Articolo 7 della Legge 21 dicembre 1948, n. 1579
Articolo 6Articolo 8
Versione
15 febbraio 1949
Art. 7.
I sottotenenti che abbiano sostenuto con esito favorevole tutti gli esami finali del corso tecnico-professionale sono confermati idonei al servizio permanente effettivo e promossi al grado di tenente con anzianita' assoluta corrispondente alla data del decreto del Ministro per le finanze che approva la nuova graduatoria di cui al precedente art. 6 e con anzianita' relativa determinata dalla graduatoria medesima.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1949