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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. ER NI Presidente rel. dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3632 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 20/11/1948 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 14/03/1956 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo via Oreto n. 29, presso lo studio dell'avv.
OM IO, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 23/07/2025
All'udienza del 4 novembre 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano: “ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, restando dispensati dal dovere di convivenza;
Essi, pertanto, potranno liberamente fissare la loro residenza, ovunque vorranno con l'obbligo per entrambi di comunicarsi preventivamente gli eventuali cambiamenti di residenza o domicilio, specificando il nuovo indirizzo ed il recapito telefonico.
La sig.ra manterrà la propria residenza nella casa coniugale sita in Parte_2
Palermo, nella via Serradifalco n. 119. Il sig. ha già spostato la propria Parte_1 residenza da tempo in Trieste, via delle Sette Fontane n. 49/2;
2) I figli maggiorenni ed autosufficienti non vivono più nella casa coniugale oramai da molti anni, tranne la più piccola , come suddetto anch'ella economicamente autosufficiente. Per_1
3) Entrambi i coniugi danno il loro reciproco consenso alle autorità competenti per il rilascio dei rispettivi passaporti;
4) Le parti rinunziano reciprocamente ad ogni e qualsiasi assegno di mantenimento e/o contributo al mantenimento in proprio favore, in quanto, attualmente entrambi occupati ed autosufficienti economicamente;
5) Gli oggetti personali rimarranno nel possesso di ciascun coniuge, mentre per gli altri rapporti patrimoniali e per quanto non previsto nel presente ricorso si conformeranno alle norme vigenti in materia, dichiarando, sin d'ora, di avere già regolato i rapporti di tipo patrimoniale non avendo null'altro a pretendere l'uno verso l'altra e viceversa”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 23/07/2025 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 20/12/1980 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n.
7- parte II – serie A - Anno 1980);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente del Tribunale
ER NI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. ER NI Presidente rel. dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3632 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata\o a Palermo (PA), in data 20/11/1948 Parte_1
E
, nato\a a Palermo (PA), in data 14/03/1956 Parte_2
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo via Oreto n. 29, presso lo studio dell'avv.
OM IO, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 23/07/2025
All'udienza del 4 novembre 2025 dopo che i coniugi hanno dichiarato che tra loro non è possibile una riconciliazione, il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano: “ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, restando dispensati dal dovere di convivenza;
Essi, pertanto, potranno liberamente fissare la loro residenza, ovunque vorranno con l'obbligo per entrambi di comunicarsi preventivamente gli eventuali cambiamenti di residenza o domicilio, specificando il nuovo indirizzo ed il recapito telefonico.
La sig.ra manterrà la propria residenza nella casa coniugale sita in Parte_2
Palermo, nella via Serradifalco n. 119. Il sig. ha già spostato la propria Parte_1 residenza da tempo in Trieste, via delle Sette Fontane n. 49/2;
2) I figli maggiorenni ed autosufficienti non vivono più nella casa coniugale oramai da molti anni, tranne la più piccola , come suddetto anch'ella economicamente autosufficiente. Per_1
3) Entrambi i coniugi danno il loro reciproco consenso alle autorità competenti per il rilascio dei rispettivi passaporti;
4) Le parti rinunziano reciprocamente ad ogni e qualsiasi assegno di mantenimento e/o contributo al mantenimento in proprio favore, in quanto, attualmente entrambi occupati ed autosufficienti economicamente;
5) Gli oggetti personali rimarranno nel possesso di ciascun coniuge, mentre per gli altri rapporti patrimoniali e per quanto non previsto nel presente ricorso si conformeranno alle norme vigenti in materia, dichiarando, sin d'ora, di avere già regolato i rapporti di tipo patrimoniale non avendo null'altro a pretendere l'uno verso l'altra e viceversa”.
P.Q.M.
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 23/07/2025 , riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369 ( matrimonio celebrato il 20/12/1980 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n.
7- parte II – serie A - Anno 1980);
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente del Tribunale
ER NI