Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/03/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
RE A PU BBLICA ITALI
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI PRIMA UDIENZA DI COMPARIZIONE
Nella causa civile n. 582/2025 R.G.L. promossa da
Parte 1 con l'avv. CAUDULLO DINO
contro
Controparte_1
All'udienza del 19/03/2025 ore 14:25 sono comparsi
Per parte ricorrente in sost. dell'avv. CAUDULLO DINO l'avv. NICASTRO
DANIELA
Per parte convenuta nessuno
Che insiste in atti e chiedono decidere la causa, che discute oralmente
LA GIUDICE
Si ritira in camera di Consiglio alle ore 14:26
Successivamente, alle ore 16:53 nessuno è presente
LA GIUDICE
Pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., dando lettura dei sottoestesi dispositivo e sintetici motivi della decisione e depositando il presente verbale e la allegata sentenza nel fascicolo telematico.
Verbale chiuso alle ore 16:58
RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona della giudice
Paola Marino nella causa iscritta al n. 582/2025 R.G.L., promossa
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Indirizzo Telematico
- ricorrente
CONTRO
Controparte 1 , in persona del legale rappresentante pro tempore,
convenuto contumace
All'udienza del 19/03/2025 ha pronunciato in allegato al verbale la seguente
SENTENZA
Mediante lettura di quanto segue:
DISPOSITIVO
La Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia del
[...]
qui dichiarata, accerta e dichiara il diritto Controparte 1
della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.
Condanna il Controparte 1 ad erogare in favore della ricorrente € 1.000.00, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale.
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidate in complessivi € 650.00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CU, CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. CAUDULLO DINO, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/01/2025 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il e chiedeva, previa eventuale Controparte_1
,
disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del DPCM del 28 novembre
2016, per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. n. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea, degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE, accertarsi e dichiararsi il diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il alla corresponsione dell'importo nominaleControparte_1 di € 1.000.00, oltre interessi legali dalla maturazione del credito.
Deduceva di aver prestato attività lavorativa nei predetti anni scolastici in forza di incarichi annuali fino al 30 giugno e di aver svolto mansioni identiche a quelle espletate dal personale di ruolo e di essere sottoposta ai medesimi obblighi formativi gravanti sui docenti con contratto a tempo indeterminato, di non aver fruito del bonus di € 500 annui, previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n.
107/2015, per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo (cd. carta elettronica); lamentava che la mancata attribuzione della carta elettronica ai lavoratori a temine comportava la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato ed invocava le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999, recepito dalla Direttiva 1999/70/CE, gli articoli 14, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 10 della Carta sociale europea, per cui la normativa nazionale doveva essere disapplicata in quanto in contrasto con i principi generali di parità di trattamento, di uguaglianza e di non discriminazione in materia di condizioni impiego.
Non si costituiva in giudizio parte convenuta, pur ritualmente e tempestivamente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il ricorso è fondato.
L'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015 prevede che "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il a corsi di laurea, di Controparte_2
,
laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.".
Il DPCM del 23 settembre 2015 prevedeva (atteso che esso è stato annullato dal
Consiglio di Stato, con sentenza n. 1842/2022, proprio in ragione dell'illegittimità dell'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato, sub art. 2 che "1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile.
2. Il Controparte_2 assegna la Carta
a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
3. Le
Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al [...]
secondo le modalità da quest'ultimo individuate, Controparte_2
,
l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il trasmette alle Istituzioni Controparte_2
scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.
4. La Carta
è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari
è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il [...] disciplina le modalità di revoca della Carta nel casoControparte_2 di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio."; sub art. 3 che "1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1 settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e
3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.".
Il DPCM del 28 novembre 2016 prevede sub art. 2 che “1. Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro annui.
2. La Carta è realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
3. L'applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta secondo le modalità previste dall'articolo 5, nonché delle strutture, degli esercenti e degli enti accreditati presso attraverso i quali è possibile utilizzareil Controparte 2 la Carta secondo quanto stabilito dall'articolo 7. 4. L'applicazione prevede l'emissione, nell'area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni elettronici di spesa con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi, consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, di cui all'articolo 6, comma 3 da effettuarsi presso le strutture, gli esercenti e gli enti di cui al successivo articolo 7", sub art. 3 che “1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.".
La Corte di giustizia dell'Unione europea con ordinanza pronunciata il 18 maggio
2022 nella causa C-450/2021, dichiarava incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente:
"La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente Controparte_2
a tempo determinato di tale CP 2 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.";
Aggiungeva la Corte che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali “la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego".
Come affermato in causa analoga da molti giudici di merito, con sentenze allegate in atti e che si condividono e richiamano, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c. ai docenti a tempo determinato la formazione è richiesta nella medesima misura rispetto ai docenti a tempo indeterminato. In particolare, il Tribunale di Torino ha statuito in alcune sentenze che "in materia di formazione le norme di riferimento (...) non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione: - l'art. 282 del d.lgs 297/1994, secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica; - l'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
- l'art. 63 del c.c.n.l. comparto scuola del 27.11.2007, che dopo aver premesso
-
come "la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane", stabilisce che l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
- l'art. 64 del c.c.n.l. da ult. cit. secondo cui: "la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità". Il diritto di aggiornarsi (ed il correlato dovere) grava su tutto il personale scolastico, a prescindere dal carattere temporaneo del rapporto di lavoro,”".
Il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato, così come già affermato dalla Suprema Corte in relazione ad esempio al loro diritto alla ricostruzione della carriera o alla retribuzione di anzianità, è comparabile con quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, che, del resto costituisce proprio in fattore in virtù del quale essi non possono essere discriminati a sensi della normativa eurounitaria.
La difesa di parte convenuta ha affermato in analoghi giudizi che la ragione oggettiva che legittima l'esclusione dei docenti a tempo determinato dall'attribuzione della carta elettronica sarebbe ravvisabile nel mancato ritorno, in termini di miglioramento della qualità del servizio pubblico di istruzione, dell'investimento formativo che il CP_2 riporrebbe nel docente precario. Ovverosia, il CP 2 non può fare affidamento sulla permanenza del docente a termine, per la natura stessa del rapporto di lavoro (a termine). Garantendo al docente precario il medesimo beneficio attribuito al docente di ruolo, muterebbe il destinatario dei vantaggi connessi alla Carta stessa: il docente anziché il discente.
La Carta Docente in tal caso vanificherebbe la reale finalità per la quale è stata istituita: l'incremento della qualità dell'istruzione pubblica.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Nella specie, la Suprema Corte di Cassazione, con pronuncia resa in sede di rinvio pregiudiziale, sentenza n. 29961/2023, ha pronunciato i seguenti principi di diritto:
"1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al CP 2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.".
Orbene, i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, pur non obbligatori nel presente giudizio, vanno condivisi, corrispondendo del resto ai principi espressi dalla Corte di Giustizia nella pronuncia sopra citata, e risultando del resto confermare il precedente orientamento di questo Tribunale.
Nella fattispecie, è stato positivamente provato che parte ricorrente, nominata negli aa.ss. oggetto di causa fino al 30.06, sia tuttora iscritta nelle graduatorie utilizzate per le nomine annuali dei docenti (vedi contratto a.s. 2024/25), sicché
l'importo della carta docente di sua spettanza dovrà essere corrisposto a mezzo di carta elettronica analoga a quella che viene rilasciata ai docenti a tempo indeterminato.
La normativa nazionale deve pertanto essere disapplicata e deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui, attraverso l'emissione di buoni elettronici di spesa, con le modalità previste dal DPCM del 28 novembre 2016, per ogni annualità di prestazione del servizio a tempo determinato.
Il beneficio in questione, infatti, non è costituito dalla semplice dazione di una somma di denaro da parte dell'Amministrazione, bensì di una carta elettronica su cui viene caricato il predetto importo, finalizzato all'acquisto di beni funzionali alla formazione del docente, con la conseguenza che, dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire della Carta docente, il CP 2 va condannato a emettere
analoghi buoni elettronici di spesa, finalizzati al medesimo scopo, dell'importo nominale dovuto per la mancata fruizione del medesimo durante gli anni di prestazione del servizio a tempo determinato, che viene indicato in parte dispositiva.
Per l'anno scolastico 2023/24, infine, va precisato che l'obbligo dell'Amministrazione convenuta di erogazione della carta docente deriva anche dalla normativa nazionale, costituita dal D.L. n. 69/2023, convertito in Legge n.
103/2023, che all'art. 15 dispone: “Art. 15 Disposizioni in materia di Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente - Caso ARES (2021) 56238431 La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio
2015, n. 107, e' riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante.".
Invero, il contratto di supplenza conferita sino al 30.6.2024 è un contratto di supplenza annuale, senza che alcun elemento sia stato fornito in relazione alla circostanza che essa sia stata attribuita su posto libero solo in organico di fatto;
ove essa debba essere considerata conferita su posto vacante, l'erogazione della carta docente per tale annualità sarebbe dovuta anche in base alla normativa italiana sopra citata.
Le spese, liquidate e distratte in parte dispositiva, seguono la soccombenza dell'Amministrazione convenuta.
PQM
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 19/03/2025
LA GIUDICE
Paola Marino