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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 16/12/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MACERATA Sezione civile composto dai magistrati: dott. LO AD Presidente dott.ssa DR AN Giudice rel. ed est. dott.ssa Silvia Grasselli Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 460/2025 R.G., avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa da (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. ROMAGNOLI PAOLA;
ricorrente CONTRO (c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. SISTI RITA;
resistente con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege - Conclusioni: le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui all'accordo allegato alle note sostitutive dell'udienza del 16.12.2025. Fatto e Diritto Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 08/12/1980, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di CORRIDONIA, atto n. 131, parte 2ª, Serie A. Instaurato il procedimento di divorzio con modalità contenziosa, nelle more le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di tal che, disposto il mutamento del rito da giudiziale a congiunto, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. Sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio. Infatti, la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto emesso da questo Tribunale in data 5.5.2011 e dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nella procedura di separazione all'8.3.2025, data di presentazione del presente ricorso, è trascorso il termine semestrale richiesto dalla legge nel caso di intervenuta separazione consensuale (a seguito della modifica dell'art. 3 L. 898/70 apportata dalla L. 55/15) per la proposizione della domanda di divorzio. Va preso atto della comune volontà delle parti di addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, espressa nel ricorso e ribadita personalmente dinanzi al giudice relatore;
entrambe le parti hanno del resto rico- nosciuto l'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione personale. Sussistono, pertanto, i presupposti per la pronuncia di divorzio. Le condizioni concordate tra le parti non sono contrarie a norma imperativa di legge e possono quindi essere recepite dal Tribunale, essendo le statuizioni relative ai figli maggiorenni soggette al principio della domanda ed attenendo le altre condizioni ai rapporti economici tra le parti. Le spese del procedimento vanno dichiarate integralmente compensate, stante l'esito concordato del giudizio. visto l'art. 4 comma 16 L. 898/1970;
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così decide: 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Pt_1 e in conformità alle condizioni da loro
[...] Controparte_1 concordate di cui all'accordo allegato alle note sostitutive dell'udienza del 16.12.2025; 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Macerata, 16 dicembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
DR AN LO AD Pag. 3 a 3