TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/10/2025, n. 3195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3195 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 5086/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5086/2019 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliato in Grumo Nevano (NA), alla Via D. Chiesa, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Ferrara
Angelo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-attore-
Nei confronti di
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Stefano Castaldo, CP_1 presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla Via Depretis n. 51
-convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 27.05.2025
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione, la società agiva in giudizio nei Parte_2 confronti dell' al fine di essere risarcita per i danni subiti dall'autoveicolo di sua proprietà, Iveco CP_1 tg . DT406HB, a seguito del sinistro che si sarebbe verificato in data 01/11/2017, alle ore 09:00 circa, sulla S.S. 7 Quater con direzione Domitiana. In particolare, secondo la ricostruzione di parte attrice, mentre il Sig. , nella qualità di dipendente del , percorreva con Persona_1 Parte_1
pagina 1 di 5 l'autoveicolo della società la S.S. 7 Quater con direzione Domitiana, giunto in prossimità dello svincolo Nola - Villaliterno, a causa di alcune cassette di plastica poste sul manto stradale già dissestato, avrebbe perso il controllo del mezzo, con conseguente ribaltamento dello stesso sul proprio lato sinistro.
Si costituiva la convenuta contestando la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, istruita documentalmente, con l'acquisizione degli atti del giudizio riassunto, all'udienza del
27.05.2025, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, va precisato che il presente giudizio è stato inizialmente promosso innanzi al giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere e riassunto innanzi a codesto Tribunale dopo la pronuncia del GdP di incompetenza per valore. Va altresì precisato, che l'attività istruttoria, consistente nell'escussione di un teste, è stata espletata nell'ambito del giudizio riassunto e regolarmente acquisita agli atti.
Ciò precisato, è evidente come la domanda di parte attrice debba essere qualificata come azione di risarcimento ex art. 2051 c.c., rivestendo l' la qualifica di custode della strada teatro del sinistro. CP_1
Secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte <In tema di responsabilità dell'ente proprietario o concessionario di autostrada per i danni conseguenti alla circolazione, riconducibile ad un rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode l'onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima>> (Cass. Sez. 3, Ord. n. 33128 del 18/12/2024). Tale principio, ovviamente, è applicabile anche alla custodia/manutenzione delle S.S.
In punto di onere della prova in capo al danneggiato, si ricorda che <In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa>> (Cass. Sez. 3 - , Ord. n. 18518 del 08/07/2024).
pagina 2 di 5 Ciò premesso e precisato, si ritiene che parte attrice abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, in quanto sia il danno sia il nesso trovano riscontro nel verbale redatto dagli agenti della
Polizia Stradale di Caianello intervenuti sul posto, in cui si legge: “Dagli accertamenti esperiti sul luogo del sinistro si può tranquillamente desumere che il conducente del veicolo A sig. Persona_1
a bordo dell'autocarro Iveco tg. DT406HB, percorreva la SS 7 IV con direzione di marcia da
[...]
Mondragone a Ischitella, giunto all'altezza della rampa di immissione SS. 7 bis variante in direzione
Villa Literno, la impegnava, durante la manovra andava ad investire una cassetta del tipo C.P.R.A al momento presente in carreggiata e rilevata dagli scriventi ……………”
Tra l'altro, la dinamica del sinistro trova riscontro anche nelle dichiarazioni del teste escusso innanzi al
GdP in data 25.02.2019, sig. il quale riferiva: “ero alla guida della mia macchina e Testimone_1 percorrevo la Strada Statale SS 7 con direzione Crispano e uscita Nola Villaliterno allorquando assistevo ad un incidente. Ricordo di aver impegnato la rampa Villaliterno allorquando vedevo che sul manto stradale erano presenti delle cassette di plastica di grandi dimensioni che io riuscivo ad evitare ma dallo specchietto retrovisore potei scorgere che un furgone di colore bianco nel tentativo di evitarle perdeva il controllo e si ribaltava sul proprio lato sinistro.”
Sarebbe stato onere di parte convenuta fornire prova del caso fortuito, ma tale onere non si ritiene assolto.
L' evidenziando l'assenza di segnalazioni della presenza delle cassette, si è limitata a richiamare CP_1 la giurisprudenza, secondo cui il custode di una strada aperta al pubblico transito non risponde delle sue alterazioni, quando si verifica una modifica delle condizioni originarie, senza che lo stesso possa aver avuto la possibilità di intervenire tempestivamente per scongiurare, per quanto possibile, le conseguenze potenzialmente dannose di tale modifica.
Tuttavia, non solo non vi è un riscontro documentale dell'assenza di segnalazioni e/o di sinistri analoghi (non ci sono attestazioni in atto di tal contenuto), ma, al contrario, vi è la dichiarazione del teste, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, che attesterebbe la presenza delle cassette sul luogo del sinistro già da qualche giorno, escludendo, quindi, l'impossibilità di intervenire tempestivamente per la loro rimozione. Sul punto, il teste escusso riferiva: “Preciso che la presenza delle predette cassette non era in alcun modo segnalata e le stesse erano presenti anche nei giorni precedenti il sinistro atteso che passo quotidianamente per quella strada, per ritornare alla mia abitazione sita in Crispano”.
Appare infondata anche la contestazione dell sull'esistenza del nesso di causalità tra il CP_1 ribaltamento del mezzo e la presenza della cassetta sul manto stradale. Secondo parte convenuta il ribaltamento del furgone sarebbe avvenuto non a causa dell'urto contro la cassetta di plastica, bensì a pagina 3 di 5 causa dello spostamento del carico di latte trasportato, non correttamente sistemato e dalla condotta di guida adottata dal conducente che non avrebbe tenuto una velocità adeguata. Anche in questo caso, la contestazione appare una mera asserzione, priva di supporto probatorio. Dal verbale degli agenti intervenuti non emerge che il latte trasportato fosse sistemato in maniera non corretta, tra l'altro, ad escludere una qualche corresponsabilità del conducente del mezzo attoreo, è il fatto che nelle note aggiuntive del suddetto rapporto, le stesse Autorità intervenute hanno dichiarato che non sono state ravvisate infrazioni al codice della strada e che il conducente risultava negativo al tossicologico.
In conclusione, considerato che parte attrice ha dato prova dell'esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno subito, sarebbe spettato all' per disattendere la domanda e resistere ad CP_1 un'ipotesi di responsabilità oggettiva, provare l'esistenza del caso fortuito, onere che non può ritenersi assolto, tenuto conto che tutte le contestazioni della convenuta si riducono a mere asserzioni, prive di riscontro probatorio.
Accertata la responsabilità dell' ai fini della quantificazione del danno risarcibile, si ritiene di CP_1 poter far riferimento alle fatture prodotte dall'attore, in quanto, seppur le stesse non siano piena prova del danno, tuttavia, si ritengono sufficienti alla sua liquidazione quando, come nel caso in esame, non vi è una contestazione specifica delle stesse.
In particolare, parte attrice ha chiesto il risarcimento della somma di € 7224,80, depositando:
1) fattura per soccorso stradale della cabina Iveco spoglia di ogni componente n. 116/2017 di €
976,00;
2) fattura della Matauto Groups per il solo soccorso e traino del veicolo di € 500,20;
3) fattura della Tecnocad n. 667 per la riparazione della cisterna di € 3416,00;
4) attestazione dei carichi di latte andato perso con relativi DDT di provenienza dello stesso trasportato nell'occasione del sinistro per il complessivo importo di € 2332,6.;
Parte convenuta, in merito al quantum richiesto, si è limitata ad una contestazione generica, senza dire quali costi indicati in fattura non sarebbero riconducibili al sinistro o sarebbero sproporzionati. Tra
l'altro, con riguardo alle fatture relative al soccorso stradale, le stesse trovano supporto anche nel verbale degli agenti intervenuti, che danno atto che il veicolo non era più marciante e che si era reso necessario il soccorso stradale da parte della Matauto. Con riguardo invece alla fattura relativa ai costi di riparazione del mezzo incidentato, non si ravvedono incongruenze con i danni accertati a verbale dagli agenti.
Per le ragioni esposte la domanda va accolta integralmente.
pagina 4 di 5 Trattandosi di un debito di valore, la somma liquidata andrà devalutata al momento del sinistro
(01.11.2017) e rivalutata di anno in anno, secondo gli indici Istat, fino alla presente pronuncia e saranno dovuti anche gli interessi compensativi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi del d.m. 55/14, tenuto conto del valore della causa (scaglione fino ad € 26.000,00) e dell'attività espletata.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. III civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l' responsabile dei danni subiti dall'Iveco di CP_1 proprietà attorea in seguito al sinistro oggetto di causa e la condanna al risarcimento, nei confronti del della complessiva somma di € 7224,80 oltre rivalutazione ed interessi come da Parte_1 parte motiva e interessi dalla pronuncia al soddisfo;
condanna altresì l' al pagamento, in favore del delle spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in € 125,00 per esborsi ed € 4.835,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con distrazione.
S.M.C.V., 17/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5086/2019 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliato in Grumo Nevano (NA), alla Via D. Chiesa, n. 2, presso lo studio dell'Avv. Ferrara
Angelo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-attore-
Nei confronti di
, in persona del suo legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Stefano Castaldo, CP_1 presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, alla Via Depretis n. 51
-convenuta-
OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 27.05.2025
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione, la società agiva in giudizio nei Parte_2 confronti dell' al fine di essere risarcita per i danni subiti dall'autoveicolo di sua proprietà, Iveco CP_1 tg . DT406HB, a seguito del sinistro che si sarebbe verificato in data 01/11/2017, alle ore 09:00 circa, sulla S.S. 7 Quater con direzione Domitiana. In particolare, secondo la ricostruzione di parte attrice, mentre il Sig. , nella qualità di dipendente del , percorreva con Persona_1 Parte_1
pagina 1 di 5 l'autoveicolo della società la S.S. 7 Quater con direzione Domitiana, giunto in prossimità dello svincolo Nola - Villaliterno, a causa di alcune cassette di plastica poste sul manto stradale già dissestato, avrebbe perso il controllo del mezzo, con conseguente ribaltamento dello stesso sul proprio lato sinistro.
Si costituiva la convenuta contestando la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
La causa, istruita documentalmente, con l'acquisizione degli atti del giudizio riassunto, all'udienza del
27.05.2025, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, va precisato che il presente giudizio è stato inizialmente promosso innanzi al giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere e riassunto innanzi a codesto Tribunale dopo la pronuncia del GdP di incompetenza per valore. Va altresì precisato, che l'attività istruttoria, consistente nell'escussione di un teste, è stata espletata nell'ambito del giudizio riassunto e regolarmente acquisita agli atti.
Ciò precisato, è evidente come la domanda di parte attrice debba essere qualificata come azione di risarcimento ex art. 2051 c.c., rivestendo l' la qualifica di custode della strada teatro del sinistro. CP_1
Secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte <In tema di responsabilità dell'ente proprietario o concessionario di autostrada per i danni conseguenti alla circolazione, riconducibile ad un rapporto di custodia ex art. 2051 c.c. stante la relativa disponibilità e l'effettiva possibilità di controllo della situazione della circolazione e delle carreggiate, ove la situazione di pericolo sia dovuta ad una alterazione dello stato della cosa per cause estrinseche ed estemporanee, grava sul custode l'onere di provare che la repentinità e la imprevedibilità della predetta alterazione ha impedito all'ente di intervenire tempestivamente per la rimozione della condizione di pericolo creatasi ex abrupto e di provare il caso fortuito consistente in un fatto naturale, ovvero di provare l'elisione del nesso causale tra cosa custodita e sinistro in conseguenza della condotta di un terzo ovvero, se del caso, della stessa vittima>> (Cass. Sez. 3, Ord. n. 33128 del 18/12/2024). Tale principio, ovviamente, è applicabile anche alla custodia/manutenzione delle S.S.
In punto di onere della prova in capo al danneggiato, si ricorda che <In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa>> (Cass. Sez. 3 - , Ord. n. 18518 del 08/07/2024).
pagina 2 di 5 Ciò premesso e precisato, si ritiene che parte attrice abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, in quanto sia il danno sia il nesso trovano riscontro nel verbale redatto dagli agenti della
Polizia Stradale di Caianello intervenuti sul posto, in cui si legge: “Dagli accertamenti esperiti sul luogo del sinistro si può tranquillamente desumere che il conducente del veicolo A sig. Persona_1
a bordo dell'autocarro Iveco tg. DT406HB, percorreva la SS 7 IV con direzione di marcia da
[...]
Mondragone a Ischitella, giunto all'altezza della rampa di immissione SS. 7 bis variante in direzione
Villa Literno, la impegnava, durante la manovra andava ad investire una cassetta del tipo C.P.R.A al momento presente in carreggiata e rilevata dagli scriventi ……………”
Tra l'altro, la dinamica del sinistro trova riscontro anche nelle dichiarazioni del teste escusso innanzi al
GdP in data 25.02.2019, sig. il quale riferiva: “ero alla guida della mia macchina e Testimone_1 percorrevo la Strada Statale SS 7 con direzione Crispano e uscita Nola Villaliterno allorquando assistevo ad un incidente. Ricordo di aver impegnato la rampa Villaliterno allorquando vedevo che sul manto stradale erano presenti delle cassette di plastica di grandi dimensioni che io riuscivo ad evitare ma dallo specchietto retrovisore potei scorgere che un furgone di colore bianco nel tentativo di evitarle perdeva il controllo e si ribaltava sul proprio lato sinistro.”
Sarebbe stato onere di parte convenuta fornire prova del caso fortuito, ma tale onere non si ritiene assolto.
L' evidenziando l'assenza di segnalazioni della presenza delle cassette, si è limitata a richiamare CP_1 la giurisprudenza, secondo cui il custode di una strada aperta al pubblico transito non risponde delle sue alterazioni, quando si verifica una modifica delle condizioni originarie, senza che lo stesso possa aver avuto la possibilità di intervenire tempestivamente per scongiurare, per quanto possibile, le conseguenze potenzialmente dannose di tale modifica.
Tuttavia, non solo non vi è un riscontro documentale dell'assenza di segnalazioni e/o di sinistri analoghi (non ci sono attestazioni in atto di tal contenuto), ma, al contrario, vi è la dichiarazione del teste, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, che attesterebbe la presenza delle cassette sul luogo del sinistro già da qualche giorno, escludendo, quindi, l'impossibilità di intervenire tempestivamente per la loro rimozione. Sul punto, il teste escusso riferiva: “Preciso che la presenza delle predette cassette non era in alcun modo segnalata e le stesse erano presenti anche nei giorni precedenti il sinistro atteso che passo quotidianamente per quella strada, per ritornare alla mia abitazione sita in Crispano”.
Appare infondata anche la contestazione dell sull'esistenza del nesso di causalità tra il CP_1 ribaltamento del mezzo e la presenza della cassetta sul manto stradale. Secondo parte convenuta il ribaltamento del furgone sarebbe avvenuto non a causa dell'urto contro la cassetta di plastica, bensì a pagina 3 di 5 causa dello spostamento del carico di latte trasportato, non correttamente sistemato e dalla condotta di guida adottata dal conducente che non avrebbe tenuto una velocità adeguata. Anche in questo caso, la contestazione appare una mera asserzione, priva di supporto probatorio. Dal verbale degli agenti intervenuti non emerge che il latte trasportato fosse sistemato in maniera non corretta, tra l'altro, ad escludere una qualche corresponsabilità del conducente del mezzo attoreo, è il fatto che nelle note aggiuntive del suddetto rapporto, le stesse Autorità intervenute hanno dichiarato che non sono state ravvisate infrazioni al codice della strada e che il conducente risultava negativo al tossicologico.
In conclusione, considerato che parte attrice ha dato prova dell'esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno subito, sarebbe spettato all' per disattendere la domanda e resistere ad CP_1 un'ipotesi di responsabilità oggettiva, provare l'esistenza del caso fortuito, onere che non può ritenersi assolto, tenuto conto che tutte le contestazioni della convenuta si riducono a mere asserzioni, prive di riscontro probatorio.
Accertata la responsabilità dell' ai fini della quantificazione del danno risarcibile, si ritiene di CP_1 poter far riferimento alle fatture prodotte dall'attore, in quanto, seppur le stesse non siano piena prova del danno, tuttavia, si ritengono sufficienti alla sua liquidazione quando, come nel caso in esame, non vi è una contestazione specifica delle stesse.
In particolare, parte attrice ha chiesto il risarcimento della somma di € 7224,80, depositando:
1) fattura per soccorso stradale della cabina Iveco spoglia di ogni componente n. 116/2017 di €
976,00;
2) fattura della Matauto Groups per il solo soccorso e traino del veicolo di € 500,20;
3) fattura della Tecnocad n. 667 per la riparazione della cisterna di € 3416,00;
4) attestazione dei carichi di latte andato perso con relativi DDT di provenienza dello stesso trasportato nell'occasione del sinistro per il complessivo importo di € 2332,6.;
Parte convenuta, in merito al quantum richiesto, si è limitata ad una contestazione generica, senza dire quali costi indicati in fattura non sarebbero riconducibili al sinistro o sarebbero sproporzionati. Tra
l'altro, con riguardo alle fatture relative al soccorso stradale, le stesse trovano supporto anche nel verbale degli agenti intervenuti, che danno atto che il veicolo non era più marciante e che si era reso necessario il soccorso stradale da parte della Matauto. Con riguardo invece alla fattura relativa ai costi di riparazione del mezzo incidentato, non si ravvedono incongruenze con i danni accertati a verbale dagli agenti.
Per le ragioni esposte la domanda va accolta integralmente.
pagina 4 di 5 Trattandosi di un debito di valore, la somma liquidata andrà devalutata al momento del sinistro
(01.11.2017) e rivalutata di anno in anno, secondo gli indici Istat, fino alla presente pronuncia e saranno dovuti anche gli interessi compensativi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi del d.m. 55/14, tenuto conto del valore della causa (scaglione fino ad € 26.000,00) e dell'attività espletata.
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. III civile, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l' responsabile dei danni subiti dall'Iveco di CP_1 proprietà attorea in seguito al sinistro oggetto di causa e la condanna al risarcimento, nei confronti del della complessiva somma di € 7224,80 oltre rivalutazione ed interessi come da Parte_1 parte motiva e interessi dalla pronuncia al soddisfo;
condanna altresì l' al pagamento, in favore del delle spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in € 125,00 per esborsi ed € 4.835,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con distrazione.
S.M.C.V., 17/10/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano
pagina 5 di 5