Art. 7.
I sottotenenti che abbiano sostenuto con esito favorevole tutti gli esami finali del corso tecnico-professionale sono confermati idonei al servizio permanente effettivo e promossi al grado di tenente con anzianita' assoluta corrispondente alla data del decreto del Ministro per le finanze che approva la nuova graduatoria di cui al precedente art. 6 e con anzianita' relativa determinata dalla graduatoria medesima.
I sottotenenti che abbiano sostenuto con esito favorevole tutti gli esami finali del corso tecnico-professionale sono confermati idonei al servizio permanente effettivo e promossi al grado di tenente con anzianita' assoluta corrispondente alla data del decreto del Ministro per le finanze che approva la nuova graduatoria di cui al precedente art. 6 e con anzianita' relativa determinata dalla graduatoria medesima.