Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2003, n. 16060
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Sentenza 25 ottobre 2003

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La notificazione del verbale ispettivo dell'ente previdenziale, recante l'indicazione della somma dovuta e il titolo dell'obbligazione (nel caso di specie, in materia di contributi previdenziali evasi) vale a costituire in mora il debitore e, come tale, è idonea (a norma dell'art. 2943, ultimo comma cod. civ.) ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute.

Il cosiddetto premio fedeltà, erogato dal datore di lavoro ai propri dipendenti dotati di elevata anzianità di servizio in azienda all'atto della cessazione del rapporto di lavoro - che è un emolumento in denaro corrisposto in dipendenza del rapporto di lavoro e non una liberalità concessa una tantum e non collegata al rendimento del lavoratore o all'andamento aziendale - deve essere incluso nella retribuzione imponibile a fini contributivi, in quanto la suddetta nozione, dettata dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (applicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta in giudizio) è più ampia rispetto alla nozione civilistica di retribuzione, comprendendo non solo il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma anche tutto ciò che il lavoratore riceva o abbia diritto di ricevere dal datore di lavoro, in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo le voci espressamente escluse dallo stesso articolo 12.

In tema di contributi previdenziali, l'obbligo relativo alle somme aggiuntive (cosiddette sanzioni civili), che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi, costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale (con valore di presunzione assoluta) del danno cagionato all'ente previdenziale, e, pertanto, non è consentita alcuna indagine sull'elemento soggettivo del debitore della contribuzione, al fine dell'esclusione o della riduzione della sanzione civile.

Il "premio di fedeltà", erogato dal datore di lavoro ai propri dipendenti dotati di elevata anzianità di servizio in azienda all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, non può essere assimilato alla indennità di anzianità - esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge n. 153 del 1969, - non costituendo una retribuzione differita e proporzionale da erogarsi in favore di tutti i lavoratori, ed essendo condizionato al concorso di altre circostanze, ovvero ad una anzianità minima maturata in azienda.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2003, n. 16060
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16060
    Data del deposito : 25 ottobre 2003

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