Sentenza 28 aprile 1999
Massime • 1
La previsione - contenuta nel settimo comma dell'art. 23 legge 24 novembre 1981 n. 689 - secondo cui la sentenza che decide il giudizio di opposizione avverso ordinanza - ingiunzione, irrogativa di sanzione amministrativa, deve essere pronunciata con immediata lettura del dispositivo, assolve all'esigenza di assicurare una sollecita definizione della controversia e ha la funzione di rendere subito conoscibile ed immodificabile la decisione, onde l'immediata lettura costituisce un elemento costitutivo della sentenza, con la conseguenza che la sua mancanza - che ricorre anche nel caso in cui il giudice abbia verbalizzato il provvedimento reso, assumendo di decidere "come da dispositivo che depositerà in cancelleria" - determina la nullità della decisione, come avviene per le analoghe previsioni di cui al rito del lavoro ed al processo penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/04/1999, n. 4267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4267 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dr. Renato Sgroi Presidente
Dr. Vincenzo Carbone Consigliere
Dr. Vincenzo Ferro Consigliere
Dr. Mario Rosario Morelli Consigliere
Dr. Fabrizio Forte Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n^ 2662 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1997 proposto:
DA
UPICA - UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di Palermo - in persona del legale rappresentante p. t., per legge domiciliato in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende.
RICORRENTE
E
OL ZA, domiciliato in Palermo, alla Via Don Orione n. 351 ed elettivamente nella stessa città, alla V. Sammartino n.4, presso l'avv. Maria Teresa Giambruno, che lo ha rappresentato e difeso nel giudizio pretorile.
INTIMATO
avverso la sentenza del Pretore di Palermo n.86 del 14 dicembre 1995 - 9 febbraio 1996. non notificata. Udita nella pubblica udienza dell'11 novembre 1998, la relazione del Consigliere dottor Fabrizio Forte. Udito il P.M., nella persona del dr. Vincenzo Gambardella, Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso dell'8 agosto 1995 OL EN si opponeva all'ordinanza di confisca n. 1940/95 dell'UPICA di Palermo, notificatagli il 10 luglio 1995, affermando che egli, titolare di licenza amministrativa per il commercio ambulante su aree pubbliche, aveva subito il sequestro di un gazebo e dei libri costituenti il materiale posto in vendita, beni poi confiscati;
il Pretore di Palermo accoglieva l'opposizione, in quanto l'ultimo dei verbali notificati al EN era del 26 giugno 1995 e la confisca era stata disposta il 7 luglio successivo, per cui non si era rispettato il termine di trenta giorni concesso dalla legge al soggetto destinatario della sanzione per presentare le proprie difese e si era disposto il sequestro contro l'art. 17 della L. Regionale n. 18/95 che consentiva all'operatore di continuare l'attività per il periodo necessario al rinnovo della licenza.
Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso l'UPICA di Palermo, con unico motivo articolato in più punti, mentre il EN non si è difeso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso l'UPICA di Palermo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della L. 24 novembre 1981 n. 689 e degli artt. 8 e 17 della L.R. Sicilia 1^ marzo 1995 n. 18 in rapporto all'art. 360 n.3 c.p.c. e deduce in linea pregiudiziale la nullità della sentenza impugnata per non aver il Pretore letto il dispositivo in udienza. Nel merito, la decisione impugnata per il ricorrente erroneamente ritiene lesi i diritti di difesa del EN per non avere l'UPICA atteso i 30 giorni di cui all'art. 18 della L. n. 689/81 dalla notifica della contestazione prima della confisca, essendosi avuto nel caso un sequestro per il quale chi vi ha proceduto doveva" immediatamente informare l'autorità amministrativa competente". Ai sensi dell'art. 19 della medesima legge poi, "Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono anche immediatamente proporre opposizione all'autorità" amministrativa competente, che o dispone la restituzione o ordina la confisca "entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro". Nel caso non era applicabile il termine dell'art.18 per l'esercizio del diritto di difesa e la sentenza errava anche sulla circostanza che EN potesse continuare ad esercitare il commercio ex art. 17 L.R. 18/95, norma che prevede la conversione delle esistenti licenze in nuove autorizzazioni dello stesso tipo;
l'opponente non aveva diritto a posteggio, quale titolare di autorizzazione, ex L. 398/76 di tipo b, da esercitare in qualsiasi area pubblica purché itinerante. Poiché EN non aveva chiesto al comune posteggio su area limitrofa a quella detenuta, la confisca della merce era necessaria per liberare gli spazi occupati illegittimamente.
Il motivo è fondato per il profilo pregiudiziale;
per l'art. 23 L.24 novembre 1981 n. 689 "appena terminata l'istruttoria il pretore invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo". Nel caso di specie, il pretore, nell'udienza del 14 dicembre 1995, ha verbalizzato il provvedimento reso, decidendo "come da dispositivo che depositerà in cancelleria" e tale dispositivo ovviamente non risulta che sia stato letto immediatamente dopo la discussione da alcun verbale o atto di causa. La mancata lettura del dispositivo all'udienza è causa di nullità della decisione (Cass. S.U. 20 febbraio 1992 n. 1457 e Cass.23 dicembre 1994 n. 11118); prevista per sollecitare la definizione della controversia, la lettura in udienza del dispositivo (7^ comma dell'art. 23 L. 689/81), in analogia al rito del lavoro (art. 429, 2^
co. c. p. c. può essere anche rinviata all'udienza immediatamente successiva, con termine perentorio alle parti per il deposito di note difensive e (8^ comma) come nel processo penale, può riguardare anche la motivazione (art. 545 c.p.p.). Dal punto di vista funzionale l'immediata lettura del dispositivo rende subito conoscibile e immodificabile la decisione e si inserisce quale elemento costitutivo della sentenza, la cui mancanza non può che dar luogo a nullità della decisione, così come del resto avviene in penale e nel rito del lavoro (per le analogie richiamate, Cass. 23 luglio 1996 n. 6589). L'accoglimento del primo profilo di ricorso comporta l'assorbimento degli altri motivi di impugnativa;
la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altro giudice della stessa Pretura di Palermo, perché provveda anche sulle spese di causa, comprese quelle del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, 1^ sezione civile, accoglie il I^ motivo del ricorso con assorbimento degli altri;
cassa e rinvia alla Pretura circondariale di Palermo anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 28 aprile 1999