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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/05/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 209/2024 R.G. promosso
DA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Giuseppe Rinaldi;
Appellante
CONTRO
( ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Ferraro e Fabrizio Calvo;
Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'avv. Valentina Schilirò;
Appellati
Controparte_3
Contumace
OGGETTO: appello – cambio appalto e differenze retributive SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4680/2023 del 23.11.2023, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania rigettava il ricorso con il quale Parte_1
Contr chiedeva condannarsi , in solido con l' Controparte_3
“al pagamento della differenza retributive sulla paga tabellare e scatti di anzianità, sulle indennità accessorie, quali ferie, permessi, supplemento per lavoro notturno e festivo, mensilità supplementari 13^ e 14^ mensilità, ed ogni altro istituto retributivo contrattuale, nell'importo di € 16.428,89, dall'inizio del rapporto di lavoro sino al mese di marzo 2019; al ricalcolo del
TFR maturato ed accantonato in base alla effettiva retribuzione dovuta, pari
€ 1.216,96 per il superiore periodo;
al versamento del correlati contributi previdenziali in base al rapporto a tempo pieno, con gli scatti di anzianità in applicazione del CCNL UNEBA ed inquadramento nel IV livello super;
il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria. … Con ogni ulteriore consequenziale statuizione in ordine alla rifusione delle spese forfettarie e compensi del giudizio”.
Avverso la sentenza proponeva appello la lavoratrice soccombente con ricorso depositato il 3.4.2024, per i motivi da intendere qui integralmente trascritti. Resisteva al gravame Si costituiva in giudizio l' . CP_1 CP_2
Nonostante regolare notifica, l' rimaneva Controparte_3
contumace.
All'udienza del 13.5.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Anche all'odierna udienza, le parti non sono comparse.
Visti gli artt. 307, 309 e 181 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio.
Le spese processuali rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
Spese irripetibili.
Catania, 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 209/2024 R.G. promosso
DA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Giuseppe Rinaldi;
Appellante
CONTRO
( ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Ferraro e Fabrizio Calvo;
Controparte_2
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2
difeso dall'avv. Valentina Schilirò;
Appellati
Controparte_3
Contumace
OGGETTO: appello – cambio appalto e differenze retributive SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 4680/2023 del 23.11.2023, il giudice del lavoro del
Tribunale di Catania rigettava il ricorso con il quale Parte_1
Contr chiedeva condannarsi , in solido con l' Controparte_3
“al pagamento della differenza retributive sulla paga tabellare e scatti di anzianità, sulle indennità accessorie, quali ferie, permessi, supplemento per lavoro notturno e festivo, mensilità supplementari 13^ e 14^ mensilità, ed ogni altro istituto retributivo contrattuale, nell'importo di € 16.428,89, dall'inizio del rapporto di lavoro sino al mese di marzo 2019; al ricalcolo del
TFR maturato ed accantonato in base alla effettiva retribuzione dovuta, pari
€ 1.216,96 per il superiore periodo;
al versamento del correlati contributi previdenziali in base al rapporto a tempo pieno, con gli scatti di anzianità in applicazione del CCNL UNEBA ed inquadramento nel IV livello super;
il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria. … Con ogni ulteriore consequenziale statuizione in ordine alla rifusione delle spese forfettarie e compensi del giudizio”.
Avverso la sentenza proponeva appello la lavoratrice soccombente con ricorso depositato il 3.4.2024, per i motivi da intendere qui integralmente trascritti. Resisteva al gravame Si costituiva in giudizio l' . CP_1 CP_2
Nonostante regolare notifica, l' rimaneva Controparte_3
contumace.
All'udienza del 13.5.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Anche all'odierna udienza, le parti non sono comparse.
Visti gli artt. 307, 309 e 181 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio.
Le spese processuali rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
La Corte di appello, definitivamente pronunciando, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
Spese irripetibili.
Catania, 20 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Dott.ssa Graziella Parisi