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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 19/11/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice Relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta n. 3151/2024 V.G., avente ad oggetto: “domanda di modifica delle condizioni della separazione” promossa da
nata a [...] il [...], residente in [...]
Monte Cimone n. 8, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela C.F._1
Vanzetto del Foro di Vicenza
Ricorrente contro
nato a [...] l'[...], residente in [...]
Madonna n. 52, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Vittorio C.F._2
Moretto del Foro di Milano
Resistente con l'intervento del
presso la Procura della Repubblica di Vicenza Controparte_2
Conclusioni delle parti
La difesa di ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia il Giudice, respinte le avverse richieste, così decidere
pagina 1 di 11 a) aumentare l'assegno di mantenimento ordinario a carico del sig. ad euro 400,00 per ogni CP_1 figlio (800,00 euro complessivi) al mese, ovvero nella diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, per i motivi di cui alla premessa;
b) in subordine, si chiede in via minima l'aumento del mantenimento ad euro 250,00 per ogni figlio
(500,00 euro complessivi) e l'assegno unico universale al 100% alla madre;
c) le spese straordinarie vengono ripartite al 50% secondo il protocollo vigente
d) I figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza e coabitazione prevalente presso la madre e con il seguente calendario di visita per l'altro genitore
• Durante la settimana staranno di norma con il papà il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alla mattina del giorno seguente quando li riporterà in classe* e staranno ancora col papà il venerdì dall'uscita di scuola fino al giorno seguente quando il fine settimana sarà di pertinenza della mamma.
*Se per ragioni connesse ai turni di lavoro il papà non potrà tenere i figli che un solo pernotto, riporterà gli stessi alla mamma dopo cena del giorno infrasettimanale di competenza. In ogni caso il sig. si CP_1 impegna a comunicare all'altro genitore entro il venerdì di ogni settimana i turni e la conseguente organizzazione della settimana successiva in modo da consentire chiarezza in ordine ai propri impegni e spostamenti.
Il papà si organizzerà in autonomia per il recupero e riaccompagno dei figli da e presso la madre e la scuola, senza pretendere che la donna si faccia carico del trasporto ad ogni personale imprevisto.
Staranno col papà a fine settimana alternati dalla mattina del sabato fino al lunedì mattina. • In riferimento alle feste comandate i ragazzi trascorreranno alternativamente con l'uno e con l'altro genitore, una parte del periodo natalizio dal 23.12 (giorno in cui solitamente iniziano le vacanze) fino al
30.12 e dal 30.12 sera fino alla sera precedente la ripresa della scuola.
• trascorreranno due o tre giorni durante le vacanze pasquali alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua con il lunedì dell'Angelo con l'uno e con l'altro genitore sempre salvi differenti accordi;
• nel mese di agosto trascorreranno 15 giorni consecutivi col padre e 15 con la madre concordando la prima o la seconda quindicina del mese entro il 30 maggio di ogni anno;
• i ponti saranno alternativamente goduti dall'uno e dall'altro genitore cominciando dal ponte di
Ognissanti 2024 col papà, e il successivo (non l'8 dicembre che il 2024 cade di domenica) con la mamma
e così via.
pagina 2 di 11 • i genitori si danno ampia disponibilità reciproca a consentire le telefonate ai bimbi quando essi sono con l'altro genitore ma esse non si protrarranno oltre un quarto d'ora di durata quando intersecano
l'orario di cena o altro impegno e la chiamata non sarà effettuata oltre le 20:45 della sera.
• i genitori prestano fin da ora reciproco assenso al rilascio del passaporto e ad ogni documento valido per l'espatrio per il figlio fermi l'obbligo di comunicazione preventiva di ogni informazione relativa a viaggi, vacanze e permanenze di vario titolo all'estero come in Italia.
e) i genitori si danno reciproca autorizzazione all'emissione del passaporto per l'espatrio rendendosi disponibili a compiere quanto necessario.
Con pronuncia immediatamente esecutiva e con condanna alle spese di lite (doc. 17) a carico di parte resistente per la parte successiva alla prima udienza in applicazione dell'art. 473 bis nr .18 cpc. Si chiede la rifusione delle spese di lite anche a titolo risarcitorio per il discredito operato nei confronti della ricorrente e di cui si è data prova mediante la produzione degli screen shot”.
La difesa di ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
Il PUBBLICO MINISTERO ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che, con decreto n. 3373/2023 del 4.04.2023 emesso nel procedimento civile n. 9/2023 R.G., il Tribunale di Vicenza, nel pronunciare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
recepiva l'accordo delle parti contemplante l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei
[...] due figli minori e con collocamento prevalente presso la madre a cui veniva assegnata la Per_1 Per_2
pagina 3 di 11 casa familiare e con diritto di visita del padre secondo un calendario che teneva conto dei turni di lavoro del sig. Sotto il profilo economico, veniva concordato che il padre contribuisse al mantenimento CP_1 della prole, mediante versamento alla sig.ra di un assegno mensile di € 300,00 (euro 150,00 per Pt_1 ciascun figlio), annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute per i minori. Contestualmente le parti attuavano il trasferimento immobiliare relativo alla quota di comproprietà della casa familiare in capo a che veniva ceduta alla moglie, con la CP_1 previsione, nell'ambito dell'accordo di separazione, che quest'ultima si accollasse le rate del mutuo ipotecario stipulato dai coniugi per il suo acquisto nonché i ratei del finanziamento cointestato acceso per la ristrutturazione dell'immobile.
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. e artt. 316-337 bis e seg. c.c., depositato in data 19.07.2024, Pt_1
introduceva il presente giudizio, chiedendo, a parziale revisione delle condizioni della
[...] separazione, che l'assegno di mantenimento per i figli e fosse aumentato ad euro 500,00 Per_1 Per_2 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio) e che si prevedesse il diritto della madre di percepire per intero l'assegno unico universale relativo ai minori, in ragione del miglioramento della situazione reddituale del resistente, siccome non più gravato dal canone di locazione a decorrere da luglio 2024, data in cui si era trasferito nell'abitazione della nuova compagna.
Inoltre, la ricorrente lamentava che il calendario delle visite dei figli lasciava eccessiva discrezionalità al padre aggravandola della gestione dei minori tutte le volte che l'altro genitore si rendeva indisponibile a tenerli con sé con comunicazioni repentine e senza adeguato preavviso;
pertanto, chiedeva che fossero introdotte previsioni più puntuali finalizzate a coordinare i turni di lavoro paterni con il diritto della madre ad un adeguato preavviso nell'interesse dei figli e di tutta la famiglia.
Il ricorso veniva ritualmente notificato a controparte con il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza
“filtro” del 29.10.2024, deputata al tentativo di conciliazione.
Per detta udienza si costituiva con memoria depositata il 17.10.2024, nella quale il CP_1 resistente deduceva di essersi effettivamente trasferito presso l'abitazione della compagna sig.ra Per_3
e che il proprio reddito da lavoro era aumentato di circa 200,00-300,00 euro mensili;
tuttavia,
[...] eccependo l'illegittimità e/o inammissibilità del ricorso, chiedeva che il Tribunale confermasse le condizioni della separazione anche in punto di mantenimento dei figli, rilevando di essere esposto a maggiori spese connesse alla costituzione del nuovo nucleo familiare che si componeva anche delle due figlie minori della compagna convivente.
pagina 4 di 11 Fallito il tentativo di conciliazione veniva fissata l'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c., con assegnazione al resistente di un termine per integrare la comparsa di costituzione nel rispetto del termine a comparire.
Con la memoria integrativa ribadiva l'assenza dei presupposti per l'aumento CP_1 dell'assegno di mantenimento reclamato dalla ricorrente, evidenziando che, anche a prescindere dai sopraggiunti oneri economici legati al nuovo nucleo familiare, la misura a suo tempo concordata in sede di separazione appariva congrua a fronte di un calendario di visite dei figli pressoché paritetico e che la richiesta di revisione ex adverso avanzata non teneva conto del denaro che egli aveva di fatto donato alla moglie, divenuta proprietaria della casa familiare con accollo delle rate del mutuo residuo al cui pagamento egli aveva concorso, per la propria quota, durante la convivenza matrimoniale.
All'udienza del 28.01.2025, in cui il Giudice relatore provvedeva a sentire le parti comparse personalmente, il resistente proponeva, in via conciliativa, un aumento dell'assegno di mantenimento di euro 100,00 (euro 50,00 per ciascun figlio), ferma la ripartizione al 50% tra i genitori dell'assegno unico universale.
Con provvedimento del 3.02.2025 veniva emesso ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di ai fini dell'acquisizione della documentazione economico-reddituale indicata negli artt. CP_1
473 bis 12 e 473 bis 16 c.p.c., non allegata alla sua memoria di costituzione né alla memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c.
In data 22.04.2025 si teneva l'udienza cartolare per l'esame della documentazione oggetto dell'ordine di esibizione sulla scorta della quale la ricorrente, rilevando che dalle movimentazioni bancarie relative al conto corrente del marito emergevano entrate economiche superiori rispetto a quelle da lui dichiarate, modificava le sue conclusioni originarie, chiedendo in principalità di porsi a carico del resistente un contributo mensile al mantenimento dei figli di complessivi euro 800,00 (euro 400,00 per ciascun figlio)
e, solo in subordine, di euro 500,00 con riconoscimento in suo favore del diritto di percepire il 100% dell'assegno unico universale relativo ai due minori.
All'udienza del 30.09.2025 i difensori delle parti precisavano le conclusioni e, all'esito della discussione orale ex art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c., la causa era rimessa al Collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
***
Il ricorso per modifica delle condizioni della separazione proposto da è fondato e Parte_1 meritevole di accoglimento.
pagina 5 di 11 In linea generale va rammentato che l'art. 473 bis 29 c.p.c. consente alle parti di chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti in materia di tutela dei minori e contributi economici in presenza di
"giustificati motivi" che siano emersi successivamente al provvedimento. L'onere di provare tali giustificati motivi ricade sulla parte che agisce per la modifica, in conformità al principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.).
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte (v., tra le tante, Cass.Civ. Sez. I ordinanza 19 febbraio 2025 n. 4417), i “giustificati motivi”, la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate nel precedente procedimento di separazione o divorzio, sono ravvisabili nei nuovi fatti sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati (es. mutamenti economici o di contesto familiare).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che la revisione dell''assegno di mantenimento per i figli, sia minorenni che maggiorenni economicamente non autosufficienti, postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori ma anche la sua idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno
(Cass.Civ. ord. 18608/2021). E', quindi, onere dell'interessato che agisca per la revisione dimostrare l'esistenza dei nuovi fatti sopravvenuti rispetto al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento nonché l'incidenza sul piano economico degli stessi che devono essere tali da aver alterato il precedente equilibrio, così da imporre un adeguamento dell'importo oggetto dell'obbligo di contribuzione alla nuova situazione patrimoniale.
Tale prova può dirsi raggiunta nel presente giudizio.
In primo luogo, costituisce un fatto pacifico in causa che, nel mese di luglio 2024, si è CP_1 trasferito presso l'abitazione della nuova compagna sig.ra madre delle due minori Persona_3 Per_4
e avute da precedenti relazioni (doc. 1 fascicolo resistente).
[...] Persona_5
Circa le conseguenze sul piano economico della costituzione della nuova famiglia di fatto, il resistente ha dedotto, in via del tutto generica, di essere gravato da nuovi oneri economici per effetto della sua convivenza con la sig.ra e con le figlie di quest'ultima, ma nulla ha allegato e provato sulle Per_3 nuove spese familiari e sugli esborsi da lui sostenuti che, per quanto emerge dall'analisi degli estratti conto bancari del conto corrente di cui è titolare, non comprendono uscite destinate a coprire costi abitativi dell'immobile in cui attualmente risiede o dirette a far fronte ad esigenze di mantenimento dei componenti il nuovo nucleo familiare.
pagina 6 di 11 Inoltre, il ha presentato soltanto la propria documentazione reddituale di cui è stato sollecitato il CP_1 deposito a mezzo di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., solo parzialmente ottemperato per quanto si dirà in prosieguo. Non si conoscono, quindi, i redditi ed il patrimonio dell'attuale convivente more uxorio che, comunque, è percettrice di redditi provenienti da stabile attività lavorativa tanto dall'aver potuto accendere un mutuo per l'acquisto dell'abitazione per la quale la sig.ra è in grado di sostenere Per_3 il pagamento di ratei mensili di euro 740,00 come ammesso dallo stesso resistente.
Ritiene il Collegio che la situazione economico-reddituale di non sia affatto peggiorata CP_1 in ragione del mutato assetto familiare dal quale, al contrario, egli ha potuto trarre vantaggio grazie alla maggiore stabilità economica derivante dal cumulo del proprio reddito con quello del partner e del venir meno di spese fisse abitative in precedenza costituite dal canone di locazione di euro 500,00 mensili. Né può attribuirsi incidenza, di per sé, al fatto che il nuovo nucleo familiare sia composto anche dalle due figlie minori della compagna, tenuto conto che queste hanno un padre biologico su cui grava il dovere di mantenimento e che difetta la prova, da parte del resistente, di dover sopperire ai genitori naturali nel far fronte alle esigenze delle bimbe, quali ad esempio le spese dell'asilo che, anzi, nell'anno 2024 gli sono state rimborsate dalla convivente nella misura di euro 900,00 (v. memoria di parte resistente del
18.04.2025).
Va, poi, rilevato che le condizioni economiche del sig. appaiono migliorate anche per effetto delle CP_1 aumentate entrate economiche che compongono il suo reddito personale, incrementato rispetto all'epoca della separazione in misura superiore a quella dichiarata dal resistente in corso di giudizio.
Dalla documentazione in atti si ricava che ha potuto contare nell'anno 2022 su un reddito CP_1 complessivo (euro 27.624,45) che, al netto dell'imposta (euro 4.359.72), è stato pari ad euro 23.264,00 e nell'anno 2023 su un reddito complessivo (euro 28.630,53) che, al netto dell'imposta (euro 5.000,51), è stato pari ad euro 23.630,02, mentre nel 2024 vi sono state entrate a titolo di retribuzione, erogate dalla Co CI . per complessivi euro 26.084,00, pari a quasi 2.200,00 euro mensili. Non devono, CP_4 infatti, far cadere in errore i minori importi riportati nelle buste paga di ottobre, novembre, dicembre 2024 che recano delle trattenute per un bonifico di euro 3.000,00 ricevuto dalla datrice di lavoro con causale
“accordi 1.10.2024”, il quale appare strumentalmente diretto a far apparire una situazione di difficoltà economica in realtà inesistente, in difetto di prova delle ragioni della chiesta anticipazione stipendiale, ottenuta in virtù di un accordo non prodotto in atti, che si colloca temporalmente nel mese immediatamente successivo a quello della ricezione della notifica del ricorso introduttivo del giudizio.
pagina 7 di 11 Va, altresì, censurata la condotta processuale poco trasparente del resistente per non aver fatto menzione degli ulteriori introiti che gli derivano dall'attività secondaria svolta in ambito calcistico, dei quali si è appresa l'esistenza solo a seguito dell'acquisizione degli estratti conto oggetto di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., che registrano accrediti per complessivi euro 3.920,00 annui.
Sempre dalle movimentazioni bancarie relative al conto personale del si evince che per tutto il CP_1
2024 questi ha ricevuto mensilmente bonifici per euro 285,00 dal sig. (per un Persona_6 importo complessivo di euro 3.420,00) e non vi è prova dell'asserito contratto a noleggio di autovettura che egli avrebbe fatto a nome proprio nell'interesse del cognato, non prodotto in giudizio pur avendo dichiarato di averne la disponibilità (memoria 18.04.2025). Né è stato indicato a quale titolo il resistente abbia incassato assegni per euro 1.500,00 in data 16.07.2024.
In definitiva, dunque, le entrate economiche del sig. nell'anno considerato sono state CP_1 pari a quasi 35.000,00 euro.
Il divario economico tra le parti è, quindi, aumentato in maniera significativa, tenuto conto che, anche senza prendere in considerazione gli accrediti senza causale di cui si è detto, il resistente ha beneficiato di risorse economiche non inferiori a 2.500,00 mensili per effetto della duplice attività lavorativa svolta (a fronte del minor reddito di euro 1.950,00 mensili percepiti all'epoca degli accordi di separazione) e non è più gravato dal canone di locazione di euro 500,00, mentre i redditi da lavoro di sono Parte_1 rimasti pressoché invariati e consistono in una retribuzione mensile di poco più di 1.100,00 euro, con cui la ricorrente deve far fronte al pagamento della rata del mutuo a tasso variabile con rateo di euro 670,00 come da doc. 16 dimesso in atti, relativo alla casa familiare a lei assegnata affinché possa continuare a viverci con i due figli minori.
Le argomentazioni articolate dal sig. per resistere alla domanda di modifica delle condizioni di CP_1 mantenimento dei figli, fondate sulla sua rinuncia al preteso credito verso la moglie per le rate di mutuo pagate in costanza di matrimonio, non hanno alcuna incidenza sulla determinazione degli assegni di mantenimento per la prole, così come non rileva l'ampio calendario delle frequentazione padre-figli, di cui si è già tenuto conto negli accordi di separazione con la previsione, a carico del padre, di un contributo per il sostentamento dei minori che le parti hanno inteso quantificare in appena euro 150,00 mensili per ciascun figlio in ragione del canone locatizio di cui il resistente era gravato a seguito del rilascio della casa familiare.
In conformità all'indirizzo costantemente seguito da questo Tribunale, il Collegio ritiene che l'importo di euro 150,00 costituisca il minimo sufficiente per affermare la congruità dell'assegno di mantenimento in pagina 8 di 11 situazioni del tutto peculiari, tra cui quella in cui il genitore obbligato sia disoccupato o percettore di redditi esigui.
Pertanto, nel presente giudizio, va accolta la richiesta di parte ricorrente di adeguare l'obbligo di contribuzione del padre alle sue attuali condizioni reddituali, ponendosi a suo carico un assegno di mantenimento di euro 800,00 mensili (euro 400,00 per ciascun figlio), comprensivo della quota per la mensa scolastica se ancor da pagare, oltre al 50% delle spese straordinarie da regolarsi secondo il vigente
Protocollo del Tribunale di Vicenza, ferma la ripartizione tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno, dell'assegno unico familiare relativo ai due minori.
Va pure accolta la domanda di di introdurre previsioni di maggior dettaglio sulle modalità Parte_1 di visita paterne sia per quanto attiene il calendario ordinario che, per stessa ammissione del resistente, non è stato sempre rispettato a causa dei suoi turni di lavoro e degli impegni calcistici (v. verbale d'udienza del 28.01.2025), sia per quanto riguarda i periodi di vacanza e le festività per i quali si rende opportuna, al fine di evitare futuri contrasti tra le parti, una disciplina più specifica non prevista in sede di separazione.
Sul punto osserva il Collegio che il resistente non ha esplicitato i motivi della sua opposizione alle modifiche/integrazioni proposte dalla ricorrente sebbene queste, senza apportare variazioni significative all'assetto in precedenza concordato, appaiono idonee ad assicurare una migliore gestione dei minori nell'alternanza del loro collocamento presso l'uno e l'altro genitore.
Ne consegue che, a parziale modifica ed integrazione del decreto di omologazione della separazione, va disposto che eserciti il suo diritto-dovere di visita, salvo diverso accordo delle parti: CP_1
- a fine settimana alternati dalla mattina del sabato con ritiro a cura del padre sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- infrasettimanalmente il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola con ritiro a cura del padre sino alla mattina del giorno seguente con accompagnamento a scuola nonché il venerdì dall'uscita di scuola con ritiro a cura del padre sino al giorno seguente nella settimana che termina con il weekend di competenza della madre;
tuttavia, se per ragioni connesse ai turni di lavoro il papà non potrà tenere i figli che un solo pernotto, riporterà gli stessi alla mamma dopo cena del giorno infrasettimanale di competenza;
- in ogni caso il sig. sarà tenuto a comunicare all'altro genitore entro il venerdì di ogni settimana CP_1
i turni e la conseguente organizzazione della settimana successiva;
- durante le festività natalizie, alternando di anno in anno con la mamma il periodo dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre sino alla sera precedente la ripresa della scuola;
pagina 9 di 11 - durante le festività pasquali, tre giorni con pernotto, alternando con la mamma i giorni della Pasqua e del lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive (secondo una disciplina parzialmente divergente da quella suggerita dalla madre), per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
- i ponti saranno alternativamente goduti dall'uno e dall'altro genitore.
Va disposto che sia al padre che alla madre siano assicurati contatti telefonici e/o tramite videochiamata con i propri figli durante la loro permanenza presso l'altro genitore, in orari compatibili con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. Si ritiene, invece, di non doversi accogliere la richiesta della ricorrente di stabilire la durata delle chiamate, esulando dalla cognizione del Giudice dirimere contrasti tra i genitori in ordine a questioni che si appalesano di minima o irrilevante importanza per l'interesse della prole.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste interamente a carico di CP_1 nella misura liquidata come da dispositivo sulla base della nota spese di parte ricorrente che appare conforme ai parametri ex D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando nella causa n. 3151/2024 R.G., a parziale modifica del decreto di omologazione della separazione dei coniugi e , così Parte_1 CP_1 provvede:
1) fa obbligo a , con decorrenza dalla data della domanda, di corrispondere a CP_1 Pt_1
un assegno di complessivi euro 800,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario dei figli minori
[...]
e (euro 400,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con Per_2 Per_1 versamento da effettuarsi entro il giorno venti di ogni mese, nonché di concorrere, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie relative ai minori con l'osservanza del vigente Protocollo del
Tribunale di Vicenza;
2) dispone che eserciti il suo diritto-dovere di visita dei figli minori, salvo diverso CP_1 accordo delle parti:
- a fine settimana alternati dalla mattina del sabato con ritiro a cura del padre sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
- infrasettimanalmente il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola con ritiro a cura del padre sino alla mattina del giorno seguente con accompagnamento a scuola nonché il venerdì dall'uscita di scuola con pagina 10 di 11 ritiro a cura del padre sino al giorno seguente nella settimana che termina con il weekend di competenza della madre;
tuttavia, se per ragioni connesse ai turni di lavoro il papà non potrà tenere i figli che un solo pernotto, riporterà gli stessi alla mamma dopo cena del giorno infrasettimanale di competenza;
-in ogni caso il sig. sarà tenuto a comunicare all'altro genitore entro il venerdì di ogni settimana i CP_1 turni e la conseguente organizzazione della settimana successiva;
- durante le festività natalizie, alternando di anno in anno con la mamma il periodo dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre sino alla sera precedente la ripresa della scuola;
- durante le festività pasquali, tre giorni con pernotto, alternando con la mamma i giorni della Pasqua e del lunedì dell'Angelo;
- durante le vacanze estive, per un periodo di quindici giorni, anche non consecutivi, da concordare tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
- i ponti saranno alternativamente goduti dall'uno e dall'altro genitore.
3) dispone che sia al padre che alla madre siano assicurati contatti telefonici e/o tramite videochiamata con i propri figli durante la loro permanenza presso l'altro genitore, in orari compatibili con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
4) condanna alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate in CP_1 euro 4.109,00 per onorario d'avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, il giorno 11.11.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo dott.ssa Giovanna Sanfratello
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