Sentenza 11 marzo 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/03/2002, n. 3507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3507 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTES UP3507/ 02 Oggetto SEZION ATI Risarciment. банці Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3015/00 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Ugo FAVARA Rel. Consigliere - Cron. 8363 Dott. Roberto PREDEN Consigliere - Consigliere - Rep. 206 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere - Ud. 04/12/01 Dott. Ennio MALZONE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SOLE 24 ORE SENT ENZA dal Sig.
1.55 sul ricorso proposto da: per diritti MAR 2007 il IL CANCELLIERE LL DI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAPOLEONE COLAIANNI 3, presso lo studio dell'avvocato OTTORINO GIUGNI, difeso dall'avvocato ANGIOLO BERTOCCHI, giusta delega in atti;
€1,55 L.3000 CANCELLERIA - ricorrente
contro
LL TO, elettivamente domiciliato in ROMA DG718813 77, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI presso lo studio dell'avvocato GUIDO SALERNO, dall'avvocatodifeso VINCENZO PISANI, giusta delega in atti;
2001 controricorrente 2090 nonchè contro 1 COMPAGNIA TIRRENA ASSIC SPA IN LCA, in persona del Liquidatore Avv. Gregorio IANNOTTA, Commissario 341domiciliata in ROMA VIA PACUVIO elettivamente presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 379/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, emessa il 05/02/99 e depositata il 28/04/99 (R. G. 1303/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato Guido ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata in data 2.7.86 EN IS conveniva dinanzi il Tribunale di Modena LL AU e la IR Ass.ni per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente avvenuto in data 23.4.85 in località Serramazzoni al- lorquando il LL alla guida del suo autocarro aveva tamponato il trattore agricolo di esso istante fermo sull'estremo ciglio destro della strada. Tale trattore a seguito dell'urto era andato a finire sulla persona 2 di esso EN provocandogli gravi lesioni. Radica- tosi il contraddittorio, si costituivano i convenuti contestando l' "an" ed il "quantum" della domanda, as- sumendo, di poi, che la indennità versata dall'Inail CO- priva il danno lamentato. All'esito della fase istrut- toria, il Tribunale con sentenza del 18.10.93 dichiara- va il LL esclusivo responsabile del sinistro con- dannandolo in solido con l'assicuratore al pagamento della somma di lire 69.798.420, oltre interessi. A seguito di impugnazione del EN, la corte di Appello di Bologna con sentenza del 28.4.99 condan- nava il LL al pagamento della somma di lire 101.009.813, oltre interessi legali sulle somme annual- mente rivalutate dalla data del sinistro sino al 7.4.93 ed ulteriori interessi da tale ultima data sino al sal- do. Provvedeva, quindi, sulle spese del grado. Riteneva, tra l'altro, la Corte che, in concreto, andassero modificate talune voci di danno ed andassero corretti i criteri di liquidazione degli interessi da riconoscersi sulle somme rivalutate di anno in anno. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il LL affidandolo ad unico motivo. Hanno resistito con controricorso il EN e la IR, in liquidazione, che ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Con l'unico mezzo di impugnazione il LL censura la sentenza impugnata per non avere il giudice di ap- pello integrato il contraddittorio nei confronti di una parte litisconsorte necessaria nel giudizio di impugna- zione. In particolare, il ricorrente assume che l'intero giudizio di secondo grado sarebbe nullo per omessa chiamata in giudizio della impresa designata al pagamento, che, in concreto, avrebbe avuto la qualifica di contraddittorio necessario (censura proposta ex art. 360 n. 4 c.p.c.). Il motivo non ha fondamento. Secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte (5483/98) in tema di assicurazione obbligatoria della rca ai sensi della 1. 990/69 nel caso di messa in liquidazione coatta amministrativa della impresa assi- curatrice sopravvenuta all'esercizio dell'azione diret- ta da parte del danneggiato ai sensi dell'art. 18 della legge stessa, il giudizio prosegue nei riguardi degli organi della liquidazione con possibilità di intervento volontario o di chiamata in causa della impresa desi- gnata territorialmente per la liquidazione del sinistro ai sensi dell'art. 20 della predetta legge. Da quanto precede si desume che la partecipazione della impresa designata in un giudizio nel corso del quale sia intervenuta la liquidazione coatta della im- 4 presa assicuratrice debba ritenersi del tutto eventuale ed il suo intervento determina unicamente la opponibi- lità della pronuncia. In tale situazione, il giudizio di appello si è svolto in modo del tutto rituale e la sentenza impugna- ta non è affetta da alcuna nullità atteso che essendo intervenuta in corso di causa la liquidazione coatta am- ministrativa della IR, il giudizio medesimo è sta- to ritualmente proseguito nei confronti del suo commis- sario liquidatore, unico contraddittoric necessario, tale ultima circostanza emergendo anche dal contenuto dell'art. 25 della 1. 990/69 nel quale si afferma che le pronunce sono opponibili alla impresa designata а condizione che la pendenza del giudizio le sia stata comunicata e che la detta impresa può e non "deve" in- tervenire nel processo. Il giudizio di appello svoltosi nei confronti della IR in liquidazione e del LL è, conclusivamen- te, immune da ogni nullità. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in lire 250.000 (€ 5 129.11 in favore del EN ed in lire 250.000 (€ 129,11 ) in favore della IR in li- quidazione, oltre onorari liquidati in lire 5.000.000 (€ 2.582,78 1 in favore dl EN ed in lire i 7.000.000 (€ 3.615,70) in favore della RE in liqui- dazione. Così deciso in Roma il 4.12.2001. Ravan Fiducia IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Yo facang IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli Depositata in Cancelleria Cognili 11,3.02 A M E R P JI IL CANCELLIERE C1 Gina Caseli 4507 20,66 TOT. 149,77 AGENZIA ENTRATE ROMA 2 4.19582 6