Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/03/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 26/03/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 3452/2024 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Parte_1
Giuseppe Riccobene ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Giugliano in
Campania, via Staffetta n. 9, P.co Pirozzi;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino, ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 bis;
CP_1
E
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 22.05.2024, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso all'intimazione di pagamento n. 07120239035619624/000, notificata in data 16.04.2024, limitatamente all'avviso di addebito n. 37120190009998702000, avente ad oggetto contributi IVS e sanzioni relativi agli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 – deducendone l'omessa notifica, nonché la prescrizione quinquennale del credito intimato ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' e l' chiedendo “1) Previo sospensione della esecutorietà CP_1 Controparte_3 dell'avviso di addebito n. 37120190009998702000, contenuto nell'intimazione n.
07120239035619624/000 e le opportune declaratorie di prescrizione del credito e di infondatezza della pretesa creditoria, accogliere l'opposizione e dichiarare nullo, inefficace, inammissibile ed improduttivo di effetti giuridici l'impugnata intimazione nonché le impugnate cartelle sottese per tutti i motivi esposti in premessa. 2) In ogni caso accertarsi e dichiarare che il contribuente nulla deve ai convenuti Enti in relazione alla cartella e all'intimazione con contestuale annullamento della stessa. 3) Condannare parti opposte al pagamento delle spese e competenze del giudizio con attribuzione ai sottoscritto avvocato anticipatario”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l' CP_1 deducendo l'annullamento d'ufficio, avvenuto in data 20.12.2024, dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione opposta;
concludeva, dunque, per la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite
Si costituiva, altresì, in giudizio l' eccependo il proprio difetto Controparte_3 di legittimazione passiva e contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. Parte ricorrente agisce in giudizio per l'accertamento negativo del credito contributivo di cui si intima il pagamento.
Invero, nonostante venga in rilievo un atto dell'agente della riscossione, ricorre un'azione che investe il merito della pretesa previdenziale;
non si fa questione, invero, della regolarità o della validità degli atti della procedura di riscossione, in quanto ciò che si chiede al giudice è
l'accertamento della prescrizione dell'azione di riscossione in costanza di omissione della notifica dell'avviso di addebito, cioè una pronuncia sul merito della pretesa contributiva.
Non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente abbia contestato l'avvenuta rituale notifica dell'avviso di addebito, “perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile” (così Cass. civ. sez. un. 08/03/2022 n. 7514).
3. Così qualificata l'azione, alla luce del recente arresto delle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. civ. sez. un. 08/03/2022 n. 7514) va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' . Controparte_4
Invero, argomentando dal disposto dell'art. 24 D.Lgs. n. 46/1999 – il cui comma 5 prevede che il ricorso contro l'iscrizione a ruolo debba notificarsi "all'ente impositore" – le richiamate Sezioni
Unite hanno affermato che “limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24” e, dunque, compete al solo ente impositore.
4. Quanto al merito, in ragione dell'avvenuto e documentato annullamento (cfr. provvedimento del 20.12.2024) da parte dell' dell'avviso di addebito contestato deve essere CP_1 dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula - pur non trovando previsione nel codice di rito, essendo disciplinata per il solo giudizio amministrativo dagli artt. 23-27 della legge n. 1034/1971 - è normalmente utilizzata ed indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav.,
6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333).
Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre,
Cass., Sez.lav., 27.4.2000, n.5390; Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.01.1997, n. 622).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un.,
28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il venir meno, successivamente alla proposizione del presente ricorso, del debito in contestazione determina la cessazione della materia del contendere per il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. Residua la questione delle spese da regolarsi, pacificamente, secondo il principio della soccombenza virtuale.
Nel caso in esame, si osserva come, in assenza della prova di precedenti atti interruttivi della prescrizione e dell'avvenuta notifica dell'avviso di addebito, alla data della notifica dell'intimazione impugnata (16.04.2024) il credito in questione risultasse già prescritto;
del resto, l'ente titolare del credito ha proceduto ad annullare il credito contributivo di cui chiedeva il pagamento, riconoscendo integralmente le ragioni di parte ricorrente (cfr. relazione del funzionario allegata alla memoria dell' ). CP_1
Tuttavia, tenuto conto che l'annullamento dell'avviso è stato effettuato prima della celebrazione della prima udienza e che non risultano diffide inoltrate all' prima della notifica del ricorso, va CP_1 disposta la compensazione delle spese di lite nella misura di un mezzo, la restante parte va posta a carico dell' e liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai parametri minimi in ragione della CP_1 natura seriale e meramente documentale della causa, con distrazione ex art. 93 c.p.c. al procuratore dichiaratosi antistatario;
spese compensate nei confronti di , in Controparte_4 ragione delle incertezze interpretative che ancora si registrano nella giurisprudenza di merito in ordine alla legittimazione passiva.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite – compensate della metà – che si CP_1 liquidano in complessivi € 1.645,50 oltre IVA e CPA se dovuti, e rimborso forfettario come per legge, con distrazione;
3. Compensa integralmente le spese tra il ricorrente e l' Controparte_4
.
[...]
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 26/03/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno