Sentenza 23 maggio 2001
Massime • 1
Spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità tra questo e il comportamento che assume averlo cagionato, perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e pertanto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere della relativa prova incombe sull'attore.
Commentario • 1
- 1. Responsabilità extracontrattualehttps://www.studiocataldi.it/
La responsabilità extracontrattuale, detta anche "aquiliana", ex art. 2043 c.c., consegue alla violazione del dovere generico del neminem laedere Cos'è la responsabilità extracontrattuale Elementi della responsabilità extracontrattuale Fatto illecito Danno ingiusto Nesso causale Colpevolezza Responsabilità oggettiva Imputabilità Onere della prova Prescrizione Cos'è la responsabilità extracontrattuale La responsabilità extracontrattuale, anche detta "aquiliana" (dal nome della legge romana che disciplinò per prima la responsabilità ex delicto), è quella che consegue allorché un soggetto viola non già un dovere specifico, derivante da un preesistente rapporto obbligatorio (nel qual caso si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/05/2001, n. 7026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7026 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - rel. Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. ALFONSO ARATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GR NA SOC, con sede in Canedole di Roverbella (MN), in persona del socio e legale rappresentante sig. ND TT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G PISANELLI 32, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE MERCANTI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FARMACIA MARIA ASSUNTA DI BOCCALETTI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVINANA 4, presso lo studio dell'avvocato CARLO BELLI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato MARIO DE BELLIS, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
AGRES-VET SRL (già LINEAVET SRL), con sede in Marmirolo (MN), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Fausto Grespi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GAVINANA 4, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO ANGELINI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato AMEDEO GRASSOTTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
PFIZER ITALIANA SPA, con sede in Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIORGIO VASARI 5, presso lo , studio dell'avvocato RAOUL RUDEL, che la difende, giusta procura speciale per AR GI EO di Civitavecchia del 22/02/00 rep. n. 17269;
- resistente -
avverso la sentenza n. 531/98 della Corte d'Appello di BRESCIA, Sezione I Civile, emessa il 24/06/98 e depositata il 09/09/98 (R.G. 1199/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/01 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito l'Avvocato Giuseppe GIGLI;
uditi gli Avvocati Domenico ANGELINI e Raoul RUDEL;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
Con atto di citazione del 26 febbraio 1991 la Società IC OT, in persona del suo legale rappresentante ND TT, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Mantova RL OC, titolare della farmacia Maria Assunta, perché fosse condannato al risarcimento dei danni patiti dall'istante a cagione di una moria di animali asseritamente causati dall'inoculazione di vaccini acquistati presso la farmacia predetta. La società attrice assumeva che nell'anno 1990, su indicazione deL proprio veterinario, aveva dato corso a un programma di vaccinazione contro il virus respiratorio sinciziale somministrando ai bovini allevati nelle proprie stalle un vaccino denominato "RI, acquistato presso la farmacia del convenuto. Dopo qualche giorno dalla prima somministrazione gli animali avevano cominciato a manifestare segni di patologia a carico dell'apparato respiratorio che si erano presentati poi con maggiore evidenza dopo la seconda vaccinazione, tanto che erano iniziati i primi decessi e si era dovuto provvedere a macellazioni di urgenza nei soggetti particolarmente colpiti. Tanto premesso, la società attrice chiedeva il risarcimento dei danni da essa subiti per le morti e le precoci macellazioni, danni quantificati in L. 142.500.000.
RL OC si costituiva ed escludeva che i fenomeni patologici verificatisi presso l'allevamento della controparte potessero ascriversi all'utilizzo del vaccino;
deduceva comunque di avere acquistato il vaccino presso la società Lineavet s.r.l. e che lo stesso era commercializzato dalla società Smith Kline and French s.p.a. e perciò chiamava in causa le dette due società nel confronti delle quali formulava domanda di manleva. Le due società si costituivano e negavano ogni responsabilità. In corso di causa interveniva la società Smithkline Bechaam Farmaceutici s.p.a., esponendo di essere succeduta alla seconda delle società chiamate in causa.
All'esito di consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale adito, con la sentenza depositata il 12 settembre 1994, rigettava le domande della Società IC OT, condannandola al pagamento delle spese processuali a favore del convenuto e delle società chiamate. La società attrice proponeva appello. Si costituivano il OC, la società Lineavet s.r.l. e la società SmithKline Bechaam Farmaceutici s.p.a.. Nel corso del giudizio interveniva la società PF AN s.p.a., succeduta a quest'ultima appellata. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza depositata il 9 settembre 1998, ha rigettato l'appello della Società IC Fomasetto, condannandola a pagare a tutte le altre parti le spese processuali. La Corte ha, innanzitutto, escluso la fondatezza dell'accusa di "insufficiente attività profilattica" del vaccino, perché le patologie del sistema respiratorio dei bovini si verificarono a distanza di tre-cinque giorni dalla prima somministrazione, mentre l'immunità derivante dal vaccino si ha non prima della terza settimana da essa. In ordine alla seconda ipotesi prospettabile, che la malattia dei bovini fosse stata cagionata in via immediata e diretta dal vaccino "RI, la Corte ha affermato che la tossicità di tale prodotto non era stata provata perché i consulenti di ufficio nominati in primo grado avevano ritenuto che il superamento del limite temporale di validità delle confezioni di vaccino consegnati alla società attrice pregiudicava i risultati delle analisi di laboratorio, le quali non erano state perciò effettuate. La Corte ha, poi, valutato i diciotto certificati prodotti dalla società attrice di analisi su propri animali ed ha rilevato che soltanto tre di essi dimostravano la presenza di malattia da virus respiratorio sinciziale (malattia che il "RI avrebbe dovuto impedire), ma due dei tre reperti erano stati conferiti all'analisi nel gennaio 1990, mentre la prima partita di vaccino fa consegnata dalla farmacia del OC all'allevamento OT nel marzo del 1990; tale constatazione, unitamente alle valutazioni dei consulenti tecnici (desunti dai dati anamnestici acquisiti), confermavano, secondo la Corte, "l'ipotesi avanzata dai giudici di primo grado secondo cui la malattia già allignava nella mandria allorché questa fu trattata con il prodotto RI. La Corte, infine, ha ritenuto inammissibile la prova testimoniale chiesta dalla società attrice e superflua la rinnovazione: della consulenza tecnica di ufficio sollecitata dalla stessa. Avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia la Società IC OT s.s., in persona del socio e legale rappresentante ND TT, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi. Hanno resistito con separati controricorsi RL OC e la società Agres-Vet s.r.l. (subentrata per fusione alla Lineavet s.r.l.). La società PF AN s.p.a. ha depositato procura. La società ricorrente ha presentato memoria.
Motivi della decisione.
1. - Le due parti controricorrenti hanno, pregiudizialmente, eccepito la nullità della procura speciale della società ricorrente (apposta a margine del ricorso per cassazione) perché non sono in essa indicate le generalità di colui che l'ha rilasciata, ne' risulta che è stata rilasciata in nome e per conto della società attrice. In via subordinata, le stesse parti hanno eccepito la sottoscrizione incompleta del ricorso per cassazione, perché, pure essendo stata la procura rilasciata a due difensori senza mandato disgiuntivo, uno solo di essi ha firmato il ricorso.
Le eccezioni sono infondate.
Nell'epigrafe del ricorso si afferma che esso è stato proposto dalla Società IC OT (di cui è specificata la sede), "in persona del socio e legale rappresentante signor ND TT", che, con firma leggibile, ha rilasciato, a margine del ricorso, la procura per impugnare la sentenza della Corte di appello di Brescia. Nessuna incertezza sussiste sulla identità del soggetto che ha proposto il ricorso per cassazione (la società semplice), ne' sulla qualità di organo rappresentativo della persona fisica che ha rilasciato la procura. Che in tale atto non vi sia la spendita del nome della società rappresentata è irrilevante una volta che la qualità di rappresentante risulti in modo certo ed univoco dal collegamento materiale tra la procura e l'atto processuale al quale essa accede (v., ex plurimis, Cass. 29 agosto 1997 n. 8249). Per quanto attiene, poi, alla sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di uno solo dei due difensori ai quali è stata rilasciata la procura, va osservato che essi sono stati nominati "anche disgiuntamente", onde ciascuno di essi può validamente compiere da solo gli atti processuali e - sottoscrivere il ricorso. 2. - Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 196 c.p.c., in relazione agli artt. 62 e 194 c.p.c. ed all'art. 92 disp. att. stesso codice. Osserva che i consulenti tecnici di ufficio, non avendo proceduto all'esame del vaccino "RI ad essa venduto perché scaduto, non hanno compiuto l'indagine loro demandata dal giudice, onde la consulenza tecnica, non essendo stata completata, doveva essere rinnovata. Il motivo di ricorso è infondato.
La sentenza impugnata, con motivazione ampia ed analitica, ha condiviso la valutazione dei consulenti tecnici di ufficio, secondo cui l'indagine sui campioni delle confezioni di vaccino consegnati dalla farmacia alla società attrice non poteva essere utilmente effettuata, poiché il prodotto, nel momento in cui è stata compiuta la consulenza, era "ampiamente scaduto di validità". Per tale ragione la Corte di appello ha ritenuto "del tutto superflua" la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio chiesta dalla parte (attrice e) appellante.
Tale valutazione rientra nei poteri del giudice del merito e, essendo stata diffusamente e correttamente motivata, non può che essere qui confermata. Ed invero l'art. 196 c.p.c. dispone che il giudice ha la "facoltà" di disporre la rinnovazione, onde, trattandosi di potere discrezionale, esso non può essere sindacato in sede di legittimità (v., tra le tante, Cass. 4 agosto 1995 n. 8611). La ricorrente sostiene che tale orientamento interpretativo non sia applicabile nel caso di specie, perché i consulenti di ufficio, non avendo effettuato l'esame dei campioni di vaccino di cui erano stati incaricati dal giudice che li aveva nominati, non hanno risposto a tutti i quesiti che erano stati loro posti.
L'assunto non può essere condiviso sia sul piano astratto che in relazione alle caratteristiche del caso concreto. Sotto il primo aspetto, va osservato che il citato art. 196 si riferisce a tutte le ragioni per le quali si possa prospettare la rinnovazione della consulenza tecnica, in esse compresa quella che non siano state compiute tutte le indagini di cui il consulente era stato incaricato. Sotto il secondo aspetto, va tenuto presente che i consulenti di ufficio, nel caso di specie, hanno escluso che il vaccino "RI fosse la causa della patologia riscontrata sui vitelli della società attrice, dando però atto che i campioni di vaccino alla stessa forniti non erano stati sottoposti ad esame chimico perché il termine della loro validità era da tempo scaduto e ciò rendeva inutile detto esame. Tale valutazione di superfluità, come sì è detto, è stata condivisa dal giudice sia in primo che in secondo grado, onde l'indagine non compiuta dai consulenti è stata successivamente ritenuta inutile dai giudicanti, e non può perciò parlarsi di consulenza tecnica non completata.
3. - Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell'art. 2697 c.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la società attrice doveva fornire la prova della dannosità del vaccino, non ritenendo sufficiente che fosse stata provata la sussistenza del fatto (somministrazione del vaccino) e dell'evento dannoso (morte e malattia dei bovini), mentre il nesso di causalità tra il primo ed il secondo, implicando un accertamento squisitamente tecnico, non può che provenire da una consulenza tecnica.
Il motivo di ricorso è infondato.
L'art. 2697 c.c., nel primo comma, impone all'attore di provare i fatti che costituiscono il fondamento del diritto da lui fatto valere (fatti costitutivi), con la conseguenza implicita che, se tale prova egli non fornisce, la sua domanda viene rigettata. Tra i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno è compreso il nesso di causalità tra il danno che l'attore lamenta di avere subito ed il comportamento che si assume causativo dello stesso danno. La mancata dimostrazione di tale rapporto di causalità non può che comportare il rigetto della domanda attorea.
La consulenza tecnica tendente ad accertare tale rapporto è stata disposta dal giudice ed essa si è conclusa in senso sfavorevole alla società attrice, sia pure sulla sola base degli accertamenti ritenuti possibili ed utili nel momento in cui essa è stata effettuata. I consulenti di ufficio, infatti, hanno escluso la tossicità del vaccino "RI impiegato dalla società attrice. La Corte di appello, d'altro canto, oltre a valutare la consulenza tecnica anche alla luce delle considerazioni critiche espresse dal consulente di parte, ha preso in esame la documentazione prodotta dalla società attrice, pervenendo, sulla base delle considerazioni qui riassunte in narrativa, a confermare "l'ipotesi avanzata dai giudici di primo grado secondo cui la malattia già allignava nella mandria allorché questa fu trattata con il prodotto RI. 4. - Con il terzo motivo la ricorrente deduce l'insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, e cioè sulla decisione di non rinnovare la consulenza tecnica facendo effettuare l'esame sui campioni di vaccino che, anche se scaduti erano perfettamente conservati e di cui poteva essere accertata la potenziale lesività.
Il motivo di ricorso è infondato.
Come si è osservato in relazione al primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata si è soffermata con particolare ampiezza nella valutazione delle censure dell'appellante alla mancata effettuazione dell'analisi dei campioni di vaccino scaduti. La Corte di appello ha, al riguardo, preso in esame le critiche del consulente di parte, ritenendole infondate, ed ha condiviso la valutazione dei consulenti di parte secondo cui "non ha senso alcuno impostare dei controlli biologici e chimici in un prodotto scaduto". Non sussiste, quindi, il vizio di insufficienza di motivazione, che, al contrario, si segnala per la sua particolare ampiezza ed analiticità.
5. - Con il quarto motivo la società ricorrente deduce la carenza e contraddittorietà di motivazione circa un punto decisivo della controversia, e cioè in ordine alla mancata ammissione della prova testimoniale sul fatto che anche in un altro allevamento si era verificato un analogo fenomeno epidemico, pur essendo stato tale fatto ritenuto rilevante dalla sentenza impugnata. Il motivo di ricorso è infondato.
La prova testimoniale chiesta dalla ricorrente non è stata ammessa non perché il fatto in essa indicato è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione, ma per la diversa ragione che la parte istante non ha specificato "il nome dell'azienda agricola asseritamente colpita dal fenomeno epidermco" (pag. 16 della sentenza impugnata). Il capitolo di prova, pertanto, è stato ritenuto generico, e non irrilevante. Non sussiste nella sentenza impugnata, quindi, la contraddizione lamentata nel motivo di ricorso. 6. - In conclusione, il ricorso, essendo infondato, va rigettato. Consegue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo in relazione al valore della causa ed alle attività processuali svolte da ciascuna parte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida, per la Agres-Vet, in L. 4.216.500=, di cui L. 4.000.000 (quattro milioni) per onorari, per RL OC, in L. 3.216.500=, delle quali L. 3.000.000 (tremilioni) per onorari, per la società PF AN, in L. 3.020.000=, delle quali L. 3.000.000 (tre milioni) per onorari.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2001