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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/11/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
composta dai signori magistrati: dott. Francesco S. Filocamo Presidente dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 788/2025 R.G. e rimesso in decisione all'udienza del 24.09.2025 e vertente
TRA
n persona del suo legale rappresentante pro tempore con Parte_1 Parte_2 sede in Pescara, alla Strada Vecchia Fontanelle n. 30 bis, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura da considerarsi apposta in calce al presente atto, dall'avv. Alessandro
RI e dall'avv. Luigi Iachini Bellisarii entrambi del foro di Pescara ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori in Pescara al L.go Filomena delli Castelli n. 10
RECLAMANTE
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PESCARA
RECLAMATA – NON COSTITUITA
N PERSONA Controparte_1
DELL'AVV. CARLO DEL TORTO
ALTRA RECLAMATA – NON COSTITUITA
OGGETTO: reclamo avverso sentenza del Tribunale di Pescara n. 52/2025 pubblicata il 28.07.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Reclamante:
1 << … …voglia così provvedere: - in via preliminare e urgente, ai sensi dell'art. 51, co. 10, CCII, valutando la Ecc.ma S.V. la sussistenza di gravi e fondati motivi, sospendere anche inaudita altera partes, l'efficacia esecutiva e gli effetti della sentenza n. 52/2025 del Tribunale di Pescara;
- nel merito, in accoglimento del presente reclamo, accertare e dichiarare la nullità della Sentenza di apertura della Liquidazione della per i motivi che precedono al punto CP_1 Parte_1 sub 1) con l'adozione di ogni atto e provvedimento consequenziale alla decisione auspicata;
- in ogni caso e sempre nel merito, per i motivi meglio illustrati ai punti di reclamo sub 2) e sub 3), annullare
e/o revocare e/o riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, revocare la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della e disporre la trasmissione degli atti al Parte_1
Tribunale di Pescara per la prosecuzione del procedimento ex art. 44 CCII, con la concessione del termine richiesto per il deposito della proposta, del piano e della documentazione necessaria;
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di Pescara, su ricorso depositato il 29.5.2025 dalla
Procura della Repubblica sede, ritenuta la manifesta inammissibilità della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 44 c.c.i.i. presentata dalla Parte_1 in data 8.7.2025, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società
[...]
Parte_1
1.1. Il Tribunale ha posto a fondamento della decisione le seguenti considerazioni:
- non è dubitabile la natura di imprenditore commerciale della resistente trattandosi di società di capitali che ha per oggetto la realizzazione gestione e conduzione di impianti di produzione e trattamento di cdr e rifiuti ed in genere di attività assimilate di trattamento rifiuti, commercio produzione ed intermediazione degli stessi, oltre ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento di detto scopo, espressamente escludendo ogni attività ad esse non conferente o preclusa da normative di legge;
- quanto al requisito oggettivo dell'insolvenza di cui all'art. 2 comma 1° lett. b) c.c.i.i., è stato evidenziato quanto segue:
- mentre la società deduce che la crisi aziendale trova genesi nelle vicende negative occorse nell'ambito del rapporto con la cessionaria d'azienda che, a causa Controparte_2 di ripetuti e gravi inadempimenti di quest'ultima, determinava l'insorgenza di problemi con il ceto creditorio, la procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto gli immobili ricompresi nel contratto di affitto d'azienda del 2021 è stata, tuttavia, iscritta a ruolo nel
2017 e, quindi, risalenti ad epoca ben precedente;
2 - dalla nota integrativa al bilancio di esercizio chiuso nel 2024 si evince, poi, che, nella predetta procedura esecutiva, il lotto 1 è stato aggiudicato per il prezzo di € 750.000 a fronte di un debito complessivo verso i creditori (procedente e intervenuti) di circa € 937.332,00
(di cui € 615.332 verso Banca Popolare NPLS 2018 S.r.l. ed € 322.000 verso Parte_3
e, dunque, insufficiente a coprire neppure il debito verso i creditori ipotecari
[...]
- con riferimento ai debiti verso fornitori, quantificati in Euro 385.000,00 circa, afferma la debitrice che questi sono stati rideterminati nella minore misura di Euro 28.450,00 rispetto ai saldi iscritti in bilancio, all'esito della definizione transattiva, avvenuta a fine 2024; del pagamento di questi debiti, seppur ridotti, s'è fatto carico l'amministrazione della società mediante accollo, circostanza, quest'ultima, da cui si desume allora che la medesima società debitrice non sia in grado di farvi fronte per mancanza di liquidità;
- con riferimenti ai restanti debiti asseritamente definibili con i flussi finanziari derivanti dalla gestione del ramo di azienda commerciale retrocesso in forza di contratti in corso di formalizzazione, non può ritenersi che la società sia nelle condizioni di svolgere lecitamente l'attività indicata non essendo essa iscritta all'Albo Nazionale Gestori
Ambientali;
- da un esame dei bilanci risulta, inoltre, che la società, come dedotto dalla Procura della
Repubblica, sin dall'annualità 2019, presenta un patrimonio netto negativo, e sta dunque continuando ad operare anche dopo il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art
2486 c.c.;
- i crediti vantati nei confronti della cessionaria d'azienda e del Controparte_3 comune di Città Sant'Angelo, poi, appaiono di incerta e, soprattutto, non immediata riscossione, trattandosi entrambi di crediti sub iudice;
- dalla visura camerale agli atti risulta che la società non è stata ad oggi cancellata;
- infine, i debiti scaduti e non pagati dal debitore come risultanti dagli atti eccedono la soglia di
€ 30.000,00 posta dall'art. 49 comma 5° del CCII.
2. Avverso tale decisione, in data 13.8.2025, ha proposto reclamo la sulla base Parte_1 dei motivi di seguito riassunti.
2.1. La sentenza è nulla per violazione degli artt. 7 e 44 c.c.i.i. e per avere il Tribunale aperto la procedura di liquidazione giudiziale in violazione del diritto di difesa. Invero, il Tribunale, dopo avere chiesto e ottenuto dalla società debitrice chiarimenti in ordine all'istanza ex art. 44 c.c.i.i., dichiarava aperta la procedura della liquidazione giudiziale senza convocare le parti ed omettendo in
3 particolare di concedere al debitore il termine previsto dalla citata disposizione e, quindi, privando il debitore della proposta di concordato o di articolare ulteriori difese nel merito.
2.2. La decisione viola palesemente il disposto degli artt. 7 e 44 c.c.i.i. poiché il giudice di prime cure ha proceduto ad un esame di merito della domanda con riserva, travalicando i limiti del sindacato consentito in tale fase preliminare e frustrando la ratio stessa dell'istituto. L'art. 44 c.c.i.i. consente al debitore di presentare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione completa entro un termine fissato dal giudice.
Tale meccanismo è volto a consentire all'imprenditore di anticipare gli effetti protettivi della procedura, mettendosi al riparo da azioni esecutive individuali, mentre elabora la soluzione più idonea per la gestione della crisi. La giurisprudenza di legittimità, formatasi sulla norma analoga della legge fallimentare (art. 161, co. 6, l.f.), ha costantemente affermato che il Tribunale, a fronte di una domanda ritualmente presentata, non ha un potere discrezionale, ma un vero e proprio obbligo di concedere il termine richiesto, a meno che non sussistano palesi profili di abuso o la manifesta carenza dei presupposti formali. Nel caso di specie, il Tribunale non ha ravvisato una carenza documentale (i bilanci e l'elenco creditori erano stati depositati), né un abuso in re ipsa, ma ha fondato la declaratoria di inammissibilità su una valutazione prognostica negativa circa la fattibilità del piano (ancora da presentare) soffermandosi sul carattere illecito dell'attività d'impresa. Così facendo ha però compiuto un'istruttoria di merito che la legge riserva a una fase successiva, ovvero quella di apertura della procedura di concordato vero e proprio, disciplinata dall'art. 47 c.c.i.i.. Tale indebita anticipazione del giudizio di merito è resa ancor più palese dalla totale pretermissione di elementi documentali cruciali, già agli atti, come la manifestazione di interesse di un operatore qualificato, iscritto all'Albo
Gestori Ambientali con la categoria 8 (CARTFER S.r.l.), che avrebbero dovuto, quantomeno, indurre il Collegio ad un supplemento istruttorio anziché a una sommaria declaratoria di inammissibilità. La valutazione sulla “manifesta inammissibilità” di cui all'art. 7 c.c.i.i. che consente di derogare alla priorità della domanda di regolazione negoziata, deve essere intesa in senso restrittivo, come riferita a vizi macroscopici e immediatamente percepibili (es. carenza dei requisiti soggettivi, mancanza assoluta della documentazione essenziale, domande palesemente dilatorie e reiterate), e non può trasformarsi in un'anticipazione del giudizio di fattibilità del piano, che spetta al commissario giudiziale e al Tribunale solo in una fase successiva e sulla base di una proposta e un piano completi.
Il Tribunale, prima ancora di nominare un commissario che potesse vagliare gli atti ed i documenti proposti, ha palesemente ecceduto i poteri di fase, oltrepassando i limiti imposti dall'art. 7 CCII e dall'art. 44 CCII visto che nell'ambito di una valutazione - necessariamente sommaria – riferita a circostanze immediatamente percepibili (deposito dei bilanci, elenco dei creditori, indicazione dello
4 strumento di regolazione della crisi e convenienza dei creditori rispetto all'ipotesi di liquidazione) ha compiuto una valutazione di merito omettendo di analizzare il contenuto della domanda che sarebbe stata presentata dando priorità alla liquidazione giudiziale. La verifica compiuta dal Tribunale ha ecceduto la fase in cui si trova, visto che tale valutazione, sarebbe stata possibile solo allorquando il debitore avesse depositato la proposta cd. piena. Ne consegue che il provvedimento reso impedisce la possibilità di verificare il contenuto del piano ovvero la convenienza nella fase del c.d. in bianco che precede il deposito della proposta di concordato preventivo ovvero dell'accordo.
2.3. Il fulcro della radio decidendi è rappresentato dall'avere qualificato l'attività svolta dalla reclamante come “intermediazione di rifiuti senza detenzione”, ritenendola illecita per mancanza dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali. Ma tale qualificazione è manifestamente erronea e frutto di un travisamento dei fatti nonché della totale omissione di valutazione di un documento decisivo depositato unitamente alla domanda ex art. 44 c.c.i.i.. L'attività svolta dalla reclamante ha ad oggetto non l'intermediazione, bensì quella di consulenza tecnica e commerciale nel settore della gestione dei rifiuti. La prova più evidente della liceità e della correttezza di tale modello di business proposto per il risanamento aziendale risiede proprio nella manifestazione di interesse della società CARTFER
S.r.l., che il Tribunale ha inspiegabilmente ignorato. Tale società è regolarmente iscritta all'Albo
Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 8, classe F, ovvero proprio la categoria richiesta per l'intermediazione e il commercio di rifiuti senza detenzione. Il piano che la si Parte_1 apprestava a redigere si sarebbe fondato proprio sulla sinergia tra la propria attività di consulenza tecnica e l'attività di intermediazione svolta da un partner “autorizzato” come CARTFER S.r.l., la quale si era impegnata a subentrare nei rapporti commerciali e a versare un corrispettivo annuo non inferiore ad € 30.000,00 per almeno tre anni. Il Tribunale di prime cure ha altresì omesso di valutare che svolge questi servizi di consulenza per il tramite dell'A.U. Sig. Parte_1 Parte_2
Responsabile Tecnico del Settore Ambientale con numero tessera n. 3888 – Modulo di
Specializzazione per le categorie “C” e, che, proprio in forza di tale conoscenza si sarebbe avvalso di un soggetto terzo – debitamente autorizzato anche per la Categoria 8 – interessato a fornire le attività di cui risulta essere autorizzata dietro riconoscimento di un corrispettivo annuo a salvaguardia dell'azienda. Anzi, la presentazione di una lettera di intenti di CARTFER S.r.l., piuttosto, avrebbe dovuto spostare il focus del giudice di prime cure. Perciò, lo schema operativo delineato è perfettamente lecito e conforme alla normativa di settore, che impone la responsabilità solidale del produttore ma non vieta certo che questi si avvalga di una pluralità di figure professionali, tra cui consulenti tecnici per l'ottimizzazione dei processi e intermediari autorizzati per la gestione operativa.
Dunque, cade, pertanto, il presupposto logico-giuridico su cui si fonda la sentenza impugnata: non
5 essendovi alcuna attività illecita, non può esservi alcun abuso dello strumento concordatario. La domanda della era, in realtà, finalizzata ad una seria ristrutturazione aziendale e Parte_1 non a meri scopi dilatori né tanto meno a perseguire fini illeciti come erroneamente evidenziato nella sentenza gravata.
3. La Procura della Repubblica istante e la procedura di liquidazione giudiziale, pur entrambe regolarmente evocate in giudizio, non si sono costituite.
4. Sulle conclusioni innanzi riportate, all'udienza del 24.9.2025 (sostituita con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. a cui la reclamante provvedeva in data 20.9.2025 con allegazione di ulteriori documenti) la causa veniva rimessa in decisione senza concessione di termini per il deposito di memorie (non prescritta come necessaria dall'art. 51 c.c.i.i.).
5. I motivi – da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi – sono fondati.
5.1. Non v'è dubbio – e, per il vero, lo riconosce la stessa reclamante – che il Tribunale possa esaminare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale in luogo della domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi quando quest'ultima, come ritenuto nel provvedimento impugnato, sia manifestamente inammissibile (art. 7, comma 2, lett. a) c.c.i.i.).
5.2. Il punto essenziale in questione è, allora, se la domanda (cd. prenotativa) con riserva di presentazione della proposta, del piano e degli accordi presentata ex art. 44 c.c.i.i. dalla reclamante con richiesta di misure protettive potesse essere valutata come manifestamente inammissibile, aspetto stigmatizzato dalla reclamante.
5.3. Ciò posto, la Corte osserva che la “manifesta inammissibilità” della domanda con riserva presentata ex art. 44 c.c.i.i. sia ravvisabile qualora la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista dall'art. 39, comma 3, c.c.i.i. e, più in generale, qualora essa non presenti i requisiti minimi indispensabili per la concessione del termine da parte del Tribunale e appaia piuttosto un chiaro abuso dello strumento con finalità meramente dilatorie dell'apertura della liquidazione giudiziale.
5.4. La documentazione acclusa alla predetta istanza risulta completa. Invero, la motivazione della sentenza gravata è imperniata sul rilievo che la reclamante svolga una attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione pur non avendone i requisiti (in quanto non iscritta all'Albo
Nazionale Gestori Ambientali, categoria 8) e, quindi, illecitamente anche sotto il profilo penale.
Sennonché, come lamentato nel reclamo, non è stato considerato che la , per sua stessa Parte_1 ammissione, svolge una semplice attività di consulenza tecnica e commerciale nella materia, restando l'intero ciclo di gestione dei rifiuti a carico esclusivo di terzi (produttore del rifiuto e/o del gestore dell'impianto di destinazione finale), intendendo essa affidare ad altro soggetto la predetta ulteriore attività d'intermediazione. A tale riguardo, è stata, inoltre, pretermessa l'allegata manifestazione
6 d'interesse della CARTFER s.r.l. la quale, in possesso dei relativi requisiti (in quanto iscritta al predetto Albo), ha formulato una offerta per acquisire in affitto il ramo di azienda esercente l'attività di mediazione per lo smaltimento presso cementifici esteri, per il canone minimo annuo non inferiore ad € 33.300,00 (v. doc. 9 allegato al ricorso ex art. 44 c.c.i.i. non citato nel provvedimento impugnato).
5.5. Va aggiunto che, in questa fase (legittimamente dato il carattere devolutivo del reclamo), la reclamante ha depositato l'offerta di acquisto del 12.9.2025 presentata dalla nella Parte_4 procedura esecutiva immobiliare (prezzo pari ad € 650.000,00, con accollo integrale delle spese di bonifica stimati in € 1.400.000,00) ove, a testimonianza della serietà dell'iniziativa della reclamante, si fa espressamente riferimento alle fattive interlocuzioni intercorse con la (fino alla Parte_1 apertura della liquidazione giudiziale) finalizzate a supportarla ad accedere ad uno strumento di composizione della crisi d'impresa.
5.6. Dunque, la Corte ritiene che la domanda presentata ex art. 44 c.c.i.i. dalla Parte_1 non sia manifestamente inammissibile come ritenuto dal Tribunale motivando la decisione in modo, peraltro, obiettivamente lacunoso. Alla stessa avrebbe dovuto, quindi, concedersi il termine di cui all'art. 44, comma 1, lett. a) della citata disposizione per il deposito della proposta di concordato con documentazione relativa, posponendo all'esito del suo esame la decisione sull'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
6. In conclusione, il reclamo va accolto e, di conseguenza, deve essere revocata la dichiarazione di apertura della procedura della liquidazione giudiziale, con rimessione del fascicolo al giudice di prime cure per gli adempimenti conseguenti ex art. 44 c.c.i.i..
7. In ordine alla regolazione delle spese, considerata la peculiarità della vicenda – ove l'istanza
è stata di apertura della liquidazione giudiziale è stata presentata dal P.M. e l'inammissibilità della domanda ex art. 44 c.c.i.i. è stata rilevata d'ufficio dal Tribunale – ricorrono senz'altro le “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 relativa all'art. 92 c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese del procedimento.
8. Quanto alle spese della procedura, ai sensi dell'art. 147 d.p.r. n. 115 del 2002, va dato atto che l'apertura della procedura è imputabile alla società alla luce delle condizioni Parte_1 patrimoniali della medesima e della sua operatività malgrado la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (2486 c.c.). Pertanto, vanno poste a carico della società debitrice, odierna reclamante, le spese della procedura ed il compenso del curatore che verranno liquidati dal Tribunale.
9. Da ultimo, si dà atto che la sentenza, ai sensi dell'art. 51, comma 12, c.c.i.i., oltre ad essere notificata, deve essere pubblicata e iscritta sul registro delle imprese, a norma dell'art. 45 c.c.i.i..
P.Q.M.
7 la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul reclamo come sopra proposto, così decide:
1) revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
2) dispone la rimessione degli atti al Tribunale di Pescara per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
3) compensa tra le parti le spese del procedimento;
4) dichiara che l'apertura della procedura concorsuale è imputabile alla società debitrice reclamante e pone a suo carico le spese della procedura fallimentare e il compenso del curatore.
Sentenza da pubblicarsi sul registro delle imprese.
Così deciso nella camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott. Francesco S. Filocamo)
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