Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/2001, n. 7026
CASS
Sentenza 23 maggio 2001

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Massime1

Spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità tra questo e il comportamento che assume averlo cagionato, perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e pertanto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere della relativa prova incombe sull'attore.

Commentario1

  • 1Responsabilità extracontrattuale
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    La responsabilità extracontrattuale, detta anche "aquiliana", ex art. 2043 c.c., consegue alla violazione del dovere generico del neminem laedere Cos'è la responsabilità extracontrattuale Elementi della responsabilità extracontrattuale Fatto illecito Danno ingiusto Nesso causale Colpevolezza Responsabilità oggettiva Imputabilità Onere della prova Prescrizione Cos'è la responsabilità extracontrattuale La responsabilità extracontrattuale, anche detta "aquiliana" (dal nome della legge romana che disciplinò per prima la responsabilità ex delicto), è quella che consegue allorché un soggetto viola non già un dovere specifico, derivante da un preesistente rapporto obbligatorio (nel qual caso si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/2001, n. 7026
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7026
Data del deposito : 23 maggio 2001

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