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Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/2026, n. 18813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18813 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26575/2020 R.G. proposto da: IA BO (nata il [...]), AN BO, LA BO, VA BO (nato il [...]), IA AT LO, LE BO, ILA BO, IA LI BO, RI FE, LL FE, e IA ES FE (queste ultime tre quali eredi di IA LA BO), LAnunzia FE e NI FE (questi ultimi due quali eredi di ON FE), NT WA NA, AN NA, RO MA, LA MA e DO MA (questi ultimi tre quali eredi per rappresentazione di AN IA NA), rappresentati e difesi dagli avvocati RO MA e LO UO;
-ricorrenti- contro Civile Sent. Sez. 2 Num. 18813 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: PICARO VINCENZO Data pubblicazione: 09/06/2026 2 Comune di Procida, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto RV;
-controricorrente- nonché contro Asl OL 2 Nord, IA BO (nata il [...]) e VA BO (nato il [...]); -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di OL n. 4563/2019 depositata il 20.9.2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.1.2026 dal Consigliere NC PI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale AL CC che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati Luigi Patrocelli (con delega degli avvocati LO UO e RO MA) per i ricorrenti e ER RV (con delega dell’avvocato Umberto RV) per il Comune controricorrente. FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 225/2009, il Tribunale di OL, Sezione distaccata di Pozzuoli, nella resistenza dei convenuti, rigettava le domande di risoluzione del contratto di donazione a rogito del notaio Monda del 20.10.1966 proposte dai germani ON, IA, IA LA, AN, UN e IA BO, (quest'ultima nata il [...]), in qualità di eredi del donante, NC BI, nei confronti del Comune di Procida e della A.S.L. OL 2, per cessazione della destinazione del complesso immobiliare, donato da BI NC all’E.C.A. di Procida, ad orfanotrofio femminile, di restituzione del bene e di risarcimento dei danni, e compensava le spese processuali. 3 Gli attori avevano dedotto che l’art. 4 dell’atto di liberalità, che prevedeva la destinazione del bene ad orfanotrofio, conteneva una condizione risolutiva, avveratasi in seguito alle determinazioni, adottate dal Comune di Procida a decorrere dal 1996, di cessazione dell’attività di orfanotrofio e di conversione della destinazione dell’immobile in pronto soccorso. In subordine, gli attori avevano rilevato che, anche qualificando la clausola dell'art. 4 come modus, poteva operare il rimedio risolutorio, ancorché non espressamente previsto nella donazione, atteso che l’impossibilità sopravvenuta doveva imputarsi al Comune e che l’obiettivo di dotare la comunità di un orfanotrofio costituiva elemento determinante dell’atto di liberalità. VA BO, nato il [...], AN BO, IA BO, nata il [...], LA IA BO, IA LI BO, VA BO, nato il [...], IA AT LO, ILA BO, LE BO, LA BO ed UN BO, tutti quali eredi di NC BI, proponevano gravame. Costituitosi in giudizio, il Comune di Procida resisteva alle avverse pretese e proponeva, a sua volta, appello incidentale solo sulle spese. Rimanevano contumaci in secondo grado la A.S.L. OL 2 e IA BO, nata il [...]. Con la sentenza n. 4563/2019 del 20.2/20.9.2019, la Corte d'Appello di OL confermava la pronuncia di prime cure. In specie, qualificava come modus la clausola contenuta nell’art. 4 della donazione, che prevedeva la destinazione dell’edificio donato ad orfanotrofio e poneva a carico del donatario uno specifico e continuativo obbligo di manutenzione dell’immobile, contrastante con le caratteristiche proprie della condizione risolutiva, cioè con la previsione di un evento futuro ed incerto, da cui dipendeva il venir meno dell’efficacia di un contratto. Rilevata, poi, la mancanza di un’espressa previsione di risoluzione contrattuale per inadempimento, respingeva la relativa domanda e quella conseguenziale 4 di rilascio dei beni donati. Infine, la Corte distrettuale respingeva la domanda di risarcimento danni degli eredi di NC BI. Allo scopo evidenziava che l’impossibilità sopravvenuta delle obbligazioni modali per causa non imputabile era dipesa oltre che dalle ragioni di carattere organizzativo-economico individuate dalla sentenza di primo grado, da un factum principis, consistente nell’intervenuta soppressione degli NT comunali di assistenza, con conseguente passaggio dei beni donati al Comune di Procida, e che nessun inadempimento poteva imputarsi a quest'ultimo, che aveva destinato l’edificio a presidio di pronto soccorso, trattandosi di uno scopo di valore sociale e assistenziale quantomeno uguale a quello sotteso alla donazione e consentito dalla L.R. Campania n. 14/1984, che aveva soppresso gli enti assistenziali della regione. Avverso tale sentenza IA BO, nata il [...], AN BO, LA BO, VA BO, nato il [...], IA AT LO, LE BO, ILA BO, IA LI BO, nonché RI FE, LL FE e IA ES FE (questi ultimi tre in qualità di eredi di IA LA BO), LAnunzia FE e NI FE (questi ultimi due in qualità di eredi per rappresentazione di ON FE, figlio premorto di IA LA BO), NT WA NA e AN NA (quali eredi di UN BO) e RO MA, LA MA e DO MA (questi ultimi due quali eredi per rappresentazione di AN IA NA, figlia premorta di UN BO) hanno proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di dieci censure. Il Comune di Procida ha resistito con controricorso, mentre la A.S.L. OL 2 Nord, IA BO, nata il [...], e VA BO, nato il [...], sono rimasti intimati. La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 5 In prossimità della pubblica udienza, i ricorrenti ed il controricorrente hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., si denunzia la violazione degli artt. 793, 1322, 1353, 1362, commi 1° e 2°, 1363, 1365, 1366 e 1456 c.c. La Corte territoriale avrebbe qualificato come modus la clausola contenuta nell’art. 4 dell'atto di donazione di NC BI del 20.10.1966 sulla scorta di un esame parcellizzato della stessa, che ne avrebbe tralasciato il nucleo essenziale, ovverosia l’espressa condizione della destinazione dell’immobile ad orfanotrofio, finalità per cui il donante si era determinato alla liberalità. Peraltro, la previsione che il donatario provvedesse alla manutenzione dell’immobile donato, valorizzata dalla Corte d'Appello, avrebbe invece rivestito un ruolo marginale, se non addirittura irrilevante, nella struttura della donazione, trattandosi di un obbligo previsto dalla legge e correlato alla titolarità del diritto di proprietà. Con il primo motivo ci si duole che l'impugnata sentenza abbia violato i criteri dell'interpretazione letterale secondo la comune intenzione delle parti tenendo conto anche del comportamento successivo delle parti (art. 1362 c.c.) e dell'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali (art. 1363 c.c.), per questa via qualificando l'art. 4 dell'atto di donazione di NC BI all'E.C.A. di Procida del 21.10.1966 come modo, anziché come condizione risolutiva. Si assume che la sentenza impugnata non abbia tenuto adeguatamente conto del fatto che, all'art. 4 dell'atto pubblico di donazione del 21.10.1966, la destinazione in perpetuo ad orfanotrofio femminile dell'edificio donato era espressamente indicata come “condizione” e che il giudice di secondo grado abbia focalizzato la propria attenzione solo sulla seconda parte dell'art. 4, relativa agli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio funzionali a perpetuarne l'agibilità e la gestione, 6 gravanti sul donatario, e non sulla prima parte, relativa alla destinazione in perpetuo della struttura ad orfanotrofio. Ulteriormente ci si duole che nell'ambito della valutazione del comportamento successivo delle parti, necessaria a ricostruire la comune intenzione delle stesse, non si sia tenuto conto che a fronte delle richieste di rilascio dei beni donati avanzate dagli eredi di NC BI il 30.7.1996, il Comune di Procida, con le delibere consiliari n. 109 e 110 del 19.11.1997, aveva avviato una procedura ablatoria, poi non definita, relativa ai beni donati, dichiarando l'indifferibilità ed urgenza delle opere di trasformazione dell'orfanotrofio in pronto soccorso, asseritamente riconoscendo in modo implicito di non essere proprietario dei beni donati per il verificarsi della condizione risolutiva rappresentata dalla cessazione della destinazione dell'edificio in questione ad orfanotrofio. Il primo motivo è infondato. L'art. 4 dell'atto di donazione del 21.10.1966 stabiliva: “La donazione viene effettuata con l'espressa condizione che l'edificio donato in perpetuo ad orfanotrofio femminile sotto il titolo “ON BI”; che l'E.C.A. dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio onde perpetuarne l'agibilità e la sua gestione”. La sentenza impugnata, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, non ha proceduto ad una valutazione della sola seconda parte dell'art. 4 sopra riportato. Dopo averne riportato infatti a pagina 6 il testo, sia pure sostituendo le parole “prevedendosi anche” al punto e virgola in effetti presente nella lettera del testo, la Corte distrettuale ha considerato che sia il donante che il Comune di Procida avevano l'espresso scopo di poter garantire attraverso la realizzazione e la donazione dell'immobile, adeguata assistenza alle ragazze orfane residenti nel comune, e poi che il donante aveva imposto uno specifico obbligo all'ente comunale tanto di assistenza quanto di manutenzione dell'immobile. 7 In questo modo il giudice di secondo grado ha tratto dall'interpretazione complessiva dell'art. 4, che con esso erano state imposte al donatario prestazioni specifiche e continuative rientranti nell'ambito delle obbligazioni contrattuali e limitanti la liberalità, da ricondurre alla figura del modus, e non riconducibili invece alle modalità operative della condizione, caratterizzate dal riferimento ad un evento futuro ed incerto, estraneo alle obbligazioni assunte dalle parti ed incidente in modo automatico sul piano dell'efficacia negoziale. Ulteriormente l'impugnata sentenza ha richiamato la sentenza n.2561/1974 di questa Corte, che ha stabilito che nell'indagine di fatto volta a distinguere se una donazione sia sottoposta a condizione o a modo, non hanno valore le espressioni adoperate, perché ciò che assume rilevanza è l'intenzione delle parti. Infine, la sentenza impugnata ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 5702/2012, secondo la quale, se oggetto della previsione contrattuale della donazione è una prestazione certa e determinata di dare o di fare posta a carico del donatario, si deve parlare di modus, ricorrendo altrimenti la figura della donazione sottoposta a condizione risolutiva. Pertanto, rispetto all'elemento letterale dell'uso del termine “condizione” si è privilegiato l'intento delle parti, che non era quello di legare l'efficacia della donazione in via automatica ad eventi futuri ed incerti estranei rispetto alle prestazioni imposte al donatario, bensì di porre a carico di quest'ultimo come veri e propri obblighi diminuenti il valore della liberalità, le prestazioni di ultimazione dell'edificio ed effettiva sua destinazione ad orfanotrofio e di manutenzione dello stesso per mantenerne l'agibilità e la gestione. Nessun rilievo poteva avere poi, ai fini della ricostruzione della comune intenzione delle parti, la mancata considerazione dell'avviamento di una procedura ablatoria, neppure sfociata nell'espropriazione, da parte del 8 Comune di Procida, che non era parte originaria del contratto di donazione. Il Comune di Procida è intervenuto con le dichiarazioni di pubblica utilità ed urgenza, a distanza di oltre trent'anni dalla donazione, non in funzione dell'acquisizione della proprietà dell'orfanotrofio, del quale era già proprietario in base al verbale di consegna del 13.1.1995 a seguito della soppressione dell'E.C.A. conseguente alla L.R. Campania n. 14/1994, che ha dichiarato estinte le Opere Pie, tra le quali rientrava il Conservatorio delle Orfane amministrato dall'E.C.A., ma ai fini della trasformazione dell'orfanotrofio in pronto soccorso e della presentazione del progetto relativo da parte della ASL NA 2, alla quale poi i beni sono pervenuti per cessione volontaria dal Comune di Procida. Escluso quindi che vi sia stata violazione dei criteri ermeneutici censurata, va ricordato che l'interpretazione del contratto data dal giudice di merito non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicché quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito (nella specie l'interpretazione dell'art. 4 della donazione come condizione risolutiva), dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra interpretazione (vedi Cass. n. 20694/2018; Cass. n. 28319/2017). 2) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., la violazione degli artt. 112, 132 e 342 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per avere la Corte partenopea ascritto la cessazione della destinazione dell’immobile ad orfanotrofio a cause oggettive ed esterne al contratto di donazione, in contrasto con quanto precedentemente addotto in ordine alla riconducibilità della clausola dell'art. 4 al paradigma del modus, piuttosto che alla condizione. 9 Con tale motivo si censura l'anomalia motivazionale nella quale sarebbe incorsa l'impugnata sentenza, per avere dapprima qualificato la clausola dell'art. 4 della donazione come modus, essendo in esso previste prestazioni dovute dal donatario e non eventi futuri ed incerti che permettessero di configurare una condizione, e poi ritenuto che le obbligazioni modali si fossero estinte per impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile, dovuta al factum principis rappresentato dalla soppressione degli NT comunali di assistenza. Ulteriormente si invoca l'anomalia motivazionale, in quanto la sentenza impugnata avrebbe dapprima qualificato il modus come elemento accidentale del contratto, non influente sul contenuto giuridico della donazione, per poi riconoscere che nella specie donante e donatario avevano l'espresso scopo di garantire, attraverso la realizzazione e la donazione dell'immobile, adeguata assistenza alle ragazze orfane residenti nel comune. Il motivo è infondato. Anzitutto non esiste contrasto tra la qualificazione delle prestazioni poste a carico del donatario dall'art. 4 in termini di modus, e la circostanza che la loro estinzione possa dipendere da cause esterne, quali l'entrata in vigore di una legge regionale abolitiva delle Opere Pie. In secondo luogo l'indicazione del modus come elemento accidentale della donazione, sta solo a significare che le prestazioni poste a carico del donatario, che non sono una controprestazione di un atto che resta di liberalità, ma possono diminuirne il valore, non sono un elemento essenziale della donazione, che può anche non imporre alcuna prestazione al beneficiario, ma non significa che la destinazione ad orfanotrofio dell'edificio donato imposta al donatario non potesse corrispondere ad una finalità comune al donante ed al donatario, secondo quanto desumibile dal precedente atto di cessione onerosa del terreno, fatta dal Comune di Procida a NC BI, e finalizzata alla costruzione entro due anni allo stato grezzo dell'orfanotrofio da parte di quest'ultimo, in vista di un 10 ritrasferimento a titolo gratuito all'ente di assistenza comunale che avrebbe dovuto gestire e mantenere l'orfanotrofio. In ogni caso non si tratta di contraddizioni di gravità tale da non consentire di comprendere le ragioni della decisione impugnata, e dopo la riforma dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. apportata dall'art. 54, comma 1, lettera b) del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L.
7.8.2012 n. 134, la semplice contraddittorietà della motivazione non è più censurabile sempre che sia garantito il cosiddetto minimo costituzionale. 3) Con il terzo motivo di ricorso ci si duole, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c., del fatto che la Corte distrettuale non abbia considerato ai fini della qualificazione dell'art. 4 come modus, anziché come condizione, il fatto secondario decisivo oggetto di discussione tra le parti (con richiamo puntuale degli atti di parte contenenti la deduzione) rappresentato dall'avvio della procedura ablatoria nel 1997 da parte del Comune di Procida a favore della ASL NA 2, dal quale si sarebbe dovuto desumere, secondo i ricorrenti, che il suddetto Comune riconosceva come proprietari dell'edificio e del terreno accessorio donati gli eredi di NC BI, per essersi verificata la condizione risolutiva della cessata destinazione della struttura donata ad orfanotrofio. Premesso che non è applicabile l'art. 348 ter, ultimo comma c.p.c. sull'inammissibilità per “doppia conforme”, richiamato dalla Procura Generale, in quanto l'atto di appello è stato notificato in data anteriore all'entrata in vigore della riforma del 2012, il motivo è infondato. Il fatto secondario non considerato non era affatto decisivo, dal momento che la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza del 1997, eventualmente prodromica ad un'espropriazione mai intervenuta, perché sostituita dalla cessione volontaria da parte del Comune di Procida alla ASL NA 2 dell'edificio e del terreno annesso donati da NC BI, era funzionale alla presentazione del progetto di conversione dell'orfanotrofio 11 in pronto soccorso da parte della ASL NA 2 ed all'acquisizione da parte di quest'ultima dei beni già oggetto di donazione, e non all'acquisizione da parte del Comune di Procida della proprietà degli stessi, e non significava affatto che il Comune di Procida avesse riconosciuto il ritorno della proprietà dei beni donati a favore degli eredi di NC BI per il verificarsi della condizione risolutiva. 4) Con il quarto motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 e 342 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., riproponendo la precedente censura, sotto il diverso profilo della violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del tantum devolutum quantum appellatum, per avere la Corte distrettuale omesso di pronunciarsi sulla mancata valorizzazione dell’affermazione, da parte del Comune, dell’avvio della procedura espropriativa del bene de quo. Con tale motivo di ricorso si fa valere, seppure sul piano processuale, la medesima circostanza di fatto trascurata dal motivo precedente, che era stata riproposta alla Corte distrettuale col primo motivo di appello, concernente la qualificazione come condizione risolutiva, anziché come modus, dell'articolo 4 dell'atto di donazione del 21.10.1966. Si invocano la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) e del principio del tantum devolutum quantum appellatum (art. 342 c.p.c.), nonché la violazione del principio di non contestazione e del vizio di motivazione, non avendo la Corte distrettuale in alcun modo valorizzato la suddetta circostanza di fatto. Il motivo è infondato, perché richiamato quanto esposto al motivo precedente in ordine all'ininfluenza della circostanza dell'avviamento della procedura ablatoria in punto di accertamento della proprietà dell'orfanotrofio e del terreno annesso in capo al Comune di Procida e di qualificazione dell'art. 4 dell'atto di donazione come condizione risolutiva, la Corte distrettuale ha compiutamente motivato alle pagine 5-9 il rigetto 12 del primo motivo di appello, confermando la qualificazione dell'art. 4 citato come modus, rimanendo nei limiti di quanto devolutole con l'appello. Non era certo tenuta la Corte d'Appello a motivare specificamente su una circostanza di fatto secondaria pacifica quale quella invocata dall'appellante, riguardante piuttosto il rapporto tra il Comune di Procida e la ASL NA 2 e la riconversione dell'orfanotrofio in pronto soccorso, e non il significato attribuito dal donante e dall'E.C.A. all'atto di donazione, e totalmente ininfluente sulla qualificazione di quell'articolo come modus. Essa è stata basata, piuttosto, sul fatto che le prestazioni imposte al donatario facevano parte degli obblighi contrattuali e non erano eventi futuri ed incerti incidenti in via automatica sull'efficacia della donazione. Va aggiunto che non essendo stata considerata la circostanza che era stata allegata dall'appellante, non può essere invocato sul punto il vizio di una motivazione che non c'è, e che quanto alla motivazione effettivamente data dalla Corte distrettuale al rigetto del primo motivo di appello, non è più censurabile dopo la riforma dell'art. 360, comma primo n. 5) c.p.c. del 2012, la motivazione insufficiente. 5) Con il quinto motivo i ricorrenti censurano, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione degli artt. 793, 1173, 1175, 1176, 1218, 1222, 1256, 1322 e 1453 c.c., 112, 115, 116 e 342 c.p.c. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto superflua l’indagine relativa all’imputabilità o meno al Comune di Procida dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, fondando il proprio convincimento sulla circostanza che l’art. 4 della donazione non conteneva un'espressa previsione della possibilità di richiedere la risoluzione contrattuale. Con tale motivo ci si duole, sotto il profilo della violazione di legge, dell'illegittimità della sentenza impugnata, per avere ritenuto superflua l'indagine circa l'imputabilità al Comune di Procida dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione di destinazione ad orfanotrofio e manutenzione dei beni donati, ai fini della valutazione della domanda di 13 risarcimento danni avanzata dagli eredi di NC BI, in ragione della mancata previsione nell'atto di donazione della possibilità di richiedere la risoluzione, e dell'asserita natura meramente conseguenziale rispetto ad essa dei danni richiesti. Il motivo è anzitutto inammissibile perché indica, a pagina 30, come parte della sentenza impugnata, uno stralcio della motivazione della sentenza di primo grado e non di quella impugnata in questa sede, e lo è anche perché non si confronta con la motivazione effettivamente resa dalla sentenza della Corte distrettuale. Quest'ultima sul terzo motivo di appello concernente la domanda di risarcimento danni al punto 7.1 ha così motivato: “La Corte ritiene che la motivazione del primo giudice sul punto appare del tutto corretta proprio per le ragioni prima evidenziate e comunque nello specifico deve ritenersi che l'eventuale impossibilità sopravvenuta della prestazione consegue ad una tipica ipotesi di factum principis, costituita dall'intervenuta soppressione degli NT comunali di assistenza;
inoltre, alcun inadempimento appare imputabile all'ente locale che ha destinato l'immobile medesimo a presidio di pronto soccorso per l'isola di Procida e dunque ad uno scopo quantomeno di egual valore sociale ed assistenziale”. Pur non essendo particolarmente chiara la suddetta motivazione, in parte fornita per relationem, dalla lettura della pagina 6 della sentenza di primo grado, richiamata dal giudice di secondo grado, si desume che le obbligazioni di destinazione ad orfanotrofio e di manutenzione dei beni donati all'E.C.A. di Procida da NC BI, che sono state trasferite insieme alla proprietà dei beni donati, in capo al Comune di Procida a titolo derivativo e non a titolo originario, dopo essere state adempiute per molti anni, si sono estinte per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile. 14 Il giudice di primo grado ha individuato tali cause nella circostanza che la Congregazione delle Suore d'Ivrea (o Suore della Carità), che aveva curato l'assistenza nell'orfanotrofio, si era trasferita lontano dall'isola di Procida, e che era rimasto un numero molto esiguo di orfane nella struttura, e quindi per ragioni di natura organizzativa-economica, e pertanto ha implicitamente respinto la domanda di risarcimento danni degli eredi di NC BI per tali ragioni. Il giudice di secondo grado a tali cause ha aggiunto, quale ragione di rigetto delle pretese risarcitorie degli eredi di NC BI, il factum principis rappresentato dalla soppressione degli enti assistenziali regionali ad opera della L.R. Campania n. 14/1984 e dell'atto del Consiglio Regionale della Campania n. 139/3 del 12.10.1994, ed ha ulteriormente osservato che comunque nessun inadempimento del modus sarebbe stato imputabile al Comune di Procida per avere adibito la struttura oggetto della donazione del 1966, dopo oltre trent'anni di utilizzo come orfanotrofio, a pronto soccorso, trattandosi comunque di un fine sociale attribuibile secondo la legge regionale citata ai beni derivati ai comuni dagli enti comunali di assistenza soppressi ed equiparabile per valore ai fini assistenziali dell'orfanotrofio. Da quanto sopra esposto emerge quindi, che il giudice di secondo grado, non ha affatto omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento danni degli eredi di NC BI, in ragione della mancata previsione nell'atto di donazione della facoltà del donante di chiedere la risoluzione per inadempimento del modus. 6) Con il sesto motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 112, 132 e 342 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per avere la Corte d'Appello affermato di condividere le argomentazioni del primo Giudice in merito al rigetto della domanda risarcitoria, in tal modo rendendo una decisione incomprensibile, considerato che detta domanda non era stata esaminata dal Tribunale e 15 che, pertanto, in riferimento ad essa non vi era alcun passaggio motivazionale che potesse essere condiviso dal Giudice del gravame. Con tale motivo, connesso al precedente, basato sull'anomalia motivazionale, si assume che la Corte distrettuale, nell'indicare affrontando la riproposta domanda di risarcimento danni degli eredi di NC BI, al punto 7.1 della sentenza impugnata, che “La Corte ritiene che la motivazione del primo giudice sul punto appare del tutto corretta proprio per le ragioni prima evidenziate” , dopo avere riportato che gli appellanti col terzo motivo si erano lamentati dell'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla loro domanda di risarcimento danni, avrebbe reso una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Tale motivo è infondato. Va anzitutto richiamato quanto già esposto, in relazione al motivo precedente, circa la mancanza di una particolare chiarezza della motivazione per relationem resa dalla Corte distrettuale con la frase sopra riportata, comunque intelleggibile attraverso la semplice lettura della richiamata sentenza di primo grado (documento S) nella parte relativa all'estinzione per impossibilità sopravvenuta per cause non imputabili delle obbligazioni modali della donazione, ed in ordine alle richiamate ragioni che avevano indotto il giudice di primo grado a respingere implicitamente la domanda risarcitoria in questione. Peraltro il rigetto di tale domanda in secondo grado è stato basato, come già riportato nell'esaminare il precedente motivo, anche su altre autonome ragioni, idonee comunque a sostenere la statuizione di rigetto impugnata, con conseguente difetto di interesse dei ricorrenti ad impugnare la sola motivazione di avallo della sentenza di primo grado fornita dalla Corte distrettuale (vedi sull'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in caso di impugnazione di una sola delle molteplici rationes decidendi della 16 sentenza gravata ex multis, Cass. 24.10.2023 n. 29542; Cass. 13.6.2018 n. 15399; Cass. 18.4.2017 n. 9752). Si deve poi osservare che il motivo proposto per supportare l'asserita incomprensibilità della motivazione per relationem impugnata, attribuisce erroneamente alla motivazione resa dalla Corte distrettuale quella che è, invece, la mera esposizione della tesi degli appellanti dell'omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla domanda di risarcimento danni. Tale tesi in realtà non è stata condivisa dal giudice di secondo grado, che ha considerato implicitamente respinta la domanda di risarcimento danni degli eredi di NC BI a seguito di estinzione delle obbligazioni modali della donazione per impossibilità sopravvenuta, dovuta alle cause non imputabili di natura economico-organizzativa sopra precisate. 7) Con il settimo motivo i ricorrenti censurano, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione degli artt. 793, 1173, 1175, 1176, 1218, 1222, 1256, 1453, 2909 e 2697 c.c., dell'art. 4 della L.R. Campania n. 14 del 15.3.1984, e degli artt. 112, 115, 116, 324 e 342 c.p.c. La Corte partenopea avrebbe erroneamente ritenuto il Comune esonerato dall’adempimento dell'obbligazione di destinazione della struttura donata ad orfanotrofio e l’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile e conseguente estinzione di tale obbligazione una conseguenza dell’intervenuta estinzione dell’E.C.A.; secondo i ricorrenti, sarebbero ostativi in tal senso l’art. 4 della Legge Regionale Campania n. 14/1984 ed il giudicato interno formatosi, in primo grado, sulla natura derivativa dell’acquisto del bene. 8) Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., la violazione degli artt. 112, 132 e 342 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. La Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’estinzione dell’E.C.A. comportasse l’esonero del Comune dall’osservanza del vincolo, in contrasto con il capo della sentenza di primo grado, sul quale si era formato giudicato interno, che aveva affermato il subentro 17 dell’Amministrazione comunale nei rapporti giuridici facenti capo all’E.C.A., e dunque anche nell’obbligo che si assumeva violato. 9) Con il nono motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., della violazione degli artt. 793, 1173, 1175, 1176, 1197, 1218, 1222, 1322, 1353 e 1453 c.c., 112, 115, 116, 324 e 342 c.p.c. Il Giudice di seconde cure avrebbe erroneamente ritenuto che, essendo stata attribuita al bene de quo una destinazione diversa da quella prevista nell'atto di donazione, ma di corrispondente valore sociale, il Comune fosse esente da responsabilità, non considerando, tuttavia, che la destinazione prevista nell'atto di donazione non era fungibile e che gli attori, quali eredi del donante, non avevano mai autorizzato il mutamento della destinazione ad orfanotrofio della struttura donata. Con i motivi 7, 8 e 9 del ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro connessione, si assume che la sentenza impugnata, nel motivare il rigetto della domanda risarcitoria degli eredi di NC BI in ragione del factum principis rappresentato dalla soppressione degli enti assistenziali regionali, e quindi anche dell'originario donatario obbligato E.C.A. di Procida, abbia violato da un lato l'art. 4 della L.R. Campania n. 14/1984, che nel trasferire gli immobili dei soppressi enti regionali assistenziali ai comuni, aveva previsto il subentro di questi ultimi nei contratti e nei rapporti giuridici preesistenti, e dall'altro il giudicato interno e che inoltre non potesse essere sostituita la destinazione ad orfanotrofio prevista dal donante con quella a pronto soccorso. Tale giudicato si sarebbe formato in ordine alla natura derivativa e non originaria della proprietà dei beni donati acquistata dal Comune di Procida, a seguito della reiezione da parte della sentenza di primo grado dell'eccezione, sollevata dall'ente pubblico per contrastare l'avversa domanda di risarcimento danni da inadempimento delle obbligazioni gravanti sul donatario, di estinzione delle obbligazioni modali della donazione, in ragione del suo acquisto dei beni donati a titolo originario e 18 non derivativo, ed in ragione della mancata riproposizione di tale eccezione da parte del Comune di Procida di apposito appello incidentale sul punto. I motivi sono inammissibili per difetto di interesse ad agire, in quanto, come già illustrato, la sentenza impugnata ha ritenuto estinte le obbligazioni modali originariamente gravanti sul donatario, non solo in ragione del factum principis rappresentato dalla soppressione degli enti assistenziali regionali, ma già prima per le ragioni di natura organizzativa- economica come individuate dal giudice di primo grado, ed ha aggiunto che comunque il Comune di Procida non poteva considerarsi inadempiente all'obbligo di destinare la struttura a suo tempo donata da NC BI ad orfanotrofio perché l'aveva destinata a pronto soccorso, ossia ad uno scopo sociale di pari valore a quello assistenziale, consentito dalla L.R. Campania n. 14/1984 per i beni derivati ai comuni campani dalla soppressione degli enti regionali di assistenza ed attribuito alla struttura, quando già era divenuta impossibile per causa non imputabile la destinazione ad orfanotrofio per le ragioni economico-organizzative individuate dal giudice di primo grado. Ne deriva che non essendo state impugnate tali ulteriori rationes decidendi, l'accoglimento dei motivi non potrebbe comunque portare all'accoglimento della domanda di risarcimento danni degli eredi di NC BI, che resterebbe respinta per le altre ragioni estintive delle obbligazioni modali addotte dalla Corte distrettuale, sulla base della giurisprudenza di questa Corte già richiamata nel trattare del sesto motivo di ricorso. Per completezza si rileva che comunque, poiché l'eccezione del Comune di Procida di estinzione delle obbligazioni modali per intervenuto acquisto da parte sua dei beni oggetto dell'originaria donazione a favore dell'E.C.A. a titolo originario, e non derivativo, respinta in primo grado, era volta a contrastare la domanda di risarcimento danni per inadempimento di quelle 19 obbligazioni degli eredi di NC PI, a sua volta implicitamente respinta in primo grado e da essi riproposta in appello per asserita omessa pronuncia del Tribunale, non poteva ritenersi intervenuto alcun giudicato interno preclusivo, essendo ancora in contestazione in secondo grado ed anche in questo giudizio la domanda risarcitoria. Da ultimo su tali motivi si deve ritenere che - poiché la sentenza impugnata nell'affermare che non vi era inadempimento imputabile al Comune di Procida dell'obbligazione modale di destinare la struttura oggetto di donazione ad orfanotrofio per essere stata la stessa adibita ad altro scopo sociale, quello di pronto soccorso, avente valore pari a quello assistenziale e consentito per i beni pervenuti al Comune per soppressione dell'E.C.A. dalla L.R. Campania n. 14/1984 - implicitamente sia stato riconosciuto, anche in secondo grado, il subentro del Comune di Procida nel contratto di donazione con le relative obbligazioni modali e nei rapporti giuridici relativi ai beni donati, già facenti capo all'ente assistenziale comunale soppresso, perché altrimenti non sarebbe stato possibile richiamare la facoltà del Comune di Procida di adibire i beni donati ad una finalità sociale diversa da quella originaria di orfanotrofio. 10) Con il decimo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 e 342 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per avere il giudice di primo grado – a loro avviso - dichiarato la nullità della donazione, ritenendo che essa comportasse un inammissibile vincolo obbligatorio perpetuo, assimilabile ad un divieto convenzionale di alienazione nullo ex art. 1379 c.c. e la Corte d'Appello avrebbe omesso di esaminare la corrispondente censura, relativa alla mancata retrocessione del bene donato, in conseguenza della rilevata nullità. Col tale motivo i ricorrenti assumono che la Corte distrettuale avrebbe omesso di pronunciarsi, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'obbligo di 20 motivazione, sul loro quinto motivo di appello (graficamente riportato alle pagine 52-53). Con tale motivo i ricorrenti si erano lamentati che il giudice di primo grado, pur avendo ritenuto nella parte finale della sua motivazione che l'atto di donazione del notaio Monda del 21.10.1966, rep. n. 61021, racc. n. 32139, col quale NC BI aveva donato all'E.C.A. di Procida l'orfanotrofio ed il terreno annesso, fosse nullo per violazione dell'art. 1379 c.c. per avere imposto ai beni donati un vincolo di destinazione permanente assimilabile ad un divieto convenzionale di alienazione, non avesse poi tratto le conseguenze di tale nullità, omettendo di condannare gli originari convenuti al rilascio richiesto dagli originari attori. Nella comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado, i ricorrenti avevano poi chiesto anche di dichiarare la nullità del citato atto di donazione per violazione della norma imperativa dell'art. 1379 c.c., con conseguente condanna degli originari convenuti al rilascio in loro favore dei beni donati. Il motivo è infondato. La ragione per la quale la Corte distrettuale non ha riportato il quinto motivo di appello degli attuali ricorrenti, nulla decidendo sul punto, sta nel fatto che nell'atto di appello principale (vedi allegato T, esaminabile perché si lamenta un vizio processuale) i ricorrenti non hanno chiesto di dichiarare la nullità della donazione per violazione dell'art. 1379 c.c. e la conseguente condanna dei convenuti al rilascio dei beni donati. Dalla lettura della pagina 52 dell'atto di appello emerge, anzi, che gli appellanti hanno ritenuto che il giudice di primo grado si fosse limitato a trasporre le massime di alcune sentenze di questa Corte (Cass. n. 12769/1999 e Cass. n. 3082/1990), che avevano esteso, in via analogica, alle clausole impositive di vincoli di destinazione perpetui, l'applicazione dell'art. 1379 c.c. sul divieto convenzionale di alienazione, senza assolutamente soppesare le ricadute che l'applicazione al caso di specie avrebbe potuto 21 determinare, ritenendo che comunque la donazione non fosse in contrasto con quella norma, perché, come chiarito a pagina 54, non conteneva un divieto convenzionale di alienazione ed anzi il vincolo d'indisponibilità era stato rafforzato con atti amministrativi successivi del Comune di Procida. Dalla lettura della pagina 53 dell'atto di appello emerge, poi, l'indicazione della motivazione sul punto addotta dal giudice di primo grado, come meramente rafforzativa del rigetto delle precedenti pretese avanzate dagli attori in punto di risoluzione contrattuale, rilascio e risarcimento danni. Nella conclusione di tale pagina gli appellanti hanno infine indicato che “nella remota ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte, aderendo all'impostazione datane dal Giudice a quo in sentenza, ritenesse il contrasto della clausola con l'art. 1379 c.c. e di conseguenza nullo il contratto di donazione, non potrebbe esimersi dal disporre la retrocessione dell'immobile agli attori, così come dai medesimi richiesto in citazione, oltre ovviamente al risarcimento danni”. Ne deriva che dovendosi desumere il contenuto del motivo d'impugnazione dall'atto di appello, e non certo dalla comparsa conclusionale di secondo grado, nella quale per la prima volta, e quindi tardivamente, è stato chiesto di dichiarare la nullità per violazione di norme imperative (l'art. 1379 c.c.) della donazione, gli appellanti si erano limitati a chiedere che nell'ipotesi, non verificatasi, in cui la Corte distrettuale avesse rilevato d'ufficio la suddetta nullità della donazione, procedesse alla condanna degli originari convenuti al rilascio dei beni donati ed al risarcimento dei danni in loro favore. Del resto la sentenza di primo grado non solo non conteneva nel dispositivo alcuna statuizione di nullità della donazione dell'orfanotrofio, ma solo di rigetto delle varie domande di risoluzione e conseguenziali di rilascio e comunque di risarcimento danni avanzate dagli eredi di NC BI, solo nella motivazione, a pagina 7, aveva ripetutamente usato il verbo coniugandolo al condizionale per sottolineare la mera possibilità in 22 via di ipotesi di invocare, secondo le massime richiamate, la nullità della donazione dell'orfanotrofio per l'imposizione di un vincolo di destinazione perpetuo per violazione dell'art. 1379 c.c., analogicamente applicabile, senza mai trarne le conseguenze, sicché si trattava di un mero obiter dictum privo di autonoma portata decisoria e quindi non impugnabile. Ciò è confermato dal fatto che i richiami giurisprudenziali sono stati effettuati dalla sentenza di primo grado a conclusione della motivazione resa, incentratasi piuttosto sulla qualificazione dell'art. 4 della donazione come modus e non come condizione risolutiva e sull'estinzione delle obbligazioni modali gravanti sulla parte donataria per impossibilità sopravvenuta non imputabile, ossia su questioni che necessariamente presupponevano la validità del contratto di donazione, laddove se il giudice di primo grado avesse inteso sanzionare con la nullità per violazione dell'art. 1379 c.c. la donazione in questione, lo avrebbe fatto in via preliminare, senza bisogno di esaminare le proposte domande di risoluzione, rilascio e risarcimento danni degli originari attori. Conclusivamente il ricorso va rigettato. I ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento in favore del Comune di Procida delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo in base al principio della soccombenza, mentre nulla va in proposito disposto per gli intimati che non hanno svolto difese in questa fase. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione respinge il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del Comune di Procida delle spese del giudizio di 23 legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 12.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 29.1.2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NC PI EN FA
-ricorrenti- contro Civile Sent. Sez. 2 Num. 18813 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: PICARO VINCENZO Data pubblicazione: 09/06/2026 2 Comune di Procida, rappresentato e difeso dall'avvocato Umberto RV;
-controricorrente- nonché contro Asl OL 2 Nord, IA BO (nata il [...]) e VA BO (nato il [...]); -intimati- avverso la sentenza della Corte d'Appello di OL n. 4563/2019 depositata il 20.9.2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29.1.2026 dal Consigliere NC PI;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale AL CC che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli Avvocati Luigi Patrocelli (con delega degli avvocati LO UO e RO MA) per i ricorrenti e ER RV (con delega dell’avvocato Umberto RV) per il Comune controricorrente. FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 225/2009, il Tribunale di OL, Sezione distaccata di Pozzuoli, nella resistenza dei convenuti, rigettava le domande di risoluzione del contratto di donazione a rogito del notaio Monda del 20.10.1966 proposte dai germani ON, IA, IA LA, AN, UN e IA BO, (quest'ultima nata il [...]), in qualità di eredi del donante, NC BI, nei confronti del Comune di Procida e della A.S.L. OL 2, per cessazione della destinazione del complesso immobiliare, donato da BI NC all’E.C.A. di Procida, ad orfanotrofio femminile, di restituzione del bene e di risarcimento dei danni, e compensava le spese processuali. 3 Gli attori avevano dedotto che l’art. 4 dell’atto di liberalità, che prevedeva la destinazione del bene ad orfanotrofio, conteneva una condizione risolutiva, avveratasi in seguito alle determinazioni, adottate dal Comune di Procida a decorrere dal 1996, di cessazione dell’attività di orfanotrofio e di conversione della destinazione dell’immobile in pronto soccorso. In subordine, gli attori avevano rilevato che, anche qualificando la clausola dell'art. 4 come modus, poteva operare il rimedio risolutorio, ancorché non espressamente previsto nella donazione, atteso che l’impossibilità sopravvenuta doveva imputarsi al Comune e che l’obiettivo di dotare la comunità di un orfanotrofio costituiva elemento determinante dell’atto di liberalità. VA BO, nato il [...], AN BO, IA BO, nata il [...], LA IA BO, IA LI BO, VA BO, nato il [...], IA AT LO, ILA BO, LE BO, LA BO ed UN BO, tutti quali eredi di NC BI, proponevano gravame. Costituitosi in giudizio, il Comune di Procida resisteva alle avverse pretese e proponeva, a sua volta, appello incidentale solo sulle spese. Rimanevano contumaci in secondo grado la A.S.L. OL 2 e IA BO, nata il [...]. Con la sentenza n. 4563/2019 del 20.2/20.9.2019, la Corte d'Appello di OL confermava la pronuncia di prime cure. In specie, qualificava come modus la clausola contenuta nell’art. 4 della donazione, che prevedeva la destinazione dell’edificio donato ad orfanotrofio e poneva a carico del donatario uno specifico e continuativo obbligo di manutenzione dell’immobile, contrastante con le caratteristiche proprie della condizione risolutiva, cioè con la previsione di un evento futuro ed incerto, da cui dipendeva il venir meno dell’efficacia di un contratto. Rilevata, poi, la mancanza di un’espressa previsione di risoluzione contrattuale per inadempimento, respingeva la relativa domanda e quella conseguenziale 4 di rilascio dei beni donati. Infine, la Corte distrettuale respingeva la domanda di risarcimento danni degli eredi di NC BI. Allo scopo evidenziava che l’impossibilità sopravvenuta delle obbligazioni modali per causa non imputabile era dipesa oltre che dalle ragioni di carattere organizzativo-economico individuate dalla sentenza di primo grado, da un factum principis, consistente nell’intervenuta soppressione degli NT comunali di assistenza, con conseguente passaggio dei beni donati al Comune di Procida, e che nessun inadempimento poteva imputarsi a quest'ultimo, che aveva destinato l’edificio a presidio di pronto soccorso, trattandosi di uno scopo di valore sociale e assistenziale quantomeno uguale a quello sotteso alla donazione e consentito dalla L.R. Campania n. 14/1984, che aveva soppresso gli enti assistenziali della regione. Avverso tale sentenza IA BO, nata il [...], AN BO, LA BO, VA BO, nato il [...], IA AT LO, LE BO, ILA BO, IA LI BO, nonché RI FE, LL FE e IA ES FE (questi ultimi tre in qualità di eredi di IA LA BO), LAnunzia FE e NI FE (questi ultimi due in qualità di eredi per rappresentazione di ON FE, figlio premorto di IA LA BO), NT WA NA e AN NA (quali eredi di UN BO) e RO MA, LA MA e DO MA (questi ultimi due quali eredi per rappresentazione di AN IA NA, figlia premorta di UN BO) hanno proposto ricorso a questa Corte, sulla scorta di dieci censure. Il Comune di Procida ha resistito con controricorso, mentre la A.S.L. OL 2 Nord, IA BO, nata il [...], e VA BO, nato il [...], sono rimasti intimati. La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. 5 In prossimità della pubblica udienza, i ricorrenti ed il controricorrente hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1) Con il primo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., si denunzia la violazione degli artt. 793, 1322, 1353, 1362, commi 1° e 2°, 1363, 1365, 1366 e 1456 c.c. La Corte territoriale avrebbe qualificato come modus la clausola contenuta nell’art. 4 dell'atto di donazione di NC BI del 20.10.1966 sulla scorta di un esame parcellizzato della stessa, che ne avrebbe tralasciato il nucleo essenziale, ovverosia l’espressa condizione della destinazione dell’immobile ad orfanotrofio, finalità per cui il donante si era determinato alla liberalità. Peraltro, la previsione che il donatario provvedesse alla manutenzione dell’immobile donato, valorizzata dalla Corte d'Appello, avrebbe invece rivestito un ruolo marginale, se non addirittura irrilevante, nella struttura della donazione, trattandosi di un obbligo previsto dalla legge e correlato alla titolarità del diritto di proprietà. Con il primo motivo ci si duole che l'impugnata sentenza abbia violato i criteri dell'interpretazione letterale secondo la comune intenzione delle parti tenendo conto anche del comportamento successivo delle parti (art. 1362 c.c.) e dell'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali (art. 1363 c.c.), per questa via qualificando l'art. 4 dell'atto di donazione di NC BI all'E.C.A. di Procida del 21.10.1966 come modo, anziché come condizione risolutiva. Si assume che la sentenza impugnata non abbia tenuto adeguatamente conto del fatto che, all'art. 4 dell'atto pubblico di donazione del 21.10.1966, la destinazione in perpetuo ad orfanotrofio femminile dell'edificio donato era espressamente indicata come “condizione” e che il giudice di secondo grado abbia focalizzato la propria attenzione solo sulla seconda parte dell'art. 4, relativa agli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio funzionali a perpetuarne l'agibilità e la gestione, 6 gravanti sul donatario, e non sulla prima parte, relativa alla destinazione in perpetuo della struttura ad orfanotrofio. Ulteriormente ci si duole che nell'ambito della valutazione del comportamento successivo delle parti, necessaria a ricostruire la comune intenzione delle stesse, non si sia tenuto conto che a fronte delle richieste di rilascio dei beni donati avanzate dagli eredi di NC BI il 30.7.1996, il Comune di Procida, con le delibere consiliari n. 109 e 110 del 19.11.1997, aveva avviato una procedura ablatoria, poi non definita, relativa ai beni donati, dichiarando l'indifferibilità ed urgenza delle opere di trasformazione dell'orfanotrofio in pronto soccorso, asseritamente riconoscendo in modo implicito di non essere proprietario dei beni donati per il verificarsi della condizione risolutiva rappresentata dalla cessazione della destinazione dell'edificio in questione ad orfanotrofio. Il primo motivo è infondato. L'art. 4 dell'atto di donazione del 21.10.1966 stabiliva: “La donazione viene effettuata con l'espressa condizione che l'edificio donato in perpetuo ad orfanotrofio femminile sotto il titolo “ON BI”; che l'E.C.A. dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio onde perpetuarne l'agibilità e la sua gestione”. La sentenza impugnata, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, non ha proceduto ad una valutazione della sola seconda parte dell'art. 4 sopra riportato. Dopo averne riportato infatti a pagina 6 il testo, sia pure sostituendo le parole “prevedendosi anche” al punto e virgola in effetti presente nella lettera del testo, la Corte distrettuale ha considerato che sia il donante che il Comune di Procida avevano l'espresso scopo di poter garantire attraverso la realizzazione e la donazione dell'immobile, adeguata assistenza alle ragazze orfane residenti nel comune, e poi che il donante aveva imposto uno specifico obbligo all'ente comunale tanto di assistenza quanto di manutenzione dell'immobile. 7 In questo modo il giudice di secondo grado ha tratto dall'interpretazione complessiva dell'art. 4, che con esso erano state imposte al donatario prestazioni specifiche e continuative rientranti nell'ambito delle obbligazioni contrattuali e limitanti la liberalità, da ricondurre alla figura del modus, e non riconducibili invece alle modalità operative della condizione, caratterizzate dal riferimento ad un evento futuro ed incerto, estraneo alle obbligazioni assunte dalle parti ed incidente in modo automatico sul piano dell'efficacia negoziale. Ulteriormente l'impugnata sentenza ha richiamato la sentenza n.2561/1974 di questa Corte, che ha stabilito che nell'indagine di fatto volta a distinguere se una donazione sia sottoposta a condizione o a modo, non hanno valore le espressioni adoperate, perché ciò che assume rilevanza è l'intenzione delle parti. Infine, la sentenza impugnata ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 5702/2012, secondo la quale, se oggetto della previsione contrattuale della donazione è una prestazione certa e determinata di dare o di fare posta a carico del donatario, si deve parlare di modus, ricorrendo altrimenti la figura della donazione sottoposta a condizione risolutiva. Pertanto, rispetto all'elemento letterale dell'uso del termine “condizione” si è privilegiato l'intento delle parti, che non era quello di legare l'efficacia della donazione in via automatica ad eventi futuri ed incerti estranei rispetto alle prestazioni imposte al donatario, bensì di porre a carico di quest'ultimo come veri e propri obblighi diminuenti il valore della liberalità, le prestazioni di ultimazione dell'edificio ed effettiva sua destinazione ad orfanotrofio e di manutenzione dello stesso per mantenerne l'agibilità e la gestione. Nessun rilievo poteva avere poi, ai fini della ricostruzione della comune intenzione delle parti, la mancata considerazione dell'avviamento di una procedura ablatoria, neppure sfociata nell'espropriazione, da parte del 8 Comune di Procida, che non era parte originaria del contratto di donazione. Il Comune di Procida è intervenuto con le dichiarazioni di pubblica utilità ed urgenza, a distanza di oltre trent'anni dalla donazione, non in funzione dell'acquisizione della proprietà dell'orfanotrofio, del quale era già proprietario in base al verbale di consegna del 13.1.1995 a seguito della soppressione dell'E.C.A. conseguente alla L.R. Campania n. 14/1994, che ha dichiarato estinte le Opere Pie, tra le quali rientrava il Conservatorio delle Orfane amministrato dall'E.C.A., ma ai fini della trasformazione dell'orfanotrofio in pronto soccorso e della presentazione del progetto relativo da parte della ASL NA 2, alla quale poi i beni sono pervenuti per cessione volontaria dal Comune di Procida. Escluso quindi che vi sia stata violazione dei criteri ermeneutici censurata, va ricordato che l'interpretazione del contratto data dal giudice di merito non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicché quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito (nella specie l'interpretazione dell'art. 4 della donazione come condizione risolutiva), dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra interpretazione (vedi Cass. n. 20694/2018; Cass. n. 28319/2017). 2) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., la violazione degli artt. 112, 132 e 342 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per avere la Corte partenopea ascritto la cessazione della destinazione dell’immobile ad orfanotrofio a cause oggettive ed esterne al contratto di donazione, in contrasto con quanto precedentemente addotto in ordine alla riconducibilità della clausola dell'art. 4 al paradigma del modus, piuttosto che alla condizione. 9 Con tale motivo si censura l'anomalia motivazionale nella quale sarebbe incorsa l'impugnata sentenza, per avere dapprima qualificato la clausola dell'art. 4 della donazione come modus, essendo in esso previste prestazioni dovute dal donatario e non eventi futuri ed incerti che permettessero di configurare una condizione, e poi ritenuto che le obbligazioni modali si fossero estinte per impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile, dovuta al factum principis rappresentato dalla soppressione degli NT comunali di assistenza. Ulteriormente si invoca l'anomalia motivazionale, in quanto la sentenza impugnata avrebbe dapprima qualificato il modus come elemento accidentale del contratto, non influente sul contenuto giuridico della donazione, per poi riconoscere che nella specie donante e donatario avevano l'espresso scopo di garantire, attraverso la realizzazione e la donazione dell'immobile, adeguata assistenza alle ragazze orfane residenti nel comune. Il motivo è infondato. Anzitutto non esiste contrasto tra la qualificazione delle prestazioni poste a carico del donatario dall'art. 4 in termini di modus, e la circostanza che la loro estinzione possa dipendere da cause esterne, quali l'entrata in vigore di una legge regionale abolitiva delle Opere Pie. In secondo luogo l'indicazione del modus come elemento accidentale della donazione, sta solo a significare che le prestazioni poste a carico del donatario, che non sono una controprestazione di un atto che resta di liberalità, ma possono diminuirne il valore, non sono un elemento essenziale della donazione, che può anche non imporre alcuna prestazione al beneficiario, ma non significa che la destinazione ad orfanotrofio dell'edificio donato imposta al donatario non potesse corrispondere ad una finalità comune al donante ed al donatario, secondo quanto desumibile dal precedente atto di cessione onerosa del terreno, fatta dal Comune di Procida a NC BI, e finalizzata alla costruzione entro due anni allo stato grezzo dell'orfanotrofio da parte di quest'ultimo, in vista di un 10 ritrasferimento a titolo gratuito all'ente di assistenza comunale che avrebbe dovuto gestire e mantenere l'orfanotrofio. In ogni caso non si tratta di contraddizioni di gravità tale da non consentire di comprendere le ragioni della decisione impugnata, e dopo la riforma dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. apportata dall'art. 54, comma 1, lettera b) del D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito con modificazioni nella L.
7.8.2012 n. 134, la semplice contraddittorietà della motivazione non è più censurabile sempre che sia garantito il cosiddetto minimo costituzionale. 3) Con il terzo motivo di ricorso ci si duole, ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c., del fatto che la Corte distrettuale non abbia considerato ai fini della qualificazione dell'art. 4 come modus, anziché come condizione, il fatto secondario decisivo oggetto di discussione tra le parti (con richiamo puntuale degli atti di parte contenenti la deduzione) rappresentato dall'avvio della procedura ablatoria nel 1997 da parte del Comune di Procida a favore della ASL NA 2, dal quale si sarebbe dovuto desumere, secondo i ricorrenti, che il suddetto Comune riconosceva come proprietari dell'edificio e del terreno accessorio donati gli eredi di NC BI, per essersi verificata la condizione risolutiva della cessata destinazione della struttura donata ad orfanotrofio. Premesso che non è applicabile l'art. 348 ter, ultimo comma c.p.c. sull'inammissibilità per “doppia conforme”, richiamato dalla Procura Generale, in quanto l'atto di appello è stato notificato in data anteriore all'entrata in vigore della riforma del 2012, il motivo è infondato. Il fatto secondario non considerato non era affatto decisivo, dal momento che la dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza del 1997, eventualmente prodromica ad un'espropriazione mai intervenuta, perché sostituita dalla cessione volontaria da parte del Comune di Procida alla ASL NA 2 dell'edificio e del terreno annesso donati da NC BI, era funzionale alla presentazione del progetto di conversione dell'orfanotrofio 11 in pronto soccorso da parte della ASL NA 2 ed all'acquisizione da parte di quest'ultima dei beni già oggetto di donazione, e non all'acquisizione da parte del Comune di Procida della proprietà degli stessi, e non significava affatto che il Comune di Procida avesse riconosciuto il ritorno della proprietà dei beni donati a favore degli eredi di NC BI per il verificarsi della condizione risolutiva. 4) Con il quarto motivo, articolato ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 e 342 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., riproponendo la precedente censura, sotto il diverso profilo della violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del tantum devolutum quantum appellatum, per avere la Corte distrettuale omesso di pronunciarsi sulla mancata valorizzazione dell’affermazione, da parte del Comune, dell’avvio della procedura espropriativa del bene de quo. Con tale motivo di ricorso si fa valere, seppure sul piano processuale, la medesima circostanza di fatto trascurata dal motivo precedente, che era stata riproposta alla Corte distrettuale col primo motivo di appello, concernente la qualificazione come condizione risolutiva, anziché come modus, dell'articolo 4 dell'atto di donazione del 21.10.1966. Si invocano la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) e del principio del tantum devolutum quantum appellatum (art. 342 c.p.c.), nonché la violazione del principio di non contestazione e del vizio di motivazione, non avendo la Corte distrettuale in alcun modo valorizzato la suddetta circostanza di fatto. Il motivo è infondato, perché richiamato quanto esposto al motivo precedente in ordine all'ininfluenza della circostanza dell'avviamento della procedura ablatoria in punto di accertamento della proprietà dell'orfanotrofio e del terreno annesso in capo al Comune di Procida e di qualificazione dell'art. 4 dell'atto di donazione come condizione risolutiva, la Corte distrettuale ha compiutamente motivato alle pagine 5-9 il rigetto 12 del primo motivo di appello, confermando la qualificazione dell'art. 4 citato come modus, rimanendo nei limiti di quanto devolutole con l'appello. Non era certo tenuta la Corte d'Appello a motivare specificamente su una circostanza di fatto secondaria pacifica quale quella invocata dall'appellante, riguardante piuttosto il rapporto tra il Comune di Procida e la ASL NA 2 e la riconversione dell'orfanotrofio in pronto soccorso, e non il significato attribuito dal donante e dall'E.C.A. all'atto di donazione, e totalmente ininfluente sulla qualificazione di quell'articolo come modus. Essa è stata basata, piuttosto, sul fatto che le prestazioni imposte al donatario facevano parte degli obblighi contrattuali e non erano eventi futuri ed incerti incidenti in via automatica sull'efficacia della donazione. Va aggiunto che non essendo stata considerata la circostanza che era stata allegata dall'appellante, non può essere invocato sul punto il vizio di una motivazione che non c'è, e che quanto alla motivazione effettivamente data dalla Corte distrettuale al rigetto del primo motivo di appello, non è più censurabile dopo la riforma dell'art. 360, comma primo n. 5) c.p.c. del 2012, la motivazione insufficiente. 5) Con il quinto motivo i ricorrenti censurano, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione degli artt. 793, 1173, 1175, 1176, 1218, 1222, 1256, 1322 e 1453 c.c., 112, 115, 116 e 342 c.p.c. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto superflua l’indagine relativa all’imputabilità o meno al Comune di Procida dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, fondando il proprio convincimento sulla circostanza che l’art. 4 della donazione non conteneva un'espressa previsione della possibilità di richiedere la risoluzione contrattuale. Con tale motivo ci si duole, sotto il profilo della violazione di legge, dell'illegittimità della sentenza impugnata, per avere ritenuto superflua l'indagine circa l'imputabilità al Comune di Procida dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione di destinazione ad orfanotrofio e manutenzione dei beni donati, ai fini della valutazione della domanda di 13 risarcimento danni avanzata dagli eredi di NC BI, in ragione della mancata previsione nell'atto di donazione della possibilità di richiedere la risoluzione, e dell'asserita natura meramente conseguenziale rispetto ad essa dei danni richiesti. Il motivo è anzitutto inammissibile perché indica, a pagina 30, come parte della sentenza impugnata, uno stralcio della motivazione della sentenza di primo grado e non di quella impugnata in questa sede, e lo è anche perché non si confronta con la motivazione effettivamente resa dalla sentenza della Corte distrettuale. Quest'ultima sul terzo motivo di appello concernente la domanda di risarcimento danni al punto 7.1 ha così motivato: “La Corte ritiene che la motivazione del primo giudice sul punto appare del tutto corretta proprio per le ragioni prima evidenziate e comunque nello specifico deve ritenersi che l'eventuale impossibilità sopravvenuta della prestazione consegue ad una tipica ipotesi di factum principis, costituita dall'intervenuta soppressione degli NT comunali di assistenza;
inoltre, alcun inadempimento appare imputabile all'ente locale che ha destinato l'immobile medesimo a presidio di pronto soccorso per l'isola di Procida e dunque ad uno scopo quantomeno di egual valore sociale ed assistenziale”. Pur non essendo particolarmente chiara la suddetta motivazione, in parte fornita per relationem, dalla lettura della pagina 6 della sentenza di primo grado, richiamata dal giudice di secondo grado, si desume che le obbligazioni di destinazione ad orfanotrofio e di manutenzione dei beni donati all'E.C.A. di Procida da NC BI, che sono state trasferite insieme alla proprietà dei beni donati, in capo al Comune di Procida a titolo derivativo e non a titolo originario, dopo essere state adempiute per molti anni, si sono estinte per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile. 14 Il giudice di primo grado ha individuato tali cause nella circostanza che la Congregazione delle Suore d'Ivrea (o Suore della Carità), che aveva curato l'assistenza nell'orfanotrofio, si era trasferita lontano dall'isola di Procida, e che era rimasto un numero molto esiguo di orfane nella struttura, e quindi per ragioni di natura organizzativa-economica, e pertanto ha implicitamente respinto la domanda di risarcimento danni degli eredi di NC BI per tali ragioni. Il giudice di secondo grado a tali cause ha aggiunto, quale ragione di rigetto delle pretese risarcitorie degli eredi di NC BI, il factum principis rappresentato dalla soppressione degli enti assistenziali regionali ad opera della L.R. Campania n. 14/1984 e dell'atto del Consiglio Regionale della Campania n. 139/3 del 12.10.1994, ed ha ulteriormente osservato che comunque nessun inadempimento del modus sarebbe stato imputabile al Comune di Procida per avere adibito la struttura oggetto della donazione del 1966, dopo oltre trent'anni di utilizzo come orfanotrofio, a pronto soccorso, trattandosi comunque di un fine sociale attribuibile secondo la legge regionale citata ai beni derivati ai comuni dagli enti comunali di assistenza soppressi ed equiparabile per valore ai fini assistenziali dell'orfanotrofio. Da quanto sopra esposto emerge quindi, che il giudice di secondo grado, non ha affatto omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento danni degli eredi di NC BI, in ragione della mancata previsione nell'atto di donazione della facoltà del donante di chiedere la risoluzione per inadempimento del modus. 6) Con il sesto motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., i ricorrenti deducono la violazione degli artt. 112, 132 e 342 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per avere la Corte d'Appello affermato di condividere le argomentazioni del primo Giudice in merito al rigetto della domanda risarcitoria, in tal modo rendendo una decisione incomprensibile, considerato che detta domanda non era stata esaminata dal Tribunale e 15 che, pertanto, in riferimento ad essa non vi era alcun passaggio motivazionale che potesse essere condiviso dal Giudice del gravame. Con tale motivo, connesso al precedente, basato sull'anomalia motivazionale, si assume che la Corte distrettuale, nell'indicare affrontando la riproposta domanda di risarcimento danni degli eredi di NC BI, al punto 7.1 della sentenza impugnata, che “La Corte ritiene che la motivazione del primo giudice sul punto appare del tutto corretta proprio per le ragioni prima evidenziate” , dopo avere riportato che gli appellanti col terzo motivo si erano lamentati dell'omessa pronuncia da parte del Tribunale sulla loro domanda di risarcimento danni, avrebbe reso una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Tale motivo è infondato. Va anzitutto richiamato quanto già esposto, in relazione al motivo precedente, circa la mancanza di una particolare chiarezza della motivazione per relationem resa dalla Corte distrettuale con la frase sopra riportata, comunque intelleggibile attraverso la semplice lettura della richiamata sentenza di primo grado (documento S) nella parte relativa all'estinzione per impossibilità sopravvenuta per cause non imputabili delle obbligazioni modali della donazione, ed in ordine alle richiamate ragioni che avevano indotto il giudice di primo grado a respingere implicitamente la domanda risarcitoria in questione. Peraltro il rigetto di tale domanda in secondo grado è stato basato, come già riportato nell'esaminare il precedente motivo, anche su altre autonome ragioni, idonee comunque a sostenere la statuizione di rigetto impugnata, con conseguente difetto di interesse dei ricorrenti ad impugnare la sola motivazione di avallo della sentenza di primo grado fornita dalla Corte distrettuale (vedi sull'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in caso di impugnazione di una sola delle molteplici rationes decidendi della 16 sentenza gravata ex multis, Cass. 24.10.2023 n. 29542; Cass. 13.6.2018 n. 15399; Cass. 18.4.2017 n. 9752). Si deve poi osservare che il motivo proposto per supportare l'asserita incomprensibilità della motivazione per relationem impugnata, attribuisce erroneamente alla motivazione resa dalla Corte distrettuale quella che è, invece, la mera esposizione della tesi degli appellanti dell'omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla domanda di risarcimento danni. Tale tesi in realtà non è stata condivisa dal giudice di secondo grado, che ha considerato implicitamente respinta la domanda di risarcimento danni degli eredi di NC BI a seguito di estinzione delle obbligazioni modali della donazione per impossibilità sopravvenuta, dovuta alle cause non imputabili di natura economico-organizzativa sopra precisate. 7) Con il settimo motivo i ricorrenti censurano, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., la violazione degli artt. 793, 1173, 1175, 1176, 1218, 1222, 1256, 1453, 2909 e 2697 c.c., dell'art. 4 della L.R. Campania n. 14 del 15.3.1984, e degli artt. 112, 115, 116, 324 e 342 c.p.c. La Corte partenopea avrebbe erroneamente ritenuto il Comune esonerato dall’adempimento dell'obbligazione di destinazione della struttura donata ad orfanotrofio e l’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile e conseguente estinzione di tale obbligazione una conseguenza dell’intervenuta estinzione dell’E.C.A.; secondo i ricorrenti, sarebbero ostativi in tal senso l’art. 4 della Legge Regionale Campania n. 14/1984 ed il giudicato interno formatosi, in primo grado, sulla natura derivativa dell’acquisto del bene. 8) Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., la violazione degli artt. 112, 132 e 342 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. La Corte d'Appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’estinzione dell’E.C.A. comportasse l’esonero del Comune dall’osservanza del vincolo, in contrasto con il capo della sentenza di primo grado, sul quale si era formato giudicato interno, che aveva affermato il subentro 17 dell’Amministrazione comunale nei rapporti giuridici facenti capo all’E.C.A., e dunque anche nell’obbligo che si assumeva violato. 9) Con il nono motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c., della violazione degli artt. 793, 1173, 1175, 1176, 1197, 1218, 1222, 1322, 1353 e 1453 c.c., 112, 115, 116, 324 e 342 c.p.c. Il Giudice di seconde cure avrebbe erroneamente ritenuto che, essendo stata attribuita al bene de quo una destinazione diversa da quella prevista nell'atto di donazione, ma di corrispondente valore sociale, il Comune fosse esente da responsabilità, non considerando, tuttavia, che la destinazione prevista nell'atto di donazione non era fungibile e che gli attori, quali eredi del donante, non avevano mai autorizzato il mutamento della destinazione ad orfanotrofio della struttura donata. Con i motivi 7, 8 e 9 del ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro connessione, si assume che la sentenza impugnata, nel motivare il rigetto della domanda risarcitoria degli eredi di NC BI in ragione del factum principis rappresentato dalla soppressione degli enti assistenziali regionali, e quindi anche dell'originario donatario obbligato E.C.A. di Procida, abbia violato da un lato l'art. 4 della L.R. Campania n. 14/1984, che nel trasferire gli immobili dei soppressi enti regionali assistenziali ai comuni, aveva previsto il subentro di questi ultimi nei contratti e nei rapporti giuridici preesistenti, e dall'altro il giudicato interno e che inoltre non potesse essere sostituita la destinazione ad orfanotrofio prevista dal donante con quella a pronto soccorso. Tale giudicato si sarebbe formato in ordine alla natura derivativa e non originaria della proprietà dei beni donati acquistata dal Comune di Procida, a seguito della reiezione da parte della sentenza di primo grado dell'eccezione, sollevata dall'ente pubblico per contrastare l'avversa domanda di risarcimento danni da inadempimento delle obbligazioni gravanti sul donatario, di estinzione delle obbligazioni modali della donazione, in ragione del suo acquisto dei beni donati a titolo originario e 18 non derivativo, ed in ragione della mancata riproposizione di tale eccezione da parte del Comune di Procida di apposito appello incidentale sul punto. I motivi sono inammissibili per difetto di interesse ad agire, in quanto, come già illustrato, la sentenza impugnata ha ritenuto estinte le obbligazioni modali originariamente gravanti sul donatario, non solo in ragione del factum principis rappresentato dalla soppressione degli enti assistenziali regionali, ma già prima per le ragioni di natura organizzativa- economica come individuate dal giudice di primo grado, ed ha aggiunto che comunque il Comune di Procida non poteva considerarsi inadempiente all'obbligo di destinare la struttura a suo tempo donata da NC BI ad orfanotrofio perché l'aveva destinata a pronto soccorso, ossia ad uno scopo sociale di pari valore a quello assistenziale, consentito dalla L.R. Campania n. 14/1984 per i beni derivati ai comuni campani dalla soppressione degli enti regionali di assistenza ed attribuito alla struttura, quando già era divenuta impossibile per causa non imputabile la destinazione ad orfanotrofio per le ragioni economico-organizzative individuate dal giudice di primo grado. Ne deriva che non essendo state impugnate tali ulteriori rationes decidendi, l'accoglimento dei motivi non potrebbe comunque portare all'accoglimento della domanda di risarcimento danni degli eredi di NC BI, che resterebbe respinta per le altre ragioni estintive delle obbligazioni modali addotte dalla Corte distrettuale, sulla base della giurisprudenza di questa Corte già richiamata nel trattare del sesto motivo di ricorso. Per completezza si rileva che comunque, poiché l'eccezione del Comune di Procida di estinzione delle obbligazioni modali per intervenuto acquisto da parte sua dei beni oggetto dell'originaria donazione a favore dell'E.C.A. a titolo originario, e non derivativo, respinta in primo grado, era volta a contrastare la domanda di risarcimento danni per inadempimento di quelle 19 obbligazioni degli eredi di NC PI, a sua volta implicitamente respinta in primo grado e da essi riproposta in appello per asserita omessa pronuncia del Tribunale, non poteva ritenersi intervenuto alcun giudicato interno preclusivo, essendo ancora in contestazione in secondo grado ed anche in questo giudizio la domanda risarcitoria. Da ultimo su tali motivi si deve ritenere che - poiché la sentenza impugnata nell'affermare che non vi era inadempimento imputabile al Comune di Procida dell'obbligazione modale di destinare la struttura oggetto di donazione ad orfanotrofio per essere stata la stessa adibita ad altro scopo sociale, quello di pronto soccorso, avente valore pari a quello assistenziale e consentito per i beni pervenuti al Comune per soppressione dell'E.C.A. dalla L.R. Campania n. 14/1984 - implicitamente sia stato riconosciuto, anche in secondo grado, il subentro del Comune di Procida nel contratto di donazione con le relative obbligazioni modali e nei rapporti giuridici relativi ai beni donati, già facenti capo all'ente assistenziale comunale soppresso, perché altrimenti non sarebbe stato possibile richiamare la facoltà del Comune di Procida di adibire i beni donati ad una finalità sociale diversa da quella originaria di orfanotrofio. 10) Con il decimo motivo, articolato in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 4) c.p.c., i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 112, 115, 116, 132 e 342 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost., per avere il giudice di primo grado – a loro avviso - dichiarato la nullità della donazione, ritenendo che essa comportasse un inammissibile vincolo obbligatorio perpetuo, assimilabile ad un divieto convenzionale di alienazione nullo ex art. 1379 c.c. e la Corte d'Appello avrebbe omesso di esaminare la corrispondente censura, relativa alla mancata retrocessione del bene donato, in conseguenza della rilevata nullità. Col tale motivo i ricorrenti assumono che la Corte distrettuale avrebbe omesso di pronunciarsi, in violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'obbligo di 20 motivazione, sul loro quinto motivo di appello (graficamente riportato alle pagine 52-53). Con tale motivo i ricorrenti si erano lamentati che il giudice di primo grado, pur avendo ritenuto nella parte finale della sua motivazione che l'atto di donazione del notaio Monda del 21.10.1966, rep. n. 61021, racc. n. 32139, col quale NC BI aveva donato all'E.C.A. di Procida l'orfanotrofio ed il terreno annesso, fosse nullo per violazione dell'art. 1379 c.c. per avere imposto ai beni donati un vincolo di destinazione permanente assimilabile ad un divieto convenzionale di alienazione, non avesse poi tratto le conseguenze di tale nullità, omettendo di condannare gli originari convenuti al rilascio richiesto dagli originari attori. Nella comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado, i ricorrenti avevano poi chiesto anche di dichiarare la nullità del citato atto di donazione per violazione della norma imperativa dell'art. 1379 c.c., con conseguente condanna degli originari convenuti al rilascio in loro favore dei beni donati. Il motivo è infondato. La ragione per la quale la Corte distrettuale non ha riportato il quinto motivo di appello degli attuali ricorrenti, nulla decidendo sul punto, sta nel fatto che nell'atto di appello principale (vedi allegato T, esaminabile perché si lamenta un vizio processuale) i ricorrenti non hanno chiesto di dichiarare la nullità della donazione per violazione dell'art. 1379 c.c. e la conseguente condanna dei convenuti al rilascio dei beni donati. Dalla lettura della pagina 52 dell'atto di appello emerge, anzi, che gli appellanti hanno ritenuto che il giudice di primo grado si fosse limitato a trasporre le massime di alcune sentenze di questa Corte (Cass. n. 12769/1999 e Cass. n. 3082/1990), che avevano esteso, in via analogica, alle clausole impositive di vincoli di destinazione perpetui, l'applicazione dell'art. 1379 c.c. sul divieto convenzionale di alienazione, senza assolutamente soppesare le ricadute che l'applicazione al caso di specie avrebbe potuto 21 determinare, ritenendo che comunque la donazione non fosse in contrasto con quella norma, perché, come chiarito a pagina 54, non conteneva un divieto convenzionale di alienazione ed anzi il vincolo d'indisponibilità era stato rafforzato con atti amministrativi successivi del Comune di Procida. Dalla lettura della pagina 53 dell'atto di appello emerge, poi, l'indicazione della motivazione sul punto addotta dal giudice di primo grado, come meramente rafforzativa del rigetto delle precedenti pretese avanzate dagli attori in punto di risoluzione contrattuale, rilascio e risarcimento danni. Nella conclusione di tale pagina gli appellanti hanno infine indicato che “nella remota ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte, aderendo all'impostazione datane dal Giudice a quo in sentenza, ritenesse il contrasto della clausola con l'art. 1379 c.c. e di conseguenza nullo il contratto di donazione, non potrebbe esimersi dal disporre la retrocessione dell'immobile agli attori, così come dai medesimi richiesto in citazione, oltre ovviamente al risarcimento danni”. Ne deriva che dovendosi desumere il contenuto del motivo d'impugnazione dall'atto di appello, e non certo dalla comparsa conclusionale di secondo grado, nella quale per la prima volta, e quindi tardivamente, è stato chiesto di dichiarare la nullità per violazione di norme imperative (l'art. 1379 c.c.) della donazione, gli appellanti si erano limitati a chiedere che nell'ipotesi, non verificatasi, in cui la Corte distrettuale avesse rilevato d'ufficio la suddetta nullità della donazione, procedesse alla condanna degli originari convenuti al rilascio dei beni donati ed al risarcimento dei danni in loro favore. Del resto la sentenza di primo grado non solo non conteneva nel dispositivo alcuna statuizione di nullità della donazione dell'orfanotrofio, ma solo di rigetto delle varie domande di risoluzione e conseguenziali di rilascio e comunque di risarcimento danni avanzate dagli eredi di NC BI, solo nella motivazione, a pagina 7, aveva ripetutamente usato il verbo coniugandolo al condizionale per sottolineare la mera possibilità in 22 via di ipotesi di invocare, secondo le massime richiamate, la nullità della donazione dell'orfanotrofio per l'imposizione di un vincolo di destinazione perpetuo per violazione dell'art. 1379 c.c., analogicamente applicabile, senza mai trarne le conseguenze, sicché si trattava di un mero obiter dictum privo di autonoma portata decisoria e quindi non impugnabile. Ciò è confermato dal fatto che i richiami giurisprudenziali sono stati effettuati dalla sentenza di primo grado a conclusione della motivazione resa, incentratasi piuttosto sulla qualificazione dell'art. 4 della donazione come modus e non come condizione risolutiva e sull'estinzione delle obbligazioni modali gravanti sulla parte donataria per impossibilità sopravvenuta non imputabile, ossia su questioni che necessariamente presupponevano la validità del contratto di donazione, laddove se il giudice di primo grado avesse inteso sanzionare con la nullità per violazione dell'art. 1379 c.c. la donazione in questione, lo avrebbe fatto in via preliminare, senza bisogno di esaminare le proposte domande di risoluzione, rilascio e risarcimento danni degli originari attori. Conclusivamente il ricorso va rigettato. I ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento in favore del Comune di Procida delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo in base al principio della soccombenza, mentre nulla va in proposito disposto per gli intimati che non hanno svolto difese in questa fase. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione respinge il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del Comune di Procida delle spese del giudizio di 23 legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 12.000,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 29.1.2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NC PI EN FA