Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2002, n. 18068
CASS
Sentenza 3 aprile 2002

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Massime1

In tema di falsità in valori di bollo, la legge sul bollo integra un elemento della norma incriminatrice solo per quanto riguarda la individuazione dei valori suddetti e non anche i casi in cui ne è richiesto l'uso; ne consegue che la modifica o la abrogazione di norme che disciplinano tali casi, non incidendo sulla struttura essenziale del reato ma comportando soltanto una variazione del contenuto del precetto, non configurano successione di leggi penali nel tempo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 cod.pen. (Fattispecie relativa all'uso di bollo contraffatto di tassa di concessione governativa per la patente, la cui apposizione sul documento di guida non è più richiesta dalla legge).

Commentari2

  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

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  • 2Usura, tassi, banca, ignoranza, reatoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 luglio 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2002, n. 18068
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18068
Data del deposito : 3 aprile 2002

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