Art. 12. Assorbimento del personale non docente di ruolo in soprannumero
Con effetto dal 1 gennaio 1977, il personale non docente di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in soprannumero, e' immesso in posti numerari dei rispettivi ruoli organici delle universita', degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano.
L'assorbimento del soprannumero ha luogo mediante un incremento delle dotazioni organiche corrispondenti al numero delle unita' di personale da immettere in posti numerari.
Con effetto dal 1 gennaio 1977, il personale non docente di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovi in soprannumero, e' immesso in posti numerari dei rispettivi ruoli organici delle universita', degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano.
L'assorbimento del soprannumero ha luogo mediante un incremento delle dotazioni organiche corrispondenti al numero delle unita' di personale da immettere in posti numerari.