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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente
PETROLO PAOLO, Relatore
MINNITI MASSIMO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1199/2025 depositato il 06/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Roma 85 89015 Palmi RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - IB Valentia - Viale Kennedy Condominio Villa Paol 89900 IB Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001322892000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001322892000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230001507930000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230001507930000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe deducendo l'incompetenza territoriale della Corte adita, la mancata notifica degli atti prodromici, l'intervenuto pagamento, l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio di ADE – Direzione Provinciale di Reggio Calabria che evidenziava profili di inammissibilità del ricorso e, comunque, la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Non vi era costituzione in giudizio di ADER, pur ritualmente citata.
In data 11.1.2026 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali precisava e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contesta testualmente il ricorrente “l'intimazione di pagamento qua impugnata è stata emessa dall'AE Riscossione ufficio territoriale di IB Valentia. Mentre il ricorrente aveva ed ha il proprio domicilio fiscale nell'ambito territoriale di Reggio Calabria avendo la propria residenza in IIndirizzo_1 (RC). Come precisato dalla giurisprudenza tributaria, l'Ufficio dell'agente della riscossione competente è quello del luogo in cui il contribuente aveva il proprio domicilio fiscale (residenza per le persone fisiche) al tempo della nascita dei tributi contestati. In quanto l'art. 31, co. 2, D.p.r. n. 600/1973 definisce competente l'ufficio territoriale dell'Agenzia del domicilio fiscale del contribuente, al tempo in cui sono sorti i tributi (si v. Cassazione, sentenza n. 4400 del 13 febbraio 2023)".
L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata.
Ed infatti al momento della consegna del ruolo al concessionario il domicilio fiscale del contribuente era in
Indirizzo_2
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Pur ritualmente citata ADER non si costituiva in giudizio e non forniva prova della rituale notifica della cartella di pagamento prodromica sottesa all'intimazione di pagamento impugnata. In materia tributaria, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo” (Cass. Ord.
1144/2018).
Ne consegue come in mancanza di prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento sulla base della quale veniva adottata l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, quest'ultima debba ritenersi illegittima/nulla.
Di contro non può ritenersi l'intervenuta prescrizione del credito azionato trattandosi di credito erariale (anno
2018) soggetto a termine ordinario decennale.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va accolto;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
· pone le spese del giudizio a carico di ADER e ADE – Direzione Provinciale di Reggio Calabria che liquida in favore del ricorrente nella misura complessiva di Euro 460,00, oltre contributo unificato (Euro 120,00) ed accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di IB Valentia – Sez. 2 del 22 gennaio 2026.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
AMERIO SARA, Presidente
PETROLO PAOLO, Relatore
MINNITI MASSIMO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1199/2025 depositato il 06/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - Via Roma 85 89015 Palmi RC
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - IB Valentia - Viale Kennedy Condominio Villa Paol 89900 IB Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001322892000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001322892000 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230001507930000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920230001507930000 IRPEF-ALTRO 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe deducendo l'incompetenza territoriale della Corte adita, la mancata notifica degli atti prodromici, l'intervenuto pagamento, l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Vi era costituzione in giudizio di ADE – Direzione Provinciale di Reggio Calabria che evidenziava profili di inammissibilità del ricorso e, comunque, la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Non vi era costituzione in giudizio di ADER, pur ritualmente citata.
In data 11.1.2026 parte ricorrente depositava memorie illustrative nelle quali precisava e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contesta testualmente il ricorrente “l'intimazione di pagamento qua impugnata è stata emessa dall'AE Riscossione ufficio territoriale di IB Valentia. Mentre il ricorrente aveva ed ha il proprio domicilio fiscale nell'ambito territoriale di Reggio Calabria avendo la propria residenza in IIndirizzo_1 (RC). Come precisato dalla giurisprudenza tributaria, l'Ufficio dell'agente della riscossione competente è quello del luogo in cui il contribuente aveva il proprio domicilio fiscale (residenza per le persone fisiche) al tempo della nascita dei tributi contestati. In quanto l'art. 31, co. 2, D.p.r. n. 600/1973 definisce competente l'ufficio territoriale dell'Agenzia del domicilio fiscale del contribuente, al tempo in cui sono sorti i tributi (si v. Cassazione, sentenza n. 4400 del 13 febbraio 2023)".
L'eccezione di incompetenza territoriale è infondata.
Ed infatti al momento della consegna del ruolo al concessionario il domicilio fiscale del contribuente era in
Indirizzo_2
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Pur ritualmente citata ADER non si costituiva in giudizio e non forniva prova della rituale notifica della cartella di pagamento prodromica sottesa all'intimazione di pagamento impugnata. In materia tributaria, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo” (Cass. Ord.
1144/2018).
Ne consegue come in mancanza di prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento sulla base della quale veniva adottata l'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, quest'ultima debba ritenersi illegittima/nulla.
Di contro non può ritenersi l'intervenuta prescrizione del credito azionato trattandosi di credito erariale (anno
2018) soggetto a termine ordinario decennale.
Alla stregua di quanto sopra il ricorso va accolto;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento impugnata;
· pone le spese del giudizio a carico di ADER e ADE – Direzione Provinciale di Reggio Calabria che liquida in favore del ricorrente nella misura complessiva di Euro 460,00, oltre contributo unificato (Euro 120,00) ed accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di IB Valentia – Sez. 2 del 22 gennaio 2026.