Sentenza 22 febbraio 2006
Massime • 1
In caso di successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale, deve ritenersi inapplicabile il principio previsto dall'articolo 2, comma terzo, cod.pen. qualora si tratti di modifiche della disciplina integratrice della fattispecie penale che non incidano sulla struttura essenziale del reato, ma comportino esclusivamente una variazione del contenuto del precetto delineando la portata del comando; ciò si verifica, in particolare, allorquando la nuova disciplina non abbia inteso far venir meno il disvalore sociale della condotta, e quindi l'illiceità penale della stessa, ma si sia limitata a modificare i presupposti per l'applicazione della norma incriminatrice penale. (Il principio è stato affermato dalla S.C. in una vicenda relativa al trattamento da riservare alla sostanza "norefredina" o "fenilpropanolamina", che, successivamente alla commissione dei fatti "sub iudice", relativamente ai quali era stato contestato il reato di cui all'articolo 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, era stata ricompresa tra i "precursori", ossia tra le sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Secondo la difesa, da ciò sarebbe dovuto derivare, in ossequio al disposto dell'articolo 2, comma terzo, cod. pen., che la disciplina applicabile avrebbe dovuto essere quella, più favorevole, di cui all'articolo 70 dello stesso d.P.R.; la Corte ha invece rigettato la doglianza con le argomentazioni di cui sopra, evidenziando, peraltro, che del principio espresso dall'articolo 2, comma terzo, cod. pen. si sarebbe dovuto semmai fare applicazione solo nella diversa ipotesi in cui la nuova disciplina, anziché limitarsi a regolamentare diversamente i presupposti per l'applicazione della norma penale, avesse esclusa l'illiceità oggettiva della condotta: ad esempio, nel caso di una modifica tabellare che avesse portato ad escludere la natura stupefacente di una determinata sostanza).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2006, n. 17230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17230 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI MAno - Presidente - del 22/02/2006
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 281
Dott. BRUSCO Carlo US - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 042249/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SE LU, N. IL 28/04/1949;
2) HI ES, N. IL 19/11/1961;
3) FA EL, (RINUNCIANTE), N. IL 28/03/1957;
4) ES AU, N. IL 23/01/1951;
5) DI RC LB, N. IL 02/05/1954;
6) ET RC, N. IL 28/02/1976;
7) RA IM, N. IL 17/05/1969;
8) DE CL, N. IL 26/03/1953;
9) LO SE, N. IL 01/06/1964;
10) LO AR, N. IL 29/10/1959;
11) ET ON, N. IL 20/07/1966;
12) AL SE, N. IL 25/07/1937;
13) CL RT, N. 15/12/1963;
14) RI CO, N. 20/11/1965;
avverso l'ordinanza 17 marzo 2005 del Tribunale di Roma, sezione per il riesame;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carlo US BRUSCO;
Sentite le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Enrico FERRI che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi.
Sentiti i difensori avv.ti:
SARRE FA per DI RC;
PP NC per ET;
AT CO per LO US e LO MA;
DI AO per SE;
SP RI per ET;
LO GO e IN ZO per ES;
RI CI per AL;
GR IO AE per RI;
AR AN per HI;
GI US per RA;
i quali hanno tutti concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
La Corte osserva:
PREMESSO IN FATTO
A seguito di indagini svolte in varie parti del territorio nazionale si accertava l'esistenza di un vasto traffico illecito di sostanze stupefacenti, precursori di stupefacenti (si tratta delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 70) e di principi attivi ad azione anabolizzante e anoressizzante.
Le indagini riguardavano inizialmente le attività svolte dalla s.r.l. CI TI CRUAL, con sede in Roma, i cui rappresentanti sono stati accusati di aver posto in essere varie attività concernenti la commercializzazione illecita delle sostanze indicate.
Successivamente si è accertato che numerosi altri produttori, operanti nel settore chimico farmaceutico in Italia e in altri paesi, svolgevano analoghe attività acquistando i prodotti in questione senza averne titolo e vendendoli a soggetti privi della necessaria autorizzazione ministeriale.
Le sostanze in questione venivano poi vendute anche alle farmacie che, pur avendo titolo per trattarle, le acquistavano clandestinamente per poterle poi commercializzare in "nero" destinandole a vari usi: al mercato delle palestre, a persone che si sottopongono a diete dimagranti, ad altri utilizzatori per ricavarne sostanze anfetaminiche. In particolare sarebbe stato accertato che alcune farmacie erano attrezzate con locali nascosti per occultare depositi delle sostanze illecitamente acquistate e per manipolare queste sostanze;
alcune di queste disponevano di veri e propri laboratori clandestini.
Altro filone investigativo avrebbe condotto ad accertare l'esistenza di un sistema di falsi e truffe in danno del s.s.n. con la redazione, da parte di medici di base, di prescrizioni mediche false relative a medicinali a carico del s.s.n. che consentivano alle farmacie di "gonfiare" i fatturati di cui chiedevano il rimborso alle a.s.l.. 2) L'ORDINANZA DEL GIP.
Su richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma il Giudice per le indagini preliminari presso il medesimo Tribunale, con ordinanza 27 ottobre 2004, ha così provveduto:
ha disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di GL IE, CI IO, LU EL, RT RE, PO RO, RD OL ES e TA IE ES per reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 80, rispettivamente contestati nei confronti di
GL, CI IO, LU e RD al capo A (associazione finalizzata all'acquisto, detenzione, preparazione e vendita di sostanza stupefacente - IL prevista dalla tabella 1 di cui al citato D.P.R., art. 14) e nei confronti di GL, RD e TA al capo C (relativo ad analoga associazione che commercializzava stupefacenti previsti dalla tabella 4) nonché per vari reati fine previsti dal medesimo D.P.R., art. 73, e per altri reati commessi nello svolgimento delle attività descritte;
- ha disposto l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di LL LE, LI CL, CI RT, AZ UL SI, NO LO, NO AB, LL TO, PA SA e PO UC (a LI, CI TO, LL e TR per il reato associativo di cui al capo A già indicato;
a NO LO e LI IN per il reato associativo previsto dal capo I e finalizzato alla consumazione dei reati previsti dall'art. 640 c.p., comma 2, artt. 348 e 494 c.p.; a PO per il reato associativo di cui al capo H finalizzato alla consumazione dei reati previsti dall'art. 640 c.p., comma 2, art. 648 c.p. e art. 648 bis c.p.; oltre ad altri reati fine e reati commessi nello svolgimento delle attività indicate);
- ha disposto l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria nei confronti di AN MI, NN IS, HI ES, PI NATANO e UA AN per reati commessi nello svolgimento delle attività ricordate;
- ha disposto l'applicazione della misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio nei confronti di OT ID, DI RC LB, LL ST, ES AU, DE CL, LO SE, LO AR, ET RC, IL AL, RI CO, RD IC, SA LO e RI GURT in relazione a reati associativi, reati fine ed altri reati commessi nell'esercizio delle attività di medico o di farmacista dai medesimi rispettivamente svolte e nell'esercizio delle quali risultano essere stati commessi, in ipotesi di accusa, le descritte illecite attività;
- ha disposto l'applicazione della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercizio dell'attività imprenditoriale nei confronti di ET ON, titolare di un centro dimagrante nel quale venivano somministrate ai pazienti le sostanze in precedenza indicate.
Con il medesimo provvedimento il giudice ha rigettato la richiesta di applicazione di misure cautelari nei confronti di PO DI, LO CC, AN SI, DE FE NA, SE LU, CI MO, AL SE, COLARC UG, SE ES, NE RI, SE LO, OL TA, RI OR, OT IN, LE IZ, CL RT, IA IA, DE ME RO, AN GI, AZ OR, OT ON, RII VA, DA SI, RA NA, RL NA, TI BA, LA IN, AS TA, EL TT AR, EG EN, RA IM, OM TA, FA EL, CA IO, EL ON, AC RA, DI RO ES, RA NZ, ZI EL, NI EF e CO ES;
3) L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE CHE HA DECISO SULL'APPELLO DEL P.M.. A seguito di appello del Pubblico Ministero presentato il 26 novembre 2004 il Tribunale di Roma, sezione per il riesame, ha così provveduto con ordinanza 17 marzo 2005:
ha applicato a AL SE, ET RC, SE LU, ET ON, RA IM, CL RT, DA SI, ES AU, DI RC LB, LO SE, LO AR, DE CL, RI CO e HI ES la misura cautelare degli arresti domiciliari per vari reati concernenti le illecite attività in precedenza descritte;
ha disposto nei confronti di FA EL la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per analoghi reati;
ha rigettato le richieste del Pubblico Ministero per alcuni dei reati contestati a AL, DA, ES, LO US, LO MA, FA, DE, RI e SE AR;
ha dichiarato inammissibili per rinuncia alcuni appelli proposti dal Pubblico Ministero.
4) I RICORSI
CONTRO
L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE.
Contro l'ordinanza del Tribunale di Roma sono stati proposti i seguenti ricorsi.
1 - da DI RC LB il quale ha dedotto i seguenti motivi di censura nei confronti del provvedimento impugnato:
A) inammissibilità dell'appello del P.M.; il ricorrente precisa che il Gip, nell'ordinanza che aveva applicato nei suoi confronti la misura interdittiva richiesta, aveva ritenuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari ma aveva respinto la richiesta della misura cautelare coercitiva ritenendo sufficiente la misura interdittiva a salvaguardare le esigenze cautelari. Orbene il P.M., con il proposto appello, nulla ha osservato per contrastare questa tesi limitandosi a richiedere genericamente un "riesame" del provvedimento impugnato e il giudice dell'impugnazione ha accolto questa impostazione violando il principio della parziale devoluzione nel caso di appello;
B) violazione dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c, e art. 274 c.p.p.; il provvedimento impugnato, seguendo l'impostazione contenuta nell'atto di appello, avrebbe completamente omesso di individuare gli elementi atti ad evidenziare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione del reato fronteggiabili solo con la custodia cautelare domiciliare tanto più che si tratta di condotte cessate nell'aprile del 2003 con condotta ineccepibile dell'indagato da quella data in avanti.
2 - da ES AU il quale deduce:
A) l'inammissibilità dell'appello del P.M. per ragioni analoghe a quelle proposte dal ricorrente DI RC;
B) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'assenza di ogni motivazione sulla concretezza degli elementi idonei a fondare l'attualità delle esigenze cautelari;
C) il medesimo vizio con riferimento alla valutazione degli elementi indiziari. In particolare si sottolinea nel ricorso che il Tribunale di Roma avrebbe illogicamente apprezzato gli elementi di fatto acquisiti ed in particolare la circostanza che nello studio del ricorrente, ed in particolare nel suo computer, fosse stato rinvenuto un file (contenuto in un floppy disk) riportante la firma del dr. ON BARIO e riproducente il piano terapeutico che necessariamente deve accompagnare la prescrizione dei farmaci previsti dal D.M. 18 settembre 1997, art.
1. Il ricorrente si duole in particolare che il
Tribunale non avrebbe tenuto conto della circostanza che il dr. Bario (legittimato a predisporre i piani terapeutici perché specialista in endocrinologia) collaborava con lui nel medesimo studio. D'altro canto sarebbe del tutto illogico che i piani terapeutici venissero custoditi dalla farmacia unitamente alle ricette quando non ve n'era alcuna necessità posto che è sufficiente che il piano venga consegnato al paziente.
D) Nel medesimo motivo di ricorso si rileva che l'omessa considerazione delle modalità esecutive dei reati contestati conferma l'inesistenza delle esigenze cautelari ed in particolare della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione. I giudici dell'appello non avrebbero poi tenuto conto del lungo periodo di tempo decorso dalla data di consumazione dei reati contestati. I difensori di ES hanno depositato note di udienza con le quali riferiscono che nei confronti del loro assistito il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha emesso nuova misura cautelare degli arresti domiciliari in relazioni ad ulteriori contestazioni. Con riferimento a queste ulteriori contestazioni vengono prodotti i documenti già depositati nel diverso procedimento e si rileva che questa documentazione proverebbe che il ricorrente ha cessato di svolgere la libera professione per cui non può più ritenersi esistente il pericolo di reiterazione e che comunque il pericolo non avrebbe più carattere di concretezza.
3 - da SE LU che ha proposto i seguenti motivi di ricorso:
A) La violazione e il vizio di motivazione con riferimento all'ipotesi di reato contestatagli (il ricorrente è un farmacista, titolare della farmacia Coppola): il Tribunale ha affermato che, fino all'entrata in vigore del D.M. 23 settembre 2004, la "norefredina", detta anche IL, doveva ritenersi compresa nel medesimo D.M., art. 14, cui rinvia il D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 1. Se dunque la IL, successivamente al 31
ottobre 2004 (data di entrata in vigore del citato D.M.), è ritenuta rientrare nel citato D.P.R., art. 73, trattandosi di fatti del 2003 la fattispecie ravvisabile doveva essere ritenuta quella prevista dal citato D.P.R., art. 70, in virtù del principio stabilito dall'art. 2 c.p., comma 3. Ciò si riflette anche sulla motivazione in virtù del diverso valore penale delle due norme.
B) Il medesimo vizio con riferimento alla affermata esistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il provvedimento impugnato si fonda soprattutto sul contenuto delle conversazioni intercettate ma il Tribunale non ha tenuto conto della circostanza che a tali conversazioni partecipava unicamente la dott. De Feo per cui la riconducibilità al dr. Sepe ricorrente è affermata in modo del tutto apodittico. E comunque il provvedimento impugnato sarebbe del tutto mancante di motivazione sotto questo profilo. C) Il medesimo vizio con riferimento all'affermata esistenza delle esigenze cautelari con particolare riferimento alla attualità delle medesime esigenze e alla adeguatezza e proporzionalità della misura applicata. Punti sui quali difetta ogni specifica motivazione tanto più che il dott. Sepe, al momento della discussione dell'appello, aveva già interrotto la sua attività di farmacista.
4 - da FA EL, medico, che, con il proposto ricorso, evidenzia innanzitutto che, mentre nella motivazione del provvedimento impugnato si afferma l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, nel dispositivo si applica invece la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Ciò rende impossibile, secondo la ricorrente, un'organica difesa per difetto di coerenza tra motivazione e dispositivo;
da ciò la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento di cui si chiede quindi l'annullamento.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce invece la violazione degli artt. 310 e 597 c.p.p.. Il P.M. appellante aveva infatti chiesto, nei confronti della ricorrente, l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere ritenendo configurabile anche la sua partecipazione ad un'associazione criminosa che invece il Gip ha ritenuto non provata. Il giudice di appello, pur avendo in astratto il potere di applicare una misura meno gravosa di quella richiesta, nel caso di specie non avrebbe potuto applicare alcuna misura se non violando il principio devolutivo dell'appello per aver escluso la valenza indiziaria degli elementi raccolti;
inoltre avrebbe compiuto una non consentita rivalutazione dell'oggetto del contendere. Con il terzo motivo si censura invece il provvedimento impugnato perché non avrebbe potuto, nella fase cautelare, attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica violando così il disposto dell'art. 423 c.p.p.. Peraltro la riqualificazione dei fatti oggetto delle contestazioni sub. H 13, H 15 e H 19 sotto lo schema legale dell'art. 480 c.p., comporta che non poteva essere emessa alcuna misura cautelare (art. 280 c.p.p.) per i limiti di pena previsti dagli artt. 480 e 482 c.p.. Con l'ultimo motivo di ricorso ci si duole invece della mancanza di motivazione in relazione alle ravvisate esigenze cautelari senza che siano state prese in considerazione le fondate evidenze prospettate al Tribunale sulla mancanza di alcuna esigenza di questo tipo. Con dichiarazione autenticata e depositata presso la Cancelleria di questa Corte il 21 febbraio 2006 FA EL ha peraltro rinunziato al proposto ricorso che dovrà quindi essere dichiarato inammissibile.
5 - da LO SE e LO AR che, con ricorso congiunto, deducono:
A) la violazione dell'art. 273 c.p.p. per insussistenza del fumus delicti in ordine al reato di cui all'art. 442 c.p. in relazione all'art. 441 c.p., ritenuto dal Tribunale. Ai ricorrenti, farmacisti, è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato indicato (il Gip aveva applicato la misura interdittiva dell'interdizione dal pubblico servizio di farmacista ravvisando il reati di cui agli artt. 648 e 445 c.p.) ritenuto esistente in relazione all'acquisto e cessione a clienti della farmacia di sostanze tutelate da brevetto (sildenafil citrato, omeprazolo e sibutramina). I ricorrenti censurano in particolare il provvedimento impugnato per aver ravvisato l'indicata ipotesi criminosa pur non potendosi, i preparati in questione, ritenere adulterati o avvelenati.
Ma neppure può essere ravvisata, secondo i ricorrenti, la fattispecie della contraffazione dovendosi ritenere che questa ipotesi si verifichi non quando ci si trovi in presenza della mera violazione del brevetto e della disciplina posta a tutela del medesimo "ma a sostanze manipolate, alterate o corrotte". Non è inoltre sufficiente che esistano queste caratteristiche ma è necessario che ne derivi un pericolo per la salute pubblica. I ricorrenti sottolineano poi che il sildenafil è una molecola che, se "contraffatta" non è più molecola di questo principio attivo e che le preparazioni costituivano preparati galenico magistrali che il farmacista è autorizzato a preparare. Solo con l'entrata in vigore del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, è stato infatti introdotto il divieto per il farmacista di utilizzare per le preparazioni galeniche principi attivi forniti da chi non è titolare del brevetto. Ma si tratta, in ogni caso, di norme a tutela dei diritti economici dei titolari dei brevetti che nulla hanno a che fare con il pericolo per la salute pubblica.
Errata sarebbe poi la tesi del Tribunale che ha ritenuto che la fattispecie prevista dal R.D. n. 1127 del 1939, art. 88, sia stata abrogata dalla L. n. 70 del 1989. B) la violazione dell'art. 15 c.p., con riferimento ai preparati di sibutramina, principio attivo coperto da brevetto sospeso dal commercio il 6 marzo 2002 e riammesso l'8 agosto 2002. Da ciò consegue che, in relazione a questa sostanza, per il periodo successivo al marzo 2002, vengono in considerazione le norme (in particolare gli artt. 2 e 23) contenute nel D.Lgs. n. 178 del 1991 che disciplinano la messa in commercio di specialità medicinali per le quali l'autorizzazione sia stata sospesa e che quindi, per il principio di specialità, vanno applicate al caso in esame. C) la violazione dell'art. 275 c.p.p., e il vizio di motivazione sulla ravvisata esistenza delle esigenze cautelari. I ricorrenti ricordano che il P.M. aveva chiesto ed ottenuto dal Gip la misura interdittiva ampiamente sufficiente a garantire le prospettate esigenze cautelari;
l'applicazione degli arresti domiciliari per le stesse esigenze costituisce un cumulo non consentito in presenza di identici presupposti con violazione dei principi di stretta legalità, tipicità e tassatività. Nè alcun rilievo ha la circostanza della perdita di efficacia della misura interdittiva. In ogni caso il Tribunale avrebbe dovuto motivare sul rapporto tra le due misure mentre il provvedimento impugnato difetta totalmente di ogni argomentazione sul punto.
D) la violazione dell'art. 292 c.p.p., nonché la mancanza di motivazione sull'esigenza cautelare prevista dalla lett. e dell'indicata norma, difettando integralmente, nel provvedimento impugnato, ogni valutazione sull'attualità del pericolo di reiterazione del reato e ogni considerazione sulla circostanza che i reati contestati sarebbero stati commessi fino al giugno 2003. I ricorrenti contestano poi le affermazioni contenute nel provvedimento impugnato relative alla formazione del giudicato cautelare (non avendo essi impugnato la misura che applicava la misura interdittiva) sottolineando che questa preclusione non può operare per i reati per i quali il Gip non ha riconosciuto la gravità indiziaria o per l'ipotesi di reato prevista dall'art. 445 c.p., per il quale non è consentita l'applicazione di misure cautelari. Nè possono ritenersi precluse le censure che riguardano l'adeguatezza e proporzionalità della nuova misura applicata. Con ulteriore violazione dell'art. 292 c.p.p., lett. c bis, per non essere stati ritenuti rilevanti gli elementi forniti dalla difesa. E) il medesimo vizio con riferimento alla mancata considerazione della personalità degli indagati avendo, il provvedimento impugnato, fatto esclusivo riferimento alla gravità dei fatti senza prendere in alcuna considerazione le caratteristiche e i precedenti delle persone coinvolte, in buona sostanza il provvedimento impugnato avrebbe fatto riferimento ad un pericolo già verificatosi senza tener conto degli elementi disponibili (tempo decorso, assenza di precedenti penali, mancanza di ulteriori condotte negative, sottoposizione alla misura interdittiva) che avrebbero condotto ad escludere il pericolo di reiterazione.
Del tutto inadeguata è poi la motivazione laddove si fa riferimento ad altre persone indagate la cui posizione è peraltro completamente diversa da quella dei ricorrenti.
Queste considerazioni valgono, in particolare, per LO AR in relazione alla cui posizione lo stesso Tribunale (oltre a negare il suo coinvolgimento in ben 24 capi d'accusa) sottolinea che si tratta di ruolo marginale "rispetto a quello centrale e dominante del fratello"; per poi contraddittoriamente evidenziare un ruolo non secondario nella realizzazione delle truffe ai danni del s.s.n. e senza tener conto dell'esito negativo dei sequestri.
6 - da AL SE il quale, con un unico motivo di ricorso, censura il provvedimento impugnato "per violazione di legge in dipendenza di errata valutazione e interpretazione delle risultanze processuali". In particolare il ricorrente rileva l'inesistenza delle esigenze cautelari essendo inesistenti quelle di natura probatoria, non essendo ipotizzabile il pericolo di fuga ed essendo venuto meno il pericolo di reiterazione del reato avendo, la società per la quale il ricorrente operava come agente di commercio, cessato la sua attività.
7 - da ET ON che ha impugnato il provvedimento del Tribunale del riesame in questione ed anche l'ordinanza pronunciata il 21 febbraio 2005 dal Tribunale del riesame di Roma che respingeva l'eccezione di nullità del procedimento per omesso avviso al difensore avv. US Merlino.
In merito a quest'ultima eccezione la ricorrente censura l'ordinanza impugnata per manifesta illogicità. Il Tribunale ha infatti respinto l'eccezione rilevando che l'avv. Merlino era il terzo difensore e che non risultava revocata la nomina del secondo difensore (l'avv. Francesco Gianzi;
il primo difensore avv. Sgadari era stato espressamente confermato) ma dalla nomina dell'avv. Merlino risultava espressamente la volontà di revocare la nomina di ogni altro difensore (eccetto l'avv. Sgadari).
La ricorrente deduce poi la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sotto i seguenti profili. Si premette, in merito a questo motivo di ricorso, che alla ricorrente sono stati contestati più episodi di violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere ottenuto preparazioni galeniche anoressizzanti contenenti IL (denominata anche norefredina); ma questa sostanza non risulta compresa nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 17, tabella I, non potendosi equiparare a questa sostanza gli stereoisomeri della catina che, pur presentando la stessa formula chimica e gli stessi legami tra gli atomi, ne differiscono per la posizione relativa assunta nello spazio. Ciò è confermato dalla circostanza che il 18 agosto 2005 è entrato in vigore il regolamento 273/2004 che include la IL tra i precursori degli stupefacenti e non nel citato D.P.R., art. 73, tabella I.
Con l'ultimo motivo di ricorso si deduce infine la manifesta illogicità della motivazione sia sotto il profilo delle esigenze cautelari (la ricorrente è medico, madre in attesa di un figlio, la fonte di approvvigionamento non esiste più) che sotto il profilo della gravità indiziaria in relazione al contenuto di un fax ricevuto dalla ricorrente ed erroneamente interpretato dal Tribunale.
8 - da CL RT che ha proposto ricorso deducendo, come unico motivo, la manifesta illogicità della motivazione. Il provvedimento impugnato avrebbe infatti dato atto della partecipazione all'associazione per un periodo limitato e avrebbe individuato un unico episodio a conferma di questa partecipazione per poi contraddittoriamente trarre, da queste premesse, la conclusione di un pericolo di reiterazione del reato. Tanto più illogica sarebbe questa conclusione in quanto l'episodio contestato (la detenzione di circa tre chili di sostanza ritenuta stupefacente) risalirebbe a quasi quattro anni addietro.
9 - da RI CO che censura l'ordinanza del Tribunale di Roma prospettando i seguenti motivi di ricorso:
- erronea applicazione dell'art. 310 c.p.p., e art. 597 c.p.p., comma 1; l'appello del P.M. avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile perché non individuava le ragioni per le quali intendeva contestare l'ordinanza del GIP. In particolare il P.M. non avrebbe replicato alla qualificazione del reato come violazione dell'art. 480 c.p., e non avrebbe contestato l'ordinanza sotto il profilo del rigetto della richiesta in ordine alle imputazioni escluse dal Gip (ricettazione, riciclaggio, ipotesi di truffa); non avrebbe inoltre motivato sull'idoneità della misura applicata dal Gip;
- il medesimo vizio con riferimento alla qualificazione giuridica data dal Tribunale all'ipotesi contestata (medico che falsifica la firma di un medico convenzionato compilando i ricettari assegnati a quest'ultimo) che il Tribunale ha inquadrato nella fattispecie prevista dall'art. 476 c.p., mentre il Gip aveva qualificato come violazione dell'art. 480 c.p., cioè un reato che non consente l'applicazione della misura cautelare. Ma su questa qualificazione giuridica non vi è stata impugnazione del P.M. per cui il Tribunale avrebbe violato il principio devolutivo dell'appello;
- la violazione di legge e il vizio di motivazione sotto un diverso profilo: ammesso che fosse consentito al giudice dell'appello di qualificare diversamente l'ipotesi di reato e pur ammesso che ci si trovi in presenza di un falso materiale questa alterazione era avvenuta su una ricetta medica, atto che la giurisprudenza ricomprende nell'ipotesi di reato prevista nell'art. 477 c.p. (certificati o autorizzazioni amministrative) e non in quella relativa all'atto pubblico;
- la violazione di legge e la mancanza di motivazione sull'esistenza delle esigenze cautelari non essendo sufficiente, il rinvenimento di un ricettario timbrato e firmato da un altro medico, a fondare il pericolo di reiterazione posto che, a seguito delle indagini, l'attività degli indagati era definitivamente cessata. 10 - da HI ES (cui il Gip aveva applicato l'obbligo di presentazione mentre il Tribunale ha applicato gli arresti domiciliari), che, con il ricorso da lui proposto, censura il provvedimento impugnato denunziando i seguenti vizi:
"insufficienza e carenza di motivi in ordine all'imputazione ascritta al ricorrente"; il P.M. avrebbe motivato la sua richiesta fondandola sul ritrovamento di vari documenti che nulla avevano a chi fare con l'illecita attività contestata trattandosi di normale documentazione attinente al lavoro del ricorrente;
questa documentazione viene specificamente indicata e di ogni documento viene indicata la funzione o la destinazione;
- "assoluta insufficienza dei motivi" in relazione all'affermazione dell'esistenza delle esigenze cautelari;
nel motivo si riprende la censura relativa all'inesistenza di un grave quadro indiziario precisando che alcuna prova esiste che il ricorrente (peraltro già ritenuto dal Gip in posizione subordinata rispetto al titolare della farmacia IC presso la quale collabora) partecipasse al sodalizio criminoso nulla emergendo in tal senso dalle conversazioni intercettate e dalle altre indagini svolte. In ogni caso alcun elemento è emerso nel procedimento dal quale possa desumersi il pericolo di reiterazione nel reato.
Il ricorrente HI ha poi proposto motivi aggiunti con i quali riferisce di essere stato raggiunto da altra misura cautelare degli arresti domiciliari per i medesimi fatti e che, all'esito dell'interrogatorio di garanzia, la seconda misura è stata revocata a conferma dell'inesistenza attuale di ogni esigenza cautelare. 11 - da DE CL che, con il ricorso da lui proposto, deduce i seguenti motivi di impugnazione:
- la violazione dell'art. 274 c.p.p., nonché la manifesta illogicità della motivazione, in merito all'esistenza delle esigenze cautelari. Premesso che il Tribunale nulla dice su eventuali esigenze probatorie e pericolo di fuga si afferma nel ricorso che il Tribunale sarebbe incorso in un palese travisamento avendo ricollegato l'affermazione del pericolo di reiterazione del reato al ritrovamento sulla sua persona di 197 prescrizioni di farmaci successivamente all'emissione dell'ordinanza che gli applicava una misura interdittiva;
in realtà egli venne a conoscenza dell'esistenza della misura lo stesso giorno della perquisizione eseguita in occasione della notifica della misura;
la violazione dell'art. 275 c.p.p. sull'adeguatezza della misura applicata senza tener conto che la misura interdittiva applicata dal Gip era ampiamente sufficiente e idonea a salvaguardare le esigenze cautelari.
12 - da RA IM che ha invece proposto le seguenti ragioni di censura nei confronti del provvedimento in questione:
l'inammissibilità dell'appello del P.M. perché, nei confronti della ricorrente, non sono specificati i motivi di impugnazione;
la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ravvisata esistenza dei gravi indizi di colpevolezza. La ricorrente, si ricorda nel ricorso, svolgeva mansioni di segretaria della dott. ET e quindi operava in posizione di completa subordinazione nei confronti di costei limitandosi a trasmettere le ordinazioni che, tra l'altro, erano di difficile comprensione e sul cui contenuto la ricorrente nulla sapeva non avendo le necessarie competenze tecniche. In ogni caso la consapevolezza della ricorrente della natura illecita dell'attività della sua datrice di lavoro sarebbe soltanto affermata ma non dimostrata nel provvedimento impugnato;
il medesimo vizio con riferimento all'affermata esistenza delle esigenze cautelari peraltro ravvisate senza alcuna motivazione riguardante le posizione specifica della ricorrente e senza che venisse espressa alcuna valutazione sull'adeguatezza della misura applicata.
13 - da ET RC che propone invece i seguenti motivi di ricorso.
- l'erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. La contestazione riguarda la detenzione e l'occultamento, presso la farmacia di Paola IC, di quantitativi di IL e fendimetrazina. La contestazione, secondo il ricorrente, è priva di fondamento perché la detenzione in una farmacia di queste sostanze non è soggetta ad autorizzazione e quindi non può configurare l'ipotesi di reato in questione. Nè può ipotizzarsi l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 2, che non prevede la mera detenzione occorrendo la cessione o commercializzazione della sostanza. Al più può quindi ipotizzarsi un'irregolarità nella detenzione e annotazione nei registri di carico e scarico;
l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta natura stupefacente della IL. Questa sostanza, a decorrere dal 23 settembre 2004, è stata inserita nella categoria dei precursori (sostanze impiegate nella fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope) per cui, anche per il periodo anteriore, l'ipotesi di reato ravvisabile era quella, meno grave, prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 70, con le ovvie conseguenze anche in merito alla scelta della misura da applicare;
l'erronea applicazione della legge penale (capo A 82) perché, secondo il ricorrente, erronea sarebbe la qualificazione come art.443 c.p., rispetto al contestato art. 445 c.p., e analogamente, per il capo C 2, erronea sarebbe la qualificazione come violazione dell'art. 442 anziché dell'art. 443 c.p.;
- il vizio di motivazione sull'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento:
1) ai capi A e C (art. 74); l'asserita centralità della partecipazione del ricorrente è smentita dall'ordinanza del Gip che invece aveva individuato una posizione marginale di ET e aveva escluso la gravità indiziaria per alcune imputazioni come emerge anche dal mero raffronto con le imputazioni di altri indagati e dalla circostanza che il ricorrente si sarebbe limitato a fornire direttive per l'occultamento della sostanza nell'intercapedine. 2) ai capi A 28 e C 2; la gravità indiziaria viene fondata sul contenuto di due conversazioni intercettate il cui significato è stato completamente travisato;
anzi si omette, nella motivazione del provvedimento, di riferire che la madre del ricorrente ET (OL RD), parlando con GL, afferma che il figlio non era s'accordo sul progetto riguardante l'illecita attività; di ciò si ha conferma in una telefonata tra ET e GL in cui viene confermata la contrarietà del ricorrente ad operare contro le regole.
3) al capo A 28 (detenzione di sette preparazioni galeniche contenenti IL); si evidenzia, nel ricorso, l'erroneità della contestazione per le ragioni già indicate e si precisa che, nel periodo in contestazione, il ricorrente svolgeva il servizio militare e comunque le preparazioni sono state rinvenute in uno scomparto della farmacia che era riservato a terza persona. 4) al capo C 61 (detenzione di quantità imprecisata di fendimetrazina); la motivazione è manifestamente illogica nell'interpretazione da dare al contenuto di una conversazione intercettata intervenuta tra GL e ET dalla quale si evince che il primo cerca di tenere nascosta al secondo l'illiceità della sua condotta.
Con l'ultimo motivo di ricorso ci si duole infine della mancanza di motivazione sull'esistenza delle esigenze cautelari ed in particolare del pericolo di reiterazione dei reati senza tener conto della giovane età del ricorrente (laureato in farmacia da appena un mese al tempo dei commessi reati) e dalla circostanza che egli abbia scelto di compiere il servizio militare in località distante 400 km dalla sua città di residenza.
5) L'ESAME DEI MOTIVI. IN PARTICOLARE LE ECCEZIONI DI NATURA PROCESSUALE.
a) L'inammissibilità dell'appello del P.M., I motivi di ricorso proposti, con analoghe motivazioni, da DI RC, ES e RI sull'ammissibilità dell'appello del P.M., sono infondati. L'ordinanza del Tribunale per il riesame è stata impugnata rilevando che il Gip, pur affermando l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, aveva ritenuto adeguata la misura interdittiva e idonea a salvaguardare queste esigenze. Il P.M., con il proposto appello del quale si chiede venga dichiarata l'inammissibilità, nulla ha addotto per contrastare questa tesi limitandosi a richiedere genericamente un "riesame" del provvedimento impugnato e il giudice dell'impugnazione ha accolto questa impostazione violando il principio della parziale devoluzione nel caso di appello.
L'esame dell'atto di impugnazione del Pubblico Ministero dimostra che, anche se non viene fatto espresso cenno alla nozione di adeguatezza della misura applicata in realtà la richiesta si fonda sulla affermata esistenza, per gli altri fatti oggetto di contestazione, di delitti più gravi (per es. la ricettazione); è vero che il Tribunale per il riesame non ha accolto questa impostazione qualificando invece le fattispecie ritenute accertate come ipotesi di cui all'art. 442 c.p., (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate) e, in una sola ipotesi (capo C 30) l'ipotesi di cui all'art. 443 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art.73. Ma è altrettanto vero che la prospettazione di diversi reati o di reati più gravi, da parte dell'appellante, è idonea a fondare l'affermazione dell'esistenza dell'interesse del Pubblico Ministero. Indipendentemente dalla fondatezza dell'impugnazione, e quindi dall'esito della medesima, l'interesse giuridicamente rilevante è quello ricollegato ad una prospettazione di un più grave quadro di accusa cui consegua una richiesta di applicazione di una misura cautelare più grave di quella già applicata ritenuta implicitamente (ma in modo del tutto evidente) inadeguata.
Semmai potrebbe porsi un problema di inammissibilità dell'appello per genericità dell'impugnazione ove non venissero spiegate le ragioni per le quali si prospetta un più grave quadro cautelare ma, sotto questo profilo, alcuna censura è proposta dai ricorrenti. b) La violazione del principio devolutivo dell'appello. Secondo il ricorrente RI (e la rinunziante FA) il principio devolutivo sarebbe stato violato perché il giudice dell'appello avrebbe dato ai fatti di falso continuato a lui contestato, riguardanti la compilazione di ricette mediche firmate da altro medico, una diversa qualificazione giuridica senza che su questo punto vi fosse impugnazione del Pubblico Ministero. In realtà emerge dalla motivazione e dal dispositivo dell'ordinanza impugnata che il Tribunale per il riesame ha confermato che l'ipotesi di reato concernente i fatti di falsificazione delle ricette emesse dal medesimo dott. RI riguarda la violazione dell'art. 480 cod. pen. che effettivamente, come sostiene il ricorrente, non consente l'applicazione di misure cautelari.
Malgrado l'ambiguità del dispositivo deve quindi intendersi che il Tribunale non abbia applicato per questa ipotesi di reato la misura cautelare degli arresti domiciliari che invece deve ritenersi emessa, nei confronti del ricorrente, per le ipotesi di reato che ne consentono l'applicazione e quindi per il reato associativo di cui al capo H, per la ricettazione (capo F9), e per le truffe aggravate (capi H6, H10 - nel quale è stato assorbito il capo H12 - H14, H16 e H25).
Per quanto riguarda invece i fatti che il Tribunale ha inquadrato nella fattispecie criminosa di cui all'art. 476 c.p. - prescrizioni farmacologiche nelle quali il ricorrente, in tesi di accusa, avrebbe contraffatto la firma del dott. ES SE - si osserva comunque che per i capi di imputazione indicati in precedenza l'ipotesi di falso viene contestata unitamente a quella di truffa aggravata (art. 640 c.p., comma 2, n. 1) che consente l'applicazione della misura cautelare che dunque, per queste imputazioni, rimane applicabile indipendentemente dalla soluzione del problema della configurabilità del reato di falso (il falso in atto pubblico lo consentirebbe, quello in certificazione amministrativa no). Dunque il Tribunale si è limitato a diversamente qualificare uno dei reati contestati all'interno di imputazioni complesse nelle quali era comunque ricompreso almeno un reato che consentiva l'applicazione della misura cautelare. Con la conseguenza che non risulta violato nè il principio devolutivo - avendo il Pubblico Ministero censurato la mancata applicazione della più grave misura richiesta per queste imputazioni - ne' il principio riguardante i limiti di pena per l'applicazione delle misure cautelari.
c) Cumulo delle misure e giudicato cautelare.
I ricorrenti LO SE e LO AR eccepiscono l'inammissibilità dell'applicazione di una misura cautelare quando ne sia stata applicata altra ritenuta idonea a soddisfare le esigenze cautelari.
Il motivo è manifestamente infondato. Se qualche dubbio può sussistere sull'ammissibilità di applicazione contemporanea di misure cautelari compatibili (per es. obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e obbligo o divieto di dimora) - problema su cui si è creato un contrasto anche nella giurisprudenza di legittimità (dovranno fra breve occuparsene le sezioni unite) nessun dubbio può sussistere sulla possibilità di applicare una misura cautelare quando altra, di diversa natura, sia stata revocata o sia scaduta. Nel caso in esame la misura interdittiva nei confronti dei ricorrenti era scaduta e legittimamente è stata applicata quella diversa degli arresti domiciliari;
ciò che rileva, infatti, è l'esistenza di esigenze cautelari che giustifichino l'applicazione di quella specifica misura e non la circostanza che altra ne sia stata in precedenza applicata. Diversamente si formerebbe una sorta di giudicato cautelare che non consentirebbe di applicare misure diverse ricollegabili eventualmente al mutamento del quadro cautelare. Ricollegata alla formazione del giudicato cautelare è la censura (anch'essa formulata dai fratelli LO) che contestano le affermazioni contenute nell'ordinanza impugnata secondo cui si sarebbe formato, nei loro confronti, il giudicato cautelare con l'applicazione della misura interdittiva da parte del Gip dai ricorrenti non impugnata.
Va però rilevato che, al di là dell'affermazione di principio contenuta nell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha nuovamente e ampiamente affrontato il tema della gravità indiziaria e quello delle esigenze cautelari e della adeguatezza e proporzionalità delle misure applicate;
ne consegue che la censura, anche se in astratto potesse affermarsene la fondatezza, sarebbe priva di alcuna decisività.
d) L'eccezione preliminare di ET ON. Come si è già accennato nell'esposizione dei motivi di ricorso la ricorrente si duole dell'erroneità della valutazione del Tribunale secondo cui non sarebbe stato dato avviso all'avv. Merlino dell'udienza per la discussione dell'appello trattandosi del terzo difensore. L'affermazione del Tribunale è certamente erronea. Il Tribunale ha infatti respinto l'eccezione rilevando che l'avv. Merlino era il terzo difensore e che non risultava revocata la nomina del secondo difensore (l'avv. Francesco Gianzi;
il primo difensore avv. Sgadari era stato espressamente confermato).
Ma è sufficiente leggere (come può fare la Corte essendo stato dedotto un vizio di natura processuale sul cui esame la Corte di Cassazione è giudice del fatto) l'atto da cui risulta la nomina dell'avv. Merlino per rendersi conto che da tale atto risultava espressamente la volontà di revocare la nomina di ogni altro difensore (eccetto l'avv. Sgadari) anche se non veniva espressamente revocato l'avv. Gianzi.
V'è però da osservare che nell'udienza tenuta il 21 febbraio 2005, in cui venne formulata l'eccezione, l'appello non fu trattato per nessuno degli indagati;
che in quell'udienza l'avv. Merlino, presente, fu avvisato che la trattazione per tutti gli indagati sarebbe avvenuta alla successiva udienza del 17 marzo 2005; che, in quest'ultima udienza, l'appello fu trattato anche per la ET e l'avv. Merlino, presente, alcuna ulteriore eccezione formulò concludendo per il rigetto dell'appello.
Se dunque nullità v'è stata la stessa deve ritenersi ininfluente perché non ha in alcun modo pregiudicato l'esercizio delle facoltà difensive;
e comunque la stessa è rimasta sanata dal successivo comportamento del difensore che nulla ha eccepito in merito alla corretta celebrazione dell'udienza del 17 marzo 2005 cui ha regolarmente partecipato.
7) I MOTIVI SULLA GRAVITÀ INDIZIARIA. IN PARTICOLARE LE IPOTESI DI REATO CONTESTATE.
a) Natura stupefacente della IL. La successione nel tempo della disciplina. I ricorrenti SE, ET e ET censurano - denunziando con argomentazioni in parte diverse il vizio di violazione di legge - l'ordinanza impugnata per avere, i giudici di merito, affermato che, fino all'entrata in vigore del D.M. 23 settembre 2004, la "norefredina", detta anche "IL",
doveva ritenersi compresa nel medesimo D.M., art. 14, cui rinvia il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1. Il Tribunale ha infatti escluso che la sostanza indicata potesse essere inclusa nei farmaci c.d. "precursori" cui si riferiscono le meno gravi (rispetto a quelle previste dal citato D.P.R., art. 73) sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 70, in quanto trattasi di uno stereoisomero della catina ricompreso nel citato D.P.R., art. 14, tabella I.
Questa conclusione non viene contestata dai ricorrenti ET e SE che evidenziano però che la norefredina o IL, successivamente al 31 ottobre 2004 (data di entrata in vigore del citato D.M.), è ricompresa nell'art. 70 essendo stata espressamente inserita tra i precursori;
trattandosi di fatti del 2003 la fattispecie ravvisabile doveva essere ritenuta quella prevista dal citato D.P.R., art. 70, in virtù del principio stabilito dall'art. 2 c.p., comma 3. Del tutto diversa è l'impostazione della ricorrente ET che, fondando le sue affermazioni su argomentazioni scientifiche e non giuridiche, contesta invece che la IL fosse prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14, tabella I (la sostanza non sarebbe compresa in questa tabella non potendosi equiparare a questa sostanza gli stereoisomeri della catina che, pur presentando la stessa formula chimica e gli stessi legami tra gli atomi, ne differiscono per la posizione relativa assunta nello spazio). È opportuno affrontare subito l'argomento contenuto nel ricorso ET essendo del tutto evidente come la censura proposta dalla ricorrente sia inammissibile nel giudizio di legittimità. È infatti ovvio come il dedotto vizio involga un accertamento di natura scientifica che è sottratto ai compiti della Corte di Cassazione, in questa sede l'unico vizio deducibile potrebbe essere quello della mancanza o manifesta illogicità della motivazione ove, posto il problema nel giudizio di merito, il giudice non avesse fornito alcuna risposta o ne avesse fornita una manifestamente illogica. Ma dall'esame del verbale dell'udienza del 17 marzo 2005 davanti al Tribunale di Roma emerge soltanto che il difensore di ET si è limitato a produrre "documentazione legislativa" e a chiedere il rigetto dell'appello del P.M..
Per quanto riguarda invece le censure proposte da SE e ET il motivo di ricorso è da ritenere infondato dovendosi escludere che, nel caso in esame, possa parlarsi di successione di leggi penali nel tempo cui sia applicabile il principio previsto dall'art. 2 c.p., comma 3. Premesso infatti che questa disciplina non gode di una protezione costituzionale - perché l'art. 25 Cost., comma 2, preclude soltanto la possibilità di applicare una disciplina deteriore a fatti commessi anteriormente alla modifica normativa - si osserva che nel caso in esame non si tratta di optare per due diverse norme incriminatici succedutesi nel tempo. Se così fosse non vi sarebbe dubbio sulla scelta della disciplina applicabile dovendosi, in mancanza di una deroga espressa, ovviamente applicare quella più favorevole.
La fattispecie riguarda invece il problema della successione nel tempo di norme extrapenali integratrici del precetto penale;
è vero che su questo tema la giurisprudenza di legittimità non ha un orientamento uniforme ma sembra a questa sezione che debba ritenersi maggiormente condivisibile l'orientamento che sostiene l'inapplicabilità del principio previsto dall'art. 2 c.p., comma 3, (anche per mezzo di atti di natura amministrativa di portata generale) della disciplina integratrice della fattispecie penale che non incidano sulla struttura essenziale del reato ma comportino esclusivamente una variazione del contenuto del precetto delineando la portata del comando (cfr, con diverse prospettazioni, Cass., sez. 5^, 3 aprile 2002 n. 18068, Versace, rv. 221917; sez. 3^, 12 marzo 2002 n. 18193, Fata, rv. 221943; sez. 3^, 19 marzo 1999 n. 5457, Arlati, rv. 213465; sez. 4^, 10 marzo 1999 n. 4904, Brunetto, rv. 213533; sez. 3^, 17 febbraio 1998 n. 4720, Vittoria, rv. 210701; sez. 3^, 16 febbraio 1996 n. 758, Crivelli, rv. 204863). Questo principio deve essere affermato, in particolare, nei casi in cui la nuova disciplina non abbia inteso far venir meno il disvalore sociale della condotta essendosi limitata a modificare i presupposti per l'applicazione della norma incriminatrice penale ma senza che venga meno l'illiceità della condotta.
Potrebbe infatti discutersi dell'applicazione di questo principio nel caso in cui la nuova regolamentazione non si limitasse a disciplinare diversamente i presupposti per l'applicazione della norma penale ma, per es., prendesse atto di una nuova e diversa valutazione di natura scientifica integratrice della disciplina penalistica. Per es. se la modifica tabellare fosse dovuta alla necessità di adeguarsi a nuove valutazioni condivise, di natura scientifica, che avessero accertato che una determinata sostanza non ha natura stupefacente avrebbe senso proiettare nel passato una disciplina che, a posteriori, prende atto di una realtà diversa che esclude il disvalore oggettivo della condotta.
Ma ciò non avviene nel nostro caso in cui la sostanza è stata pur sempre ricondotta ad una condotta penalmente sanzionata perché ritenuta comunque ricollegabile alla tutela del bene protetto dalla disciplina sugli stupefacenti. D'altro canto questa normativa è caratterizzata dalla natura "formale" (l'inclusione nelle tabelle) e non dalle caratteristiche particolari della sostanza stupefacente ben potendosi dare condotte riferibili a sostanze aventi questa natura ma non sanzionabili perché non incluse nelle tabelle. E questa natura formale non può che accentuare l'esigenza di valutare il disvalore con il riferimento alla corrispondenza tra condotte e disciplina tabellare vigente al momento della condotta.
b) La configurabilità dell'ipotesi di reato prevista dall'art. 442 c.p.. I problemi riguardanti questo argomento formano oggetto del ricorso proposto da LO SE e LO AR oltre che di quello proposto da ET RC che peraltro si riservava di illustrare questo tema in motivi aggiunti mai pervenuti (neppure in relazione alla contestata applicazione dell'art. 442 c.p., in luogo dell'art.443 c.p., per quanto concerne il capo C2).
Su questo tema va premesso che il pubblico ministero aveva ravvisato i reati di cui agli artt. 648 e 445 c.p. in relazione all'acquisto e cessione a clienti della farmacia in cui i ricorrenti operavano di sostanze tutelate da brevetto (sildenafil citrato, omeprazolo e sibutramina). Il provvedimento impugnato ritiene che le condotte contestate, ritenute provate, realizzino invece gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 442 c.p., in relazione all'art.441 c.p., (sotto il profilo della detenzione per il commercio e dell'aver posto in commercio cose contraffatte in modo pericoloso per la salute pubblica).
I ricorrenti censurano in particolare il provvedimento impugnato per aver ravvisato l'indicata ipotesi criminosa pur non potendosi, i preparati in questione, ritenere adulterati o avvelenati e neppure contraffatti dovendosi ritenere che questa ipotesi si verifichi non quando ci si trovi in presenza della mera violazione del brevetto e della disciplina posta a tutela del medesimo "ma a sostanze manipolate, alterate o corrotte". Non è inoltre sufficiente che esistano queste caratteristiche ma è necessario che ne derivi un pericolo per la salute pubblica.
Le censure in precedenza riassunte sono infondate. Va premesso che l'interpretazione fornita dal Tribunale sulla nozione di "contraffazione" (l'unica di cui debba discutersi posto che le altre ipotesi cui fa riferimento l'art. 442 c.p., non sono state contestate) è fornita - come si afferma nel provvedimento impugnato con argomentazioni condivise dai ricorrenti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità secondo cui deve intendersi contraffatta ogni "sostanza che deliberatamente e fraudolentemente rechi false indicazioni circa la sua origine e/o identità".
Secondo i ricorrenti la mera violazione del brevetto non integrerebbe questa condotta ma sembra condivisibile, al contrario, l'argomentazione contenuta nel provvedimento impugnato (p. 221 ss. in relazione alla posizione AL) secondo cui il concetto di genuinità della sostanza non è quello naturale ma quello formale fissato dal legislatore. Solo la provenienza da quei soggetti che lo Stato riconosce come legittimati a produrre il medicinale sono infatti idonei a fornire la garanzia che il prodotto sia conforme alle regole previste. Dunque non si tratta di un problema di concorrenza sul piano commerciale (come nel caso, per es., di "contraffazione" di prodotti per l'abbigliamento) ma di violazione di regole che attengono alla tutela della salute pubblica. Ne consegue che l'ipotesi di reato ritenuta dal Tribunale è concretamente ipotizzabile nella fattispecie accertata anche se eventuali ulteriori indagini non precludono una diversa formulazione della contestazione.
Allo stato deve inoltre ritenersi adeguatamente motivata la valutazione operata dal Tribunale - che correttamente inquadra il reato in esame tra quelli di pericolo - sull'esistenza del pericolo per la salute pubblica;
sia che quello richiesto dalla norma incriminatrice sia un pericolo astratto (o presunto) sia che si tratti di un pericolo concreto (o effettivo) l'ordinanza impugnata motiva sufficientemente sul punto ravvisando l'esistenza del pericolo per la salute pubblica nell'inosservanza delle norme sulla produzione e distribuzione delle sostanze e nella loro potenzialità pericolosa per l'inesistenza di ogni controllo riguardante il principio attivo, gli eccipienti e il confezionamento.
Da queste considerazioni consegue altresì l'infondatezza del motivo, proposto dai medesimi LO, che riguarda in particolare il sildefanil. L'argomento secondo cui, essendo questa sostanza è una molecola che, se "contraffatta" non è più molecola di questo principio attivo, non riesce a nascondere la sua pretestuosità. Così ragionando non si potrebbe mai avere contraffazione di un bene:
se il bene è identico all'originale non è contraffatto;
se non lo è si tratta di un altro bene.
c) Altre violazioni di legge concernenti l'attività dei farmacisti. Parimenti infondata è la tesi (prospettata nel ricorso LO) secondo cui le ipotesi di reato contestate sarebbero escluse solo dal momento dell'entrata in vigore del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che ha introdotto il divieto, per il farmacista, di utilizzare per le preparazioni galeniche principi attivi forniti da chi non è titolare del brevetto. Evidente essendo che questa normativa si riferisce alla preparazione galeniche che il farmacista è autorizzato ad effettuare e non alle preparazione dei farmaci "contraffatti" nel senso in precedenza indicato.
Analoghe considerazioni vanno fatte in relazione alle censure, contenute nel secondo motivo dei fratelli LO, per quanto riguarda la configurabilità dell'ipotesi di reato prevista dall'art. 442 c.p., che non sarebbe applicabile, nel caso in esame, per il principio di specialità perché la condotta contestata (cessione alla clientela di pastiglie contenenti sibutramina, ricompresa nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 14, tabella 4^) rientrerebbe nella disciplina prevista dal D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, artt. 2 e 23. Questa disciplina riguarda infatti l'attività legale (e non quella occulta) delle farmacie. Non basta infatti la qualifica soggettiva di farmacista per escludere la natura criminosa di condotte svolte completamente al di fuori dell'attività consentita al farmacista che, in questi casi, opera come un qualunque soggetto privato e come tale risponde delle conseguenze della sua condotta. Si badi anche che questo principio vale a maggior ragione quando le attività vietate vengano svolte addirittura al di fuori della sede dell'impresa farmaceutica. Diverso è quindi il caso del farmacista che, operando legalmente, violi le norme di carattere amministrativo che disciplinano la sua attività (per es. non tenga, o tenga in modo irregolare, il registro di carico e scarico dei farmaci contenenti sostanze stupefacenti) da quello in cui il farmacista svolga un'attività illegale estranea alla funzione svolta, che potrebbe essere svolta da chiunque anche se non qualificato professionalmente. In quest'ultimo caso risponderà secondo le regole comuni a tutti. In ogni caso deve affermarsi che la disciplina ricordata è finalizzata a disciplinare il commercio dei medicinali e il mercato dei medesimi, nonché il sistema delle autorizzazioni, ma non alla tutela della salute umana che invece trova le norme di protezione, tra l'altro, nella normativa contenuta nel codice penale. Infondata è poi la tesi, prospettata nel ricorso ET, secondo cui non sarebbe ipotizzabile, nei confronti del farmacista, l'ipotesi di reato prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, perché le farmacie sono autorizzate a detenere stupefacenti. La palese infondatezza di questa tesi risulta da quanto precisato in precedenza e non richiede ulteriori considerazioni dovendosi solo ribadire che nelle farmacie possono essere detenute le sostanze stupefacenti acquistate secondo la disciplina prevista per tali acquisti e non certo quelle acquistate in "nero" per l'alimentazione del mercato illegale. E così la violazione della disciplina di tenuta dei registri di carico e scarico si riferisce parimenti ai medicinali contenenti stupefacenti regolarmente acquistati. Quanto alla tesi (anche questa sostenuta nel ricorso ET) secondo cui l'ipotesi di reato prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 2 (cessione e messa in commercio di sostanze stupefacenti da parte di chi è munito dell'autorizzazione di cui all'art. 17) non prevede l'ipotesi della detenzione è sufficiente osservare che - se anche questa tesi fosse vera - la fattispecie non rimarrebbe priva di sanzione perché rientrerebbe nell'ipotesi prevista dal medesimo articolo, comma 1. In ogni caso nel presente procedimento si fa riferimento anche ad una continuativa attività di commercio sicuramente ricompresa nella ipotesi tipica del comma 2. Priva di rilievo nel presente giudizio è poi la censura contenuta nel ricorso LO che si riferisce all'abrogazione dell'ipotesi di violazione prevista dal R.D. n. 1127 del 1939, art. 88, posto che non è dato intendere quale rilevanza abbia l'epoca dell'abrogazione che anche il Tribunale ritiene sussistente.
8) LE ALTRE CENSURE SULLA GRAVITÀ INDIZIARIA.
Alcuni ricorrenti hanno proposto diversi motivi attinenti alla valutazione del quadro indiziario riferibile a ciascuna delle persone sottoposte alle indagini ma deve osservarsi che la più parte di queste censure sono inammissibili in quanto con esse si sottopone al giudice di legittimità una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella accertata, in mancanza di elementi di illogicità, dal giudice di merito.
A questa conclusione deve pervenirsi in particolare per quanto riguarda le seguenti censure:
a) Ricorso di ES AU. ES è un medico che operava in collaborazione con la farmacia RD dai cui titolari percepiva un compenso mensile pari a L. 2 milioni. Le sue prescrizioni riguardavano in particolare la fendimetrazina, sostanza stupefacente di tabella 4^, che può essere prescritta con un piano terapeutico che solo i medici in possesso di determinate specializzazioni, che ES non aveva, sono legittimati a redigere. A tal fine, secondo l'accusa, il ricorrente, oltre a qualificarsi nella corrispondenza come specialista in "scienza dell'alimentazione" (specializzazione che non aveva), utilizzava piani terapeutici, che l'accusa e il Tribunale della libertà ritengono falsi, prefirmati dal dott. ON BARIO (legittimato a compilarli perché specialista in endocrinologia).
Il Gip aveva applicato nei suoi confronti la misura interdittiva per il reato sub. C (74) e per i reati di cui ai capi C 24 (art. 482 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 83) e C 63 (solo art. 83); il P.M. con l'appello ha chiesto l'applicazione della custodia in carcere evidenziando che, nel corso di una perquisizione eseguita il 23 novembre 2004 nello studio del dott. ES, era stato rinvenuto un floppy disk con un file contenente un piano terapeutico in bianco con il gruppo firma del dr. Bario già apposto.
A seguito dell'appello del P.M. il Tribunale ha ritenuto di non condividere la tesi del Gip in merito al capo C 34 - che riguarda la contestazione degli artt. 320 e 482 c.p., in relazione alla corresponsione di una somma fissa di L.
2.000.000 da parte della farmacia RD al dott. ES quale compenso per la sua illecita attività - e ha affermato che i fatti sono inquadrabili nell'ipotesi di reato prevista dal R.D. n. 1265 del 1934, art. 170,k ("comparaggio"), ipotesi contravvenzionale per la quale non è consentita l'emissione della misura cautelare richiesta. Ha invece applicato la misura cautelare per l'ipotesi associativa di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, (capo C) e per numerose ipotesi di reato di cui all'art. 482 c.p.. La censura che si riferisce all'asserito erroneo apprezzamento delle circostanze di fatto accertate esula palesemente dai limiti del giudizio di legittimità. La ricostruzione del quadro indiziario compiuta dal Tribunale è infatti del tutto coerente e non corrisponde al vero che non si sia tenuto conto della circostanza che il dott. BARIO - abilitato a redigere i piani terapeutici e collega di studio del ricorrente - fosse un collega di studio del ricorrente;
i giudici di merito hanno infatti indicato gli elementi indiziari atti a dimostrare che in realtà era il dott. ES a redigere i piani terapeutici e che la firma apposta sui medesimi o era preventivamente apposta sul documento in bianco o era falsificata. Di ciò, secondo quanto riferisce l'ordinanza impugnata, si è tratta conferma dal contenuto delle conversazioni intercettate oltre che dalla cospicua documentazione sequestrata presso la farmacia e presso lo studio professionale;
e da questo compendio è stato tratto - con argomentazioni incensurabili in questa sede - il motivato convincimento sulla gravità indiziaria relativa alla partecipazione al sodalizio criminoso e alla consumazione dei reati fine contestati. b) Il ricorso di SE LU. Il dott. SE, farmacista, di fatto dirigeva la farmacia COPPOLA di cui è titolare l'anziano farmacista COPPOLA ANIELLO e, in merito alle censure da lui proposte, vanno fatte considerazioni analoghe in relazione alla ricostruzione dei fatti contestata da SE che eccepisce come i giudici di merito non abbiano tenuto conto, nel ricostruire il contenuto delle conversazioni intercettate, che a queste conversazioni partecipava unicamente la dott. DE FE e che la riconducibilità al ricorrente è stata accertata in modo del tutto congetturale.
In realtà l'ordinanza impugnata riporta il testo delle conversazioni intercettate effettivamente intervenute tra CI e la dott. DE FE - aventi ad oggetto l'acquisto di un chilo di IL - ma si evidenziano in queste telefonate i riferimenti al "dottore" che il provvedimento impugnato mostra di riferire al dott. SE posto che il dott. ANIELLO COPPOLA (di cui SE è genero) risulta non fosse informato delle illecite attività che venivano svolte nella sua farmacia.
Anche in questo caso trattasi di un accertamento di fatto che si sottrae al vaglio di legittimità perché adeguatamente motivato ed esente da alcun vizio di logicità.
c) Il ricorso di HI ES. Le considerazioni da fare su questo ricorso sono del tutto analoghe a quelle fatte per i motivi del ricorso SE perché anche con i motivi di questo ricorso si deduce, in buona sostanza, il travisamento del fatto. La censura secondo cui la documentazione utilizzata dal Tribunale di Roma per la decisione avrebbe un significato diverso da quello attribuito dai giudici di merito esula dai compiti di questa Corte non essendo stata dedotta alcuna illogicità che caratterizzerebbe la contestata motivazione sul punto.
V'è da aggiungere che l'ordinanza impugnata non fonda la sua valutazione esclusivamente sul contenuto della documentazione sequestrata ma altresì sul contenuto di conversazioni intercettate alle quali ha partecipato HI - che svolgeva attività di consulente per la farmacia RD e che, in tesi di accusa, procurava alla farmacia ricette false compilate da medici di base compiacenti - e dalle quali il Tribunale ha incensurabilmente tratto il convincimento del suo coinvolgimento nell'illecita attività. d) Il ricorso di RA IM. Non diverse considerazioni vanno fatte per i motivi relativi alla ricostruzione dei fatti per questa persona sottoposta alle indagini. La ricorrente, dipendente del "Centro Benessere" di cui era titolare la dott. ET, collaborava con la medesima per la predisposizione delle ricette e teneva i contatti con GL IE, che operava nella farmacia IC, per il confezionamento dei medicinali contraffatti o contenenti sostanze stupefacenti.
Il rilievo secondo cui la RA operava in posizione di subordinazione rispetto alla dott. ET è del tutto ininfluente ai fini dell'accertamento della gravità indiziaria ovvio essendo che si può essere partecipi di un sodalizio criminale anche in tale posizione e che in analoghe condizioni si può concorrere nel reato. Quanto alla circostanza che RA IM non fosse a conoscenza del contenuto delle notizie che trasmetteva alla farmacia anche in questo caso la valutazione del giudice di merito - fondata sul contenuto, ritenuto inequivocabile, delle conversazioni intercettate (dalle quali emergerebbe anzi un'attiva partecipazione della ricorrente alla consumazione dei reati e non una semplice trasmissione di dati e di notizie) - è esente da alcuna illogicità che peraltro neppure viene indicata.
e) Il ricorso di ET RC. ET è farmacista e operava in collaborazione con la madre e col direttore della farmacia GL IE per organizzare la produzione, con sostanze stupefacenti, delle pastiglie anoressizzanti;
preparazione che avveniva nell'intercapedine della farmacia.
Le censure riguardanti il vizio di motivazione della sentenza impugnata sono state analiticamente riassunte in precedenza e si sostanziano nella denunzia del travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici di merito sotto questi profili: il ricorrente (figlio della farmacista RD OL) sarebbe stato contrario alle manipolazioni e cessioni che si svolgevano nella farmacia di cui era titolare la madre;
egli era stato presente nell'esercizio per brevi periodi in quanto svolgeva il servizio militare a Chieti;
l'importanza della sua partecipazione sarebbe smentita dall'ordinanza del Gip;
il contenuto delle conversazioni intercettate sarebbe stato completamente travisato. La natura di contestazioni in fatto, inammissibili davanti al giudice di legittimità, è resa evidente dalla sola enunciazione dei motivi. Ve comunque da aggiungere per un verso che, oltre a proporre una diversa ricostruzione dei fatti accertati dai giudici di merito, il ricorrente non individua alcuna manifesta illogicità della motivazione;
per altro verso che il Tribunale ha fornito la sua ricostruzione di adeguata motivazione richiamando l'esito delle indagini svolte e il contenuto delle conversazioni captate dalle quali emerge, secondo la ricostruzione del Tribunale fondata sulle frasi pronunziate da ET, il suo pieno coinvolgimento nell'illecita attività del sodalizio criminoso (ET da le disposizioni per l'occultamento delle sostanze nella falsa intercapedine della farmacia;
viene informato dell'esito di perquisizioni da GL;
da istruzioni per lo svolgimento dell'illecita attività).
9) LE CENSURE CONCERNENTI L'ESISTENZA DELLE ESIGENZE CAUTELARI. a) In generale. Queste censure riguardano tutti gli imputati e sono state formulate con argomentazioni in larga parte comuni che possono dunque essere complessivamente esaminate.
Censura comune a diversi ricorsi (DI RC, ES, SE, LO SE, LO AR) è quella che riguarda l'eccepito difetto di concretezza e attualità delle esigenze cautelari anche in considerazione del tempo trascorso dalla consumazione dei reati. Alcuni ricorrenti (SE) lamentano anche il difetto di motivazione sulla adeguatezza e proporzionalità della misura applicata;
altri (i LO) lamentano che il Tribunale abbia preso in considerazione esclusivamente i fatti commessi senza tenere in alcuna considerazione l'incensuratezza e le altre caratteristiche personali degli indagati. Va premesso che il Tribunale di Roma ha fondato la sua valutazione sulla esistenza delle esigenze cautelari esclusivamente sul pericolo di reiterazione dei reati commessi. A conferma del pericolo di recidivanza ha evidenziato la molteplicità e reiterazione di condotte criminose poste in opera da tutti gli indagati, l'insensibilità verso le esigenze di tutela della salute umana posta in luce da queste condotte, il contesto associativo in cui le attività criminali venivano svolte, l'elevato rischio per la salute umana che queste attività comportavano.
Posto che il decorso del tempo dall'epoca della consumazione del reato ha carattere neutro non essendo stata evidenziata ai giudici di merito alcuna circostanza specifica idonea a contrastare il pericolo di reiterazione ricollegata al dato temporale (per es. la cessazione dell'attività professionale svolta idonea a consentire di svolgere o agevolare l'attività criminosa) va detto che la prognosi effettuata dal Tribunale appare esente da alcun vizio di illogicità perché la descrizione delle attività criminose accertate è idonea a conferire (in linea generale e con le eccezioni di cui si dirà) alla condotta dei ricorrenti un grado di "professionalità" che vale non solo a connotarle, come sottolinea il provvedimento impugnato, di un elevato grado di pericolosità per la salute pubblica ma altresì a fornire un giudizio prognostico che non può non tener conto dello sprezzo del rispetto delle regole da parte di soggetti (in particolare medici e farmacisti) deputati a svolgere un'attività di riconosciuto ed elevato valore sociale.
Queste valutazioni sono idonee, a parere della Corte, a rendere esente da censure il convincimento dei giudici di merito che hanno ritenuto attuale e concreto il pericolo di reiterazione del reato anche in considerazione del perdurante svolgimento delle attività professionali svolte in precedenza - è opportuno ricordarlo - non solo in violazione delle regole dettate dalle discipline normative di queste attività ma addirittura con la predisposizione di mezzi (per es. i locali separati per le farmacie) o di metodi (le falsificazioni di atti e ricette) in un contesto associativo che conferma la pericolosità dei soggetti interessati.
b) Le singole posizioni. In particolare medici e farmacisti. Le argomentazioni che precedono valgono in particolare per i ricorrenti che appartengono a queste due categorie professionali. I medici interessati sono DI RC, ES, RI, DE (oltre la rinunziante FA): si tratta di medici di base che, secondo l'accusa, rilasciavano false prescrizioni, anche a nome di pazienti ignari, per medicinali a carico del s.s.n., che venivano poi utilizzate per ottenere i rimborsi, anche con la falsificazione dei piani terapeutici (ES).
E anche se può ritenersi fondato il rilievo del dott. DE (che lamenta che sia stato considerato sintomo di volontà di reiterazione il ritrovamento in suo possesso di ricette falsificate dopo l'emissione della misura interdittiva in realtà notificata in occasione della perquisizione) il numero di ricette irregolari (197) vale da solo a confermare la valutazione di merito sulle dimensioni dell'illecita attività.
Analoghe considerazioni valgono per il dott. RI - le cui modalità operative e le dimensioni delle illecite attività (in particolare le ricette redatte a nome di pazienti ignari e firmate da altro medico) vengono analiticamente indicate a p. 523 dell'ordinanza impugnata - e per il dott. DI RC (si vedano le modalità operative descritte a p. 353 e ss.) che operava in collaborazione con la farmacia RD indicando a matita, sul retro delle ricette, le prescrizioni galeniche di stupefacenti o di medicinali contraffatti da preparare nella farmacia consentendo il rimborso da parte del s.s.n. di medicinali non utilizzati dal paziente al posto di quelli illecitamente prescritti e somministrati.
Per quanto riguarda i farmacisti (LO SE e ET) valgono le considerazioni svolte per i medici con un'accentuazione dovuta alla circostanza che i medesimi dispongono di una stabile struttura d'impresa utilizzata per le attività criminose descritte che continua ad essere nella loro disponibilità. Questa situazione è idonea a confermare il giudizio sulla valutazione di attualità e concretezza delle esigenze cautelari ricavabile dalla motivazione contenuta nella sentenza impugnata.
La cessazione dell'attività professionale da parte del dott. ES, evidenziata con le note di udienza, non può essere apprezzata dalla Corte di legittimità ma potrà formare oggetto di separata richiesta di revoca della misura al giudice competente. c) Le censure infondate riguardanti altre posizioni. Della posizione della dott. ET si è già trattato. Si tratta di un medico la cui posizione è però diversa da quella dei medici di base già indicati;
la ricorrente infatti svolgeva attività di direttore del "Centro Benessere" di Roma ed è indagata anche di reati associativi (A e C) e il Tribunale ha riqualificato alcuni dei reati contestati non più come violazione dell'art. 445 c.p., ma come violazione dell'art. 443 c.p.. Sotto il profilo delle esigenze cautelari il provvedimento impugnato, oltre alle considerazioni di carattere generale già indicate, evidenzia anche che la dott. ET abbia aperto un altro "centro benessere" in Roma a conferma della attualità e concretezza delle esigenze cautelari.
AL è invece un agente di commercio per conto della ditta CI;
raccoglieva gli ordinativi delle sostanza e provvedeva alla loro distribuzione. Risponde dell'ipotesi associativa di cui al capo B e di 25 capi relativi a commercio di medicinali contraffatti per i quali è stata contestata la ricettazione.
Il Tribunale ha ritenuto che l'ipotesi di reato configurabile sia quella prevista dall'art. 442 c.p., in relazione all'art. 441 c.p., e non la ricettazione contestata dal p.m. e, pur escludendo la gravità indiziaria sulla sua partecipazione all'associazione di cui al capo B, ha ritenuto che tale gravità sussistesse per i numerosi reati fine (in numero di 25) a lui contestati.
Il ricorso si fonda esclusivamente sulla mancanza di esigenze cautelari ma si tratta di censure infondate perché il provvedimento impugnato, sulla base delle condotte ritenute accertate, ha tratto un giudizio di "capacità" e "spregiudicatezza" nell'"assoggettare l'interesse per la salute pubblica al personale e all'altrui interesse economico finanziario" e ha sottolineato la sistematicità e abitualità delle condotte. Deve quindi ritenersi adeguatamente motivata, e insindacabile in questa sede, la valutazione sull'esistenza, la concretezza e attualità delle esigenze cautelari. CL RT è titolare di un deposito farmaceutico in Messina privo di autorizzazione ministeriale all'acquisto di sostanze stupefacenti. Gli è contestata l'ipotesi associativa (capo A) e vari acquisti di consistenti quantitativi di IL dalla ditta CI riqualificati come artt. 442 e 441 c.p. e non come art. 648 c.p., come richiesto dal P.M.. Anche in questo caso le modalità e l'ampiezza dell'illegale commercio di sostanze stupefacenti - svolto mediante perdurante attività d'impresa - giustifica, secondo il Tribunale, la prognosi di recidivanza;
e, anche in questo caso, la circostanza che la più parte degli episodi contestati sia risalente nel tempo è stata correttamente ritenuta elisa dal ritrovamento nella sua abitazione, al momento della perquisizione eseguita il 23 novembre 2004, di ben tre chili di IL di provenienza illecita. Infondate sono anche le censure sulle esigenze cautelari proposte da HI ES che operava con rapporto di consulenza libero professionale con la farmacia RD IC e si occupava di procurare ricette false, compilate da medici di base compiacenti, destinate alla farmacia di RD OL oltre che ad altre farmacie.
La sistematicità di questa condotta giustifica, secondo il Tribunale, la prognosi di recidivanza e la valutazione sulla concretezza e attualità delle esigenze cautelari e questa Corte non può che rilevare come questa valutazione sia esente da alcun vizio di illogicità. Priva di rilievo è poi la circostanza, dedotta con i motivi aggiunti, che altra misura cautelare applicata per fatti analoghi nei confronti di HI (della quale non esiste traccia nel fascicolo del procedimento) sia stata revocata.
d) Le censure fondate riguardanti i ricorrenti SE, LO AR e RA. Devono invece ritenersi fondati, limitatamente alla motivazione riguardante l'esistenza delle esigenze cautelari, i motivi di ricorso proposti da SE, LO AR e RA. Quanto a SE si è già accennato che risponde dei capi 86 e A 88 (due episodi di D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1:
IL) e che si tratta di un farmacista che lavora presso la farmacia "Coppola" (è genero del titolare). Sulle esigenze cautelari il provvedimento impugnato si limita a rinviare alla motivazione adottata per l'indagato ET.
Deve però osservarsi che, pur essendo ovviamente consentita la motivazione con il sistema del rinvio per relationem ad altro atto o ad altra parte della motivazione dell'unico provvedimento, il presupposto perché possa affermarsi la correttezza di questo sistema di motivazione è che le situazioni siano, se non identiche, quanto meno in larga parte coincidenti.
Ora, nel caso di specie, se è vero che SE e ET svolgevano entrambi la professione di farmacista e che gli accertamenti dei giudici di merito hanno condotto alla conclusione che le modalità dell'illecita attività erano almeno in parte coincidenti è altrettanto vero che ET è sottoposto a indagini per la partecipazione a ben due associazioni criminose finalizzate al traffico di stupefacenti (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74: capi A e C) oltre che a numerosi reati fine ed altro mentre a SE sono contestati soltanto due reati (capi A86 e A88) concernenti la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il giudice dell'appello avrebbe quindi dovuto valutare le esigenze cautelari alla luce di un quadro di contestazioni che appare formalmente di ben minore gravità indicando le ragioni per le quali la misura applicata era adeguata alle esigenze cautelari che, pur riguardando una prognosi per il futuro, non possono comunque ritenersi svincolate dalla gravità del quadro delle imputazioni. Su questo punto essenziale la motivazione deve quindi ritenersi mancante.
Affetta da contraddittorietà che si risolve in manifesta illogicità è invece la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato per quanto riguarda le posizioni di LO AR e RA IM. Il provvedimento da infatti atto che, in entrambi i casi, si tratta di persone che hanno fornito un contributo se non marginale certamente di natura esecutiva e subordinata rispetto alle direttive che venivano impartite dal fratello della prima (LO SE) e dalla datrice di lavoro (ET).
Non vengono invece spiegate nel provvedimento le ragioni per le quali, nonostante questa ben diversa posizione delle persone agenti - inevitabilmente destinata ad influire anche sulle conseguenza di natura cautelare - venga applicata la medesima misura. In questo caso dunque la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato è mancante o manifestamente illogica sotto il profilo della adeguatezza e proporzionalità della misura applicata. Le misure applicate nei confronti di SE, LO AR e RA vanno dunque annullate sul punto indicato con rinvio al Tribunale di Roma, sezione per il riesame, che provvedere ad una nuova valutazione in merito alle esigenze cautelari.
10) CONCLUSIONI.
Il ricorso di FA EL deve essere dichiarato inammissibile per rinunzia (con esclusione della condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende non sussistendo la colpa della ricorrente).
Gli altri ricorsi vanno rigettati salvo - limitatamente alla riconosciuta esistenza delle esigenze cautelari - quelli di SE LU, LO AR e RA IM che vanno accolti nei limiti indicati con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame. Al rigetto dei ricorsi indicati (e alla dichiarazione di inammissibilità per FA) consegue la condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, dichiara inammissibile il ricorso di FA EL.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari nei confronti di SE LU, LO AR e RA IM con rinvio sul punto al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Rigetta nel resto i ricorsi degli stessi. Rigetta gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti CH, ES, DI RC, ET, DE, LO SE, CH, AL, CL, RI e FA al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2006