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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/10/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1407/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Pamela Zanardini e dall'avv. Enrica Domenighini
(entrambe del foro di Brescia)
- RICORRENTE contro
in qualità di titolare della ditta individuale M.M. CP_1
AG DI AR RI
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione.
In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori del ricorrente concludevano come da atto scritto, tempestivamente depositato. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 13 giugno 2025) conveniva in giudizio in qualità di Parte_1 CP_1 titolare della ditta individuale M.M. AG di MI AH e ne chiedeva la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 16.257,25, di cui euro
2.508,88 a titolo di T.F.R., ovvero quella diversa accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di retribuzioni non corrisposte in relazione alle mensilità da luglio 2024 a gennaio 2025 e T.F.R.
Precisamente, il lavoratore deduceva che:
- egli era stato assunto alle dipendenze di titolare CP_1 dell'omonima ditta individuale M.M. AG di MI AH con sede a Edolo (BS), in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato dall'1 febbraio 2024 al 31 gennaio 2025 (cfr. all. 1, visura ordinaria dell'impresa; all. 2 lettera di assunzione;
all. 3 scheda di sintesi C.C.N.L. applicato);
- il rapporto di lavoro era cessato per scadenza del termine (cfr. all. 4, comunicazione UNI-LAV);
- il ricorrente svolgeva le mansioni di operaio qualificato, inquadrato al secondo livello del C.C.N.L. Edilizia Industria;
- la retribuzione globale di fatto mensile era pari a € 1.923,76 e la retribuzione utile ammontava a € 2.525,80 (cfr. all. 5, copia buste Pt_2 paga in possesso del ricorrente);
- non aveva percepito la retribuzione a decorrere dal mese di Parte_1 luglio 2024, così come non aveva mai ricevuto i relativi cedolini paga;
- nel mese di novembre 2024 aveva ricevuto un acconto sul cedolino di luglio di € 2.000,00 sulla maggior retribuzione dovuta di € 2.550,95, mentre per i mesi successivi non aveva percepito alcunché (cf. all. 6 copia estratto conto bancario);
- egli aveva diritto al pagamento delle retribuzioni di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, nonché del
T.F.R., per complessivi euro 16.257,25 (di cui euro 2.508,88 a titolo di
2 T.F.R.), come da conteggio sindacale che si produceva (doc. 7 fasc. ricorrente).
Rassegnava le seguenti conclusioni: respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, dichiarata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in ricorso;
accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione degli emolumenti arretrati individuati in premessa, condannare il Sig. titolare CP_1 dell'omonima ditta individuale M.M. AG DI AR RI, corrente a Edolo (BS) Via Guglielmo Marconi n. 219, C.F. C.F._1
e P.IVA a pagare a parte ricorrente la somma lorda complessiva P.IVA_1 di €uro 16.257,25 di cui €uro 2.508,88 per TFR o quella diversa che sarà accertata in corso di causa, o secondo equità dal Giudice oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
IN VIA SUBORDINATA: respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, condannare il datore di lavoro a corrispondere al ricorrente la somma che il Giudice riterrà di giustizia a titolo di emolumenti arretrati e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze e compensi professionali del giudizio, oltre rimborso spese generali al 15% e CPA, con formale richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori>.
2. Pur ritualmente evocata in giudizio, all'udienza del 18 settembre 2025 la ditta individuale convenuta ometteva di costituirsi, di talché era dichiarata contumace.
3. All'udienza del 23 ottobre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter
c.p.c., parte ricorrente compiegava nota scritta in cui insisteva per l'accoglimento delle istanze avanzate in ricorso e si riportava alle conclusioni ivi formulate.
Indi la causa era trattenuta in decisione, in quanto puramente documentale.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei termini che seguono.
Un primo rilievo: è provato per tabulas dal deposito della lettera di assunzione di cui al doc. 2 (allegato al ricorso), nonché della comunicazione UNI - LAV (cfr. doc. 4 allegato al ricorso), che abbia lavorato dall'1 febbraio 2024 Parte_1
3 al 31 gennaio 2025 alle dipendenze della ditta individuale resistente contumace
M.M. AG di MI AH come operaio qualificato (montatore di ponteggi) come esplicitamente indicato dalla resistente contumace nella lettera di assunzione citata e nella citata comunicazione UNI - LAV, con conseguente attribuzione del 2° livello, ai sensi del C.C.N.L. Edilizia - Industria.
5. Tanto premesso in fatto, va rammentato che, in tema di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per il pagamento di quanto asseritamente dovuto ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, mentre incombe sul debitore la prova del pagamento già avvenuto, ovvero dell'estinzione dell'obbligazione per altre ragioni.
Come afferma secondo un consolidato orientamento la Suprema Corte, avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione> (Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 13 aprile 1992, n. 4512).
Tale prova, nella fattispecie in esame, è del tutto mancata, atteso che la società convenuta M.M. AG di quale datrice di lavoro della CP_1 ricorrente, ha omesso di costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese.
Nemmeno ha versato a fascicolo le buste paga, ovvero ha dato prova dell'adempimento, anche solo parziale o tardivo.
Non assolvendo all'onere probatorio sulla stessa incombente, non ha dimostrato l'estinzione dell'obbligazione di pagamento.
6. Reputa la Giudice condivisibili i conteggi elaborati da parte ricorrente con l'ausilio dell'Ufficio Vertenze - C.G.I.L. Vallecamonica - Sebino, in assenza dei cedolini relativi alle mensilità di retribuzione di agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025, nonché competenze di fine rapporto, mai consegnati dalla società datrice, in quanto coerenti con le previsioni contrattuali e con quanto indicato nelle tre buste paga consegnate dalla datrice di
4 lavoro a (cfr. doc. 5 allegati al ricorso, mensilità di maggio, giugno Parte_1
e luglio 2024).
Di conseguenza, si accerta il diritto della ricorrente al versamento degli importi maturati, a titolo di retribuzioni e competenze di fine rapporto, pari all'importo lordo globale di € 16.257,25, di cui € 2.508,88 a titolo di T.F.R.
Sull'ammontare così calcolato devono essere riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi sul totale rivalutato, dalla scadenza al saldo effettivo.
7. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante,
Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
In questo caso, soccombente è la parte convenuta.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, di agevole e pronta soluzione, si applicano i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al Decreto Ministeriale.
Si considerano solo le fasi di studio e introduttiva (pari rispettivamente a euro
911,00 e a euro 389,00), in quanto non vi è stata attività istruttoria e la fase decisionale si è risolta in mero richiamo alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, di talché va esclusa in quanto non implicante alcun impegno peculiare aggiuntivo.
Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico della ditta individuale M.M.
AG di MI AH e sono liquidate nella somma complessiva di euro
1.300,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
5 1) accerta e dichiara che tra e M.M. AG di MI Parte_1
AH è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, con prestazione lavorativa full-time, dall'1 febbraio 2024 al 31 gennaio 2025;
2) accerta il diritto di parte ricorrente al versamento degli importi a titolo di retribuzioni ordinarie e per competenze di fine rapporto, maturati nel periodo di cui al punto 1) e non versati da M.M. AG di MI AH;
3) condanna M.M. AG di MI AH al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di € 16.257,25, di cui € 2.508,88 a titolo di T.F.R., oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4) condanna M.M. AG di MI AH a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, liquidate complessivamente in euro 1.300,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 24 ottobre 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Pamela Zanardini e dall'avv. Enrica Domenighini
(entrambe del foro di Brescia)
- RICORRENTE contro
in qualità di titolare della ditta individuale M.M. CP_1
AG DI AR RI
- RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: retribuzione.
In vista dell'udienza di discussione, celebrata in trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c., i procuratori del ricorrente concludevano come da atto scritto, tempestivamente depositato. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 13 giugno 2025) conveniva in giudizio in qualità di Parte_1 CP_1 titolare della ditta individuale M.M. AG di MI AH e ne chiedeva la condanna al pagamento della somma complessiva di euro 16.257,25, di cui euro
2.508,88 a titolo di T.F.R., ovvero quella diversa accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di retribuzioni non corrisposte in relazione alle mensilità da luglio 2024 a gennaio 2025 e T.F.R.
Precisamente, il lavoratore deduceva che:
- egli era stato assunto alle dipendenze di titolare CP_1 dell'omonima ditta individuale M.M. AG di MI AH con sede a Edolo (BS), in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato dall'1 febbraio 2024 al 31 gennaio 2025 (cfr. all. 1, visura ordinaria dell'impresa; all. 2 lettera di assunzione;
all. 3 scheda di sintesi C.C.N.L. applicato);
- il rapporto di lavoro era cessato per scadenza del termine (cfr. all. 4, comunicazione UNI-LAV);
- il ricorrente svolgeva le mansioni di operaio qualificato, inquadrato al secondo livello del C.C.N.L. Edilizia Industria;
- la retribuzione globale di fatto mensile era pari a € 1.923,76 e la retribuzione utile ammontava a € 2.525,80 (cfr. all. 5, copia buste Pt_2 paga in possesso del ricorrente);
- non aveva percepito la retribuzione a decorrere dal mese di Parte_1 luglio 2024, così come non aveva mai ricevuto i relativi cedolini paga;
- nel mese di novembre 2024 aveva ricevuto un acconto sul cedolino di luglio di € 2.000,00 sulla maggior retribuzione dovuta di € 2.550,95, mentre per i mesi successivi non aveva percepito alcunché (cf. all. 6 copia estratto conto bancario);
- egli aveva diritto al pagamento delle retribuzioni di luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, nonché del
T.F.R., per complessivi euro 16.257,25 (di cui euro 2.508,88 a titolo di
2 T.F.R.), come da conteggio sindacale che si produceva (doc. 7 fasc. ricorrente).
Rassegnava le seguenti conclusioni: respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, dichiarata l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in ricorso;
accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione degli emolumenti arretrati individuati in premessa, condannare il Sig. titolare CP_1 dell'omonima ditta individuale M.M. AG DI AR RI, corrente a Edolo (BS) Via Guglielmo Marconi n. 219, C.F. C.F._1
e P.IVA a pagare a parte ricorrente la somma lorda complessiva P.IVA_1 di €uro 16.257,25 di cui €uro 2.508,88 per TFR o quella diversa che sarà accertata in corso di causa, o secondo equità dal Giudice oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
IN VIA SUBORDINATA: respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso, condannare il datore di lavoro a corrispondere al ricorrente la somma che il Giudice riterrà di giustizia a titolo di emolumenti arretrati e TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria di spese, competenze e compensi professionali del giudizio, oltre rimborso spese generali al 15% e CPA, con formale richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. a favore dei sottoscritti procuratori>.
2. Pur ritualmente evocata in giudizio, all'udienza del 18 settembre 2025 la ditta individuale convenuta ometteva di costituirsi, di talché era dichiarata contumace.
3. All'udienza del 23 ottobre 2025, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter
c.p.c., parte ricorrente compiegava nota scritta in cui insisteva per l'accoglimento delle istanze avanzate in ricorso e si riportava alle conclusioni ivi formulate.
Indi la causa era trattenuta in decisione, in quanto puramente documentale.
4. Il ricorso è fondato e merita accoglimento, nei termini che seguono.
Un primo rilievo: è provato per tabulas dal deposito della lettera di assunzione di cui al doc. 2 (allegato al ricorso), nonché della comunicazione UNI - LAV (cfr. doc. 4 allegato al ricorso), che abbia lavorato dall'1 febbraio 2024 Parte_1
3 al 31 gennaio 2025 alle dipendenze della ditta individuale resistente contumace
M.M. AG di MI AH come operaio qualificato (montatore di ponteggi) come esplicitamente indicato dalla resistente contumace nella lettera di assunzione citata e nella citata comunicazione UNI - LAV, con conseguente attribuzione del 2° livello, ai sensi del C.C.N.L. Edilizia - Industria.
5. Tanto premesso in fatto, va rammentato che, in tema di ripartizione dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., il creditore che agisca per il pagamento di quanto asseritamente dovuto ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, mentre incombe sul debitore la prova del pagamento già avvenuto, ovvero dell'estinzione dell'obbligazione per altre ragioni.
Come afferma secondo un consolidato orientamento la Suprema Corte, avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione> (Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 13 aprile 1992, n. 4512).
Tale prova, nella fattispecie in esame, è del tutto mancata, atteso che la società convenuta M.M. AG di quale datrice di lavoro della CP_1 ricorrente, ha omesso di costituirsi in giudizio e di svolgere le proprie difese.
Nemmeno ha versato a fascicolo le buste paga, ovvero ha dato prova dell'adempimento, anche solo parziale o tardivo.
Non assolvendo all'onere probatorio sulla stessa incombente, non ha dimostrato l'estinzione dell'obbligazione di pagamento.
6. Reputa la Giudice condivisibili i conteggi elaborati da parte ricorrente con l'ausilio dell'Ufficio Vertenze - C.G.I.L. Vallecamonica - Sebino, in assenza dei cedolini relativi alle mensilità di retribuzione di agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2024 e gennaio 2025, nonché competenze di fine rapporto, mai consegnati dalla società datrice, in quanto coerenti con le previsioni contrattuali e con quanto indicato nelle tre buste paga consegnate dalla datrice di
4 lavoro a (cfr. doc. 5 allegati al ricorso, mensilità di maggio, giugno Parte_1
e luglio 2024).
Di conseguenza, si accerta il diritto della ricorrente al versamento degli importi maturati, a titolo di retribuzioni e competenze di fine rapporto, pari all'importo lordo globale di € 16.257,25, di cui € 2.508,88 a titolo di T.F.R.
Sull'ammontare così calcolato devono essere riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi sul totale rivalutato, dalla scadenza al saldo effettivo.
7. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante,
Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
In questo caso, soccombente è la parte convenuta.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni di fatto e di diritto esaminate, di agevole e pronta soluzione, si applicano i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al Decreto Ministeriale.
Si considerano solo le fasi di studio e introduttiva (pari rispettivamente a euro
911,00 e a euro 389,00), in quanto non vi è stata attività istruttoria e la fase decisionale si è risolta in mero richiamo alle conclusioni formulate nell'atto introduttivo, di talché va esclusa in quanto non implicante alcun impegno peculiare aggiuntivo.
Pertanto, le spese processuali vanno poste a carico della ditta individuale M.M.
AG di MI AH e sono liquidate nella somma complessiva di euro
1.300,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
5 1) accerta e dichiara che tra e M.M. AG di MI Parte_1
AH è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, con prestazione lavorativa full-time, dall'1 febbraio 2024 al 31 gennaio 2025;
2) accerta il diritto di parte ricorrente al versamento degli importi a titolo di retribuzioni ordinarie e per competenze di fine rapporto, maturati nel periodo di cui al punto 1) e non versati da M.M. AG di MI AH;
3) condanna M.M. AG di MI AH al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di € 16.257,25, di cui € 2.508,88 a titolo di T.F.R., oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
4) condanna M.M. AG di MI AH a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, liquidate complessivamente in euro 1.300,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 24 ottobre 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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