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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 3062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3062 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2503 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del Direttore della Direzione Parte_1
Affari Legali e Societari, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Pessi e dall'avv. Maurizio Santori e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via Po n. 25/b Appellante
E
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura Controparte_1 in atti, dall'avv. Bruno Del Vecchio e dall'avv. Silvia Altea e domiciliata presso lo studio dell'avv. Del Vecchio in Roma Piazza Cola di Rienzo n. 69 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3608/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 06/04/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 02/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Parte 1. , premesso di aver svolto attività lavorativa in favore della al Controparte_1
20/09/2004 al 31/05/2014, sulla base di diversi contratti di lavoro formalmente definiti di lavoro autonomo ma che in realtà dissimulavano un rapporto di lavoro subordinato, con mansioni giornalistiche di redattore ordinario, ha agito in giudizio contro la chiedendo l'accertamento della natura Parte_1 subordinata giornalistica del rapporto di lavoro tra le parti intercorso, con conseguente reintegrazione/riammissione in servizio con qualifica di redattore ordinario con oltre trenta mesi di anzianità e con condanna della società al pagamento di tutte le differenze retributive maturate a far data dal 20/09/2004 fino all'effettivo ripristino del rapporto;
in via subordinata, ha chiesto riconoscersi la qualifica di programmista regista di primo livello ai sensi della contrattazione aziendale.
1.1. Nella resistenza della il Tribunale di Roma ha così Parte_1 statuito: “in accoglimento della domanda principale accerta e dichiara che
[...]
a partire dal 20.09.2004, ha svolto in via continuativa mansioni di natura CP_1 giornalistica con la qualifica di redattore ordinario con oltre 30 mesi di anzianità in regime di subordinazione secondo la contrattazione RAI e per l'effetto ha diritto, da tale data, alla riammissione in servizio con la detta qualifica ed al relativo trattamento economico;
condanna lla riammissione in servizio di Parte_1 con assegnazione delle mansioni e della qualifica di redattore Controparte_1 ordinario con oltre trenta mesi di anzianità ed al pagamento, in favore della stessa, della somma di € 56.817,49, oltre alle somme successivamente maturate a titolo di differenze di retribuzione con il relativo accantonamento del trattamento di fine rapporto ed accessori di legge;
-compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna la
[...] al pagamento del residuo 1/3, che liquida a favore della Parte_1 ricorrente in complessivi € 6.305,66 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%”. Parte
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) infondata l'eccezione della irca l'applicabilità del regime sanzionatorio previsto dall'art. 32, quinto comma, della legge n. 183/2010 alla fattispecie relativa ai contratti per cui è causa;
b) fondato nel merito il ricorso, essendo emersa la prova della natura subordinata e giornalistica del rapporto intercorso tra le parti, con diritto della lavoratrice all'inquadramento nella qualifica di redattore ordinario;
c) fondata la domanda di corresponsione delle differenze retributive, peraltro ricalcolate in ragione dei compensi già percepiti;
d) infondata l'eccezione di prescrizione degli emolumenti richiesti;
e) infondata l'eccezione di aliunde perceptum et percipiendum.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello la Parte_1 lamentando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, l'omessa applicazione dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, nonché per aver il primo giudice errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione e per aver erroneamente statuito in tema di spese di lite.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone Controparte_1 il rigetto. 2 2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. È infondato il primo motivo di gravame, che lamenta una errata qualificazione della natura del rapporto intercorso tra le parti in ragione di una altrettanto errata valutazione delle risultanze istruttorie.
4.1. Come è noto, alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, in materia di attività giornalistica: i) ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerarsi che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24078 del 07/09/2021); ii) in altri termini, in ragione del carattere creativo del lavoro, sono configurabili gli estremi del rapporto di lavoro subordinato giornalistico ove sia riscontrabile lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale, così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8068 del 02/04/2009); iii) costituiscono, al contrario, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari, laddove le prestazioni siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi con retribuzione commisurata alla singola prestazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6983 del 09/04/2004); iv) l'attività giornalistica coincide con la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo, assumendo inoltre rilievo la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione, che costituiscono gli elementi differenziatori rispetto ad altre professioni intellettuali e sono funzionali a sollecitare l'interesse dei cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli di attenzione per la loro 3 novità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1853 del 01/02/2016; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23625 del 22/11/2010).
4.1.1. Appare, pertanto, chiaro che, alla luce dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, ciò che rileva in modo decisivo ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico come subordinato è l'accertamento di uno stabile inserimento del giornalista nell'organizzazione aziendale, lo svolgimento da parte del medesimo di un'attività costante e regolare che assicuri per un apprezzabile periodo di tempo le esigenze informative strutturali della testata, ed il permanere della disponibilità del lavoratore a soddisfare tali esigenze anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra.
4.1.2. Diversamente, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, la prolungata esecuzione ed il nomen iuris, pur essendo elementi necessari di valutazione, non costituiscono fattori assorbenti, occorrendo dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4884 del 01/03/2018): in definitiva, il rapporto di lavoro giornalistico può ritenersi subordinato quando il prestatore svolga il suo incarico con continuità, cioè quando egli debba trattare continuativamente un argomento un settore di informazione ossia permanentemente a disposizione della redazione a prescindere dall'assoggettamento alle direttive del giornale, poiché ciò che conta è la continua dedizione funzionale al risultato produttivo dell'imprenditore, realizzabile attraverso lo stabile inserimento del giornalista nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 24078/2021 cit.).
4.2. Nel caso che occupa, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei riportati principi, evidenziando che, dalle dichiarazioni testimoniali acquisite, è emerso lo svolgimento da parte dell'odierna appellata, nell'ambito della quotidiana realizzazione dei programmi televisivi indicati in ricorso, delle seguenti prestazioni: - attività di ricerca, selezione, verifica ed approfondimento di notizie di attualità, con attività di rielaborazione critica delle stesse notizie attraverso il proprio personale contributo della selezione e verifica del fatto notizia, e ciò anche mediante la preparazione e realizzazione dei servizi giornalistici (registrato o in diretta), con speciali inchieste e collegamenti prevalentemente in qualità di inviata sia in Italia sia all'estero; - attività di preparazione e realizzazione di interviste attraverso lo svolgimento di attività prodromica, come la scelta dei soggetti da intervistare, l'elaborazione delle domande da porre all'intervistato sulla base degli elementi di fatto ritenuti meritevoli di essere diffusi al pubblico;
- effettuazione di trasferte alla stessa assegnate per la realizzazione dei servizi e delle inchieste, che potevano durare più giorni a seconda della complessità della notizia che doveva “coprire”, ossia realizzare e approfondire;
- effettuazione di interviste quotidiane, su un argomento proposto da essa ricorrente o dagli autori, per una intera settimana in una città del sud Italia e per la settimana successiva in una città del nord Italia, e ciò in relazione al programma
“L'Italia sul Due”; - effettuazione di trasferte anche per più giorni per il programma
“Sereno Variabile”, da realizzarsi sempre in condizioni meteorologiche buone;
- effettuazione per lo stesso programma “Sereno Variabile” di trasferte nella stagione 4 2007, 2008 e fino a maggio 2010 per la realizzazione e la conduzione di una rubrica avente ad oggetto eventi organizzati nelle città italiane per le quali realizzava servizi filmati con immagini ed interviste di circa due minuti;
- realizzazione delle interviste e del girato filmato, successivo montaggio del servizio da mandare in onda attraverso la selezione delle immagini ritenute più significative e la realizzazione del testo di accompagnamento al proprio servizio.
4.3. Tanto, difatti, risulta: a) dalle dichiarazioni rese dal TE , il quale ha riferito che predisponeva Tes_1 unitamente alla il montaggio dei vari filmati destinati ad andare in onda, e CP_1 che la predetta aveva un continuo e costante collegamento con gli autori “per sapere se andava tutto bene e per avere conferma del risultato”, ha confermato lo svolgimento di trasferte per il programma “Sereno Variabile” e la realizzazione in tale ambito di rubriche, oltre che di approfondimenti di notizie di cronaca anche con interviste dei vari responsabili, ed ha confermato altresì l'attività di ricerca di notizie, il loro sviluppo, Parte la realizzazione delle interviste e del filmato, il montaggio tramite i service in appalto, nonché la soggezione a direttive provenienti dai superiori gerarchici (indicati specificamente in ricorso per ciascun programma televisivo), l'utilizzo della Parte strumentazione messa a disposizione dalla anche di tipo tecnico ed organizzativo, e la necessità per la di sottoporre i servizi realizzati al controllo dei CP_1 superiori gerarchici (“Cap. 30 Delle volte la ricorrente realizzava i filmati secondo le sua ingegnosità e la sua lettura del servizio, secondo le sue direttive. Poi finito di montare il servizio chiamava gli autori o l'autore responsabile ed esponeva loro come era venuto il servizio e gli autori o l'autore decidevano cosa fare. Tante volte la ricorrente faceva sentire per telefono agli autori il servizio, vedere era difficile anche perché ormai si fidavano della persona. Qualche volta il servizio in cassetta veniva portato dalla ricorrente in redazione per farlo vedere agli autori, ma ciò avveniva raramente. Gli autori venivano sempre interpellati per telefono”), nonché di essere reperibile 24 ore su 24 sette giorni su sette, di partecipare alle riunioni di redazione, di chiedere preventivamente l'autorizzazione ad assentarsi in caso di impedimento o di malattia;
b) dalle dichiarazioni della TE , la quale ha confermato che, con riguardo Tes_2 al programma “ ”, la ha svolto la propria attività lavorativa Parte_2 CP_1 rispettando gli orari di lavoro imposti, eseguendo le mansioni richieste e subendo il controllo dei superiori gerarchici, svolgendo attività di ricerca, selezione, verifica e approfondimento di notizie di attualità, di inviata per realizzazione di interviste sul posto occupandosi anche dei testi, ed ha altresì riferito che l'appellata, come chiunque all'interno di “ ”, quando “veniva a conoscenza di un fatto o di un Parte_2 qualcosa che poteva essere valido per la trasmissione ne parlava o con : o con Parte_3 il suo autore, che era sempre in redazione. Se la cosa funzionava si andava avanti”, e che la realizzava il testo del servizio sempre in collaborazione con il regista, che CP_1 gli autori fornivano delle direttive che potevano essere cambiate con una certa autonomia ma non fino a comportare una modifica “molto violenta” nel qual caso gli autori andavano interpellati, ed altresì che la stessa frequentava i locali aziendali RAI
5 e che (per “Sereno Variabile”) i registi controllavano i filmati prima della messa in onda, intervenendo se del caso anche con modifiche, che la prendeva parte CP_1 alle riunioni di redazione e che aveva l'obbligo di avvisare la produzione in caso di malattia o impedimento;
c) dalle dichiarazioni della TE , che, pur avendo escluso un Testimone_3 rapporto quotidiano con i collaboratori e programmisti ed un vincolo di orario, ha confermato che “L'impegno della era di un giorno sul set, per la preparazione CP_1 altri due giorni (uno per raggiungere il set di viaggio, uno per girare, l'altro per rientrare
-la mattina successiva alle riprese). In tutto erano tre giorni di trasferta comprese le riprese, immagino che un minimo di preparazione dei contenuti del servizio sempre coordinati con autori e collaboratori testi c'era da fare, ma non posso quantificare le ore, si sentivano per telefono, c'erano scambi di mail, ma mai in redazione”, che “La linea editoriale era determinata dagli autori e i collaboratori testi approfondivano gli argomenti dei filmati cercando le persone da intervistare e prendendo accordi con gli enti istituzionali da coinvolgere. Ci sono stati servizi in cui la ricorrente ha proposto gli argomenti, ma ci doveva essere sempre l'accordo di autori e conduttore del programma che era ” e che i filmati realizzati dall'appellata comunque venivano Parte_4 visionati prima della messa in onda dal regista, dall'autore e dal produttore;
d) dalle dichiarazioni del TE , che, con riguardo al programma “L'Italia Testimone_4 sul Due” ha confermato lo svolgimento delle mansioni dedotte in ricorso, l'effettuazione di trasferte per la realizzazione di servizi, la stesura del copione (ad opera del TE) sulla base sia delle informazioni dei redattori che di quelle fornite dagli inviati come la la quale scriveva il testo del servizio chiuso sulla base delle CP_1 indicazioni di massima sulla linea editoriale da seguire, sempre sulla base di un confronto con gli autori (“gli autori insieme ai vicedirettori di struttura, anzi di rete o capo struttura decidono gli argomenti della messa in onda, da trattare, comunicano le indicazioni concettuali dell'argomento da sviscerare ai collaboratori ai testi ed inviati a cui è stato assegnato quell'argomento, mentre gli inviati fanno il loro compito fuori sede, con i collaboratori ai testi e con coloro che prima ho chiamato redattori ci confrontavamo per delineare quali aspetti degli argomenti trattare in studio insieme agli ospiti che partecipavano alla trasmissione. 1 collaboratori ai testi, per avere una completezza di informazioni e scrivere il copione fisicamente, avevano bisogno di comunicare a stretto giro con gli inviati, nel mio caso ad esempio ricordo distintamente che sentivo la ome gli altri inviati anche dalla sala montaggio mentre montavano il servizio CP_1 per sapere come era stato impiantato e quali erano le informazioni che mi potevano essere utili”); ed ha altresì confermato lo svolgimento di attività di inviata, l'utilizzo ai Parte fini del montaggio dei service n appalto, la sottoposizione a direttive dei superiori gerarchici anche sui temi da approfondire, la presenza della nei locali CP_1 Parte aziendali er svolgere anche l'attività di ricerca e documentazione necessaria ai fini della realizzazione del servizio, la necessità di sottoporre i servizi e le inchieste realizzate al controllo dei superiori gerarchici, il rispetto della reperibilità, la
6 partecipazione alle riunioni di redazione, l'obbligo di avvisare la produzione e gli autori in caso di impedimento o di malattia.
4.4. In modo corretto il primo giudice ha, poi, valutato le ulteriori dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, fermo restando che il TE ha reso dichiarazioni Tes_5 relative al solo periodo 2017/2018 (“Ho lavorato con la ricorrente nell'autunno 2017 e primavera 2018”) mentre la domanda è relativa ad un periodo sino al 2014. Difatti, in modo condivisibile il Tribunale ha sottolineato che elementi contrari alla qualificazione del rapporto di lavoro come di natura subordinata non emergono dalle dichiarazioni dei testi dell'originaria parte convenuta, i quali hanno, in ogni caso, confermato l'inserimento della nell'organizzazione dei programmi CP_1 aziendali cui la stessa partecipava e la sua sottoposizione al potere direttivo dei superiori gerarchici.
4.5. Resta confermata, dunque, la natura subordinata del rapporto lavorativo di tipo giornalistico intercorso tra le parti, il che comporta la reiezione del primo motivo di appello.
5. Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione, che lamenta la mancata applicazione ad opera del primo giudice del regime sanzionatorio previsto dall'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010. 5.1. Sul punto, difatti, è ormai consolidato, e ribadito sino ad epoca recente, l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il regime indennitario istituito dall'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 non si applica all'ipotesi di conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contratto di lavoro autonomo a termine dichiarato illegittimo” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 29006 del 17/12/2020, Cass. Sez. L, Sentenza n. 11424 del 30/04/2021, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18210 del 03/07/2024). 6. Destituito di fondamento è altresì il terzo motivo di gravame, avendo il giudice di prime cure applicato correttamente i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro (“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” Cass. Sez. L, Sentenza n. 26246 del 06/09/2022), non senza correttamente evidenziare come il rapporto, essendo formalmente qualificato come di collaborazione autonoma, non fosse assistito, contrariamente a quanto sostenuto dall'appello, da alcuna forma di tutela. 7. Infondato, infine, è il quarto motivo di appello, che lamenta l'errata condanna in capo alla società originaria convenuta al pagamento delle spese di lite nella misura di un Parte terzo: la soccombenza - seppur parziale - della resta confermata all'esito del
7 presente giudizio, ragion per cui la decisione in punto di spese da parte del Tribunale resta esente da censure.
8. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
10. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna la al pagamento in Parte_1 favore della parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 02/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
8
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 02/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 2503 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
in persona del Direttore della Direzione Parte_1
Affari Legali e Societari, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Roberto Pessi e dall'avv. Maurizio Santori e domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma via Po n. 25/b Appellante
E
, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente e giusta procura Controparte_1 in atti, dall'avv. Bruno Del Vecchio e dall'avv. Silvia Altea e domiciliata presso lo studio dell'avv. Del Vecchio in Roma Piazza Cola di Rienzo n. 69 Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3608/2023 del Tribunale di Roma pubblicata in data 06/04/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 02/10/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Parte 1. , premesso di aver svolto attività lavorativa in favore della al Controparte_1
20/09/2004 al 31/05/2014, sulla base di diversi contratti di lavoro formalmente definiti di lavoro autonomo ma che in realtà dissimulavano un rapporto di lavoro subordinato, con mansioni giornalistiche di redattore ordinario, ha agito in giudizio contro la chiedendo l'accertamento della natura Parte_1 subordinata giornalistica del rapporto di lavoro tra le parti intercorso, con conseguente reintegrazione/riammissione in servizio con qualifica di redattore ordinario con oltre trenta mesi di anzianità e con condanna della società al pagamento di tutte le differenze retributive maturate a far data dal 20/09/2004 fino all'effettivo ripristino del rapporto;
in via subordinata, ha chiesto riconoscersi la qualifica di programmista regista di primo livello ai sensi della contrattazione aziendale.
1.1. Nella resistenza della il Tribunale di Roma ha così Parte_1 statuito: “in accoglimento della domanda principale accerta e dichiara che
[...]
a partire dal 20.09.2004, ha svolto in via continuativa mansioni di natura CP_1 giornalistica con la qualifica di redattore ordinario con oltre 30 mesi di anzianità in regime di subordinazione secondo la contrattazione RAI e per l'effetto ha diritto, da tale data, alla riammissione in servizio con la detta qualifica ed al relativo trattamento economico;
condanna lla riammissione in servizio di Parte_1 con assegnazione delle mansioni e della qualifica di redattore Controparte_1 ordinario con oltre trenta mesi di anzianità ed al pagamento, in favore della stessa, della somma di € 56.817,49, oltre alle somme successivamente maturate a titolo di differenze di retribuzione con il relativo accantonamento del trattamento di fine rapporto ed accessori di legge;
-compensa per 2/3 le spese di lite tra le parti e condanna la
[...] al pagamento del residuo 1/3, che liquida a favore della Parte_1 ricorrente in complessivi € 6.305,66 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%”. Parte
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) infondata l'eccezione della irca l'applicabilità del regime sanzionatorio previsto dall'art. 32, quinto comma, della legge n. 183/2010 alla fattispecie relativa ai contratti per cui è causa;
b) fondato nel merito il ricorso, essendo emersa la prova della natura subordinata e giornalistica del rapporto intercorso tra le parti, con diritto della lavoratrice all'inquadramento nella qualifica di redattore ordinario;
c) fondata la domanda di corresponsione delle differenze retributive, peraltro ricalcolate in ragione dei compensi già percepiti;
d) infondata l'eccezione di prescrizione degli emolumenti richiesti;
e) infondata l'eccezione di aliunde perceptum et percipiendum.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello la Parte_1 lamentando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado, l'omessa applicazione dell'indennità risarcitoria di cui all'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, nonché per aver il primo giudice errato nel rigettare l'eccezione di prescrizione e per aver erroneamente statuito in tema di spese di lite.
2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone Controparte_1 il rigetto. 2 2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. È infondato il primo motivo di gravame, che lamenta una errata qualificazione della natura del rapporto intercorso tra le parti in ragione di una altrettanto errata valutazione delle risultanze istruttorie.
4.1. Come è noto, alla stregua di un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, in materia di attività giornalistica: i) ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerarsi che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa (Cass. Sez. L, Sentenza n. 24078 del 07/09/2021); ii) in altri termini, in ragione del carattere creativo del lavoro, sono configurabili gli estremi del rapporto di lavoro subordinato giornalistico ove sia riscontrabile lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell'organizzazione aziendale, così da poter assicurare, quantomeno per un apprezzabile periodo di tempo, la soddisfazione di un'esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, e permanga, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, la disponibilità del lavoratore alle esigenze del datore di lavoro, non potendosi escludere la natura subordinata della prestazione per il fatto che il lavoratore goda di una certa libertà di movimento ovvero non sia tenuto ad un orario predeterminato o alla continua permanenza sul luogo di lavoro, né per il fatto che la retribuzione sia commisurata alle singole prestazioni (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8068 del 02/04/2009); iii) costituiscono, al contrario, indici negativi alla ravvisabilità di un vincolo di subordinazione la pattuizione di prestazioni singolarmente convenute e retribuite, ancorché continuative, secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali ovvero in base ad una successione di incarichi fiduciari, laddove le prestazioni siano singolarmente convenute in base ad una successione di incarichi con retribuzione commisurata alla singola prestazione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 6983 del 09/04/2004); iv) l'attività giornalistica coincide con la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo, assumendo inoltre rilievo la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione, che costituiscono gli elementi differenziatori rispetto ad altre professioni intellettuali e sono funzionali a sollecitare l'interesse dei cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli di attenzione per la loro 3 novità (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1853 del 01/02/2016; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23625 del 22/11/2010).
4.1.1. Appare, pertanto, chiaro che, alla luce dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, ciò che rileva in modo decisivo ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico come subordinato è l'accertamento di uno stabile inserimento del giornalista nell'organizzazione aziendale, lo svolgimento da parte del medesimo di un'attività costante e regolare che assicuri per un apprezzabile periodo di tempo le esigenze informative strutturali della testata, ed il permanere della disponibilità del lavoratore a soddisfare tali esigenze anche nell'intervallo tra una prestazione e l'altra.
4.1.2. Diversamente, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, la prolungata esecuzione ed il nomen iuris, pur essendo elementi necessari di valutazione, non costituiscono fattori assorbenti, occorrendo dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4884 del 01/03/2018): in definitiva, il rapporto di lavoro giornalistico può ritenersi subordinato quando il prestatore svolga il suo incarico con continuità, cioè quando egli debba trattare continuativamente un argomento un settore di informazione ossia permanentemente a disposizione della redazione a prescindere dall'assoggettamento alle direttive del giornale, poiché ciò che conta è la continua dedizione funzionale al risultato produttivo dell'imprenditore, realizzabile attraverso lo stabile inserimento del giornalista nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass. n. 24078/2021 cit.).
4.2. Nel caso che occupa, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei riportati principi, evidenziando che, dalle dichiarazioni testimoniali acquisite, è emerso lo svolgimento da parte dell'odierna appellata, nell'ambito della quotidiana realizzazione dei programmi televisivi indicati in ricorso, delle seguenti prestazioni: - attività di ricerca, selezione, verifica ed approfondimento di notizie di attualità, con attività di rielaborazione critica delle stesse notizie attraverso il proprio personale contributo della selezione e verifica del fatto notizia, e ciò anche mediante la preparazione e realizzazione dei servizi giornalistici (registrato o in diretta), con speciali inchieste e collegamenti prevalentemente in qualità di inviata sia in Italia sia all'estero; - attività di preparazione e realizzazione di interviste attraverso lo svolgimento di attività prodromica, come la scelta dei soggetti da intervistare, l'elaborazione delle domande da porre all'intervistato sulla base degli elementi di fatto ritenuti meritevoli di essere diffusi al pubblico;
- effettuazione di trasferte alla stessa assegnate per la realizzazione dei servizi e delle inchieste, che potevano durare più giorni a seconda della complessità della notizia che doveva “coprire”, ossia realizzare e approfondire;
- effettuazione di interviste quotidiane, su un argomento proposto da essa ricorrente o dagli autori, per una intera settimana in una città del sud Italia e per la settimana successiva in una città del nord Italia, e ciò in relazione al programma
“L'Italia sul Due”; - effettuazione di trasferte anche per più giorni per il programma
“Sereno Variabile”, da realizzarsi sempre in condizioni meteorologiche buone;
- effettuazione per lo stesso programma “Sereno Variabile” di trasferte nella stagione 4 2007, 2008 e fino a maggio 2010 per la realizzazione e la conduzione di una rubrica avente ad oggetto eventi organizzati nelle città italiane per le quali realizzava servizi filmati con immagini ed interviste di circa due minuti;
- realizzazione delle interviste e del girato filmato, successivo montaggio del servizio da mandare in onda attraverso la selezione delle immagini ritenute più significative e la realizzazione del testo di accompagnamento al proprio servizio.
4.3. Tanto, difatti, risulta: a) dalle dichiarazioni rese dal TE , il quale ha riferito che predisponeva Tes_1 unitamente alla il montaggio dei vari filmati destinati ad andare in onda, e CP_1 che la predetta aveva un continuo e costante collegamento con gli autori “per sapere se andava tutto bene e per avere conferma del risultato”, ha confermato lo svolgimento di trasferte per il programma “Sereno Variabile” e la realizzazione in tale ambito di rubriche, oltre che di approfondimenti di notizie di cronaca anche con interviste dei vari responsabili, ed ha confermato altresì l'attività di ricerca di notizie, il loro sviluppo, Parte la realizzazione delle interviste e del filmato, il montaggio tramite i service in appalto, nonché la soggezione a direttive provenienti dai superiori gerarchici (indicati specificamente in ricorso per ciascun programma televisivo), l'utilizzo della Parte strumentazione messa a disposizione dalla anche di tipo tecnico ed organizzativo, e la necessità per la di sottoporre i servizi realizzati al controllo dei CP_1 superiori gerarchici (“Cap. 30 Delle volte la ricorrente realizzava i filmati secondo le sua ingegnosità e la sua lettura del servizio, secondo le sue direttive. Poi finito di montare il servizio chiamava gli autori o l'autore responsabile ed esponeva loro come era venuto il servizio e gli autori o l'autore decidevano cosa fare. Tante volte la ricorrente faceva sentire per telefono agli autori il servizio, vedere era difficile anche perché ormai si fidavano della persona. Qualche volta il servizio in cassetta veniva portato dalla ricorrente in redazione per farlo vedere agli autori, ma ciò avveniva raramente. Gli autori venivano sempre interpellati per telefono”), nonché di essere reperibile 24 ore su 24 sette giorni su sette, di partecipare alle riunioni di redazione, di chiedere preventivamente l'autorizzazione ad assentarsi in caso di impedimento o di malattia;
b) dalle dichiarazioni della TE , la quale ha confermato che, con riguardo Tes_2 al programma “ ”, la ha svolto la propria attività lavorativa Parte_2 CP_1 rispettando gli orari di lavoro imposti, eseguendo le mansioni richieste e subendo il controllo dei superiori gerarchici, svolgendo attività di ricerca, selezione, verifica e approfondimento di notizie di attualità, di inviata per realizzazione di interviste sul posto occupandosi anche dei testi, ed ha altresì riferito che l'appellata, come chiunque all'interno di “ ”, quando “veniva a conoscenza di un fatto o di un Parte_2 qualcosa che poteva essere valido per la trasmissione ne parlava o con : o con Parte_3 il suo autore, che era sempre in redazione. Se la cosa funzionava si andava avanti”, e che la realizzava il testo del servizio sempre in collaborazione con il regista, che CP_1 gli autori fornivano delle direttive che potevano essere cambiate con una certa autonomia ma non fino a comportare una modifica “molto violenta” nel qual caso gli autori andavano interpellati, ed altresì che la stessa frequentava i locali aziendali RAI
5 e che (per “Sereno Variabile”) i registi controllavano i filmati prima della messa in onda, intervenendo se del caso anche con modifiche, che la prendeva parte CP_1 alle riunioni di redazione e che aveva l'obbligo di avvisare la produzione in caso di malattia o impedimento;
c) dalle dichiarazioni della TE , che, pur avendo escluso un Testimone_3 rapporto quotidiano con i collaboratori e programmisti ed un vincolo di orario, ha confermato che “L'impegno della era di un giorno sul set, per la preparazione CP_1 altri due giorni (uno per raggiungere il set di viaggio, uno per girare, l'altro per rientrare
-la mattina successiva alle riprese). In tutto erano tre giorni di trasferta comprese le riprese, immagino che un minimo di preparazione dei contenuti del servizio sempre coordinati con autori e collaboratori testi c'era da fare, ma non posso quantificare le ore, si sentivano per telefono, c'erano scambi di mail, ma mai in redazione”, che “La linea editoriale era determinata dagli autori e i collaboratori testi approfondivano gli argomenti dei filmati cercando le persone da intervistare e prendendo accordi con gli enti istituzionali da coinvolgere. Ci sono stati servizi in cui la ricorrente ha proposto gli argomenti, ma ci doveva essere sempre l'accordo di autori e conduttore del programma che era ” e che i filmati realizzati dall'appellata comunque venivano Parte_4 visionati prima della messa in onda dal regista, dall'autore e dal produttore;
d) dalle dichiarazioni del TE , che, con riguardo al programma “L'Italia Testimone_4 sul Due” ha confermato lo svolgimento delle mansioni dedotte in ricorso, l'effettuazione di trasferte per la realizzazione di servizi, la stesura del copione (ad opera del TE) sulla base sia delle informazioni dei redattori che di quelle fornite dagli inviati come la la quale scriveva il testo del servizio chiuso sulla base delle CP_1 indicazioni di massima sulla linea editoriale da seguire, sempre sulla base di un confronto con gli autori (“gli autori insieme ai vicedirettori di struttura, anzi di rete o capo struttura decidono gli argomenti della messa in onda, da trattare, comunicano le indicazioni concettuali dell'argomento da sviscerare ai collaboratori ai testi ed inviati a cui è stato assegnato quell'argomento, mentre gli inviati fanno il loro compito fuori sede, con i collaboratori ai testi e con coloro che prima ho chiamato redattori ci confrontavamo per delineare quali aspetti degli argomenti trattare in studio insieme agli ospiti che partecipavano alla trasmissione. 1 collaboratori ai testi, per avere una completezza di informazioni e scrivere il copione fisicamente, avevano bisogno di comunicare a stretto giro con gli inviati, nel mio caso ad esempio ricordo distintamente che sentivo la ome gli altri inviati anche dalla sala montaggio mentre montavano il servizio CP_1 per sapere come era stato impiantato e quali erano le informazioni che mi potevano essere utili”); ed ha altresì confermato lo svolgimento di attività di inviata, l'utilizzo ai Parte fini del montaggio dei service n appalto, la sottoposizione a direttive dei superiori gerarchici anche sui temi da approfondire, la presenza della nei locali CP_1 Parte aziendali er svolgere anche l'attività di ricerca e documentazione necessaria ai fini della realizzazione del servizio, la necessità di sottoporre i servizi e le inchieste realizzate al controllo dei superiori gerarchici, il rispetto della reperibilità, la
6 partecipazione alle riunioni di redazione, l'obbligo di avvisare la produzione e gli autori in caso di impedimento o di malattia.
4.4. In modo corretto il primo giudice ha, poi, valutato le ulteriori dichiarazioni rese dai testi di parte resistente, fermo restando che il TE ha reso dichiarazioni Tes_5 relative al solo periodo 2017/2018 (“Ho lavorato con la ricorrente nell'autunno 2017 e primavera 2018”) mentre la domanda è relativa ad un periodo sino al 2014. Difatti, in modo condivisibile il Tribunale ha sottolineato che elementi contrari alla qualificazione del rapporto di lavoro come di natura subordinata non emergono dalle dichiarazioni dei testi dell'originaria parte convenuta, i quali hanno, in ogni caso, confermato l'inserimento della nell'organizzazione dei programmi CP_1 aziendali cui la stessa partecipava e la sua sottoposizione al potere direttivo dei superiori gerarchici.
4.5. Resta confermata, dunque, la natura subordinata del rapporto lavorativo di tipo giornalistico intercorso tra le parti, il che comporta la reiezione del primo motivo di appello.
5. Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione, che lamenta la mancata applicazione ad opera del primo giudice del regime sanzionatorio previsto dall'art. 32, comma 5, legge n. 183/2010. 5.1. Sul punto, difatti, è ormai consolidato, e ribadito sino ad epoca recente, l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “Il regime indennitario istituito dall'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 non si applica all'ipotesi di conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contratto di lavoro autonomo a termine dichiarato illegittimo” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 29006 del 17/12/2020, Cass. Sez. L, Sentenza n. 11424 del 30/04/2021, Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18210 del 03/07/2024). 6. Destituito di fondamento è altresì il terzo motivo di gravame, avendo il giudice di prime cure applicato correttamente i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro (“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” Cass. Sez. L, Sentenza n. 26246 del 06/09/2022), non senza correttamente evidenziare come il rapporto, essendo formalmente qualificato come di collaborazione autonoma, non fosse assistito, contrariamente a quanto sostenuto dall'appello, da alcuna forma di tutela. 7. Infondato, infine, è il quarto motivo di appello, che lamenta l'errata condanna in capo alla società originaria convenuta al pagamento delle spese di lite nella misura di un Parte terzo: la soccombenza - seppur parziale - della resta confermata all'esito del
7 presente giudizio, ragion per cui la decisione in punto di spese da parte del Tribunale resta esente da censure.
8. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
10. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna la al pagamento in Parte_1 favore della parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in € 5.000,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte della società appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 02/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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