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Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 698/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente PETRONE FRANCESCO, Relatore CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3856/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria
Email_2elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Reggio Calabria
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 - ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Nazionale Pentimele N.87 89051 Reggio Di Calabria RC
Email_5 elettivamente domiciliato presso
Inps Direzione Provinciale Reggio Calabria - D.romeo N.15 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 09420249015021520000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6527/2025 depositato il 12/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto in data 8.5.2025 nei confronti di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, AGENZIA ENTRATE RC, INPS, REGIONE CALABRIA e CAMERA di Ricorrente_1COMMERCIO RC, depositato in data 5.6.2025, , con il ministero del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento, della intimazione di pagamento n. 09420249015021520000 del 25.10.2024, che assumeva notificata in data 10.3.2025 e dei seguenti carichi dalla stessa portati per cartelle e avvisi per complessivi euro 163.312,90.
1. cartella n. 09420140019695968000;
2. cartella n. 09420150001804064000;
3. cartella n. 09420160024941437000;
4. cartella n. 09420160029508141000,
5. cartella n. 09420170015686102000;
6. cartella n. 09420180021541037000,
7. cartella n. 09420190011905715000,
8. cartella n. 09420190022910847000,
9. cartella n. 0942020200003464631000,
10. cartella n. 0942020200009427345000,
11. cartella n. 0942020220026469153000;
12. avviso di addebito n. 39420150002296955000;
13. avviso di addebito n. 3942016001435775000; 14. avviso di addebito n. 39420160003905737000;
15. avviso di addebito n. 39420170002392042000;
16. avviso di addebito n. 39420170002980770000;
17. avviso di addebito n. 39420170003690911000;
18. avviso di addebito n. 39420180002239076000;
19. avviso di addebito n. 39420180005310306000;
20. avviso di addebito n. 39420190002348538000;
21. avviso di addebito n.394201000225489000;
22. avviso di accertamento TD7010701803/2016;
23. avviso di accertamento TD7010701833/2016. Deduceva il ricorrente che la stessa aveva ritenersi illegittima per:
1. non essere stata preceduta dalla notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento presupposto;
2. essere estinte per prescrizione/decadenza le pretese tributarie;
3. essere carente la motivazione dell'atto in quanto mancante della allegazione degli atti presupposto. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. INPS restava intimata. Si costituiva AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, e opponeva preliminarmente il difetto di giurisdizione per i carichi non tributari;
deduceva l'inammissibilità del ricorso per essere state le cartelle regolarmente notificate e dunque ormai inoppugnabili e conseguentemente l'atto impugnato pure adeguatamente motivato. Opponeva poi il mancato decorso dei termini di prescrizione, comunque assoggettato a sospensione ex lege per l'emergenza covid 19 dall'8.3.2020 al 31.8.2021, anche a motivo della notifica di altri precedenti atti interruttivi che pure produceva. Chiedeva quindi rigettarsi il ricorso con vittoria delle competenze di lite. Anche AGENZIA ENTRATE si costituiva e opponeva la regolare notifica degli avvisi di accertamento e della iscrizione a ruolo. Chiedeva quindi rigettarsi il ricorso e le competenze di lite. Si costituivano pure il REGIONE CALABRIA e CAMERA DI COMMERCIO che opponevano la carenza di legittimazione passiva, provavano la notifica degli atti di loro spettanza e chiedevano l'estromissione dal giudizio), INPS (per), il COMUNE DI PALMI (opponendo il difetto di giurisdizione trattandosi di cartella per sanzione amministrativa). All'odierna udienza pubblica, presente il solo rappresentante di AGENZIA ENTRATE e la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente merita accoglimento (e comunque rilievo d'ufficio) l'eccezione di difetto di giurisdizione opposta da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE in relazione alle pretese non tributarie per le quali è prevista la giurisdizione del giudice ordinario, il Tribunale in funzione di giudice del lavoro territorialmente competente, innanzi ai quali la causa, in parte qua, deve essere riassunta nei termini fissati dalla legge processuale. Quanto ai carichi tributari invece il ricorso non può trovare accoglimento. Se evidentemente privo di pregio è il motivo concernente la motivazione dell'atto impugnato, certamente conforme ai suoi scopi di sollecitare il pagamento di crediti ormai consolidati per effetto della notifica degli atti presupposti, risulta assolutamente decisiva ai fini che ci occupano l'evidenza che tanto AGENZIA ENTRATE che AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE hanno provato la notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento esecutivi presupposti, ma pure che quello impugnato è solo l'ultimo avviso di intimazione contenente i carichi oggi opposti che viene notificato al ricorrente. In particolare, prima di quello impugnato risultano regolarmente notificati alla ricorrente (a mani della stessa) anche la COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476201900000210000, in data 16.1.2019 i precedenti avvisi di INTIMAZIONE n. 09420239000349369000 in data 20.3.2023 e e 09420229005095121000 in data 9.10.2022 (per compiuta giacenza) portanti i carichi più risalenti impugnati nel presente giudizio e gli AVVISI di ACCERTAMENTO emessi da AGENZIA ENTRATE. Tanto sancisce l'inammissibilità per intempestività dei rilievi opposti a tutti gli atti ma è sufficiente pure al rigetto dell'eccezione di prescrizione opposta. I termini (anche quello minimo triennale per tasse auto) di prescrizione dei crediti sono stati interrotti per effetto della notifica degli atti richiamati che hanno preceduto quelli impugnati;
né potrebbe nemmeno più valutarsi l'eventuale decadenza/prescrizione in ipotesi (comunque smentita dalla enorme mole di atti interruttivi notificati) maturata antecedentemente alla notifica della INTIMAZIONE impugnata essendo il relativo rilievo inammissibile a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992; ancora di recente la Suprema Corte ha infatti avuto modo di ribadire che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021).
Si impone pertanto il rigetto del ricorso. Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) ove dovuti, in favore di tutte le resistenti.
P.Q.M.
La Corte, per come indicato in parte motiva, dichiara il parziale difetto di giurisdizione e, nel resto, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.311,00 (milletrecentoundici) in favore di ciascuna parte resistente.
Il Giudice relatore Il Presidente
(Dott. Francesco Petrone) (Dott. Carmelo Barbaro)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente PETRONE FRANCESCO, Relatore CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3856/2025 depositato il 05/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria
Email_2elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Reggio Calabria
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_3 CF_Difensore_3 - ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Nazionale Pentimele N.87 89051 Reggio Di Calabria RC
Email_5 elettivamente domiciliato presso
Inps Direzione Provinciale Reggio Calabria - D.romeo N.15 89125 Reggio Di Calabria RC
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 09420249015021520000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6527/2025 depositato il 12/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto in data 8.5.2025 nei confronti di AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, AGENZIA ENTRATE RC, INPS, REGIONE CALABRIA e CAMERA di Ricorrente_1COMMERCIO RC, depositato in data 5.6.2025, , con il ministero del difensore all'uopo nominato, proponeva ricorso per l'annullamento, della intimazione di pagamento n. 09420249015021520000 del 25.10.2024, che assumeva notificata in data 10.3.2025 e dei seguenti carichi dalla stessa portati per cartelle e avvisi per complessivi euro 163.312,90.
1. cartella n. 09420140019695968000;
2. cartella n. 09420150001804064000;
3. cartella n. 09420160024941437000;
4. cartella n. 09420160029508141000,
5. cartella n. 09420170015686102000;
6. cartella n. 09420180021541037000,
7. cartella n. 09420190011905715000,
8. cartella n. 09420190022910847000,
9. cartella n. 0942020200003464631000,
10. cartella n. 0942020200009427345000,
11. cartella n. 0942020220026469153000;
12. avviso di addebito n. 39420150002296955000;
13. avviso di addebito n. 3942016001435775000; 14. avviso di addebito n. 39420160003905737000;
15. avviso di addebito n. 39420170002392042000;
16. avviso di addebito n. 39420170002980770000;
17. avviso di addebito n. 39420170003690911000;
18. avviso di addebito n. 39420180002239076000;
19. avviso di addebito n. 39420180005310306000;
20. avviso di addebito n. 39420190002348538000;
21. avviso di addebito n.394201000225489000;
22. avviso di accertamento TD7010701803/2016;
23. avviso di accertamento TD7010701833/2016. Deduceva il ricorrente che la stessa aveva ritenersi illegittima per:
1. non essere stata preceduta dalla notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento presupposto;
2. essere estinte per prescrizione/decadenza le pretese tributarie;
3. essere carente la motivazione dell'atto in quanto mancante della allegazione degli atti presupposto. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. INPS restava intimata. Si costituiva AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, e opponeva preliminarmente il difetto di giurisdizione per i carichi non tributari;
deduceva l'inammissibilità del ricorso per essere state le cartelle regolarmente notificate e dunque ormai inoppugnabili e conseguentemente l'atto impugnato pure adeguatamente motivato. Opponeva poi il mancato decorso dei termini di prescrizione, comunque assoggettato a sospensione ex lege per l'emergenza covid 19 dall'8.3.2020 al 31.8.2021, anche a motivo della notifica di altri precedenti atti interruttivi che pure produceva. Chiedeva quindi rigettarsi il ricorso con vittoria delle competenze di lite. Anche AGENZIA ENTRATE si costituiva e opponeva la regolare notifica degli avvisi di accertamento e della iscrizione a ruolo. Chiedeva quindi rigettarsi il ricorso e le competenze di lite. Si costituivano pure il REGIONE CALABRIA e CAMERA DI COMMERCIO che opponevano la carenza di legittimazione passiva, provavano la notifica degli atti di loro spettanza e chiedevano l'estromissione dal giudizio), INPS (per), il COMUNE DI PALMI (opponendo il difetto di giurisdizione trattandosi di cartella per sanzione amministrativa). All'odierna udienza pubblica, presente il solo rappresentante di AGENZIA ENTRATE e la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente merita accoglimento (e comunque rilievo d'ufficio) l'eccezione di difetto di giurisdizione opposta da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE in relazione alle pretese non tributarie per le quali è prevista la giurisdizione del giudice ordinario, il Tribunale in funzione di giudice del lavoro territorialmente competente, innanzi ai quali la causa, in parte qua, deve essere riassunta nei termini fissati dalla legge processuale. Quanto ai carichi tributari invece il ricorso non può trovare accoglimento. Se evidentemente privo di pregio è il motivo concernente la motivazione dell'atto impugnato, certamente conforme ai suoi scopi di sollecitare il pagamento di crediti ormai consolidati per effetto della notifica degli atti presupposti, risulta assolutamente decisiva ai fini che ci occupano l'evidenza che tanto AGENZIA ENTRATE che AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE hanno provato la notifica delle cartelle e degli avvisi di accertamento esecutivi presupposti, ma pure che quello impugnato è solo l'ultimo avviso di intimazione contenente i carichi oggi opposti che viene notificato al ricorrente. In particolare, prima di quello impugnato risultano regolarmente notificati alla ricorrente (a mani della stessa) anche la COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476201900000210000, in data 16.1.2019 i precedenti avvisi di INTIMAZIONE n. 09420239000349369000 in data 20.3.2023 e e 09420229005095121000 in data 9.10.2022 (per compiuta giacenza) portanti i carichi più risalenti impugnati nel presente giudizio e gli AVVISI di ACCERTAMENTO emessi da AGENZIA ENTRATE. Tanto sancisce l'inammissibilità per intempestività dei rilievi opposti a tutti gli atti ma è sufficiente pure al rigetto dell'eccezione di prescrizione opposta. I termini (anche quello minimo triennale per tasse auto) di prescrizione dei crediti sono stati interrotti per effetto della notifica degli atti richiamati che hanno preceduto quelli impugnati;
né potrebbe nemmeno più valutarsi l'eventuale decadenza/prescrizione in ipotesi (comunque smentita dalla enorme mole di atti interruttivi notificati) maturata antecedentemente alla notifica della INTIMAZIONE impugnata essendo il relativo rilievo inammissibile a termini dell'art. 19 ult. co. D.lgs. 546/1992; ancora di recente la Suprema Corte ha infatti avuto modo di ribadire che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito.” (Cass. Civ. Sez. 5, Ordinanza n. 37259 del 29.11.2021).
Si impone pertanto il rigetto del ricorso. Quanto al riparto delle spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge (rimborso forfetario, Iva e Cpa) ove dovuti, in favore di tutte le resistenti.
P.Q.M.
La Corte, per come indicato in parte motiva, dichiara il parziale difetto di giurisdizione e, nel resto, rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.311,00 (milletrecentoundici) in favore di ciascuna parte resistente.
Il Giudice relatore Il Presidente
(Dott. Francesco Petrone) (Dott. Carmelo Barbaro)