Articolo 2 della Legge 23 maggio 1977, n. 265
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 giugno 1977
Art. 2.
Il primo comma dell'articolo 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 , e' sostituito dal seguente:
"La tassa di concessione puo' essere pagata o in un'unica soluzione, o in rate quinquennali".
Entrata in vigore il 22 giugno 1977