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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/03/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 7492 dell'anno 2023
TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1
Franca Berardino, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Patrizia De Chirico, in virtù di procure generali alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 3/03/2025. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.10.2023, , deducendo che in data 19.05.2016 era Parte_1 stato riconosciuto affetto da “modesto deficit funzionale del tronco con segni di neuropatia cronica” quale malattia professionale, con una menomazione dell'integrità psico-fisica del 7%, e che, pur avendo presentato istanza di aggravamento era stata confermata la stessa percentuale di danno, chiedeva che, a seguito dell'aggravamento delle sue condizioni di salute, la propria posizione fosse revisionata, con il riconoscimento di una nuova percentuale di invalidità nella misura del 12% o nella diversa misura giudizialmente accertata, con condanna dell'Istituto alla liquidazione del danno biologico accertato in corso di causa con cumulo con i postumi già riconosciuti di altra malattia o alla costituzione di una rendita a suo favore.
A tal fine, a sostegno della propria domanda il ricorrente dopo aver premesso di aver lavorato per tanti anni come coltivatore diretto svolgendo operazioni di movimentazioni manuale di carichi con
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esposizione a costanti vibrazioni, deduceva: che in data 19.05.2016 l' gli riconosceva come CP_1 malattia professionale un “modesto deficit funzionale del tronco con segni di neuropatia cronica, ed un danno biologico del 7%”; che aveva ottenuto anche un riconoscimento del danno biologico del
7% per sindrome del tunnel carpale bilaterale più marcata a destra (totalizzando dunque un danno biologico complessivo del 13%); che in data 07.11.2022 veniva presentata domanda di revisione per
“spondilodiscopatie con sofferenza mm neurogena cronica L4-L5-S1”, invocando un danno biologico del 12%, ma invano in quanto l' con provvedimento del 21.12.2022 confermava la CP_1
menomazione del 7%, con un danno complessivo del 13%; che tale valutazione era errata stante l'aggravamento da lui subito, ragion per cui aveva diritto all'accertamento giudiziale della sua pretesa.
Costituendosi in giudizio, l' eccepiva l'infondatezza della domanda, deducendo la correttezza CP_1
della valutazione della malattia professionale riconosciuta. In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita a mezzo CTU medico-legale.
*****
La domanda è fondata e va accolta per le seguenti ragioni.
Incontestata la presenza delle malattia professionale da cui è affetto il ricorrente, per la quale ha percepito un indennizzo del 7% (totalizzando un danno biologico complessivo del 13% con altra malattia professionale a lui riconosciuta) oggetto del giudizio è l'aggravamento di tale patologia.
Ebbene, ai fini della presente decisione si ritiene utilizzabile la CTU espletata nel corso del giudizio, perché esente da vizi logici e contraddizioni.
Il CTU nominato dott. ha così argomentato: “Dalla disamina della Persona_1 documentazione agli atti, dall'anamnesi e dall'esame obiettivo il periziando risulta affetto da complesso patologico consistente in modesto deficit funzionale del tronco con segni di neuropatia cronica, snd del tunnel carpale bilaterale maggiore a destra. Attualmente la sintomatologia, così come descritto nella sezione dell'esame obiettivo appare sfumata e senza apparente peggioramento sia della sensibilità che della componente motoria dei segmenti coinvolti dalla patologia. Sono agli atti elettromiografie del 2013, del 2016 e del 2022 le quali rilevano un progressivo peggioramento della sofferenza muscolare neurogena dapprima solo di L5 a destra, poi di l4-l5 a sinistra, ed infine di l4-l5-s1 bilateralmente con prevalenza di l5-s1 a destra. Le valutazioni in merito alle CP_1
patologie del periziando furono: Già riconosciuto 13% per Malattia Professionale complessivo su collegiale del 19/5/2016 per: Modesto deficit funzionale del tronco, con segno di neuropatia 7%
(revisione del 19/5/2016 m.p. del 17/4/2013 n° 510969132); Snd del tunnel carpale bilaterale strumentalmente accertata e piu' marcata a dx 7% totale 13% (collegiale del 18/2/2015 per m.p.
513133166 del 22/5/2014); Barèmes di riferimento per le tecnopatie da cui è affetto il periziando
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sono i codici: 213. Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti Fino a 12
163. Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità Fino a 7.
Considerando che come unica RMN in atti vi è quella del 2013 dove erano descritte già le ernie discali a livello lombare;
considerato il progressivo documentato aggravamento all'EMG del deficit sensitivo-motorio, giusta valutazione per le patologie del paziente può essere una percentuale complessiva del 15%” (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia e che non è stata specificatamente contestata dalle parti).
In definitiva, alla luce della CTU espletata, la domanda deve essere parzialmente accolta e per l'effetto l' deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente di un indennizzo CP_1
corrispondente ad un grado di invalidità complessivo del 15% (detratto quanto già corrisposto sulla base del 13% accertato in via amministrativa) a decorrere dalla domanda amministrativa del
07.11.2022, oltre accessori di legge.
Le spese processuali, comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i CP_1 in base all'effettivo valore della domanda accolta.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato
01.08.20212/10/2023 da nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, Parte_1 CP_1
così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore CP_1
del ricorrente di un indennizzo corrispondente ad un grado di invalidità del 15% (detratto quanto già corrisposto sulla base del 13% accertato in via amministrativa) a decorrere dalla domanda amministrativa del 07.11.2022, oltre accessori di legge;
2) condanna l' al pagamento della restante parte delle spese processuali della parte CP_1 ricorrente, che liquida in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in € 2.697,00 per compensi, oltre RSG, CAP e IVA come per legge;
3) pone le spese relative alle espletate CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 3 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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