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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 31/03/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 12048/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Tetamo Alberto Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12048/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LORENZINO SILVIA che la Parte_1 rappresenta e difende e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. COLLA CAROLINE Parte_2 che lo rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
CAVOUR il 22/12/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CAVOUR (atto n. 6 parte del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 13/11/2009. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Torino pubblicata in data 18.01.2021.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 14/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale .
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAVOUR di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia in via esclusiva alla madre, demandando alla stessa le decisioni di Persona_1 maggiore interesse per la minore in materia educazione, istruzione e salute con collocazione abitativa presso di lei anche a fini anagrafici.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia un pomeriggio a settimana con rientro a casa entro le ore 20.00 e a fine settimana alternati nella giornata di sabato o domenica dalle ore 12.00 alle ore
18.00, ovvero con altre modalità da concordarsi direttamente tra i genitori, nel rispetto dei desideri espressi dalla minore. Il padre potrà direttamente concordare con le medesime modalità la fruizione di periodi di permanenza con la minore durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive. Per_
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento della minore versando entro il giorno cinque di ogni mese, in favore di , un assegno mensile di €280,00 da rivalutarsi annualmente secondo Parte_1 Per_ indici Istat, a titolo di concorso al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie inerenti la medesima, espressamente richiamato il Protocollo di Intesa tra Magistrati e Avvocati del
Tribunale di Torino, ordinando a Cavourese di versare direttamente a la somma prevista, Parte_1 oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat, prelevandola direttamente dalle somme mensili erogate al Parte_2
pagina 2 di 3 DA' ATTO che le parti convengono che, confermato il provvedimento emesso nella sentenza n.259/2023 dal Tribunale di Torino, continui a provvedere al versamento diretto a favore di Parte_3 Pt_1
della somma mensile di €.280,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, a titolo di
[...] Per_ concorso al mantenimento della figlia prelevandola dalle somme mensili erogate a Parte_2
(nato a [...] il [...], c.f. a titolo di retribuzione.
[...] C.F._1
DÀ ATTO che si impegna a trasferire a a regolamentazione dei rapporti Parte_2 Parte_1 patrimoniali tra le parti, come meglio disciplinati al punto 8, la quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in Osasco, Via Giardini 16, censito Fg. 7, part. 292, sub 5 e sub 17, in tal senso impegnandosi a comparire avanti al notaio per la sottoscrizione dell'atto di trasferimento della quota di proprietà. Il trasferimento avverrà senza versamento di alcun corrispettivo da parte di , con oneri notarili Parte_1
a carico della medesima.
DÀ ATTO che in virtù del trasferimento della quota dell'immobile sito in Osasco, Via Parte_1
Giardini 16, si assumerà il pagamento delle restanti rate del mutuo fondiario, gravante sull'immobile, stipulato in data 20/07/2015, fino a estinzione del debito, impegnandosi il a sottoscrivere Parte_2 eventuali rinegoziazioni del medesimo. Le parti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia titolo o ragione inerente la ripetizione di quanto finora versato nell'interesse comune in relazione agli oneri derivanti dal contratto di mutuo.
DÀ ATTO che le parti si impegnano reciprocamente a fornire ogni autorizzazione necessaria per il rilascio del passaporto inerente la figlia minore, come anche del documento di identità della minore valido per l'espatrio.
DÀ ATTO che le parti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia ulteriore pretesa economica per qualsivoglia titolo o ragione, dichiarando di aver già provveduto a regolare separatamente in data 13.12.2023 gli ulteriori aspetti economici, ed espressamente richiamando il contenuto di tali accordi, rinunciando reciprocamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Tetamo Alberto Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12048/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LORENZINO SILVIA che la Parte_1 rappresenta e difende e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. COLLA CAROLINE Parte_2 che lo rappresenta e difende
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
CAVOUR il 22/12/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CAVOUR (atto n. 6 parte del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 13/11/2009. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Torino pubblicata in data 18.01.2021.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 14/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970
n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale .
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1 [...]
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAVOUR di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia in via esclusiva alla madre, demandando alla stessa le decisioni di Persona_1 maggiore interesse per la minore in materia educazione, istruzione e salute con collocazione abitativa presso di lei anche a fini anagrafici.
DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia un pomeriggio a settimana con rientro a casa entro le ore 20.00 e a fine settimana alternati nella giornata di sabato o domenica dalle ore 12.00 alle ore
18.00, ovvero con altre modalità da concordarsi direttamente tra i genitori, nel rispetto dei desideri espressi dalla minore. Il padre potrà direttamente concordare con le medesime modalità la fruizione di periodi di permanenza con la minore durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive. Per_
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento della minore versando entro il giorno cinque di ogni mese, in favore di , un assegno mensile di €280,00 da rivalutarsi annualmente secondo Parte_1 Per_ indici Istat, a titolo di concorso al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie inerenti la medesima, espressamente richiamato il Protocollo di Intesa tra Magistrati e Avvocati del
Tribunale di Torino, ordinando a Cavourese di versare direttamente a la somma prevista, Parte_1 oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat, prelevandola direttamente dalle somme mensili erogate al Parte_2
pagina 2 di 3 DA' ATTO che le parti convengono che, confermato il provvedimento emesso nella sentenza n.259/2023 dal Tribunale di Torino, continui a provvedere al versamento diretto a favore di Parte_3 Pt_1
della somma mensile di €.280,00, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, a titolo di
[...] Per_ concorso al mantenimento della figlia prelevandola dalle somme mensili erogate a Parte_2
(nato a [...] il [...], c.f. a titolo di retribuzione.
[...] C.F._1
DÀ ATTO che si impegna a trasferire a a regolamentazione dei rapporti Parte_2 Parte_1 patrimoniali tra le parti, come meglio disciplinati al punto 8, la quota del 50% di proprietà dell'immobile sito in Osasco, Via Giardini 16, censito Fg. 7, part. 292, sub 5 e sub 17, in tal senso impegnandosi a comparire avanti al notaio per la sottoscrizione dell'atto di trasferimento della quota di proprietà. Il trasferimento avverrà senza versamento di alcun corrispettivo da parte di , con oneri notarili Parte_1
a carico della medesima.
DÀ ATTO che in virtù del trasferimento della quota dell'immobile sito in Osasco, Via Parte_1
Giardini 16, si assumerà il pagamento delle restanti rate del mutuo fondiario, gravante sull'immobile, stipulato in data 20/07/2015, fino a estinzione del debito, impegnandosi il a sottoscrivere Parte_2 eventuali rinegoziazioni del medesimo. Le parti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia titolo o ragione inerente la ripetizione di quanto finora versato nell'interesse comune in relazione agli oneri derivanti dal contratto di mutuo.
DÀ ATTO che le parti si impegnano reciprocamente a fornire ogni autorizzazione necessaria per il rilascio del passaporto inerente la figlia minore, come anche del documento di identità della minore valido per l'espatrio.
DÀ ATTO che le parti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia ulteriore pretesa economica per qualsivoglia titolo o ragione, dichiarando di aver già provveduto a regolare separatamente in data 13.12.2023 gli ulteriori aspetti economici, ed espressamente richiamando il contenuto di tali accordi, rinunciando reciprocamente a qualsivoglia richiesta di mantenimento.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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