Sentenza 7 aprile 2001
Massime • 1
In base all'art. 12 della legge n. 153 del 1969 le erogazioni liberali del datore di lavoro ai propri dipendenti sono sottratte alla contribuzione a condizione che: a) non sussista alcun obbligo rispetto ad esse a carico del datore di lavoro; b) le elargizioni siano concesse per eventi eccezionali e non ricorrenti; c) non vi sia alcun collegamento, neppure indiretto, tra le elargizioni stesse e il rendimento dei lavoratori e l'andamento aziendale. L'accertamento relativo a tale ultimo collegamento costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità salvo che per vizio di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la sentenza impugnata aveva ritenuto che non potessero essere escluse dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali le somme corrisposte "una tantum" dalla SEAT ai propri dipendenti in occasione della fusione per incorporazione della suddetta società con la STET, sull'esclusivo rilievo che la diversificazione degli importi, rispettivamente corrisposti ai dirigenti e agli altri dipendenti, dimostrava il collegamento delle elargizioni con il rendimento dei lavoratori. La S.C. ha cassato con rinvio la sentenza ritenendo che l'argomento suddetto non fosse da solo sufficiente a provare la volontà dell'azienda di premiare il maggior contributo qualitativo dei propri dirigenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/04/2001, n. 5224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5224 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - rel. Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SEAT s.p.a., in persona dei legali rappresentanti Mario Bondone e Renato Burza, elettivamente domiciliata in Roma, via Bruxelles nn. 61/63, presso l'avv. Roberto Pessi, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
- intimato -
nonché sul ricorso n. 13278/98 proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del presidente ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto e rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Marchini, Fabrizio Correra, Fabio Fonzo e Domenico Ponturo, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
SEAT s.p.a.
- intimata -
avverso la sentenza n. 1196 del Tribunale di Torino depositata il 3 giugno 1997 (R.G. n. 959/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. Paolo Boer per delega avv. Roberto Pessi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Torino in data 18 luglio 1994 la società SEAT - Divisione STET, esponeva di avere erogato ai propri dipendenti, in occasione della fusione per incorporazione con la STET, un importo straordinario una tantum di lire 500.000 per quadri, impiegati ed operai e lire 3.000.000 lorde per i dirigenti, e di non avere assoggettato a contribuzione previdenziale l'intera somma corrisposta ai quadri, impiegati e operai e per lire 500.000 quella versata ai dirigenti. Avendo l'INPS con verbale di accertamento del 17 marzo 1991 contestato l'omessa contribuzione su detti importi, la società attrice chiedeva che fosse accertata l'insussistenza dell'obbligo contributivo in relazione a quelle somme, in quanto elargizioni una tantum ai dipendenti, senza alcuna relazione con il rendimento dei lavoratori o con l'andamento aziendale. Il Pretore, con sentenza del 9 novembre 1994, accoglieva la domanda.
Tale decisione, appellata dall'istituto soccombente, è stata riformata dal Tribunale della stessa sede con pronuncia del 20 febbraio/3 giugno 1997. Il giudice del gravame, pur avendo accertato che il versamento dell'importo suddetto, accompagnato dalla consegna ai dipendenti di una medaglia di bronzo commemorativa dei sessantadue anni della SEAT e della continuità di attività della STET, costituiva, in quanto effettuata in occasione della fusione con quest'ultima società, una gratificazione per evento eccezionale e non ricorrente, ha però ritenuto che, per la diversificazione tra dirigenti e gli altri dipendenti dell'ammontare della elargizione, questa era collegata al rendimento dei lavoratori e che pertanto non poteva essere esclusa dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza.
Avverso la decisione del Tribunale la società SEAT ricorre per cassazione, con un solo motivo, illustrato con memoria. L'INPS resiste e propone a sua volta ricorso incidentale, anch'esso affidato ad un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, di cui l'istituto previdenziale assume la nullità perché proposto da soggetto inesistente: la soc. SEAT si era estinta a seguito dell'atto di fusione per incorporazione nella STET s.p.a., avvenuta il 26 giugno 1987.
L'eccezione è infondata. A disattenderla è sufficiente rilevare che dalla documentazione prodotta in questa sede, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., risulta la costituzione della SEAT s.p.a., odierna ricorrente, per atto notaio Placido Astore del 17 dicembre 1996, derivante dalla scissione parziale della STET - Società finanziaria telefonica per azioni, e con trasferimento alla prima del complesso aziendale composto dalla Divisione SEAT e dalle partecipazioni afferenti il relativo ambito di attività. Dalla sentenza impugnata risulta inoltre che nel giudizio di appello, con memoria dell'8 febbraio 1997, si era costituita la SEAT s.p.a., già SEAT - Divisione STET, succeduta a quest'ultima, la quale aveva proposto il ricorso introduttivo del giudizio.
Ancora preliminarmente si deve disporre, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi, principale e incidentale,
in quanto proposti avverso la stessa sentenza.
Con l'unico articolato mezzo di annullamento la società ricorrente denuncia violazione dell'art. 12, secondo comma n. 6, legge 30 aprile 1969 n. 153, violazione dei principi sulla prova e in particolare degli artt. 2727/2729 cod. civ. e vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ.). Premesso la circostanza, incontroversa in atti, relativa al collegamento della gratificazione in questione con l'atto di fusione fra la SEAT e la STET, la norma richiamata - sostiene quindi la ricorrente - non richiede che ai fini della sussistenza dell'atto di liberalità l'erogazione sia eguale per tutti i dipendenti e sia attribuita a tutto il personale. La diversificazione dei compensi fra i dipendenti può integrare un indizio del collegamento della gratificazione con il rendimento dei lavoratori, che però da solo non è elemento sufficiente ad affermare l'inclusione di essa nella retribuzione imponibile. Aggiunge che l'assoggettabilità a contribuzione dell'intera somma corrisposta ai dirigenti non può, dato l'esiguo numero dei dipendenti con tale qualifica, giustificare analoga conclusione per gli altri dipendenti.
La censura è fondata. L'art. 12 delle legge 30 aprile 1969 n. 153 al primo comma dispone che ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro;
nel secondo comma, elenca in modo tassativo gli elementi che invece devono essere esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile, fra cui, al n. 6, le somme corrisposte al lavoratore per gratificazione o elargizione concessa a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegati, anche indirettamente al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale. Mentre, quindi, per affermare il carattere retributivo della prestazione, che il lavoratore riceva dal datore di lavoro, deve farsi riferimento al rapporto di dipendenza tra la prestazione medesima e il rapporto di lavoro, la erogazione a titolo liberale che il datore voglia concedere al lavoratore presuppone la insussistenza di qualsiasi obbligo derivante dal rapporto di lavoro e deve avvenire, secondo la chiara disposizione della norma, in occasione di eventi eccezionali e non ricorrenti, ma non deve essere collegata al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale. E la giurisprudenza di questa Corte (v. sentenza 19 luglio 2000 n. 9499 e le altre decisioni là richiamate) ha posto in evidenza come con la connessione dell'elargizione a titolo di liberalità con eventi eccezionali e non ripetibili con frequenza o con cadenze prefissate, si sia voluto ribadire l'esclusione dei caratteri di continuità o di periodicità delle erogazioni (i quali invece devono far desumere la dipendenza al rapporto di lavoro), e come con la mancanza di collegamento anche indiretto di essa al rendimento dei lavoratori e all'andamento dell'azienda si sia inteso escludere un qualsiasi carattere remunerativo in una erogazione non computabile agli effetti previdenziali.
Il Tribunale attraverso la delibera in data 30 aprile 1987 del consiglio di amministrazione della SEAT, con cui si disponeva che in occasione della fusione con la STET s.p.a. sarebbe stato erogato ai dipendenti SEAT l'importo straordinario una tantum in questione, ha accertato che si trattava di elargizione non ripetibile, attribuita in occasione di evento eccezionale e non ricorrente, ma ha ritenuto che dalla diversità della somma versata ai dirigenti (lire 3.000.000) e quella assegnata agli altri dipendenti (lire 500.000), doveva desumersi il collegamento della elargizione al rendimento dei lavoratori, in quanto in tal modo l'azienda aveva inteso premiare il maggiore contributo qualitativo fornito dai dipendenti appartenenti alla categoria dirigenziale.
Orbene, senza dubbio l'accertamento relativo a tale collegamento costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito e come tale incensurabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (Cass. 17 novembre 1999 n. 14264), ma qui la ragione addotta dalla sentenza impugnata per affermare il collegamento dell'elargizione al rendimento aziendale non chiarisce affatto il percorso seguito per giungere a siffatta conclusione e ad ipotizzare la volontà dell'azienda di premiare il maggior contributo qualitativo dei propri dirigenti, tanto più che come ha sottolineato la difesa della società non era emerso in atti che l'erogazione fosse motivata da risultati di bilancio, ne' dall'entità del fatturato, ne' dal rendimento di tutti i dipendenti o di una parte di essi, traendo invece origine da una causa autonoma, la fusione per incorporazione della società. Ed in effetti va osservato che il riferimento in via esclusiva alla categoria dei dipendenti, senza alcuna ulteriore differenziazione fra gli stessi, costituisce un criterio oggettivo di determinazione della gratificazione, che non ha alcuna relazione con la nozione di rendimento. Peraltro, questa Corte con riguardo ad analoghe fattispecie ha escluso che elargizioni una tantum collegate ad eventi eccezionali e non ricorrenti, differenziate fra i dipendenti solo in base alla loro diversa anzianità di servizio costituiscono erogazioni per le quali sussiste la deroga contributiva (v. in particolare Cass. 29 marzo 1995 n. 3744 per le gratificazioni distribuite ai dipendenti in occasione del cinquantesimo anniversario dell'azienda, Cass. 19 luglio 2000 n. 9499 per l'assegnazione da parte di una banca di azioni ai propri dipendenti, 2, 5 per ogni anno di anzianità, in occasione del centoventicinquesimo anniversario dalla fondazione dell'istituto). Nè, infine, la sentenza impugnata ha considerato la circostanza che della somma erogata ai dirigenti era esente da contribuzione l'importo di lire 500.000, corrispondente all'intero ammontare attribuito agli altri dipendenti, per cui non vi era stata alcuna diversità fra tutti i dipendenti in ordine alle somme che, attribuite agli stessi, non erano state assoggettate a contribuzione previdenziale.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame in ordine alla sussistenza o meno del collegamento, anche indiretto, dell'erogazione in questione al rendimento dei lavoratori e all'andamento dell'azienda.
Resta assorbita la doglianza proposta dall'INPS con il ricorso incidentale e con la quale l'istituto denuncia la illegittimità della statuizione della pronuncia del Tribunale relativa alla compensazione integrale fra le parti delle spese processuali. Il giudice del rinvio, designato come in dispositivo, provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale, assorbito l'incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2001