
Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Torino del 15.3.2016.
Conferma la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi incaricati.
Spese processuali compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 7/2/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Serafina Aceto Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 2081/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. INSABATO SVEVA MARIA in virtù di procura speciale Parte_1 in atti;
ricorrente contro
con il patrocinio dell'avv. NIRTA GAIA MARTINA in virtù di procura Controparte_1 speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore:
nato a [...] in data [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da note di replica del 31/10/2024): in via provvisoria ed urgente a modifica dell'ordinanza del 8.7.2024
- sospendere allo stato gli incontri padre-figlio, prevedendone una ripresa, in luogo neutro, alla presenza di un educatore, successivamente alla valutazione operata da parte dei Servizi della rispondenza di tale ripresa all'interesse del minore.
Nel merito in via definitiva, in parziale modifica delle conclusioni rassegnate con nota di PC depositata in data 17.09.2024, - sospendere gli incontri padre-figlio, prevedendone una ripresa, in luogo neutro, alla presenza di un educatore, successivamente alla valutazione operata da parte dei Servizi della rispondenza di tale ripresa all'interesse del minore;
- confermare nel resto le conclusioni già rassegnate con la nota di PC depositata in data 17.09.2024
Per parte resistente (come da memoria del 17/10/2024):
Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta e disattesa ogni diversa contraria istanza, eccezione e difesa
Nel merito
- Confermare l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre del minore con Persona_1 collocazione e residenza presso l'abitazione materna.
- Mantenere gli incontri padre-figlio, ampliandone il numero in conformità al volere del minore e alle valutazioni dei Servizi Sociali, prevedendone la progressiva liberalizzazione e autorizzando altresì lo svolgimento di incontri padre-figlio al di fuori della struttura carceraria in occasione dei permessi concessi al sig. stabilendone le modalità ed i tempi di svolgimento. Per_1
- Assegnare l'immobile sito in Trofarello (TO), Via Torino n. 140, alla signora in ragione della Pt_1 convivenza con il figlio minore e disporre a carico della sig.ra il pagamento del canone Per_1 Pt_1 e di tutte le spese afferenti alla stessa in capo alla sig.ra stessa. Pt_1
- Confermare a carico del sig. il contributo mensile al mantenimento per il figlio minore Per_1 di Euro 80,00, oltre 50% delle spese straordinarie.
In via istruttoria
- Disporre l'integrazione della relazione psico-sociale redatta congiuntamente dall' e Pt_2 dall'Assistente Sociale prescrivendo ai Servizi di effettuare almeno un incontro – previa CP_2 richiesta di accesso da inoltrarsi alla Direzione della Casa Circondariale di Torino – con il sig.
[...]
Per_1
In ogni caso
- Con il favore delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , Persona_1 Parte_1 Controparte_1 non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso depositato il 02/02/2024, parte ricorrente, , chiedeva al Tribunale Parte_1 di disporre l'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre, con residenza e collocazione presso la stessa;
chiedeva, poi, disporsi l'assegnazione della casa familiare alla madre, in ragione della convivenza con il minore;
chiedeva prevedersi il regime di visita padre – minore sulla scorta di quello disposto con decreto del Tribunale per i Minorenni del 13/7/2021; chiedeva, infine, disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento del minore pari a 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente rappresentava di essere stata vittima unitamente al figlio delle condotte violente del sig. condotte, queste ultime, che Per_1 imponevano l'avvio di due procedimenti: il primo (r.g.v.g. 1102/2020) innanzi al Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d' il secondo (r.g. 11983/2021) per il reato di Pt_3 maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate innanzi al Tribunale di Torino, con successiva rimodulazione della pena in sede di appello e dichiarazione di inammissibilità del successivo ricorso per Cassazione). Dava, infine, atto della sussistenza di uno squilibrio economico tra le parti (l'una operatrice sociosanitaria per 1.200,00 euro al mese ma gravata da numerose spese, l'altro detenuto in carcere, ove svolge attività lavorativa).
Con decreto del 22/2/2024, il Giudice relatore, per quanto qui interessa, fissava udienza al 19/6/2024 per la convocazione delle parti e mandava ai Servizi sociali/N.P.I. competenti di trasmettere relazione almeno 10 giorni prima dell'udienza.
Con comparsa di costituzione del 17/5/2024, si costituiva in giudizio parte resistente,
, opponendosi alle richieste formulate da parte ricorrente e chiedendo, in Controparte_1 via riconvenzionale, di disporre a carico del padre un contributo al mantenimento del figlio pari a 50,00 euro mensili, oltre al 30% delle spese straordinarie. A sostegno delle proprie richieste, parte resistente evidenziava la sussistenza di un rapporto costante e sereno con il figlio e negava di Per_1 svolgere con continuità attività lavorativa nella struttura carceraria. Quanto alla casa coniugale, dava atto della sussistenza di criticità connesse alla natura dell'immobile (trattasi di alloggio di edilizia residenziale).
In data 3/6/2024, i Servizi incaricati depositavano in atti relazione sociale, dalla quale “non emergono criticità o cambiamenti tali da ipotizzare dispositivi diversi da quelli già previsti dal Tribunale per i Minorenni con provvedimento definitivo del 2021. Il collocamento di presso Per_1 la madre continua ad essere il più adeguato ed egli mantiene un legame affettivo con la figura paterna, che occorre sostenere proseguendo con incontri regolari protetti”.
All'udienza del 19/6/2024, il Giudice relatore esperiva il tentativo di conciliazione, il quale dava esito negativo. In tale occasione, mentre la sig.ra dichiarava: “Io vivo con la paura che Pt_1 esco da casa e lo trovo davanti alla porta (…) qualunque cosa riguarda il rapporto padre-figlio mio figlio mi destabilizza”, il sig. affermava: “sono stato un buon padre e buon marito”; il Per_1
Giudice relatore, sentite le parti, si riservava.
Con ordinanza del 9/7/2024, il Giudice relatore, per quanto qui interessa, statuiva come segue:
“DISPONE l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., del minore
alla madre, con collocamento e residenza anagrafica presso di questa;
DISPONE Persona_1 quanto agli incontri padre-figlio darsi atto di quanto disposto dal decreto del Tribunale dei Minori del 13.07.2021 e pertanto disporre che questi possano avvenire solo in LN e comunque secondo tempi e modalità che saranno ritenuti tutelanti e corrispondenti alla volontà di;
DISPONE che la Per_1 casa familiare, sita in Trofarello (TO) via Torino 140, sia assegnata alla madre, signora , Parte_1 in ragione della convivenza con il figlio minore;
DISPONE che il signor versi alla signora Per_1 un contributo mensile al mantenimento del figlio minore dell'importo di euro 80,00, Pt_1 Per_1 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Torino del 15.3.2016. Conferma la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi incaricati. Fissa udienza cartolare per remissione della causa al Collegio al 19 novembre 2024 ore 9. ASSEGNA fin da ora alle parti i termini per memorie conclusive art. 473 bis 28 cpc.”
Le parti provvedeva ritualmente al deposito dei rispettivi atti conclusivi;
in particolare, parte ricorrente, in data 31/10/2024, depositava istanza urgente ex art. 473 bis 23-29 c.p.c di modifica dell'ordinanza provvisoria, chiedendo: “in via provvisoria ed urgente a modifica dell'ordinanza del 8.7.2024 - sospendere allo stato gli incontri padre-figlio, prevedendone una ripresa, in luogo neutro, alla presenza di un educatore, successivamente alla valutazione operata da parte dei Servizi della rispondenza di tale ripresa all'interesse del minore e il Giudice Relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Nel merito in via definitiva, in parziale modifica delle conclusioni rassegnate con nota di PC depositata in data 17.09.2024, - sospendere gli incontri padre-figlio, prevedendone una ripresa, in luogo neutro, alla presenza di un educatore, successivamente alla valutazione operata da parte dei Servizi della rispondenza di tale ripresa all'interesse del minore;
- confermare nel resto le conclusioni già rassegnate con la nota di PC depositata in data 17.09.2024”.
Con memoria di replica del 6/11/2024, parte resistente chiedeva dichiararsi inammissibile l'istanza urgente di modifica dell'ordinanza provvisoria ex art. 473 bis 23-29 c.p.c. e la conseguente richiesta di remissione in istruttoria della causa formulata da controparte.
*** §§§§§§ ***
Preliminarmente ritiene il Collegio che debba essere dichiarata inammissibile l'istanza urgente di modifica dell'ordinanza presidenziale provvisoria ex art. 473 bis 23-29 c.p.c. perché irrituale.
Passando al merito delle domande, si osserva quanto segue.
In ragione della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre di cui al decreto del Tribunale dei Minori del 13.07.2021, con riferimento al regime di affidamento ed alla modalità di frequentazione con il padre, alla luce del provvedimento adottato dal Tm, e delle valutazioni sulle Part capacità genitoriali e sulla relazione padre-figlio, indicate dall' con la relazione del 3.6.2024 e Servizio sociale del 31.5.2024, si conferma quanto già deciso dal Tm, ovvero l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre, che assumerà in via esclusiva anche le decisioni di maggior interesse per la prole come meglio specificato in dispositivo). Il minore manterrà la residenza preso la stessa e le modalità di incontro padre-figlio dovranno avvenire come indicato in dispositivo.
Si conferma altresì l'assegnazione dell'ex casa famigliare alla ricorrente che vi abita insieme al figlio.
Con riferimento agli aspetti economici, si osserva che il signor all'interno della Casa Pt_1 circondariale sta svolgendo attività lavorativa, e pertanto può continuare a versare un contributo per il mantenimento del figlio, come indicato in dispositivo.
Si conferma altresì la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi incaricati ai quali viene indicato di svolgere un attento monitoraggio sul nucleo.
Le spese di lite sono compensate trattandosi di provvedimenti assunti nell'interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: preso atto della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre di cui al decreto del
Tribunale dei Minori del 13.07.2021,
DISPONE l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., del minore alla madre, con collocamento e residenza anagrafica presso di questa;
Persona_1
DISPONE che le decisioni di maggior interesse per la prole (a titolo meramente esemplificativo, scelte sanitarie comprese le decisioni sulle vaccinazioni;
scolastiche; rilascio di documenti di identità validi per l'espatrio, attività sportive, ecc.) siano assunte dalla madre;
DISPONE quanto agli incontri padre-figlio darsi atto di quanto disposto dal decreto del Tribunale dei Minori del 13.07.2021 e pertanto disporre che questi possano avvenire solo in LN e comunque secondo tempi e modalità che saranno ritenuti tutelanti e corrispondenti alla volontà di;
Per_1 DISPONE che la casa familiare, sita in Trofarello (TO) via Torino 140, sia assegnata alla madre, signora , in ragione della convivenza con il figlio minore;
Parte_1
DISPONE che il signor versi alla signora un contributo mensile al mantenimento Per_1 Pt_1 del figlio minore dell'importo di euro 80,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Per_1
Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Torino del 15.3.2016.
Conferma la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi incaricati.
Spese processuali compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 7/2/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Serafina Aceto Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.