Sentenza 3 aprile 2002
Massime • 1
In tema di falsità in valori di bollo, la legge sul bollo integra un elemento della norma incriminatrice solo per quanto riguarda la individuazione dei valori suddetti e non anche i casi in cui ne è richiesto l'uso; ne consegue che la modifica o la abrogazione di norme che disciplinano tali casi, non incidendo sulla struttura essenziale del reato ma comportando soltanto una variazione del contenuto del precetto, non configurano successione di leggi penali nel tempo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 cod.pen. (Fattispecie relativa all'uso di bollo contraffatto di tassa di concessione governativa per la patente, la cui apposizione sul documento di guida non è più richiesta dalla legge).
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Leggi di più… - 2. Usura, tassi, banca, ignoranza, reatoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 luglio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2002, n. 18068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18068 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI GIORGIO Presidente del 03/04/2002
1. Dott. NICASTRO FRANCESCO Consigliere SENTENZA
2. Dott. COLONNESE ANDREA Consigliere N. 482
3. Dott. CICCHETTI NUNZIO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLAIANNI NICOLA Consigliere N. 025081/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAnei confronti di:
1) RS CO N. IL 02/05/1967
avverso SENTENZA del09/01/2001 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLAIANNI NICOLA
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Abbate che ha concluso per annullamento con rinvio.
Con la sentenza sopra menzionata VE IC veniva assolto dal reato di cui all'art 464 c.p. per aver fatto uso di un valore di bollo - tassa di concessione governativa per patente di guida relativa all'anno 1996 - contraffatto perché il fatto non costituisce reato, non essendo più richiesto che sulla patente di guida vengano applicate le marche annuali richieste all'epoca del fatto: secondo il Tribunale, tale legge extrapenale integra il precetto penale in contestazione, sì da rendere applicabile la disciplina in materia di successione delle leggi penali nel tempo. Ricorre il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Reggio Calabria, denunciando l'erronea applicazione di tale disciplina in relazione all'art. 464 c.p., che sanziona non l'omesso adempimento dell'obbligo del bollo, sì che possa rilevare il venir meno di questo, ma l'uso della marca di Stato contraffatta.
Il ricorso è fondato. Invero, la legge sul bollo integra un elemento della norma incriminatrice quanto all'individuazione solo dei valori di bollo, non pure dei casi in cui ne è richiesto l'uso, sicché la modificazione o l'abrogazione della disciplina di tali casi non configura una successione di leggi penali ai sensi dell'art. 2 c.p. Questo istituto, invero, riguarda la successione nel tempo delle norme incriminatrici, ovvero di quelle norme che definiscono la struttura essenziale e circostanziata del reato e, quindi, non vi rientrano le vicende successorie di norme extra-penali che non integrano la fattispecie incriminatrice. Ne consegue che la successione di norme extra-penali determina esclusivamente una variazione del contenuto del precetto con decorrenza dall'entrata in vigore della legge successiva o dall'emanazione del successivo provvedimento amministrativo di attuazione e che, in tale ipotesi, non viene meno il disvalore penale del fatto anteriormente commesso (conf. Cass. 19.2.1999, n. 5457, ced 213465; 4720/1998, ced 210701). A tale principio si atterrà il giudice di rinvio nel nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2002