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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/12/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 2.12.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 24.11.2025, 1.12.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1037/2024 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dal ocura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze p.za Acciaiuoli n. 19,
RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi e Benedetta Angiello e dall'avv. Moglia e Zamboni, elettivamente domiciliata presso i domicili digitali dei procuratori agli indirizzi pec Email_1 Email_2
Email_3 Email_4
OGGETTO: pagamento provvigioni. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. Il ricorrente allega di avere svolto attività di agente dal dicembre 2015 per il gruppo societario convenuto, dapprima con contratto a termine poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, con previsione di un minimo provvigionale. Precisa di avere inviato il recesso dal contratto di agenzia con regolare preavviso e cessazione in data 31.10.2022 e lamenta: il mancato pagamento delle provvigioni sui contratti conclusi dalla preponente o direttamente o tramite altri agenti e relativi a clienti assegnati specificamente al;
l'indicazione da parte Pt_1 della preponente ai clienti sin dal 1.10.2022 tro di altro agente ben prima della cessazione del contratto fissata in data 31.10.2022; il mancato
1 pagamento di provvigioni sui canoni annuali periodici di contratti stipulati per il tramite del ricorrente;
il mancato pagamento del compenso per l'attività di assistenza ai clienti per supporto e risoluzione guasti;
la conclusione da parte della preponente di contratti con i clienti già contattati dal Pt_1 proponendo notevoli ribassi con perdita di parte della pro l'illegittimo inserimento nell'area di vendita del di una struttura di Pt_1 supporto per gli agenti che invero trattava ente con i clienti sottraendoli all'agente. Chiede, pertanto, il pagamento delle provvigioni non corrisposte, previa acquisizione documentale e calcolo del dovuto. Costituendosi in giudizio, la convenuta osserva che i canoni per abbonamenti pluriennali e per rinnovi contrattuali esulavano dall'oggetto del contratto di agenzia come per tutti gli agenti che operavano sul territorio nazionale;
che era prevista espressa deroga all'esclusiva dell'agente; che le provvigioni maturate erano sempre visibili sul portale in cui erano caricati gli ordini e in ogni caso gli estratti conto erano stati sempre comunicati all'interessato senza che questi obiettasse nulla;
che la società aveva rinunciato a parte del preavviso come proposto dallo stesso agente al momento del recesso con decorrenza dal 30.9.2022; che l'elenco di clienti allegato al contratto era relativo ai clienti direzionali per i quali l'attribuzione all'agente veniva esclusa;
che l'attività di assistenza viene allegata in modo generico e in ogni caso non rientrava nel contratto essendo svolta da appositi uffici della preponente;
che era del tutto generica e non provata l'accusa di aver inviato in modo sistematico preventivi al ribasso ai clienti contattati dal . Pt_1
Eccepisce, poi, la prescrizione delle provvigioni maturate prima del 30.9.2017 e in via riconvenzionale chiede di compensare l'eventuale credito riconosciuto con il contributo spese liquidato dal Tribunale di Parma in precedente contenzioso svoltosi tra le parti. Chiede, pertanto, il rigetto delle avverse pretese. La causa istruita con l'escussione di vari testimoni e l'acquisizione di documentazione veniva discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Provvigioni spettanti su affari conclusi direttamente dalla preponente sul territorio assegnato al ricorrente. La pretesa appare del tutto infondata, in quanto nel contratto di agenzia, come modificato con accordo del 17.1.2018 (doc. 2 fascicolo resistente), veniva espressamente pattuita la deroga al principio di esclusività disponendosi che “le parti, a parziale deroga dell'art. 1743 e come previsto e consentito dall'AEC vigente applicato al rapporto, pattuiscono espressamente che il presente mandato non conferisce alcuna esclusiva all'agente sulla zona di competenza (da intendersi ai sensi dell'art. 2 AEC come territorio, clientela, prodotti), nella quale potranno operare, secondo le insindacabili scelte della preponente, altri agenti, Parte_2 canali di vendita alternativi in qualunque forma predispos
[...]
(e il relativo Staff), senza che da ciò possa derivare alcuna pretesa ad alcun titolo in capo all'Agente”.
2 La deroga all'esclusiva sulla zona, sui prodotti e sulla clientela, è stata ritenuta del tutto legittima dalla giurisprudenza, la quale afferma che “il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 cod. civ. è elemento non già essenziale, ma naturale del contratto di agenzia e, quindi, ben può essere derogato dalle parti in forza di clausola espressa, quale pattuizione che assume rilievo soprattutto nei casi in cui la previsione di specifiche zone di esplicazione del mandato agenziale evidenzi chiaramente la volontà di riservarle all'agente” (Cass. 17063/2011 e più di recente Cass. 15005/2024), sicché tutte le pretese vantate in relazione ad affari conclusi nella zona del ricorrente da altri agenti o strutture direzionali (ivi compresa la struttura Italiascuola.it s.r.l. introdotta a supporto della rete di agenti) sono destituite di fondamento con conseguente irrilevanza delle ulteriori richieste istruttorie (acquisizione documentale e consulenza tecnica) finalizzate alla determinazione del quantum dovuto.
3. Comunicazione alla clientela del subentro di altro agente nella medesima zona prima della conclusione del contratto. Sostiene l'agente che, nonostante il contratto avesse termine in data 31.10.2022 visto il preavviso dovuto, la società sin dal 1.10.2022 aveva comunicato il subentro immediato di altro agente nella medesima zona e presso i medesimi clienti del ricorrente.
La società preponente sostiene che invero lo stesso aveva Pt_1 proposto la conclusione del contratto in termini anticipati rispetto al preavviso di 90 giorni, richiesta cui la società aveva aderito con conclusione del rapporto in data 30.9.2022.
Invero, nel presentare le dimissioni l'agente aveva comunicato il preavviso di 90 giorni (con scadenza 31.10.2022), restando a disposizione per convenire un termine diverso di cessazione del rapporto di agenzia rispetto a quello indicato nell'art. 9 AEC Commercio.
A fronte di tale recesso la società con mail del 27.9.2022 comunicava che “diversamente da quanto già comunicato, siamo disponibili ad accogliere la sua richiesta di un termine di preavviso lavorato di durata inferiore rispetto a quello stabilito dall'AEC di riferimento. Pertanto, il rapporto di agenzia cesserà alla data del 30 settembre 2022, senza alcuna pretesa da parte nostra. Restiamo in attesa di accettazione del termine sopra indicato da parte Sua” (doc. 5 fascicolo resistente).
Nonostante nessuna accettazione sia intervenuta da parte dell'agente la società comunque provvedeva ad interrompere in anticipo di un mese il rapporto, sostituendo nella zona il sin dal 1.10.2022. Pt_1
La successiva mail di risposta del ricorrente del 3.10.2022 (doc. 17 fascicolo ricorrente) evidenzia che con comunicazione precedente del 4.8.2022 (cui peraltro si accenna nella mail del settembre 2022 facendo riferimento a quanto diversamente già comunicato) la società aveva indicato come data di cessazione del rapporto il 31.10.2022, sicché una modifica dell'accordo perfezionatosi sul punto avrebbe richiesto una diversa ed espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti che invero non vi è stata, non potendo ritenersi che la disponibilità dell'agente a pattuire una diversa data di cessazione manifestata ad agosto 2022 legittimasse la preponente ad anticipare
3 unilateralmente la data di recesso concordata di un mese, peraltro con preavviso di soli tre giorni.
Si ritiene, pertanto, che la società sia stata parzialmente inadempiente all'obbligo di garantire il preavviso lavorato.
In conseguenza di tale inadempimento ravvisato nel ricorso nella sostituzione del nella zona di competenza con un nuovo agente, il Pt_1 ricorrente chied ento delle provvigioni maturate nella sua zona di competenza nel mese di ottobre 2022. Invero, l'impedimento di prestare attività nel periodo di preavviso determina l'obbligo sulla preponente di corrispondere l'indennità sostitutiva di preavviso secondo quanto disposto dall'art. 9 AEC Commercio che costituisce una determinazione equitativa e forfettaria delle provvigioni perdute dall'agente per inadempimento della controparte calcolata facendo riferimento ai compensi provvigionali maturati nell'anno precedente al recesso.
In tale modo riqualificata la domanda, considerato che l'agente aveva un fisso mensile garantito di Euro 2.000,00 (pari a Euro Pt_1
annui come espressamente indicato nell'integrazione al contratto di agenzia del gennaio 2020 posto in allegato al contratto di agenzia del 2018, doc. 4 fascicolo ricorrente, nonché nella stessa mail del 28.7.2022 dei legali della società convenuta in cui si fa riferimento ad un minimo garantito anche per il 2022 di Euro 2.000,00 al mese, doc. 7 fascicolo resistente), in assenza di specifica prova e allegazione della percezione di provvigioni superiori al minimo garantito nell'anno precedente a quello di recesso, si ritiene che il abbia diritto alla somma mensile minima garantita di provvigioni per Pt_1
i ottobre 2022 pari a Euro 2.000,00.
4. Provvigioni sui canoni annuali e rinnovi dopo la stipula del contratto. Lamenta il ricorrente che non gli sono state corrisposte le provvigioni sui canoni periodici annuali stabiliti per i prodotti da lui venduti, ma soltanto sul corrispettivo per la prima vendita.
A tale riguardo, dalle deposizioni testimoniali emerge che la maggior parte degli agenti non aveva il riconoscimento delle provvigioni sui rinnovi dei contratti venduti, trattandosi di compenso che veniva garantito soltanto a pochi agenti in presenza di una espressa pattuizione nel contratto di agenzia in tal senso.
In particolare, il teste direttore vendite dal 2014 al 2017, Tes_1 precisa che alcuni agenti all'interno del mandato avevano un'aliquota per la vendita di attività digitali e per i canoni degli anni successivi;
la teste Tes_2
dirigente della convenuta dal 2013, ha escluso che vi fossero agen
[...] ro provvigioni sui canoni annuali;
il teste agente della convenuta Tes_3 dal 2018 al 2022, ha riferito di non avere percepito come agente provvigioni sui canoni per i rinnovi anche se giravano voci che alcuni agenti avessero tale privilegio;
il teste collaboratore esterno della convenuta dal Tes_4 gennaio 2022, ha i rinnovi dei contratti pluriennali venivano seguiti dalla rete direzionale aziendale, sicché su di essi per lo meno dal
4 1.1.2022, ossia da quando il teste operava nel gruppo societario convenuto, non venivano riconosciute provvigioni agli agenti;
allo stesso modo, il teste
, dirigente della società dal dicembre 2015, ha escluso che per i rinnovi Tes_5 fossero riconosciute provvigioni agli agenti in quanto essi erano gestiti dalla sede di Bassano Infoschool che si occupava della parte digitale.
Se ne può desumere che, se alcuni agenti avevano avuto in passato il riconoscimento di una provvigione sui rinnovi, ciò era avvenuto per una precisa e specifica clausola del mandato di agenzia che non risulta inserita nel contratto stipulato con il , il quale, pur ricevendo periodicamente gli Pt_1 estratti conto, non ha a lcuna rimostranza in tal senso durante il rapporto di lavoro proseguito per circa sette anni.
Pertanto, alla luce della lettera del contratto stipulato, delle deposizioni raccolte e del comportamento delle parti nello svolgimento del rapporto si ritiene che la pretesa in esame non possa essere accolta.
5. Compenso per attività di assistenza ai clienti. Lamenta il ricorrente di non avere avuto alcun compenso per l'attività di assistenza che ha fornito ai vari clienti sui prodotti venduti.
Orbene, da un lato va rilevato che l'attività indicata viene allegata in maniera del tutto generica e poco circostanziata;
sotto altro profilo lo stesso agente evidenzia che invero tale attività non era stata prevista e pattuita nel contratto di agenzia (si legge a pagina 6 del ricorso che il ricorrente “non sarebbe stato formalmente tenuto a prestare ma che, in un'ottica di corretta condotta commerciale e di rinnovo degli ordini/espansione fatturato, e per evitare disdette che venivano minacciate dalle scuole di fatto forniva”), sicché, essendo stata prestata del tutto spontaneamente al fine di migliorare il proprio fatturato in termini di provvigioni (peraltro, come si diceva, non si ha alcuna specifica allegazione delle modalità e dell'impegno profuso in tale attività aggiuntiva), nessun compenso potrà essere preteso dalla preponente, trattandosi a tutto voler concedere di attività accessoria al mandato e dunque compensata dal minimo garantito stipulato dalle parti.
6. Compenso per contratti conclusi dopo la cessazione del rapporto in caso di trattativa avviata da Sostiene il ricorrente che con riferimento Parte_1 alla fornitura del p asse all' Controparte_2 di Cesena, benché la trattativa fosse stata gli era stata riconosciuta.
Sul punto l'art. 1748 comma 3 c.c. riconosce il diritto dell'agente alla provvigione su affari conclusi dopo la cessazione del rapporto nel caso in cui la conclusione sia da ricondurre prevalentemente all'attività svolta dall'agente cessato. Nel caso di specie, il teste con riferimento all'ordine di cui Tes_2 al doc. 15 ha affermato che “la trattativa era iniziata grazie al né parte Pt_1 convenuta ha provato che vi fosse stato un diverso e ulteri vento per l'acquisizione dell'ordine da parte dell'agente subentrato al ricorrente o da parte di strutture aziendali direzionali, sicché deve ritenersi provato che per il contratto in esame debba riconoscersi al la provvigione spettante. Pt_1
5 A seguito di ordinanza giudiziale la convenuta ha prodotto la fattura emessa a seguito della vendita di cui al doc. 15 fascicolo ricorrente, evidenziando che la provvigione spettante al ricorrente ammonta a Euro 1.581,25, determinazione su cui il nulla di specifico ha eccepito, Pt_1 sicché si ritiene che tale somma spet provvigionale al ricorrente.
7. Danno causato all'agente dall'invio alla clientela dopo pochi giorni dalla proposta avanzata dal di offerte di servizi con prezzi più bassi. Sostiene il ricorrente di Pt_1 avere perso alcune provvigioni in quanto dopo aver offerto un servizio ad un istituto scolastico ad un determinato prezzo la società faceva pervenire un'offerta scontata che veniva accettata dal cliente incidendo sulla provvigione maturata dall'agente.
La circostanza è rimasta sfornita di prova, in quanto i testi sentiti sui capitoli articolati e ammessi al riguardo hanno riferito di non sapere nulla della specifica circostanza (teste ), precisando che il , indicato Tes_2 Per_1 come colui che in un cas avrebbe venduto il Lex for school ad un prezzo inferiore a quello proposto allo stesso cliente dal
, era un libero professionista che solo in 3 o 4 occasioni aveva Pt_1 il servizio Lex for School in via del tutto occasionale e in abbinamento con prodotti più costosi (teste ). Tes_6
Orbene, non vi è prova che il abbia effettivamente offerto il Per_1 medesimo prodotto ad un prezzo e scontato rispetto a quello proposto dal , avendo riferito il teste che lo stesso Pt_1 Tes_6 Pt_1 lo aveva chi olte per chiedergli di aticare sconti ritenuti particolarmente importanti;
né vi è prova di una prassi della società di offrire prodotti scontati rispetto al prezzo pattuito con i medesimi clienti dal ricorrente.
Si ritiene, pertanto, che anche tale pretesa è rimasta priva di adeguata prova, dovendo ribadirsi che la mancanza di esclusiva rendeva ben possibile che il operasse sullo stesso territorio del , circostanza che, Per_1 Pt_1 comu a prova sulla presunta pratica dell nte di offrire ai medesimi clienti prodotti scontati rispetto ai prezzi proposti dal . Pt_1
8. Conclusioni e riparto delle spese di lite. In conclusione, si ritiene che il ricorrente abbia diritto al pagamento di una somma pari a Euro 3.581,25.
Di contro la preponente vanta un credito per spese di lite derivanti da un precedente contenzioso pari a Euro 1.500,00 oltre accessori (per un totale di Euro 2.188,68), che oppone a titolo di compensazione.
A tale proposito, come correttamente osservato da parte ricorrente, i crediti per provvigioni sono soggetti al limite di pignorabilità e di compensazione pari a 1/5 stabilito per le retribuzioni ex art. 545 c.p.c. (Cass. 685/2012 con principio poi ripreso dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 1545/2017), sicché, operata la compensazione nei limiti di un quinto della somma spettante all'agente (pari a Euro 716,25) residuerà il diritto di questi alla somma di Euro 2.865,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo dovendo trovare
6 applicazione l'art. 429 c.p.c. nei confronti di tutte le categorie di lavoratori contemplate dall'art. 409 c.p.c. ivi compreso l'agente (Cass. 4957/2002, 7846/2006).
Il riparto delle spese di lite segue la regola della soccombenza, con liquidazione in dispositivo in base alla somma ritenuta dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso condanna CP_1 [...]
a corrispondere a CP_1 Parte_1
2.865,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; 2) Condanna a rifondere a Controparte_1 Pt_1 le s 2.626,00 per c
[...] professionale ed Euro 264,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 20.12.2025 all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sino al 2.12.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
7
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 2.12.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 24.11.2025, 1.12.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1037/2024 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dal ocura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze p.za Acciaiuoli n. 19,
RICORRENTE
Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi e Benedetta Angiello e dall'avv. Moglia e Zamboni, elettivamente domiciliata presso i domicili digitali dei procuratori agli indirizzi pec Email_1 Email_2
Email_3 Email_4
OGGETTO: pagamento provvigioni. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo e contenuto degli atti. Il ricorrente allega di avere svolto attività di agente dal dicembre 2015 per il gruppo societario convenuto, dapprima con contratto a termine poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, con previsione di un minimo provvigionale. Precisa di avere inviato il recesso dal contratto di agenzia con regolare preavviso e cessazione in data 31.10.2022 e lamenta: il mancato pagamento delle provvigioni sui contratti conclusi dalla preponente o direttamente o tramite altri agenti e relativi a clienti assegnati specificamente al;
l'indicazione da parte Pt_1 della preponente ai clienti sin dal 1.10.2022 tro di altro agente ben prima della cessazione del contratto fissata in data 31.10.2022; il mancato
1 pagamento di provvigioni sui canoni annuali periodici di contratti stipulati per il tramite del ricorrente;
il mancato pagamento del compenso per l'attività di assistenza ai clienti per supporto e risoluzione guasti;
la conclusione da parte della preponente di contratti con i clienti già contattati dal Pt_1 proponendo notevoli ribassi con perdita di parte della pro l'illegittimo inserimento nell'area di vendita del di una struttura di Pt_1 supporto per gli agenti che invero trattava ente con i clienti sottraendoli all'agente. Chiede, pertanto, il pagamento delle provvigioni non corrisposte, previa acquisizione documentale e calcolo del dovuto. Costituendosi in giudizio, la convenuta osserva che i canoni per abbonamenti pluriennali e per rinnovi contrattuali esulavano dall'oggetto del contratto di agenzia come per tutti gli agenti che operavano sul territorio nazionale;
che era prevista espressa deroga all'esclusiva dell'agente; che le provvigioni maturate erano sempre visibili sul portale in cui erano caricati gli ordini e in ogni caso gli estratti conto erano stati sempre comunicati all'interessato senza che questi obiettasse nulla;
che la società aveva rinunciato a parte del preavviso come proposto dallo stesso agente al momento del recesso con decorrenza dal 30.9.2022; che l'elenco di clienti allegato al contratto era relativo ai clienti direzionali per i quali l'attribuzione all'agente veniva esclusa;
che l'attività di assistenza viene allegata in modo generico e in ogni caso non rientrava nel contratto essendo svolta da appositi uffici della preponente;
che era del tutto generica e non provata l'accusa di aver inviato in modo sistematico preventivi al ribasso ai clienti contattati dal . Pt_1
Eccepisce, poi, la prescrizione delle provvigioni maturate prima del 30.9.2017 e in via riconvenzionale chiede di compensare l'eventuale credito riconosciuto con il contributo spese liquidato dal Tribunale di Parma in precedente contenzioso svoltosi tra le parti. Chiede, pertanto, il rigetto delle avverse pretese. La causa istruita con l'escussione di vari testimoni e l'acquisizione di documentazione veniva discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
2. Provvigioni spettanti su affari conclusi direttamente dalla preponente sul territorio assegnato al ricorrente. La pretesa appare del tutto infondata, in quanto nel contratto di agenzia, come modificato con accordo del 17.1.2018 (doc. 2 fascicolo resistente), veniva espressamente pattuita la deroga al principio di esclusività disponendosi che “le parti, a parziale deroga dell'art. 1743 e come previsto e consentito dall'AEC vigente applicato al rapporto, pattuiscono espressamente che il presente mandato non conferisce alcuna esclusiva all'agente sulla zona di competenza (da intendersi ai sensi dell'art. 2 AEC come territorio, clientela, prodotti), nella quale potranno operare, secondo le insindacabili scelte della preponente, altri agenti, Parte_2 canali di vendita alternativi in qualunque forma predispos
[...]
(e il relativo Staff), senza che da ciò possa derivare alcuna pretesa ad alcun titolo in capo all'Agente”.
2 La deroga all'esclusiva sulla zona, sui prodotti e sulla clientela, è stata ritenuta del tutto legittima dalla giurisprudenza, la quale afferma che “il diritto di esclusiva previsto dall'art. 1743 cod. civ. è elemento non già essenziale, ma naturale del contratto di agenzia e, quindi, ben può essere derogato dalle parti in forza di clausola espressa, quale pattuizione che assume rilievo soprattutto nei casi in cui la previsione di specifiche zone di esplicazione del mandato agenziale evidenzi chiaramente la volontà di riservarle all'agente” (Cass. 17063/2011 e più di recente Cass. 15005/2024), sicché tutte le pretese vantate in relazione ad affari conclusi nella zona del ricorrente da altri agenti o strutture direzionali (ivi compresa la struttura Italiascuola.it s.r.l. introdotta a supporto della rete di agenti) sono destituite di fondamento con conseguente irrilevanza delle ulteriori richieste istruttorie (acquisizione documentale e consulenza tecnica) finalizzate alla determinazione del quantum dovuto.
3. Comunicazione alla clientela del subentro di altro agente nella medesima zona prima della conclusione del contratto. Sostiene l'agente che, nonostante il contratto avesse termine in data 31.10.2022 visto il preavviso dovuto, la società sin dal 1.10.2022 aveva comunicato il subentro immediato di altro agente nella medesima zona e presso i medesimi clienti del ricorrente.
La società preponente sostiene che invero lo stesso aveva Pt_1 proposto la conclusione del contratto in termini anticipati rispetto al preavviso di 90 giorni, richiesta cui la società aveva aderito con conclusione del rapporto in data 30.9.2022.
Invero, nel presentare le dimissioni l'agente aveva comunicato il preavviso di 90 giorni (con scadenza 31.10.2022), restando a disposizione per convenire un termine diverso di cessazione del rapporto di agenzia rispetto a quello indicato nell'art. 9 AEC Commercio.
A fronte di tale recesso la società con mail del 27.9.2022 comunicava che “diversamente da quanto già comunicato, siamo disponibili ad accogliere la sua richiesta di un termine di preavviso lavorato di durata inferiore rispetto a quello stabilito dall'AEC di riferimento. Pertanto, il rapporto di agenzia cesserà alla data del 30 settembre 2022, senza alcuna pretesa da parte nostra. Restiamo in attesa di accettazione del termine sopra indicato da parte Sua” (doc. 5 fascicolo resistente).
Nonostante nessuna accettazione sia intervenuta da parte dell'agente la società comunque provvedeva ad interrompere in anticipo di un mese il rapporto, sostituendo nella zona il sin dal 1.10.2022. Pt_1
La successiva mail di risposta del ricorrente del 3.10.2022 (doc. 17 fascicolo ricorrente) evidenzia che con comunicazione precedente del 4.8.2022 (cui peraltro si accenna nella mail del settembre 2022 facendo riferimento a quanto diversamente già comunicato) la società aveva indicato come data di cessazione del rapporto il 31.10.2022, sicché una modifica dell'accordo perfezionatosi sul punto avrebbe richiesto una diversa ed espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti che invero non vi è stata, non potendo ritenersi che la disponibilità dell'agente a pattuire una diversa data di cessazione manifestata ad agosto 2022 legittimasse la preponente ad anticipare
3 unilateralmente la data di recesso concordata di un mese, peraltro con preavviso di soli tre giorni.
Si ritiene, pertanto, che la società sia stata parzialmente inadempiente all'obbligo di garantire il preavviso lavorato.
In conseguenza di tale inadempimento ravvisato nel ricorso nella sostituzione del nella zona di competenza con un nuovo agente, il Pt_1 ricorrente chied ento delle provvigioni maturate nella sua zona di competenza nel mese di ottobre 2022. Invero, l'impedimento di prestare attività nel periodo di preavviso determina l'obbligo sulla preponente di corrispondere l'indennità sostitutiva di preavviso secondo quanto disposto dall'art. 9 AEC Commercio che costituisce una determinazione equitativa e forfettaria delle provvigioni perdute dall'agente per inadempimento della controparte calcolata facendo riferimento ai compensi provvigionali maturati nell'anno precedente al recesso.
In tale modo riqualificata la domanda, considerato che l'agente aveva un fisso mensile garantito di Euro 2.000,00 (pari a Euro Pt_1
annui come espressamente indicato nell'integrazione al contratto di agenzia del gennaio 2020 posto in allegato al contratto di agenzia del 2018, doc. 4 fascicolo ricorrente, nonché nella stessa mail del 28.7.2022 dei legali della società convenuta in cui si fa riferimento ad un minimo garantito anche per il 2022 di Euro 2.000,00 al mese, doc. 7 fascicolo resistente), in assenza di specifica prova e allegazione della percezione di provvigioni superiori al minimo garantito nell'anno precedente a quello di recesso, si ritiene che il abbia diritto alla somma mensile minima garantita di provvigioni per Pt_1
i ottobre 2022 pari a Euro 2.000,00.
4. Provvigioni sui canoni annuali e rinnovi dopo la stipula del contratto. Lamenta il ricorrente che non gli sono state corrisposte le provvigioni sui canoni periodici annuali stabiliti per i prodotti da lui venduti, ma soltanto sul corrispettivo per la prima vendita.
A tale riguardo, dalle deposizioni testimoniali emerge che la maggior parte degli agenti non aveva il riconoscimento delle provvigioni sui rinnovi dei contratti venduti, trattandosi di compenso che veniva garantito soltanto a pochi agenti in presenza di una espressa pattuizione nel contratto di agenzia in tal senso.
In particolare, il teste direttore vendite dal 2014 al 2017, Tes_1 precisa che alcuni agenti all'interno del mandato avevano un'aliquota per la vendita di attività digitali e per i canoni degli anni successivi;
la teste Tes_2
dirigente della convenuta dal 2013, ha escluso che vi fossero agen
[...] ro provvigioni sui canoni annuali;
il teste agente della convenuta Tes_3 dal 2018 al 2022, ha riferito di non avere percepito come agente provvigioni sui canoni per i rinnovi anche se giravano voci che alcuni agenti avessero tale privilegio;
il teste collaboratore esterno della convenuta dal Tes_4 gennaio 2022, ha i rinnovi dei contratti pluriennali venivano seguiti dalla rete direzionale aziendale, sicché su di essi per lo meno dal
4 1.1.2022, ossia da quando il teste operava nel gruppo societario convenuto, non venivano riconosciute provvigioni agli agenti;
allo stesso modo, il teste
, dirigente della società dal dicembre 2015, ha escluso che per i rinnovi Tes_5 fossero riconosciute provvigioni agli agenti in quanto essi erano gestiti dalla sede di Bassano Infoschool che si occupava della parte digitale.
Se ne può desumere che, se alcuni agenti avevano avuto in passato il riconoscimento di una provvigione sui rinnovi, ciò era avvenuto per una precisa e specifica clausola del mandato di agenzia che non risulta inserita nel contratto stipulato con il , il quale, pur ricevendo periodicamente gli Pt_1 estratti conto, non ha a lcuna rimostranza in tal senso durante il rapporto di lavoro proseguito per circa sette anni.
Pertanto, alla luce della lettera del contratto stipulato, delle deposizioni raccolte e del comportamento delle parti nello svolgimento del rapporto si ritiene che la pretesa in esame non possa essere accolta.
5. Compenso per attività di assistenza ai clienti. Lamenta il ricorrente di non avere avuto alcun compenso per l'attività di assistenza che ha fornito ai vari clienti sui prodotti venduti.
Orbene, da un lato va rilevato che l'attività indicata viene allegata in maniera del tutto generica e poco circostanziata;
sotto altro profilo lo stesso agente evidenzia che invero tale attività non era stata prevista e pattuita nel contratto di agenzia (si legge a pagina 6 del ricorso che il ricorrente “non sarebbe stato formalmente tenuto a prestare ma che, in un'ottica di corretta condotta commerciale e di rinnovo degli ordini/espansione fatturato, e per evitare disdette che venivano minacciate dalle scuole di fatto forniva”), sicché, essendo stata prestata del tutto spontaneamente al fine di migliorare il proprio fatturato in termini di provvigioni (peraltro, come si diceva, non si ha alcuna specifica allegazione delle modalità e dell'impegno profuso in tale attività aggiuntiva), nessun compenso potrà essere preteso dalla preponente, trattandosi a tutto voler concedere di attività accessoria al mandato e dunque compensata dal minimo garantito stipulato dalle parti.
6. Compenso per contratti conclusi dopo la cessazione del rapporto in caso di trattativa avviata da Sostiene il ricorrente che con riferimento Parte_1 alla fornitura del p asse all' Controparte_2 di Cesena, benché la trattativa fosse stata gli era stata riconosciuta.
Sul punto l'art. 1748 comma 3 c.c. riconosce il diritto dell'agente alla provvigione su affari conclusi dopo la cessazione del rapporto nel caso in cui la conclusione sia da ricondurre prevalentemente all'attività svolta dall'agente cessato. Nel caso di specie, il teste con riferimento all'ordine di cui Tes_2 al doc. 15 ha affermato che “la trattativa era iniziata grazie al né parte Pt_1 convenuta ha provato che vi fosse stato un diverso e ulteri vento per l'acquisizione dell'ordine da parte dell'agente subentrato al ricorrente o da parte di strutture aziendali direzionali, sicché deve ritenersi provato che per il contratto in esame debba riconoscersi al la provvigione spettante. Pt_1
5 A seguito di ordinanza giudiziale la convenuta ha prodotto la fattura emessa a seguito della vendita di cui al doc. 15 fascicolo ricorrente, evidenziando che la provvigione spettante al ricorrente ammonta a Euro 1.581,25, determinazione su cui il nulla di specifico ha eccepito, Pt_1 sicché si ritiene che tale somma spet provvigionale al ricorrente.
7. Danno causato all'agente dall'invio alla clientela dopo pochi giorni dalla proposta avanzata dal di offerte di servizi con prezzi più bassi. Sostiene il ricorrente di Pt_1 avere perso alcune provvigioni in quanto dopo aver offerto un servizio ad un istituto scolastico ad un determinato prezzo la società faceva pervenire un'offerta scontata che veniva accettata dal cliente incidendo sulla provvigione maturata dall'agente.
La circostanza è rimasta sfornita di prova, in quanto i testi sentiti sui capitoli articolati e ammessi al riguardo hanno riferito di non sapere nulla della specifica circostanza (teste ), precisando che il , indicato Tes_2 Per_1 come colui che in un cas avrebbe venduto il Lex for school ad un prezzo inferiore a quello proposto allo stesso cliente dal
, era un libero professionista che solo in 3 o 4 occasioni aveva Pt_1 il servizio Lex for School in via del tutto occasionale e in abbinamento con prodotti più costosi (teste ). Tes_6
Orbene, non vi è prova che il abbia effettivamente offerto il Per_1 medesimo prodotto ad un prezzo e scontato rispetto a quello proposto dal , avendo riferito il teste che lo stesso Pt_1 Tes_6 Pt_1 lo aveva chi olte per chiedergli di aticare sconti ritenuti particolarmente importanti;
né vi è prova di una prassi della società di offrire prodotti scontati rispetto al prezzo pattuito con i medesimi clienti dal ricorrente.
Si ritiene, pertanto, che anche tale pretesa è rimasta priva di adeguata prova, dovendo ribadirsi che la mancanza di esclusiva rendeva ben possibile che il operasse sullo stesso territorio del , circostanza che, Per_1 Pt_1 comu a prova sulla presunta pratica dell nte di offrire ai medesimi clienti prodotti scontati rispetto ai prezzi proposti dal . Pt_1
8. Conclusioni e riparto delle spese di lite. In conclusione, si ritiene che il ricorrente abbia diritto al pagamento di una somma pari a Euro 3.581,25.
Di contro la preponente vanta un credito per spese di lite derivanti da un precedente contenzioso pari a Euro 1.500,00 oltre accessori (per un totale di Euro 2.188,68), che oppone a titolo di compensazione.
A tale proposito, come correttamente osservato da parte ricorrente, i crediti per provvigioni sono soggetti al limite di pignorabilità e di compensazione pari a 1/5 stabilito per le retribuzioni ex art. 545 c.p.c. (Cass. 685/2012 con principio poi ripreso dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 1545/2017), sicché, operata la compensazione nei limiti di un quinto della somma spettante all'agente (pari a Euro 716,25) residuerà il diritto di questi alla somma di Euro 2.865,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo dovendo trovare
6 applicazione l'art. 429 c.p.c. nei confronti di tutte le categorie di lavoratori contemplate dall'art. 409 c.p.c. ivi compreso l'agente (Cass. 4957/2002, 7846/2006).
Il riparto delle spese di lite segue la regola della soccombenza, con liquidazione in dispositivo in base alla somma ritenuta dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) In parziale accoglimento del ricorso condanna CP_1 [...]
a corrispondere a CP_1 Parte_1
2.865,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dovuto al saldo ai sensi dell'art. 429 c.p.c.; 2) Condanna a rifondere a Controparte_1 Pt_1 le s 2.626,00 per c
[...] professionale ed Euro 264,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 20.12.2025 all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sino al 2.12.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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