Ordinanza cautelare 20 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 10186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10186 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10186/2025REG.PROV.COLL.
N. 03536/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3536 del 2024, proposto dai signori NC FR LI e FR MA LI, quali eredi della signora AN RI, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Romeo, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Lucia Falcomatà, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura Civica del Comune di Reggio Calabria, in Reggio Calabria, via Michele Barillaro;
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza n. 85 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Reggio Calabria;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il Cons. EN CC e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, i signori NC FR LI e FR MA LI, nella qualità di eredi della signora AN RI, hanno impugnato la sentenza n. 85 del 2024 del T.a.r. Calabria - Reggio Calabria, che ha parzialmente accolto il reclamo dai medesimi proposto ex art. 114, comma 6, c.p.a. avverso la delibera n. 46 dell’8 settembre 2023 del Commissario ad acta “ Verbale Delibera di Consiglio Comunale del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Comunale ”, adottata in ottemperanza alla sentenza n. 569 del 2013 del medesimo T.a.r., che ha definito il giudizio iscritto al R.G. n. 734 del 2000.
2. L’articolata vicenda processuale in questione può essere sintetizzata nei termini che seguono.
2.1. Con la sentenza parziale n. 569 del 2013, il T.a.r. Calabria - Reggio Calabria ha ordinato al Comune di Reggio Calabria e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di provvedere alla restituzione in favore delle allora ricorrenti, signore AC ER e RI AN, il terreno sito nel territorio del Comune di Reggio Calabria e catastalmente distinto al foglio 1, sezione Gallina, particella n. 389, condannando le amministrazioni resistenti al risarcimento del danno per illegittima occupazione con riferimento sia all’anzidetta particella n. 389, sia alle particelle n. 373 e n. 374 e disponendo – per il resto – la prosecuzione del giudizio al fine di decidere in ordine alla restituzione delle particelle n. 373 e n. 374, sollevando d’ufficio la questione della compatibilità della loro restituzione con la natura demaniale del tratto di strada realizzato.
2.2. Con la sentenza definitiva n. 728 del 2015, il T.a.r. Calabria - Reggio Calabria, rilevato che sulle predette particelle n. 373 e n. 374 insisteva una strada inserita nella viabilità pubblica della zona, ha rimesso al Comune di Reggio Calabria la scelta tra l’atto di acquisizione ai sensi dell’art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001 e la restituzione del fondo ai proprietari.
Successivamente, è stato nominato il Commissario ad acta , che ha adottato i provvedimenti di acquisizione ai sensi dell’art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001 con riferimento alle particelle n. 373 e n. 374, liquidando le somme dovute (cfr. Decreto di acquisizione n. 32165 del 28 febbraio 2017).
2.3. Restava, per contro, ineseguita la sentenza parziale del T.a.r. n. 569 del 2013, che aveva disposto la restituzione ai proprietari della particella n. 389 – nelle more divenuta n. 581 – sulla quale insiste un’infrastruttura sportiva, oltre al risarcimento del danno da occupazione illegittima. Per tale ragione, i soli eredi della signora AN RI, ricorrenti e odierni appellanti, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza dell’anzidetta sentenza e il T.a.r. Calabria - Reggio Calabria, con la sentenza n. 148 del 2021, ha disposto, in via alternativa, la restituzione o l’acquisizione ex art. 42- bis della particella n. 389, oltre al risarcimento del danno, ordinando, più precisamente, al Comune di Reggio Calabria e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti quanto segue: a) di restituire ai ricorrenti la particella n. 389 del foglio n. 1 del NCT dello stesso Comune e di risarcire i danni da illegittima occupazione dell'area compresa nella predetta particella; b) in subordine e fatto salvo ogni diritto risarcitorio, nel caso in cui la restituzione fosse impossibile, di disporne l’acquisizione ex art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001, assegnando a tal fine all’amministrazione il termine di novanta giorni dalla notificazione (o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa) della pronuncia.
2.4. I signori LI hanno impugnato la sopra citata sentenza n. 148 del 2021 del T.a.r. Calabria - Reggio Calabria e il giudizio è stato definito da questa Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 5415 del 30 giugno 2022, che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha precisato quanto segue: “ L’appello è fondato in quanto la statuizione del giudice della cognizione contenuta nella sentenza 569/2013 è molto puntuale e non si presta all’alternativa prospettata nella sentenza impugnata. In presenza, infatti, di un giudicato restitutorio non è più consentito l’esercizio del potere di acquisizione.
Va, però, precisato che la sentenza in questione ha preso atto che, sul terreno da restituire, è stata costruita un’infrastruttura sportiva che, se non giustifica l’acquisizione del terreno ex art. 42 bis citato, richiede di tener conto del suo valore laddove sussistessero i presupposti per ritenere che si sia perfezionata una fattispecie di acquisizione della proprietà per accessione ex art. 936 c.c.
Per tale ragione gli appellanti laddove fossero interessati alla permanenza della struttura sportiva, come è emerso nel corso della discussione dell’appello, dovranno corrispondere a chi ha realizzato l’infrastruttura sportiva a loro scelta, il valore dei materiali ed il prezzo della manodopera oppure l'aumento di valore del fondo ”.
2.5. In questo contesto, il Commissario ad acta , a seguito del proprio insediamento, ha attivato la procedura di stima della quantificazione dei danni da occupazione illegittima e dei costi dei manufatti presenti sul fondo e gli odierni appellanti, in data 9 dicembre 2022, si sono nuovamente rivolti al T.a.r. Calabria - Reggio Calabria, per l’esecuzione della sentenza e il Tribunale, con l’ordinanza n. 166 del 17 febbraio 2023, ha assegnato al Commissario ad acta il termine per provvedere, poi prorogato dallo stesso T.a.r.. Successivamente, a seguito di un’ulteriore istanza di proroga, in data 31 luglio 2023, gli odierni appellanti hanno proposto reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., osservando che l’istanza anticipava il contenuto della futura determina ma, con la sentenza n. 756 del 2023, il T.a.r. ha dichiarato inammissibile il reclamo.
2.6. A seguito di ulteriori interlocuzioni, il Commissario ad acta , con atto n. 46 dell’8 settembre 2023, ha adottato il definitivo provvedimento di restituzione della particella n. 389, previo ripristino dello status quo ante a spese delle amministrazioni, liquidando in euro 249.602,60 il danno da occupazione illegittima subito dai ricorrenti “ per il periodo compreso tra il giugno 1988 e il 31 maggio 2023 (ultimo coefficiente disponibile) ”, secondo i criteri stabiliti dalla sentenza del T.a.r. n. 569 del 2013 e confermati dalla sentenza n. 148 del 2021. Inoltre, il Commissario ha deliberato di “ disporre che tutte le attività necessarie alla demolizione e alla restituzione del cespite in proprietà di parte ricorrente dovessero essere ultimate entro e non oltre il termine di cinque mesi dalla data del provvedimento commissariale con la trasmissione da parte del Direttore Generale del Comune del verbale di consegna del terreno agli aventi diritto ”.
2.7. A fronte dell’adozione del sopra citato provvedimento dell’8 settembre 2023, i signori NC FR LI e FR MA LI hanno proposto l’ulteriore reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., chiedendone l’annullamento per plurimi profili e contestando i criteri di quantificazione dei danni derivanti dall’occupazione illegittima del fondo in questione.
2.8. Con l’impugnata sentenza n. 85 del 2024, il T.a.r. – dopo aver ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo – ha parzialmente accolto il reclamo, limitatamente al secondo e al terzo motivo, annullando in parte qua il provvedimento del Commissario n. 46 dell’8 settembre 2023. Più precisamente, il giudice di primo grado ha ritenuto che la mancata acquisizione da parte del Commissario ad acta dell’accertamento dello stato legittimo dell’impianto sportivo insistente sulla particella n. 389 o di altro documento implicitamente ad esso equipollente “ rende l’impugnata delibera commissariale illegittima per carenza di istruttoria e ne impone ineludibilmente l’annullamento in parte qua ”, dando puntuali indicazioni anche sul piano degli effetti conformativi della pronuncia.
Tutti gli altri motivi del reclamo sono stati, invece, respinti, sicché il giudice di primo grado ha concluso affermando che “ il reclamo è fondato e deve essere accolto limitatamente al secondo e al terzo motivo con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento commissariale assunto in data 08.09.2023, cui farà seguito l’adozione da parte del medesimo Commissario ad acta di un nuovo provvedimento, emendato dal vizio riscontrato in questo giudizio, col quale dare esecuzione al giudicato secondo le modalità e nei termini stabiliti dal § 13 della presente sentenza ”.
Inoltre, il T.a.r. ha compensato le spese processuali in considerazione della “ palese violazione dei doveri di chiarezza e di sinteticità nella redazione del reclamo ”.
3. Avverso tale sentenza hanno proposto appello i signori NC FR LI e FR MA LI, proponendo un’articolata rappresentazione dei fatti – ivi inclusi quelli irrilevanti o superflui ai fini della decisione – e formulando tre distinti motivi di gravame, fondati su argomentazioni non sempre del tutto chiare, recanti, peraltro, la sovrabbondante, integrale trascrizione dei motivi di reclamo proposti davanti al T.a.r..
3.1. Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la parte della motivazione della pronuncia relativa alla quantificazione del danno da occupazione illegittima, sostenendo che, sebbene la sentenza del T.a.r. Calabria - Reggio Calabria n. 569 del 2013, ai fini dell’individuazione della scadenza dei termini di occupazione legittima, indicasse la data “ 1988 ”, a loro avviso, tenuto conto della motivazione della sentenza stessa e degli atti di causa, si sarebbe dovuto concludere per la configurabilità di un “ errore materiale ”. Più precisamente, gli appellanti hanno sostenuto quanto letteralmente si riporta: “ non è dato comprendere agli appellanti per quale ragione il Giudice a quo non abbia vagliato con la dovuta attenzione gli atti processuali dai quali si evince l’errore nella data “1988” o comunque verificato la fondatezza o meno della doglianza degli odierni appellanti in punto di decorrenza del calcolo ”.
Sotto un diverso profilo, poi, gli appellanti hanno sostenuto che il T.a.r. non avrebbe “ colto che il Giudicato ha applicato in via equitativa la Riduzione del 50% (così stabilendo l’importo già ridotto di € 32,00 al mq, poiché abbattuto del 50%) e non parla di “devalutazione” (bensì solo di “rivalutazione”, avendo già effettuato a monte la devalutazione nel momento stesso in cui ha abbattuto ad € 32,00 al mq) mentre il Commissario ad Acta ha calcolato riducendo di un ulteriore 50% il prezzo al mq (così giungendo a determinare il valore di € 16,00) e devalutando il totale (per poi rivalutarlo) ” e, ancora, che il giudice di prime cure non avrebbe “ spiegato in maniera logica e congrua per quale ragione il criterio di quantificazione dell’indennità di occupazione stabilito dalla Sentenza n° 569/2013 sarebbe quello indicato o applicato dal Comune di RC/dal Commissario ad Acta e in quale parte della Sentenza n° 569/2013 risulterebbe stabilito che l’indennità di che trattasi debba subire “una doppia falcidia” ”.
3.2. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti hanno censurato la sentenza nella parte in cui il T.a.r. ha ritenuto che la presenza della piantagione di bergamotti costituisca un fatto nuovo mai dedotto prima, insistendo nel sostenere che, in caso di riduzione in pristino, dovrebbe essere ripristinata anche tale piantagione. Sul punto, il T.a.r. ha affermato, per l’appunto, che si tratterebbe di un fatto nuovo, “ mai dedotto né davanti al giudice della cognizione, laddove si è discusso non dell’esistenza di colture nell’area occupata, ma soltanto di “opere”, né davanti al giudice dell’ottemperanza ”.
Per contro, ad avviso degli appellanti, “ il Giudice della Sentenza non spiega per quale ragione di fatto o di diritto il Comune di RC non dovrebbe eseguire la Sentenza correttamente e puntualmente (e quindi ripristinando il “TT” e non semplicemente rimuovendo l’impianto sportivo dalla particella) e prima ancora per quale motivo non rientrerebbe nelle sue competenze accertare incidentalmente lo stato dei luoghi alla data di Immissione in Possesso (posto che afferisce ad un aspetto esecutivo). Dichiarando che sulla Particella n° 389 all’epoca dell’Immissione in Possesso esisteva un TT, de iure e de facto, il TAR di Reggio Calabria non avrebbe integrato il Giudicato ”.
In altri termini, il giudice di primo grado non avrebbe spiegato “ per quale motivo, seppure l’esistenza del TT all’atto dell’immissione in possesso è documentale (e nota all’Ente cui il Commissario ad Acta ha deferito l’esecuzione) ed il Giudicato imponga la riduzione in pristino (un ripristino che il Commissario ad Acta deve realizzare fedelmente e non già arbitrariamente o liberamente), non rientrerebbe nei suoi poteri chiarire al Commissario ad Acta come debba essere correttamente eseguito il Giudicato in punto di Riduzione in pristino della Particella 389 ”.
3.3. Con il terzo e ultimo motivo di appello, infine, è stato impugnato il capo della sentenza del T.a.r. recante la compensazione delle spese processuali, disposta in ragione della “ palese violazione dei doveri di chiarezza e di sinteticità nella redazione del reclamo ”, sostenendo che non ne ricorressero i presupposti.
4. Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, limitandosi al deposito di un atto di costituzione formale senza poi svolgere ulteriori difese e si è del pari costituito il Comune di Reggio Calabria, replicando alle censure proposte e chiedendo il rigetto dell’appello.
5. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione alla camera di consiglio del 4 dicembre 2025 – reputa che l’appello non sia fondato per le ragioni che di seguito, sinteticamente, si espongono.
5.1. Il primo motivo di gravame è manifestamente infondato, perché la tesi secondo cui nell’ambito della sentenza del T.a.r. Calabria - Reggio Calabria n. 569 del 2013 vi sarebbe stato un errore materiale non può essere condivisa dal momento che, in relazione a tale pronuncia, non è mai stata proposta l’istanza di correzione dell’errore materiale, sicché la prospettazione degli appellanti finisce per tradursi in un’inammissibile richiesta di modifica del giudicato formatosi sulla sopra citata sentenza, essendo, viceversa, del tutto corretto quanto affermato dal T.a.r. secondo cui “ la scadenza dei termini di occupazione legittima è collocata dal giudicato al 1988 e non al 1986 come pretenderebbero i ricorrenti ”.
Per quanto concerne la contestazione relativa all’applicazione del coefficiente di riduzione, la censura si risolve in una contestazione generica e comunque infondata, poiché gli appellanti hanno sostenuto che il T.a.r. non avrebbe spiegato “ in maniera logica e congrua per quale ragione il criterio di quantificazione dell’indennità di occupazione stabilito dalla Sentenza n° 569/2013 sarebbe quello indicato o applicato dal Comune di RC/dal Commissario ad Acta ”. A prescindere dai profili di inammissibilità della censura per genericità, rileva comunque il Collegio che è stata proprio la sentenza del T.a.r. n. 569 del 2013 ad aver previsto l’applicazione del coefficiente di riduzione del 50% rispetto al valore per l’area D1, con la conseguenza che è dunque corretto il provvedimento impugnato avendo il Commissario ad acta applicato il sopra citato coefficiente di riduzione del 50% sulla somma individuata dal CTU, non essendovi, pertanto, alcuna “ doppia falcidia ” ed essendo per altro verso il meccanismo di devalutazione e rivalutazione coerente con la natura di debito di valore propria dell’obbligazione risarcitoria.
5.2. Il secondo motivo di gravame è anch’esso infondato, in quanto, da un lato, come correttamente rilevato dal T.a.r., la questione relativa alla presenza della piantagione di bergamotti non è mai stata introdotta né nel processo di cognizione né in quello di ottemperanza, fermo restando, in ogni caso, che il verbale di immissione in possesso (doc. 43) pur menzionando la presenza di bergamotti e altri alberi da frutto reca indicazioni generiche che fanno riferimento a piante che non si trovavano in buone condizioni, trattandosi, come si legge nel verbale, di “ piante in precarie condizioni di sviluppo e vegetazione ” e, dall’altro lato, fa riferimento alla presenza di bergamotti giovani, altri alberi da frutto e ortaggi, sicché non sarebbe comunque possibile desumere la presenza di una vera e propria “ piantagione di bergamotti ”, come pretenderebbero gli appellanti.
5.3. Infine, è da reputarsi del tutto infondato il terzo e ultimo motivo di gravame, con cui è stata censurata la decisione del giudice di primo grado in relazione alla compensazione delle spese del giudizio, in quanto, anche a prescindere dalla “ palese violazione dei doveri di chiarezza e di sinteticità nella redazione del reclamo ” stigmatizzata dal T.a.r., da un lato, la domanda era solo parzialmente fondata, essendo stati accolti soltanto due motivi su dodici e, dall’altro lato, risulta comunque necessario rammentare i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato con riferimento agli ampi poteri discrezionali del giudice di primo grado rispetto alle spese del giudizio. Sul punto, cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V, 15 novembre 2023, n. 9791, secondo cui: “ La statuizione del primo giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale … come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l'ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso che la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate ”; nonché, nel medesimo senso, Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2023, n. 3407; Cons. Stato, sez. V, 10 marzo 2023, n. 2543; Cons. Stato, sez. V, 6 dicembre 2022, n. 10680; Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 2022, n. 6036.
6. Dalle considerazioni che precedono discende, pertanto, il rigetto dell’appello.
7. Le spese processuali del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EN NE, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
EN CC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN CC | EN NE |
IL SEGRETARIO