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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/08/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. V.G. 26801/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 26801/2024 promossa da:
Controparte_1
e
CP_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FALLETTI MAURIZIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 CP_2 civile in TORINO il 27/11/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 765 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 12/02/2005. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 22/07/2015.
Con ricorso depositato il 14/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti a carico della sig.ra CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Controparte_1 e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti hanno già precedentemente definito ogni aspetto economico: rinunciano reciprocamente a richiedere il mantenimento o contributi economici a qualsivoglia titolo e dichiarano di null'altro pretendere dal punto di vista patrimoniale l'uno dall'altra. CP_ DISPONE che il sig. contribuirà economicamente alle esigenze del figlio , che Per_1 attualmente risiede presso i nonni paterni in Torino, Via Roveda n. 45, sulla base delle esigenze che verranno di volta in volta manifestate da questi ultimi, come già in essere, visto che il figlio ha da poco iniziato l'attività lavorativa.
DISPONE che entrambi i genitori comparteciperanno alle spese straordinarie relativa a nella Per_1 misura del 50% ciascuno per tutte le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e per quelle relative alle attività sportive, ricreative ed educative, previamente concordate, ovvero necessarie, e comunque documentate volendo le parti rifarsi, per quanto qui non derogato, ai principi ed alle specifiche di cui al Protocollo Avvocati -Tribunale del 15.03.2016., almeno per i prossimi dodici mesi a far tempo dalla sottoscrizione del presente ricorso, in quanto il figlio ha da poco iniziato l'attività lavorativa.
DÀ ATTO che le spese legali e processuali del presente procedimento sono a carico della sig.ra
CP_1
DÀ ATTO che l'assegno unico, qualora dovuto anche successivamente, verrà percepito al 50 % da ciascun genitore.
Spese di lite come da accordo tra le parti a carico della sig.ra CP_1 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. dott. Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.v.g. 26801/2024 promossa da:
Controparte_1
e
CP_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FALLETTI MAURIZIO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 CP_2 civile in TORINO il 27/11/2004.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 765 parte I serie - del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 12/02/2005. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 22/07/2015.
Con ricorso depositato il 14/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti a carico della sig.ra CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori Controparte_1 e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in CP_2 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che le parti hanno già precedentemente definito ogni aspetto economico: rinunciano reciprocamente a richiedere il mantenimento o contributi economici a qualsivoglia titolo e dichiarano di null'altro pretendere dal punto di vista patrimoniale l'uno dall'altra. CP_ DISPONE che il sig. contribuirà economicamente alle esigenze del figlio , che Per_1 attualmente risiede presso i nonni paterni in Torino, Via Roveda n. 45, sulla base delle esigenze che verranno di volta in volta manifestate da questi ultimi, come già in essere, visto che il figlio ha da poco iniziato l'attività lavorativa.
DISPONE che entrambi i genitori comparteciperanno alle spese straordinarie relativa a nella Per_1 misura del 50% ciascuno per tutte le spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche e per quelle relative alle attività sportive, ricreative ed educative, previamente concordate, ovvero necessarie, e comunque documentate volendo le parti rifarsi, per quanto qui non derogato, ai principi ed alle specifiche di cui al Protocollo Avvocati -Tribunale del 15.03.2016., almeno per i prossimi dodici mesi a far tempo dalla sottoscrizione del presente ricorso, in quanto il figlio ha da poco iniziato l'attività lavorativa.
DÀ ATTO che le spese legali e processuali del presente procedimento sono a carico della sig.ra
CP_1
DÀ ATTO che l'assegno unico, qualora dovuto anche successivamente, verrà percepito al 50 % da ciascun genitore.
Spese di lite come da accordo tra le parti a carico della sig.ra CP_1 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.