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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/02/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1186 /2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sezione prima civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott.ssa Simone Iannone Giudice rel. ed est. dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1186/2024 , avente ad oggetto “Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)” promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BUONGIORNO ROCCO e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
e ( , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CHIARIELLO PAOLO e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa costitutiva;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/03/2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente, sul presupposto dell'omologa della regolamentazione delle questioni concernenti l'affido ed il mantenimento (resa dal Tribunale in epigrafe indicato, in diversa composizione collegiale, il 05.03.2024) ha chiesto ridursi l'assegno di mantenimento per la figlia,
[...]
, nata il [...], sul presupposto della propria ridotta capacità economica, Per_1 oltre che prevedersi il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico della madre, ponendo il residuo 25% a carico del padre
Parte resistente si è costituita in giudizio e, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, previo rigetto del ricorso, in via riconvenzionale ha proposto domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sul presupposto dell'assenza del padre dalla vita della figlia. All'udienza del 04.02.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni congiunte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite e l'accordo raggiunto.
Osserva il Collegio che, com'è noto, sia in tema di separazione che di divorzio, i giustificati motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni in precedenza stabilite (o decisi), consistono in fatti nuovi sopravvenuti (non evidenziabili, prevedibili, al momento della pronuncia o dell'accordo tra i coniugi), modificativi della situazione in relazione alla quale erano stati stipulati gli accordi (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17 giugno 2009, n. 14093; Cass. Civ., 8 maggio 2008, n. 11488). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7 febbraio 2003, n. 600). Il procedimento, invero, ha non già natura di revisio prioris istantiae, e dunque di rivisitazione delle determinazioni adottate nel corso della separazione, bensì di novum iudicium, in quanto finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, qualora la medesima sia tale da incidere concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio (Trib. Trani, 20 luglio 2012; Trib. Trieste, 19 gennaio 2011, n. 54).
Nel caso di specie, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, come di seguito riportato:
“Pertanto, i sottoscritti procuratori con le presenti note scritte congiunte di trattazione, tenuto conto che le parti , che sottoscrivono, manifestano la loro volontà di definire il giudizio in modo consensuale, specificano che i sigg. e tenute ferme le altre Parte_1 Controparte_1 condizioni di affido e gestione del minore e ribadita la loro autonoma ed indipendente capacità reddituale, stabiliscono di comune accordo che l'assegno di mantenimento della figlia minore viene stabilito in euro 200,00 mensili che il padre corrisponderà alla madre a partire dal giorno 1 del mese di marzo 2025”,
condizioni che il Tribunale ritiene essere conformi al superiore e prevalente interesse della prole, nonché non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto della natura del procedimento, nonché avuto riguardo all'accordo raggiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dispone in conformità delle condizioni concordate, richiamate per relationem, e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Si comunichi
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 06.02.2025
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE dott. Simone Iannone
LA PRESIDENTE dott.ssa Enrica De Sire
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sezione prima civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott.ssa Simone Iannone Giudice rel. ed est. dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1186/2024 , avente ad oggetto “Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)” promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BUONGIORNO ROCCO e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
e ( , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
CHIARIELLO PAOLO e presso il suo studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce alla comparsa costitutiva;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26/03/2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente, sul presupposto dell'omologa della regolamentazione delle questioni concernenti l'affido ed il mantenimento (resa dal Tribunale in epigrafe indicato, in diversa composizione collegiale, il 05.03.2024) ha chiesto ridursi l'assegno di mantenimento per la figlia,
[...]
, nata il [...], sul presupposto della propria ridotta capacità economica, Per_1 oltre che prevedersi il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico della madre, ponendo il residuo 25% a carico del padre
Parte resistente si è costituita in giudizio e, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e prodotto, previo rigetto del ricorso, in via riconvenzionale ha proposto domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sul presupposto dell'assenza del padre dalla vita della figlia. All'udienza del 04.02.2025 (celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.) le parti, per il tramite delle note telematiche di trattazione, in uno alle proprie rese dichiarazioni personali ai sensi dell'art. 473bis n. 51 c.p.c., rassegnavano le proprie conclusioni congiunte e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione senza la concessione dei termini di legge, stante la rinuncia delle parti costituite e l'accordo raggiunto.
Osserva il Collegio che, com'è noto, sia in tema di separazione che di divorzio, i giustificati motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni in precedenza stabilite (o decisi), consistono in fatti nuovi sopravvenuti (non evidenziabili, prevedibili, al momento della pronuncia o dell'accordo tra i coniugi), modificativi della situazione in relazione alla quale erano stati stipulati gli accordi (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17 giugno 2009, n. 14093; Cass. Civ., 8 maggio 2008, n. 11488). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7 febbraio 2003, n. 600). Il procedimento, invero, ha non già natura di revisio prioris istantiae, e dunque di rivisitazione delle determinazioni adottate nel corso della separazione, bensì di novum iudicium, in quanto finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi al mutamento della situazione di fatto, qualora la medesima sia tale da incidere concretamente sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone un profondo squilibrio (Trib. Trani, 20 luglio 2012; Trib. Trieste, 19 gennaio 2011, n. 54).
Nel caso di specie, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo, come di seguito riportato:
“Pertanto, i sottoscritti procuratori con le presenti note scritte congiunte di trattazione, tenuto conto che le parti , che sottoscrivono, manifestano la loro volontà di definire il giudizio in modo consensuale, specificano che i sigg. e tenute ferme le altre Parte_1 Controparte_1 condizioni di affido e gestione del minore e ribadita la loro autonoma ed indipendente capacità reddituale, stabiliscono di comune accordo che l'assegno di mantenimento della figlia minore viene stabilito in euro 200,00 mensili che il padre corrisponderà alla madre a partire dal giorno 1 del mese di marzo 2025”,
condizioni che il Tribunale ritiene essere conformi al superiore e prevalente interesse della prole, nonché non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico ed alla morale familiare.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto della natura del procedimento, nonché avuto riguardo all'accordo raggiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dispone in conformità delle condizioni concordate, richiamate per relationem, e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Si comunichi
Nocera Inferiore, camera di consiglio del 06.02.2025
IL GIUDICE RELATORE ED ESTENSORE dott. Simone Iannone
LA PRESIDENTE dott.ssa Enrica De Sire