Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 698
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica atti presupposto

    La Corte ha ritenuto provata la notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento presupposti, nonché di precedenti avvisi di intimazione, rendendo inammissibili i rilievi tardivi.

  • Rigettato
    Prescrizione/decadenza pretese tributarie

    La Corte ha ritenuto che i termini di prescrizione siano stati interrotti dalla notifica di atti precedenti e che ogni questione di prescrizione/decadenza maturata antecedentemente alla notifica dell'intimazione impugnata sia inammissibile ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 546/1992.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione dell'atto

    La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato sia conforme ai suoi scopi di sollecitare il pagamento di crediti consolidati per effetto della notifica degli atti presupposti.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    La Corte dichiara il parziale difetto di giurisdizione per le pretese non tributarie, rimettendo la causa al giudice ordinario competente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 698
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 698
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo