CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2026, n. 21068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21068 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NO IN nato a [...] il [...] CE BE nato a [...] il [...] contro la sentenza emessa in data 16/09/2025 dalla CORTE di APPELLO di L'AQUILA. Rilevato che si procede con il rito dell'udienza camerale non partecipata, in difetto di richieste di trattazione orale;
udita la relazione svolta dal Presidente SERGIO BELTRANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARIULO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso dell'NO e dichiararsi inammissibile il ricorso del CE, e dell'avv. MASSIMO AMBROSI (difensore della parte civile IULIA CIPRIETTI), che ha chiesto non accogliersi i ricorsi degli imputati, con vittoria di spese, da liquidarsi come da separata nota contestualmente depositata Penale Sent. Sez. 2 Num. 21068 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BELTRANI SERGIO Data Udienza: 26/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna degli imputati alle pene ritenute di giustizia in ordine al delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n.
2-bis, cod. pen. ascritto loro. 2. Avverso la predetta decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, denunciando, per l'NO, violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante della c.d. "minorata difesa" (poiché le condotte non sarebbero state commesse avvalendosi dello schermo protettivo della "Rete"), e per il CE, violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed al complessivo trattamento sanzionatorio (incluso il diniego delle circostanze attenuanti generiche) CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso dell'NO è fondato. 1. Secondo la contestazione, i ricorrenti avrebbero posto in vendita un bene attraverso un annuncio pubblicato su un sito Internet, ricevendo dall'acquirente il prezzo richiesto senza consegnare alcunché. 1.1. Questa Corte (Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287452 - 01; Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, [...], Rv. 281800 - 01) è ormai ferma nel ritenere, in tema di truffa "on line", che è configurabile l'aggravante della minorata difesa, con riferimento all'approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente ed in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della "Rete". 1.2. Nel caso in esame, nel quale la Corte di appello si è limitata a valorizzare la "distanza fisica" tra gli imputati e la p.o. (cfr. f. 6 della sentenza impugnata), soltanto l'iniziale "contatto" tra gli imputati e la persona interessata all'acquisto è avvenuto on fine: ma ciò non è sufficiente ad integrare la predetta circostanza aggravante, risultando che le successive trattative erano state condotte telefonicamente, e proprio in occasione di un colloquio telefonico con utenza in chiaro erano state indicate alla vittima le coordinate per eseguire il chiesto (ed ottenuto) bonifico (f. 6 della sentenza impugnata). La circostanza aggravante in questione dovrebbe, al contrario, essere esclusa ove risulti che le modalità telematiche della vendita non abbiano avvantaggiato l'imputato. 2 DEPOSITATO IN CANCE‘LARIA SECONDA SEZIONE PENALE - 8 IU, 2026 TL ____ _PUNZIONARIO IUDIZI. o ZI IU .IZ1 IA IA Il giudice di rinvio dovrà quindi provvedere ai relativi accertamenti. 1.3. Nessun problema si pone quanto al regime di procedibilità, risultando sporta formale e rituale querela. 2. Il motivo accolto è stato proposto dal solo NO, ma l'annullamento che ne consegue si comunica anche al coimputato per l'effetto estensivo, ex art. 587 cod. proc. pen., perché non fondato su motivi esclusivamente personali. 3. Questa Corte (Sez. 2, n. 13138 del 24/02/2026, [...], Rv. 289764 - 01) ha già chiarito che il ricorrente, la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile ma che si sia giovato dell'estensione degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del ricorso proposto dal coimputato, dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali, operando l'effetto estensivo di cui all'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. e il regime previsto dall'art. 616 cod. proc. pen. su piani differenti, senza alcuna possibile interazione. 3.1. Peraltro, il pronunciato annullamento in accoglimento del motivo di ricorso dell'INO assorbe le doglianze del RE inerenti al trattamento sanzionatorio. Per tale ragione detto il RE (il cui ulteriore motivo inerente all'affermazione di responsabilità è all'evidenza privo della benché minima specificità, non menzionando alcun elemento né confrontandosi con le argomentazioni della Corte di appello), allo stato non in toto soccombente, non va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 26/03/2026
udita la relazione svolta dal Presidente SERGIO BELTRANI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale RAFFAELE GARIULO, che ha chiesto rigettarsi il ricorso dell'NO e dichiararsi inammissibile il ricorso del CE, e dell'avv. MASSIMO AMBROSI (difensore della parte civile IULIA CIPRIETTI), che ha chiesto non accogliersi i ricorsi degli imputati, con vittoria di spese, da liquidarsi come da separata nota contestualmente depositata Penale Sent. Sez. 2 Num. 21068 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: BELTRANI SERGIO Data Udienza: 26/03/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la condanna degli imputati alle pene ritenute di giustizia in ordine al delitto di truffa aggravata ai sensi dell'art. 640, comma secondo, n.
2-bis, cod. pen. ascritto loro. 2. Avverso la predetta decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati, denunciando, per l'NO, violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla sussistenza dell'aggravante della c.d. "minorata difesa" (poiché le condotte non sarebbero state commesse avvalendosi dello schermo protettivo della "Rete"), e per il CE, violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità ed al complessivo trattamento sanzionatorio (incluso il diniego delle circostanze attenuanti generiche) CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso dell'NO è fondato. 1. Secondo la contestazione, i ricorrenti avrebbero posto in vendita un bene attraverso un annuncio pubblicato su un sito Internet, ricevendo dall'acquirente il prezzo richiesto senza consegnare alcunché. 1.1. Questa Corte (Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287452 - 01; Sez. 2, n. 28070 del 08/04/2021, [...], Rv. 281800 - 01) è ormai ferma nel ritenere, in tema di truffa "on line", che è configurabile l'aggravante della minorata difesa, con riferimento all'approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente ed in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della "Rete". 1.2. Nel caso in esame, nel quale la Corte di appello si è limitata a valorizzare la "distanza fisica" tra gli imputati e la p.o. (cfr. f. 6 della sentenza impugnata), soltanto l'iniziale "contatto" tra gli imputati e la persona interessata all'acquisto è avvenuto on fine: ma ciò non è sufficiente ad integrare la predetta circostanza aggravante, risultando che le successive trattative erano state condotte telefonicamente, e proprio in occasione di un colloquio telefonico con utenza in chiaro erano state indicate alla vittima le coordinate per eseguire il chiesto (ed ottenuto) bonifico (f. 6 della sentenza impugnata). La circostanza aggravante in questione dovrebbe, al contrario, essere esclusa ove risulti che le modalità telematiche della vendita non abbiano avvantaggiato l'imputato. 2 DEPOSITATO IN CANCE‘LARIA SECONDA SEZIONE PENALE - 8 IU, 2026 TL ____ _PUNZIONARIO IUDIZI. o ZI IU .IZ1 IA IA Il giudice di rinvio dovrà quindi provvedere ai relativi accertamenti. 1.3. Nessun problema si pone quanto al regime di procedibilità, risultando sporta formale e rituale querela. 2. Il motivo accolto è stato proposto dal solo NO, ma l'annullamento che ne consegue si comunica anche al coimputato per l'effetto estensivo, ex art. 587 cod. proc. pen., perché non fondato su motivi esclusivamente personali. 3. Questa Corte (Sez. 2, n. 13138 del 24/02/2026, [...], Rv. 289764 - 01) ha già chiarito che il ricorrente, la cui impugnazione sia stata dichiarata inammissibile ma che si sia giovato dell'estensione degli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento del ricorso proposto dal coimputato, dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali, operando l'effetto estensivo di cui all'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. e il regime previsto dall'art. 616 cod. proc. pen. su piani differenti, senza alcuna possibile interazione. 3.1. Peraltro, il pronunciato annullamento in accoglimento del motivo di ricorso dell'INO assorbe le doglianze del RE inerenti al trattamento sanzionatorio. Per tale ragione detto il RE (il cui ulteriore motivo inerente all'affermazione di responsabilità è all'evidenza privo della benché minima specificità, non menzionando alcun elemento né confrontandosi con le argomentazioni della Corte di appello), allo stato non in toto soccombente, non va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 26/03/2026