Sentenza 25 ottobre 2003
Massime • 4
La notificazione del verbale ispettivo dell'ente previdenziale, recante l'indicazione della somma dovuta e il titolo dell'obbligazione (nel caso di specie, in materia di contributi previdenziali evasi) vale a costituire in mora il debitore e, come tale, è idonea (a norma dell'art. 2943, ultimo comma cod. civ.) ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute.
Il cosiddetto premio fedeltà, erogato dal datore di lavoro ai propri dipendenti dotati di elevata anzianità di servizio in azienda all'atto della cessazione del rapporto di lavoro - che è un emolumento in denaro corrisposto in dipendenza del rapporto di lavoro e non una liberalità concessa una tantum e non collegata al rendimento del lavoratore o all'andamento aziendale - deve essere incluso nella retribuzione imponibile a fini contributivi, in quanto la suddetta nozione, dettata dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (applicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta in giudizio) è più ampia rispetto alla nozione civilistica di retribuzione, comprendendo non solo il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma anche tutto ciò che il lavoratore riceva o abbia diritto di ricevere dal datore di lavoro, in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo le voci espressamente escluse dallo stesso articolo 12.
In tema di contributi previdenziali, l'obbligo relativo alle somme aggiuntive (cosiddette sanzioni civili), che il datore di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi, costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo nell'adempimento, in funzione di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale (con valore di presunzione assoluta) del danno cagionato all'ente previdenziale, e, pertanto, non è consentita alcuna indagine sull'elemento soggettivo del debitore della contribuzione, al fine dell'esclusione o della riduzione della sanzione civile.
Il "premio di fedeltà", erogato dal datore di lavoro ai propri dipendenti dotati di elevata anzianità di servizio in azienda all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, non può essere assimilato alla indennità di anzianità - esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali ai sensi dell'art. 12, secondo comma, della legge n. 153 del 1969, - non costituendo una retribuzione differita e proporzionale da erogarsi in favore di tutti i lavoratori, ed essendo condizionato al concorso di altre circostanze, ovvero ad una anzianità minima maturata in azienda.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2003, n. 16060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16060 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' M 1606 0 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - Dott. Stefano CICIRETTI R.G.N. 22732/00 Consigliere Dott. Paolino DELL'ANNO 22733/00 32730 - Consigliere - Cron. Dott. Ettore MERCURIO Rel. Consigliere Rep. Dott. Michele DE LUCA - Consigliere Ud. 26/03/03 Dott. Natale CAPITANIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 2 NE LL CLIMATIZZAZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso 10 studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVATORE TRIFIRO', GIACINTO FAVALLI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA 2003 SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro 1792 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA -1- FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- controricorrente nonchè nei confronti NE LL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, rappresentato e difeso dagli avvocati GIACINTO FAVALLI SALVATORE TRIFIRO', RENATO SCOGNAMIGLIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e sul 2° ricorso n° 22733/00 proposto da: NE LL S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che 10 rappresenta e difende unitamente agli avvocati SALVATORE TRIFIRO' GIACINTO FAVALLI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA I.N.P.S. SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA -2- FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè mer couf routiconfronti NE LL CLIMATIZZAZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, presso 10 studio lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati che SALVATORE TRIFIRO' GIACINTO FAVALLI, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza n. 4533/00 del Tribunale di MILANO, depositata il 08/04/00;819/99di R.g.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/03/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO;
udito l'Avvocato SGROI per delega CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata il Tribunale di Milano - in riforma delle sentenze del Pretore della stessa sede in data 16 marzo 1999 e 18 maggio 1999 – rigettava le opposizioni della S.p.A. Magneti Marelli climatizzazione e della Magneti Marelli S.p.A. a decreti ingiuntivi di pagamento, in favore dell'INPS, di quanto dovuto a titolo di contributi previdenziali evasi (e - relative somme aggiuntive) sul c.d. premio di fedeltà corrisposto a propri dipendenti (nel periodo dal dicembre 1979 al luglio 1990) - essenzialmente sulla base dei rilievi seguenti: "la notificazione dei verbali ispettivi, (....), comprendenti le somme in questione e il loro titolo, costituisce atto interruttivo della prescrizione (decennale), valendo a costituire in mora il debitore ex art. 2943, ult. comma, codice civile" e, peraltro, "sul punto deve ricordarsi che, dall'11 gennaio 1983 al 12 settembre 1996, opera la sospensione della decorrenza per effetto dei provvedimenti legislativi indicati dalla difesa dell'Istituto"; - il c.d. premio di fedeltà risulta, bensì, corrisposto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro come il trattamento di fine rapporto – - ma, a differenza di questo, viene erogato soltanto in favore di chi abbia maturato un'anzianità di servizio aziendale minima (vent'anni), con aumenti in misure variabili per anzianità ulteriore (due classi comprese tra i venti ed i trentacinque anni), per compensare "la permanenza in azienda, la fedeltà appunto"; il premio di fedeltà, peraltro, non costituisce atto di liberalità in quanto ne é obbligatoria l'erogazione - quantomeno per prassi aziendale, tanto che si é avvertita l'esigenza di pattuire diversamente per gli assunti dopo il 1965 1 - e, comunque, non ha carattere eccezionale e non ricorrente, essendo corrisposta a tutti i lavoratori in possesso dei requisiti prescritti;
pertanto l'emolumento in questione non rientra in nessuna delle voci prospettate (trattamento di fine rapporto, appunto, ed elargizione a titolo di liberalità), che sono esplicitamente escluse dalla retribuzione imponibile onnicomprensiva (di cui all'art. 12 della legge n. 153 del 1969); all'omissione" -e "somme aggiuntive seguono automaticamente contributiva tanto che, nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, non é stata sollevata questione sul punto - e "vanno contenute nel tetto massimo del 200 per cento" ed integrate dagli interessi nella misura legale. Avverso la sentenza d'appello, le società soccombenti propongono separati ricorsi per cassazione, affidati a sei motivi di contenuto identico ed illustrati da memorie. L'Istituto intimato resiste con separati controricorsi, parimenti di identico contenuto. Motivi della decisione.
1.Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti separatamente contro la stessa sentenza (art.335 c.p.c.). -2.1.Con il primo motivo di entrambi i ricorsi denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2943 c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la S.p.A. Magneti Marelli climatizzazione e la Magneti Marelli S.p.a.censurano la sentenza impugnata 2 per avere ritenuto la notificazione dei verbali ispettivi atto interruttivo idoneo della prescrizione dei crediti fatti valere da controparte. Il motivo non é fondato.
2.2.Invero la notificazione del verbale ispettivo, recante l'indicazione dell'ammontare della somma dovuta e il titolo dell'obbligazione, vale a costituire in mora il debitore - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 7650/96 della sezione lavoro e n. 5673/2002 della sezione tributaria) e, come tale, è idonea (a norma - dell'art. 2943, ultimo comma, c.c.) ad interrompere il decorso del termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute. Alla luce del principio di diritto enunciato, la sentenza impugnata non merita le censure, che le vengono mosse con il motivo in esame.
2.2. Infatti la sentenza impugnata ha accertato la notificazione di verbali ispettivi, "comprendenti le somme in questione e il loro titolo". Né tale accertamento di fatto risulta investito da specifiche censure sotto l'unico profilo - deducibile in sede di legittimità del vizio di motivazione - (art. 360, n. 5, c.p.c.). Tanto basta per rigettare il primo motivo dei ricorsi, perché infondato. Parimenti infondati, tuttavia, sono gli altri motivi.
3.1.Con il secondo motivo degli stessi ricorsi - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 12 legge 30 aprile 1969, n.153, 2120 c.c., nel testo originario), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) — entrambe le società ricorrenti censurano la sentenza impugnata - per avere negato la natura di trattamento di fine rapporto al dedotto premio 3 di fedeltà, sebbene questo sia erogato all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e sia commisurato alla durata del rapporto ed alla stessa retribuzione assunta a base dell'indennità di anzianità e, peraltro, é subordinato ad una anzianità minima aziendale, così come l'indennità di anzianità era parimenti subordinata ad alcune condizioni, essendo esclusa in caso di licenziamento per colpa, dimissioni volontarie ed in relazione al contratto di lavoro a tempo determinato. -Con il terzo motivo denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 12 legge 30 aprile 1969, n.153, 2120 c.c., nel testo originario e nel testo novellato, 1362 ss. c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) – entrambe le società ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere negato la natura di trattamento di fine rapporto al dedotto premio di fedeltà, omettendo di considerare la qualificazione quale "erogazione assimilabile all'indennità di anzianità", - appunto che ne era stato dato dalle stesse parti in causa (come risulta - dalla circolare INPS n. 451 del 3 marzo 1978, alla quale si erano uniformate le attuali ricorrenti). -Con il quarto e quinto motivo degli stessi ricorsi – denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 12, n.6, legge 30 aprile 1969, n.153, 1340, 1374, 2078 c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) — entrambe le società ricorrenti censurano la sentenza impugnata - per avere negato che il dedotto premio di fedeltà possa considerarsi "gratificazione concessa una tantum a titolo di liberalità", sebbene inducessero ad opposta conclusione le circostanze e le considerazioni seguenti: la corresponsione del premio é da imputare, esclusivamente, alla decisione unilaterale di ciascuna società di esprimere ai dipendenti, che 4 avessero maturato una determinata anzianità di servizio, "il pensiero di gratitudine dell'azienda (.....) gratitudine che si concreta in un tangibile premio"; ha carattere "eccezionale e non ricorrente" il raggiungimento dell'anzianità di servizio (venti anni), che é richiesta per ottenere l'erogazioine del premio. Anche i motivi dei ricorsi, ora in esame, sono infondati.
3.2.Invero la nozione di retribuzione imponibile a fini contributivi - prevista dalla disposizione (art.12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, che ha sostituito gli articoli 27 e 28 del DPR 30 maggio 1955, n. 197, e l'articolo 29 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124), applicabile ratione temporis alla dedottal fattispecie (essendo stata a sua volta sostituita, dall'art. 6 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, solo a far tempo dal 1988) – é più - ampia rispetto alla nozione civilistica (art.2099 e seguenti c.c.), di generale applicazione, della retribuzione secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 15813/2002, 4262/2001, i 7552/99, 576/1990, n. 828, 5004/1989, 61/87) - in quanto non comprende soltanto il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore "riceve" (così, testualmente, l'articolo 12 della legge n. 153/69, cit.) – oppure "ha diritto di ricevere" (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 677, 5547/93, 1898/97, 3630, 5002, 11148, 12122/99, 7951/2000) - dal datore di lavoro, "in dipendenza del rapporto di lavoro". Dalla retribuzione imponibile - quale risulta dalla prospettata nozione causale (che ha sostituito la nozione corrispettiva, di cui alle disposizioni precedenti in materia) - sono escluse, tuttavia, soltanto le voci elencate espressamente, quanto tassativamente (dallo stesso art. 12, 2° comma, 5 della legge n. 153/69, cit.), la cui esclusione esplicita, peraltro, implicitamente suppone - almeno in alcuni casi (quale quello del "rimborso spese", di cui al n.2 del citato elenco, che all'evidenza non ha natura corrispettiva) - e, perciò, conferma quell'ampia nozione. La natura giuridica, poi, di ciascuna delle erogazioni del datore di lavoro - al fine della loro inclusione o meno nella retribuzione imponibile a fini contributivi - va accertata, in base alla funzione obiettiva ed alla disciplina concreta rispettiva, a prescindere dall'eventuale autoqualificazione delle parti (quali le stesse circolari dell'ente previdenziale), trattandosi di materia - previdenziale, appunto che é sottratta alla loro disponibilità, essendo 1 riservata alla legge (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 2991/85, con riferimento ad emolumento dalle parti qualificato "acconto di indennità di anzianità"). Applicando gli enunciati principi di diritto alla dedotta fattispecie, ritiene la Corte che il c.d. premio di fedeltà - erogato dalle attuali società ricorrenti (o da loro danti causa) ai propri dipendenti, con anzianità di sevizio in azienda pari o superiore a vent'anni, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro - sia stato dal Tribunale incluso correttamente - per quanto si dirà - nella retribuzione imponibile a fini contributivi.
3.3.Infatti il premio di fedeltà, del quale si discute, risulta - sul piano soggettivo proveniente dal datore di lavoro e ricevuto dai lavoratori, - nonché - sotto il profilo causale - corrisposto "in dipendenza del rapporto di lavoro", non risultandone neanche prospettata la dipendenza da un rapporto diverso tra le medesime parti. Peraltro lo stesso premio di fedeltà non é riconducibile ad alcuna delle voci che - sebbene rientrino nell'ampia nozione di retribuzione imponibile a 6 fini contributivi - ne risultano, tuttavia, espressamente, quanto tassativamente, escluse. In particolare, non é riconducibile - siccome il Tribunale ha ritenuto, correttamente per quanto si dirà, nelle statuizioni investite dai motivi, ora in esame, dei ricorsi – né alla "indennità di anzianità", né alle "gratificazioni o - elargizioni concesse una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale", che risultano elencate, appunto, tra le voci escluse (al numero 3 e, rispettivamente, al n. 6 dell'elenco, di cui al secondo comma dello stesso art. 12 della legge n. 153 del 1969, cit.).
3.4.Invero la maturazione del diritto e l'erogazione all'atto della - cessazione del rapporto di lavoro - nonché la struttura proporzionale alla durata del rapporto, con riferimento all'ultima retribuzione ed alla categoria di appartenenza, sono, bensì, condizioni necessarie - ma non sufficienti per integrare l'indennità di anzianità (di cui all'articolo 2120 ss. c.c., nel testo originario), esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali (ai sensi dell'art. 12, 2° comma, n.3, della legge n. 153 del 1969, cit), dovendo con esse concorrere la funzione di retribuzione differita secondo la - giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 6513/82, 6053, 5759/84, 451/85, 5927/86, 2968/94) - con la conseguenza che la corresponsione al momento della cessazione del rapporto e la struttura proporzionale non consentono, da sole, di qualificare - come indennità di anzianità emolumenti che, a differenza di questa indennità, non siano - erogati in ogni caso di risoluzione del rapporto quale retribuzione differita e - proporzionale, appunto, in favore di tutti i lavoratori - ma siano condizionati, altresì, al concorso di altre circostanze (quali un'anzianità minima maturata in azienda, come nella specie, il raggiungimento dell'età pensionabile ed altre analoghe) e, di conseguenza, ne risultino finalizzati alla funzione di premio di fedeltà oppure ad altre funzioni premiali o, comunque, parimenti diverse da quella di retribuzione differita. Per integrare, poi, le "gratificazioni o elargizioni concesse una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale" parimenti escluse dalla retribuzione imponibile ai fini contributivi (ai sensi dell'art. 12, 2° comma, n.6, della legge n. 153 del 1969, cit.) devono concorrere secondo la giurisprudenza di questa Corte - (vedine, per tutte, le sentenze n.5224/2001, 9499/2000, 1426/99, 9828/97) - le condizioni seguenti: a) non sussista alcun obbligo rispetto ad esse a carico del datore di lavoro;
b) le elargizioni siano concesse per eventi eccezionali e non ricorrenti;
c) non vi sia alcun collegamento, neppure indiretto, tra le elargizioni stesse e il rendimento dei lavoratori e l'andamento aziendale. Peraltro l'accertamento circa la concreta sussistenza, nell'emolumento dedotto in giudizio, delle condizioni legittimanti l'esclusione dalla - retribuzione imponibile a fini contributivi costituisce accertamento ed - apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, come tale, censurabile in sede di legittimità soltanto per vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.). Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata non merita le censure che le vengono mosse con i motivi dei ricorsi, ora in esame.
3.5. Invero la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art.360, n.5, c.p.c.), non 8 conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni – svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.13045/97 delle sezioni unite e n. 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) dall'esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale - risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti. In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) – non equivale alla revisione - del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e 9 risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità.
3.6.Ora, come é stato ricordato in narrativa, la sentenza impugnata ha accertato, in fatto, le seguenti circostanze: il c.d. premio di fedeltà risulta, bensì, corrisposto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro - come il trattamento di fine rapporto - ma, a differenza di questo, viene erogato soltanto in favore di chi abbia maturato un'anzianità di servizio aziendale minima (vent'anni), con aumenti in misure variabili per anzianità ulteriore (due classi comprese tra i venti ed i trentacinque anni), per compensare "la permanenza in azienda, la fedeltà appunto"; - il premio di fedeltà, peraltro, non costituisce atto di liberalità in quanto ne é obbligatoria l'erogazione - quantomeno per prassi aziendale, tanto che ! si é avvertita l'esigenza di pattuire diversamente per gli assunti dopo il 1965 e, comunque, non ha carattere eccezionale e non ricorrente, essendo corrisposta a tutti i lavoratori in possesso dei requisiti prescritti. - con iAll'esito dell'accertamento di fatto prospettato, risulta coerente principi di diritto enunciati la conclusione dello stesso Tribunale che il M premio di fedeltà, del quale si discute, non rientra in nessuna delle voci prospettate (trattamento di fine rapporto, appunto, ed elargizione a titolo di liberalità), che sono esplicitamente escluse dalla retribuzione imponibile a fini contributivi (di cui all'art. 12 della legge n. 153 del 1969, cit.). Né la motivazione, che sorregge lo stesso accertamento, é inficiata da vizio di motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.). Anzi un vizio siffatto non pare neanche specificamente denunciato dai : ricorrenti. 10 Lungi dal denunciare specifiche lacune o logiche contraddizioni - nella motivazione della sentenza impugnata - i ricorrenti, infatti, prospettano - inammissibilmente - una ricostruzione diversa dei medesimi fatti. Tanto basta per rigettare i motivi dei ricorsi, ora in esame, perché infondati. Parimenti infondato, tuttavia, é il sesto motivo. -4.1.Con il sesto motivo degli stessi ricorsi denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 111 legge 4 ottobre 1935, n. 1827, successive modifiche ed integrazioni, 4 legge 29 febbraio 1988, n.48, 1175 e 1189 c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - entrambe le società ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto che le somme aggiuntive - in relazione alle quali infondatamente, quanto contraddittoriamente, si nega la contestazione delle attuali ricorrenti fin dalle rispettive opposizioni a decreto ingiuntivo - sono dovute "nel tetto massimo del 200%" quale conseguenza automatica delle omissioni - contributive sebbene l'automatismo non operi quando l'omissione sia - con la ricordata circolare imputabile allo stesso Istituto previdenziale, che- (n. 451 del 3 marzo 1978) – aveva indotto il convincimento che non fossero dovuti i contributi ora pretesi. Anche questo motivo - come é stato anticipato - non é fondato.
4.2. In tema di contributi previdenziali, infatti, l'obbligo relativo alle somme aggiuntive (cosiddette sanzioni civili) - che il datore di lavoro è tenuto a versare, in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi - costituisce conseguenza automatica dell'inadempimento о del ritardouna - in funzione di rafforzamento dell'obbligazione nell'adempimento 11 contributiva e di predeterminazione legale, con presunzione assoluta (iuris et de iure), del danno cagionato all'ente previdenziale - e, pertanto, non è consentita - secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 8644, 8324, 8323/2000, 5088, 2689, 679/95, 10964, 3239/92) alcuna indagine sull'elemento soggettivo del debitore della - contribuzione, al fine dell'esclusione o della riduzione della sanzione civile. Tuttavia le somme aggiuntive non sono dovute quando l'omesso o ritardato versamento dei contributi sia stato causato dalla incontroversa rappresentazione erronea, da parte dell'ente previdenziale, dell'inesistenza della specifica obbligazione contributiva in concreto non adempiuta siccome questa Corte ha già avuto occasione di affermare (vedine la sentenza n. 679/95) - in quanto, in tale ipotesi, manca - prima che l'elemento soggettivo del debitore il nesso causale tra il suo mp inadempimento ed il danno dell'ente, essendo il danno imputabile a fatto dello stesso ente (quale, nella fattispecie considerata dal citato precedente della Corte, l'erroneo inquadramento originario del datore di lavoro, a fini contributivi, che era stato disposto dall'ente, appunto, e aveva dato luogo all'omissione contributiva). Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata non merita neanche le censure che le vengono mosse con il motivo dei ricorsi, ora in esame.
4.3.Infatti le somme aggiuntive (o sanzioni civili) - applicate, nella specie, alle società ricorrenti sono conseguenza automatica delle dedotte - omissioni contributive delle medesime società. Né tali omissioni possono ritenersi causate dall'invocata circolare dell'INPS, che per il suo carattere generale ed astratto - all'evidenza non- 12 riguarda le specifiche obbligazioni contributive inter partes, delle quali si deduce l'inadempimento. In altri termini, l'INPS non ha mai comunicato alle controparti che il premio di fedeltà, del quale si discute, rientra fra le voci escluse dalla retribuzione imponibile a fini contributivi, ma ha reso pubblica - in termini generali ed astratti, appunto, con l'invocata circolare la propria interpretazione della. disciplina legislativa nella stessa materia. Peraltro lo ius superveniens (art. 116, comma 12, della legge 388 del 23 dicembre 2000) - dai ricorrenti invocato in memoria - prevede la abolizione delle "sanzioni amministrative" - e non già delle sanzioni civili, che qui "relative a violazioni in materia di previdenza ed assistenza interessano - obbligatoria, consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi". Tanto basta per escluderne l'applicabilità alla dedotta fattispecie. Anche il sesto motivo dei ricorsi va, quindi, rigettato perché infondato.
5.Pertanto, previa riunione, entrambi i ricorsi vanno rigettati. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza (art.91 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
Condanna ciascuno dei ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 20,00, oltre euro 3.000 (tremila) per onorario. 1 Così deciso in Roma, il 26 marzo 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Лилии Де ЕмаDe Прпостаічен ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI D Zancelleria REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA 250TT. 2003 O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Y DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 R E V CANCELLIEREIL E