Sentenza 12 marzo 2002
Massime • 2
Configura il delitto di cui all'art. 17 della legge 4 maggio 1990, n. 107, la condotta del responsabile di un centro trasfusionale il quale, in violazione della specifica disciplina contenuta negli artt. 26 e 29 del regolamento emanato con D.M. 27 dicembre 1990, all'epoca vigente, distribuisca ad un'emoteca sacche di sangue intero di gruppo diverso dallo 0 rh negativo, prive del nome del ricevente, per l'eventuale utilizzo in caso di emergenza a favore di paziente ipoteticamente compatibile, in quanto tale comportamento elude il preventivo controllo crociato di compatibilità tra donatore e ricevente e quindi l'assegnazione mirata del plasma, e non si giustifica nemmeno per ragioni di urgenza, per la quale la normativa prevedeva la distribuzione di emazie del gruppo 0 rh negativo a paziente di cui era sconosciuto il gruppo sanguigno ovvero, nel caso di richiesta "urgentissima" con invio di campione di sangue, di sangue dello stesso gruppo o emazie compatibili, previo controllo estemporaneo di corrispondenza.
La disciplina relativa alla successione delle leggi penali (art. 2 cod. pen.) non si applica alla variazione nel tempo delle norme extra-penali e degli atti o fatti amministrativi che non incidono sulla struttura essenziale e circostanziata del reato, ma si limitano a precisare la fattispecie precettiva, delineando la portata del comando, che viene a modificarsi nei contenuti a far data dal provvedimento innovativo; in detta ipotesi, rimane fermo il disvalore ed il rilievo penale del fatto anteriormente commesso, sicché il relativo controllo sanzionatorio va effettuato sulla base dei divieti esistenti al momento del fatto (principio affermato in tema di responsabilità per la gestione di centri trasfusionali con riguardo al reato di cui all'art. 17 della legge 4 marzo 1990 n. 107, configurato per inosservanza di norme regolamentari contenute nel D.M. 27 dicembre 1990, poi sostituito dal D.M. 25 gennaio 2001).
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Leggi di più… - 2. Usura, tassi, banca, ignoranza, reatoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 luglio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/2002, n. 18193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18193 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1) Dott. ALFONSO MALINCONICO Presidente del 12/03/2002
2) Dott. CLAUDIO VITALONE Consigliere SENTENZA
3) Dott. ALFREDO TERESI Consigliere N. 589
4) Dott. MARIO GENTILE Consigliere REGISTRO GENERALE
5) Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI Consigliere N. 2264/2000
sull'impugnazione, proposta da VI TA, n. a Limbadi il 7
dicembre 1953,
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catanzaro il 19
ottobre 1999,
udita la relazione del Consigliere Dott. Claudio Vitalone;
ascoltate le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del
Dott. VI Geraci, il quale ha chiesto il rigetto del gravame;
udito il difensore dell'imputato, avv. Titta Madia, il quale ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Il Pretore Di Castrovillari, con sentenza del 16 luglio 1998, ha dichiarato VI TA responsabile del reato di cui agli artt. 81 c.p., 17 co. 1 L. 107/90, in relazione agli artt. 26 e 29 d.m. 27 dicembre 1990, per avere - nella qualità di responsabile del Centro
trasfusionale di Rossano - distribuito sangue umano senza avere effettuato indagini idonee ad accertare la compatibilità tra donatore e ricevente. Fatto accertato in Trebisacce il 15 giugno 1995.
La Corte di appello a Catanzaro, con sentenza del 19 ottobre 1999, ha confermato integralmente le statuizioni del primo giudice. Dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito risulta che il 15 giugno 1995, il Gruppo NAS di Cosenza, nel corso di un'ispezione presso l'emoteca dell'ospedale di Trebisacce, accertava l'esistenza di sacche di sangue che non recavano il nome del ricevente. Gli investigatori ne deducevano che nell'emoteca si effettuavano prove di compatibilità tra il sangue del donatore e quello del ricevente, riservate alla competenza esclusiva del Centro trasfusionale di Rossano, cui era preposto il dott. TA. Si accertava altresì che alcune sacche, già testate per un paziente erano state utilizzate per persona diversa.
Si procedeva a carico del TA per il reato in epigrafe. All'esito del giudizio, il Pretore affermava la penale responsabilità del giudicabile, così ricostruendo schematicamente il sistema disciplinare disegnato dalla legge (107/90) e dalla normativa regolamentare (d.m. 27 dicembre 1990):
1) i presidi ospedalieri che non dispongono delle strutture di cui all'art. 5 del d.m. cit. devono fornirsi di una frigoemoteca e collegarsi con il centro trasfusionale competente;
2) per richiedere il sangue da utilizzare il sanitario del presidio deve inviare un campione del sangue del paziente destinatario al centro trasfusionale (art. 27 d.m.);
3) il centro può distribuire il sangue - si intende - dello stesso gruppo, solo dopo aver svolto le indagini sulla compatibilità tra il donatore ed il ricevente (art. 26 D.M.);
4) le unità di sangue non utilizzate debbono essere restituite al servizio trasfusionale (art. 31 d.m.);
5) solo in caso di urgenza (pericolo di vita per il paziente) si può distribuire e utilizzare sangue senza rispettare la procedura fissata per le situazioni - ordinari (art. 28 d.m.);
Nel confutare la tesi difensiva, secondo la quale in tutti i casi accertati in corso d'indagine si era trattato di sangue di "scorta", il Pretore precisava che a tale titolo di giacenza poteva essere destinato solo il sangue 0 Rh negativo, mentre - in deroga a tale prescrizione - il Centro trasfusionale diretto dal TA aveva inviato sacche contenenti sangue di tipo diverso, senza effettuare alcuna prova di compatibilità. Il Pretore ricordava in particolare che le sacche del sangue proveniente dai donatori RS e IS (n. 129 e 130 del registro dell'emoteca), rispettivamente di tipo 0 Rh positivo e A Rh positivo - non utilizzabile quale "scorta" perché non appartenente al gruppo 0 Rh negativo - non riportavano i nomi dei riceventi. La sacca del donatore La Scensione recava l'indicazione "scaduto", ma non il nome del ricevente. Altre sacche contenenti sangue di diversi donatori erano state inviate all'ospedale di Trebisacce senza il preventivo esame di compatibilità. Tra le diverse unità di emazie concentrate, che risultavano trascritte nel registro di carico e scarico dell'emoteca, solo una risultava appartenere al gruppo 0 Rh negativo;
e ciò costituiva - ad avviso del giudicante - violazione delle prescrizioni del d.m. 1^ settembre 1995, che limiterebbero al sangue di gruppo 0 Rh negativo quello destinabile a "scorta" del presidio sanitario.
Le difficoltà del trasporto del sangue dal Centro trasfusionale all'ospedale di Trebisacce, allegate in tesi difensiva, non potevano comunque esimere - precisava il decidente - "dall'obbligo di effettuare le prove di compatibilità al momento dell'effettuazione della trasfusione", non ricorrendo in alcuno dei casi annotati nel registro di carico-scarico l'ipotesi di "estrema urgenza" contemplata dall'art. 28 del d.m. 27 dicembre 1990. La Corte d'appello, nel rintracciare il percorso esegetico del primo giudice, ha sottolineato che il sistema normativo appariva ispirato al massimo rigore nella definizione di competenze e procedure e non concedeva alcuno spazio ad ambiguità applicative, suscettibili di vanificare l'esigenza di un severo controllo dell'attività trasfusionale. In tale prospettiva, l'art. 28 cit. non autorizzava l'interpretazione difensiva secondo cui le "scorte" avrebbero potuto essere formate con sangue di gruppi diversi da quello 0 Rh negativo. In particolare, il secondo comma di detto articolo - nel disciplinare la somministrazione di sangue in via d'urgenza e quando non sia noto il gruppo del ricevente - lungi dal legittimare la costituzione di scorte con qualsiasi gruppo sanguigno, si limita a richiamare il dovere di distribuire emazie concentrate del gruppo 0 Rh negativo. Ne conseguirebbe che l'obbligo di effettuare indagini di compatibilità, demandato al servizi ed ai centri trasfusionali non soffre eccezione e che la deroga introdotta per le situazioni in cui sia a rischio la vita del paziente consente il "non rispetto di tutti i momenti della procedura fissata dall'art. 27", ma non sovverte le regole ed i principi fissati in via generale dall'art. 26. Ne deriva ulteriormente che l'urgenza non può essere invocata per distribuire il sangue intero senza i controlli e le garanzie che derivano dagli accertamenti di competenza del servizio trasfusionale, da svolgersi volta per volta con riferimento a ciascun ricevente. Di nessun rilievo probatorio - nelle valutazioni della Corte territoriale - erano le deposizioni dei colleghi del TA, esaminati nel corso dell'istruttoria dibattimentale nel doppio grado di giudizio, per l'intento solidaristico o autoprotettivo che all'evidenza le ispirava.
La responsabilità dell'imputato doveva conclusivamente essere ribadita per avere egli distribuito sacche di sangue senza effettuare le prove di compatibilità tra donatore e ricevente, prescritte dal d.m. 27 dicembre 1990. Avverso la sentenza della Corte d'appello ricorre il TA, affidandosi a due mezzi di annullamento, che - unitamente a rilievi critici riservati ad alcuni inessenziali aspetti dell'impianto argomentativo - ripropongono l'interpretazione della legge disattesa dai giudici di merito.
In particolare, con il primo mezzo si deduce violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p., in relazione agli artt. 5, 6 e 17 della L. 107/90 ed all'art. 28 del d.m. 27 dicembre 1990. Premessa una didascalica ricostruzione dei principi fondanti del sistema normativo, il ricorrente sottolinea che l'art. 6 comma 3 della L. 107/90 prevede che i presidi ospedalieri non sedi di Centro
trasfusionale, siano forniti di frigoemoteca collegata con il Centro territorialmente competente. Ciò servirebbe a dotare l'unità periferica di una struttura tecnica e funzionale, per assicurarle l'approvvigionamento di sangue intero e di emoderivati, da impiegare nell'attività trasfusionale sua propria, specie per i casi di emergenza ed urgenza.
Nè nella L. 107/90 ne' nel D.M. 27/12/90 ne' in altra norma - afferma il ricorrente - è detto che le scorte debbano essere costituite solo da emazie concentrate del gruppo 0 Rh negativo. Al contrario, proprio la corretta lettura dell'art. 28 del d.m. 27/12/90 consentirebbe di ritenere che le scorte delle frigoemoteche possano essere costituite non solo da emazie, ma anche da sangue intero od emoderivati appartenenti ad altri gruppi. La norma infatti, nel prevedere casi di richieste urgenti, stabilisce che "si può distribuire il sangue senza rispettare la procedura che si segue in condizioni ordinarie" e ciò "nelle situazioni in cui la vita del paziente possa essere messa in pericolo da un ritardo della trasfusione...". In tali circostanze "se non si conosce il gruppo sanguigno del ricevente, si devono distribuire emazie concentrate del gruppo 0 Rh negativo".
Il terzo comma della disposizione in discorso (art. 28 cit.) - precisa ancora il ricorrente - consente di distribuire, in caso di richiesta urgentissima, "il sangue intero dello stesso gruppo AB0 e tipo Rh del ricevente od emazie concentrate AB0 compatibili, prima che siano completate le prove di compatibilità, ma comunque sempre previo controllo estemporaneo della corrispondenza A, B 0, Rh tra ricevente e unità di sangue". Ne conseguirebbe che le frigoemoteche possono essere rifornite anche di sangue diverso dallo 0 Rh negativo, che deve essere utilizzato - per la sua difficile reperibilità - soltanto nei casi d'urgenza, quando non si conosce il gruppo sanguigno del ricevente. Con il secondo motivo di ricorso il TA denuncia violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., in relazione agli artt. 17 L. 107/90 e 26 e 29 d.m. 27/12/90. La Corte territoriale - si afferma - avrebbe misinterpretato il contenuto dell'atto d'appello, nel quale non si era mai fatto riferimento all'eventualità che le prove di compatibilità fossero eseguite nel presidio sede della frigoemoteca ne' che delle stesse potesse farsi a meno. Il passaggio motivazionale relativo alla migliore affidabilità delle emazie rispetto al sangue intero sarebbe del tutto approssimativo, trattandosi di due prodotti validi terapeuticamente, il cui impiego preferenziale dipenderebbe esclusivamente dalla condizione clinica del paziente.
Del tutto ingiustamente - soggiunge ancora il ricorrente - la Corte di merito avrebbe svalutato le prove testimoniali e documentali offerte a discarico, dalle quali emergeva che in tutte le aziende sanitarie d'Italia le frigoemoteche di presidi non sedi di Centri trasfusionali venivano dotate di sangue appartenente anche a gruppi diversi dallo 0 Rh negativo.
Da ultimo - censura il ricorrente - i giudici di merito non hanno considerato che il sangue era stato inviato all'emoteca senza una specifica richiesta per un determinato ricevente ed il TA non poteva certamente conoscere nulla del suo effettivo utilizzo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il TA è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 17 L. 4 maggio 1990 n. 107 per avere - nella sua qualità di responsabile del Centro trasfusionale di Rossano - distribuito sacche di sangue senza avere effettuato il preventivo accertamento della compatibilità tra donatore e ricevente.
La relativa prova è stata derivata dall'ispezione eseguita il 15 giugno 1995 dal Gruppo N.A.S. di Cosenza presso l'emoteca dell'ospedale di Trebisacce, nel corso della quale è stata accertata l'esistenza di sacche di sangue che non recavano il nome del ricevente e che non appartenevano al gruppo 0 Rh negativo, il solo che - ad avviso dei giudici del merito - poteva essere utilizzato per costituire "scorte" in una struttura che non era sede ne' di servizio nè di centro trasfusionale.
Non vi è questione sulla provenienza di tutte le sacche ritenute irregolari dal Centro di Ross4no ne' che esse fossero custodite presso l'emoteca di Trebisacce così come erano state confezionate all'origine, senza cioè il nome del ricevente e, quindi, in violazione dei criteri d'identificazione di cui all'an. 29 d.m. 27 dicembre 1990. La responsabilità del TA è stata ravvisata - in ragione del collegamento esistente tra il Centro da lui diretto e l'emoteca ospedaliera - nella violazione delle Prescrizioni - contenute negli artt. 26 e 29 del d.m. 27 dicembre 1990, richiamati nella rubrica di reato quale elemento contenutistico e precettivo della norma incriminatrice.
Ciò brevemente premesso sul lineamenti del fatto alla stregua di quanto emerge dalle decisioni terminative del doppio grado di giudizio, va rilevato che la questione sottoposta allo scrutinio di legittimità riguarda essenzialmente l'individuazione, delle regole che debbono essere rispettate per dotare le frigoemoteche delle necessarie scorte di sangue.
Alla concorde valutazione dei giudici di merito, secondo i quali a tale esigenza si può corrispondere soltanto con sangue od emazie concentrate del gruppo 0 Rh negativo, il ricorrente obietta che nessuna norma vieterebbe - al fine - di utilizzare anche sangue intero od emoderivati appartenenti a gruppi diversi. Segnatamente nelle situazioni di "emergenza" e di "urgenza", quando la vita del paziente può essere esposta a pericolo per un ritardo trasfusionale, il presidio ospedaliero, che non sia sede ne' di S.I.T. (servizio di immunoematologia e trasfusione) ne' di C.T. (centro trasfusionale), dovrebbe poter disporre non soltanto di emazie concentrate del gruppo predetto (0 Rh negativo), ma anche di altri gruppi, da somministrare previo accertamento di compatibilità, ai sensi dell'art. 28 d.m. cit. A tale pratica precauzionale - deduce il ricorrente - si ispirerebbero prevalentemente le Aziende sanitarie locali in tutta Italia, tenuto conto che il sangue di tipo 0 Rh negativo è raro e deve essere utilizzato solo quando - in emergenza - non sia dato conoscere il gruppo del ricevente.
Sul fondamento di tale tesi giustificativa, la Corte Suprema osserva preliminarmente che la normativa secondaria richiamata nella rubrica di reato è stata espressamente abrogata con l'art. 18 del d.m. 25 gennaio 2001, a far data dal 18 aprile 2001. La circostanza va ricordata soltanto per l'eventuale sussidio interpretativo che può derivarne sulla definizione delle linee evolutive del sistema e per le necessarie attualizzazioni del dato legislativo, ma non pure per la sua diretta incidenza sulla regiudicanda. Da un lato, invero, la variazione degli atti che concorrono a precisare la fattispecie precettiva non riguarda l'Istituto della successione delle leggi penali (art. 2 c.p.), e cioè di quelle norme che disegnano la struttura essenziale e circostanziata del reato, bensì e soltanto la portata del comando, che viene a modificarsi nel suoi contenuti a far data dal provvedimento innovativo, lasciando inalterato il disvalore ed il rilievo penale del fatto anteriormente commesso: con la conseguenza che il controllo sull'antigiuridicità della condotta va effettuato sul perimetro dei divieti esistenti al momento del fatto. Dall'altro, proprio con riferimento alla fattispecie incriminatrice, in contestazione, che ha superato più volte pressoché indenne il vaglio di conformità costituzionale (ordinanza 9-22 luglio 1998, n. 311, in Gazz. Uff. 2 settembre 1998, n. 35, serie speciale;
ordinanza 8-19 giugno 2000, n. 212, in Grazz. Uff. 28 giugno 2000, n. 27, serie speciale;
ordinanza 819 giugno 2000, n. 213, in Gazz. Uff. 28 giugno 2000, n. 27, serie speciale;
una pronuncia di parziale incostituzionalità è contenuta nella sent. n. 49 del 6 febbraio 1991, con riferimento all'assetto dei rapporti tra lo Stato e le autonomie regionali e provinciali), va rilevato che il Legislatore - per soddisfare l'esigenza di tassatività - ha adoperato una tecnica di normazione sintetica (fondata sull'impiego di elementi precettivi che sono determinati nel loro contenuto da un'altra norma), collegandosi precipuamente alle disposizioni della stessa legge ( 107/90). Le variegate condotte contemplate nell'art. 17 infatti, pur nella forte eterogeneità del rispettivo disvalore, si connotano tutte per il loro diretto e radicale contrasto con i principi fondanti della complessiva scelta legislativa, la quale, ispirata all'esigenza di riordinare la materia secondo i principi tracciati dagli artt. 1 e 4 della L. 28 dicembre 1978 n. 833 (v. Relazione alla proposta di legge n. 757/10^, Ceci Bonifazi ed altri) - ha assoggettato tutte le attività trasfusionali ad un rigoroso controllo all'interno di strutture pubbliche specializzate, con rigida compartimentazione di competenze, minuziosa regolamentazione delle procedure e severa interdizione di ogni finalità di lucro. Sul punto va brevemente ricordato che sin dalla legge 592/1967 le attività in discorso erano qualificate come "parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale" e che tale scelta, formalmente ribadita nella citata legge 833/1978, è stata sistemata a prospettiva strategica con la legge in argomento ( 107/90), nella quale sono largamente compendiate le regole, contenute nelle raccomandazioni e nelle direttive adottate in ambito internazionale - segnatamente in sede di Consiglio d'Europa e di CEE - a partire dalla metà degli anni 1980 per fronteggiare le devastanti conseguenze delle politiche trasfusionali che avevano portato all'esplosione della c.d. "Chernobill francese" (lo scandalo del sangue infetto in Francia negli anni 1984-85: v. "libro bianco sulla trasfusione sanguigna in Europa", pubblicato a cura del Segretariato Generale del Consiglio d'Europa dall'Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato, 1993). Nel disegno della legge ( 107/90), la riorganizzazione e la razionalizzazione del sistema è realizzata attraverso l'istituzione di servizi territoriali di immunoematologia e trasfusione, con centri di coordinamento e compensazione a livello regionale e con la supervisione, a livello centrale, del Ministero della Sanità per mezzo dell'apposita Commissione nazionale per il servizio trasfusionale (art. 12). Il modello tende a perseguire il migliore controllo delle donazioni attraverso la sensibilizzazione della popolazione residente in ciascuna regione (art. 11 comma 3), la distribuzione più omogenea delle risorse sul territorio nazionale, con strumenti organizzativi di coordinamento infra - ed interregionale, con la corretta gestione della scorte e la tenuta dei registri di carico e scarico (d.P.R. 7 aprile 1994 par. 4 lett. B), nonché attraverso un severo controllo delle attività trasfusionali in tutti i distinti e contigui momenti della raccolta, della conservazione e della distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti.
Al conseguimento di quest'ultimo obiettivo programmatico la legge assegna un'articolata disciplina, con la predeterminazione di regole, la cui osservanza è garantita dalle comminatone dell'art. 17 cit. ed è rafforzata con le prescrizioni contenute in fonti sublegislative, secondo un criterio di integrazione normativa particolarmente necessario nei settori di legislazione speciale caratterizzati da complessità tecnica o più direttamente interessati dal progresso scientifico e, quindi, con più frequenti esigenze di adeguamento. In questa prospettiva si iscrivono i diversi decreti ministeriali (d.m. 27 dicembre 1990; dd. mm. 1^ settembre 1995 nn. 9684- 9685- 9686- 9687;
d.m. 17 luglio 1997 n. 308 e, da ultimi, il cit. d.m. 25 gennaio 2001 ed il d.m. 26 gennaio 2001), intervenuti nel tempo per dare migliore e più compiuta attuazione al comando legislativo, attraverso la definizione di specifici protocolli comportamentali, necessari a sottrarre incertezza ai margini delle attività consentite, nel rispetto del principio della riserva assoluta di legge in materia di sanzioni penali.
Le linee del sistema - per quel che interessa in particolare la fattispecie - sono, a ben guardare di semplice lettura. La destinazione del sangue alle emoteche rientra nel concetto di "distribuzione", definito dalla legge in maniera comprensiva di ogni attività che attenga alla assegnazione pretrasfusionale (e cioè con esclusione dell'atto terminale di somministrazione al paziente) ed è consentita - trattandosi di attività che costituisce parte integrante del Servizio sanitario nazionale (art. 1 comma 2 della legge) alle sole strutture specificamente abilitate (servizi e centri trasfusionali: art. 5), le quali debbono provvedervi previa verifica della compatibilità tra donatore e ricevente. Tale verifica deve essere eseguita secondo le rigide ed ineludibili prescrizioni dettate dall'art. 26 d.m. 27 dicembre 1990 (ora sostituito dall'art. 13 d.m. 25 gennaio 2001). Ne consegue che l'assegnazione deve essere "mirata"
sulle esigenze del singolo paziente (art. 5 comma 2 lett. e), richiamato dall'art. 6) e non può essere destinata ne' a soggetto diverso e tantomeno ad "incertam personam", venendo meno - in tal caso - tutte le garanzie cui il riscontro di compatibilità è finalizzato.
Per altro aspetto si deve considerare che attività di raccolta e di distribuzione sono strettamente connesse ed interdipendenti e debbono essere necessariamente coordinate. In questa ottica, gestione delle iniziative di raccolta e delle risorse della donazione, identificazione e, corretta conservazione di ogni sacca di sangue, tipizzazione AB0 Rh sul campione di sangue del ricevente, trasmesso con la richiesta trasfusionale, ai sensi dell'art. 27 d.m. 90 (ora art. 14 d.m. 2001), controllo di compatibilità secondo le procedure rafforzate stabilite dall'art. 26 cit. (ora art. 13 d.m. 25 gennaio 2001), tempestiva restituzione del sangue non utilizzato al centro di provenienza, sono momenti progressivi di un'attività a rigida riserva pubblica, governata interstizialmente da regole che non tollerano discostamenti.
La stessa procedura d'urgenza in particolare, evocata dal ricorrente a giustificazione della situazione di fatto accertata dai giudici del merito, non è affatto svincolata dal rispetto di rigidi protocolli terapeutici. Non lo è oggi, nel vigore delle disposizioni introdotte con l'art. 14 del d.m. 25 gennaio 2001, che pure assegna al responsabile della struttura trasfusionale il compito di predisporre adeguate procedure per i casi in cui il ritardo trasfusionale può esporre a pericolo la vita stessa del paziente. Non lo era ancor meno al momento del fatto - e cioè nel vigore delle regole contenute nell'art. 28 d.m. 27 dicembre 1990 - posto che al paziente di cui era sconosciuto il gruppo sanguigno dovevano essere distribuite emazie concentrate del gruppo 0 Rh negativo, mentre - in caso di richiesta "urgentissima" con campione di sangue del ricevente - qualora il Servizio trasfusionale fosse stato in grado di determinare il gruppo AB0 ed il tipo Rh, era consentito distribuire sangue dello stesso gruppo od emazie concentrate compatibili prima del completamento delle relative prove, previo controllo estemporaneo di corrispondenza tra ricevente ed unità di sangue. Procedura questa - come correttamente osservato dalla Corte territoriale - derogativa rispetto a quella ordinaria, ma pur sempre rispettosa delle rigide attribuzioni di competenze, che riservavano al Servizi ed ai Centri trasfusionali il compito di effettuare le analisi di compatibilità (art. 26 d.m. 1990).
In tal senso è chiarissima anche la specifica disciplina dettata dal d.m. 1^ settembre 1995 n. 9684 per la gestione del servizio di emoteca (art. 4) e dei servizi di urgenza e di emergenza (art. 5). Posto che "la struttura trasfusionale territorialmente competente è responsabile del rifornimento dell'emoteca in relazione alla domanda trasfusionale ed alla urgenza" (art. 4 comma 5), è alla prima (struttura trasfusionale) che appartiene il compito di garantire "i servizi di urgenza e di emergenza trasfusionale 24 ore su 24", mentre agli ospedali ed agli altri presidi sanitari appartiene esclusivamente il compito di assicurare "il collegamento funzionale delle proprie emoteche con la struttura trasfusionale territorialmente competente) e di organizzare "il trasporto del sangue e dei campioni biologici mediante mezzi idonei" (art. 5 comma 1). Ed è ancora responsabilità esclusiva della struttura trasfusionale "garantire di norma nella frigoemoteca una scorta di emazie di gruppo 0 Rh negativo da destinare all'urgenza, adeguata ai livelli di attività delle case di cura o dell'ospedale, secondo le indicazioni del responsabile" (art. 5 comma 3).
Alla stregua di quanto precede, appare evidente che la procedura autorizzata dal TA di assegnare a scorta dell'emoteca di Trebisacce sacche di sangue intero anche di gruppo diverso dallo 0 Rh negativo, prive del nome del ricevente, per l'eventualità di un loro utilizzo in emergenza a beneficio di un paziente "ipoteticamente compatibile", ha finito per eludere numerose prescrizioni normative e - sostantivamente - il fondamentale obbligo di "fare buon uso del sangue", imposto dall'art. 5 comma 2 lett. f) della legge. Detta procedura infatti - a tacer d'altro - trasferiva dalla competente struttura trasfusionale al presidio ospedaliero (entità non abilitata perché non istituita all'interno dei servizi di cui all'art. 5 della legge o dei centri di cui al 1^ comma dell'art. 6) i controlli di compatibilità, che debbono essere sempre effettuati prima della distribuzione (o almeno avviati in caso di urgenza) ed il controllo estemporaneo di corrispondenza tra ricevente ed unità di sangue;
impediva gli accertamenti prescritti dall'art. 26 d.m. 27 dicembre 1990 e, segnatamente, le prove crociate di compatibilità
tra i globuli rossi del donatore ed il siero del ricevente, necessarie a garantire adeguati livelli di sicurezza trasfusionale;
eludeva i protocolli prescritti per le richieste urgenti di sangue e - tra questi - gli adempimenti imposti circa l'identificazione dell'unità di sangue (art. 28 comma 5) e l'assegnazione mirata (art. 29), nonché gli obblighi fissati per la ridistribuzione del sangue non utilizzato (art. 31) o per il suo corretto smaltimento. Si tratta di una nutrita serie di trasgressioni tutte oggettivamente idonee a debilitare il sistema di garanzie allestito non soltanto dalle specifiche prescrizioni integratrici contenute nelle fonti normative secondarie, ma soprattutto dai principi generali fissati dalla legge a tutela della "sicurezza trasfusionale". Trasgressioni che non possono essere riscattate sul piano della liceità penale dalla considerazione che l'imputato agì per fronteggiare virtuali situazioni d'urgenza, dal momento che anche tali situazioni trovano nel sistema normativo adeguata previsione e ineludibile disciplina. Le ragioni di doglianza avanzate con il secondo motivo non hanno rilievo sull'epilogo decisorio.
La Corte territoriale, invero, non ha misinterpretato i contenuti dell'atto d'appello, ma ha tratto a coerente conseguenza le tesi che vi erano svolte. Affermata la liceità della giacenza presso la frigoemoteca di sacche di sangue non specificamente richieste per un paziente già identificato, era inevitabile dedurne che le prove di compatibilità sarebbero state eseguite direttamente dal presidio ospedaliero. E ciò a meno di ipotizzare addirittura - contro ogni elementare regola di buonsenso - l'eventualità della loro pretermissione.
Le censure riservate alle valutazioni dei giudici di merito sulla "migliore affidabilità" delle emazie concentrate rispetto al sangue intero colgono un "obiter" motivazionale del tutto ininfluente nell'economia della decisione.
L'esistenza nel Paese della diffusa abitudine a seguire le stesse pratiche trasfusionali adottate nel centro di Rossano - ove provata - renderebbe più grave l'allarme sociale per la dimensione del fenomeno, ma non potrebbe in alcun modo sterilizzarne l'illiceità. Per quanto precede il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2002