CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 418/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BE CLAUDIA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5937/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038172829 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – Riscossione in data 24.07.2025, depositato in data 06.08.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00381728 29 000, notificata in data 27/05/2025, con la quale viene chiesto il pagamento di complessivi € 2.148.35 a titolo di
IRPEF anno 2018 oltre interessi, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 della dichiarazione dei redditi 2019.
Il ricorrente ha premesso in fatto:
- che l'iscrizione a ruolo in contestazione trae origine da un controllo automatizzato effettuato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 - bis del DPR n. 633/1972 sulla Dichiarazione Modello Redditi 2019 per il periodo d'imposta 2018, presentata dal contribuente, e oggetto di dichiarazione integrativa, a seguito della quale veniva adottata la comunicazione di irregolarità n 236695519051. Con detta comunicazione bonaria, l'Ufficio impositore rilevava che nella dichiarazione integrativa liquidata, il contribuente avrebbe “indicato un rimborso ottenuto di € 3770,00 che avrebbe comportato un debito di
€ 1.801,00 anziché un credito di € 1.969,00”;
- che la necessità dell'integrativa era sorta a causa della mancata indicazione, nel modello dichiarativo originario, di redditi da CU, poi regolarmente inseriti al quadro RC2 della dichiarazione rettificata;
- che nessun “rimborso ottenuto di € 3.770,00” veniva indicato in detta dichiarazione né in quella originaria dal contribuente, onde non sussiste alcun debito con l'erario a titolo di IRPEF per € 1.801,00, sussistendo invece un'imposta a credito di € 1969,00.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1- Decadenza dall'azione di riscossione e di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 ai sensi dell'art. 25 D.Lgs n. 602/73 co. 1, lettera a). Si rileva che la cartella esattoriale impugnata doveva essere notificata non oltre il 31/12/2022 o, al più tardi, in caso di ruolo affidato al concessionario entro il
31/12/2021(come disposto dagli artt. 68, co. 4bis, D.L. n. 18/2020 e 157, co. 3, D.L. n. 34/2020), entro il
31/12/2024. Nel caso di specie peraltro, come si evince dalla cartella stessa, il ruolo è stato consegnato il
25/06/2024;
2- Infondatezza della richiesta di pagamento in quanto nessun rimborso di € 3.770,00 risulta aver indicato il contribuente;
Con distrazione delle spese.
In data 23.10.2025 si è costituita AE che ha rassegnato di aver proceduto ad effettuare lo sgravio della cartella in contestazione, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo l'AE dato conto del riconoscimento della fondatezza dei motivi di ricorso, con annullamento della cartella.
In ragione della condotta dell'AE appare opportuno compensare al 30% le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, previa compensazione nella misura del 30%, condanna l'AE al pagamento delle residue spese processuali, liquidate in euro 800,00, oltre accessori come per legge e CU se dovuti, da distrarsi al difensore.
)
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BE CLAUDIA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5937/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240038172829 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle entrate – Riscossione in data 24.07.2025, depositato in data 06.08.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2024 00381728 29 000, notificata in data 27/05/2025, con la quale viene chiesto il pagamento di complessivi € 2.148.35 a titolo di
IRPEF anno 2018 oltre interessi, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 della dichiarazione dei redditi 2019.
Il ricorrente ha premesso in fatto:
- che l'iscrizione a ruolo in contestazione trae origine da un controllo automatizzato effettuato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36 - bis del DPR n. 633/1972 sulla Dichiarazione Modello Redditi 2019 per il periodo d'imposta 2018, presentata dal contribuente, e oggetto di dichiarazione integrativa, a seguito della quale veniva adottata la comunicazione di irregolarità n 236695519051. Con detta comunicazione bonaria, l'Ufficio impositore rilevava che nella dichiarazione integrativa liquidata, il contribuente avrebbe “indicato un rimborso ottenuto di € 3770,00 che avrebbe comportato un debito di
€ 1.801,00 anziché un credito di € 1.969,00”;
- che la necessità dell'integrativa era sorta a causa della mancata indicazione, nel modello dichiarativo originario, di redditi da CU, poi regolarmente inseriti al quadro RC2 della dichiarazione rettificata;
- che nessun “rimborso ottenuto di € 3.770,00” veniva indicato in detta dichiarazione né in quella originaria dal contribuente, onde non sussiste alcun debito con l'erario a titolo di IRPEF per € 1.801,00, sussistendo invece un'imposta a credito di € 1969,00.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1- Decadenza dall'azione di riscossione e di controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73 ai sensi dell'art. 25 D.Lgs n. 602/73 co. 1, lettera a). Si rileva che la cartella esattoriale impugnata doveva essere notificata non oltre il 31/12/2022 o, al più tardi, in caso di ruolo affidato al concessionario entro il
31/12/2021(come disposto dagli artt. 68, co. 4bis, D.L. n. 18/2020 e 157, co. 3, D.L. n. 34/2020), entro il
31/12/2024. Nel caso di specie peraltro, come si evince dalla cartella stessa, il ruolo è stato consegnato il
25/06/2024;
2- Infondatezza della richiesta di pagamento in quanto nessun rimborso di € 3.770,00 risulta aver indicato il contribuente;
Con distrazione delle spese.
In data 23.10.2025 si è costituita AE che ha rassegnato di aver proceduto ad effettuare lo sgravio della cartella in contestazione, chiedendo dichiararsi la cessata materia del contendere e la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 23.01.2025 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo l'AE dato conto del riconoscimento della fondatezza dei motivi di ricorso, con annullamento della cartella.
In ragione della condotta dell'AE appare opportuno compensare al 30% le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, previa compensazione nella misura del 30%, condanna l'AE al pagamento delle residue spese processuali, liquidate in euro 800,00, oltre accessori come per legge e CU se dovuti, da distrarsi al difensore.
)