Sentenza 23 marzo 2001
Massime • 1
Ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, costituisce retribuzione qualsiasi utilità economica valutabile che soggettivamente proviene dal datore di lavoro e, sotto il profilo oggettivo e causale, è conseguita dal lavoratore come corrispettivo della sua prestazione, indipendentemente dalla funzione (strettamente retributiva, previdenziale, assistenziale) dell'utilità stessa; qualora l'attribuzione patrimoniale costituisca la prestazione di un contratto diverso da quello di lavoro, il giudice di merito deve accertare se tale contratto costituisca lo strumento per conseguire il risultato pratico di arricchire il patrimonio del lavoratore in correlazione con lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato (nella specie, il giudice di merito aveva ritenuto legato da un mero nesso di occasionalità col rapporto di lavoro il contratto di mutuo a tasso agevolato stipulato dai dipendenti di una banca).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2001, n. 4262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4262 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - " -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - " -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. " -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Antonino Sgroi, Fabio Fonzo e Antonietta Coretti, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
1) BA OL DI RE SP (già Soc. Coop. BA Agricola di Cerea s.r.l.), in persona del legale rappresentante;
2) AV ER;
entrambi elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Belloni, n. 88, presso l'avv. Giulio Prosperetti, che, unitamente all'avv. Mario Dalla Bernardina, li rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente -
e sul ricorso proposto da
1) BA OL DI RE SP (già Soc. Coop. BA Agricola di Cerea s.r.l.), in persona del legale rappresentante;
2) AV ER;
come sopra domiciliati, rappresentati e difesi;
- ricorrenti incidentali -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Verona n. 1094 in data 3 giugno 1998 (R.G. 234/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6.2.2001 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
uditi agli avv.ti Sgroi e Prosperetti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Verona ha rigettato l'appello dell'Inps, confermando la sentenza del Pretore della stessa sede, di accoglimento dell'opposizione proposta dalla BA Agricola di Cerea SP e da ER AR avverso l'ordinanza ingiunzione n. 5613/2205 del 21.7.1995, emanata dall'Istituto per il pagamento di L.
8.961.000 a titolo di sanzioni amministrative inflitte per omissioni contributive concernenti ottantadue dipendenti per il periodo dicembre 1990/gennaio 1995.
Ad avviso dell'Inps, dovevano essere assoggettate a contribuzione previdenziale, le somme pari alla differenza fra il tasso degli interessi legali e quello praticato ai dipendenti che avevano ottenuto mutui ipotecari a condizioni agevolate rispetto a quelle praticate alla clientela esterna. Il Tribunale ha, invece, escluso la sussistenza dell'illecito amministrativo perché non erano configurabili obbligazioni contributive rimaste inevase, e ciò sulla base di molteplici argomentazioni, così collocate in ordine logico:
a) non era comprovato che il tasso dell'8,50%, sebbene inferiore a quello legale, all'epoca del 10%, si dovesse realmente considerare "sotto costo", non potendosi escludere che lo stesso trattamento fosse praticato a particolari categorie di clienti;
b) l'occasionalità, unicità ed eventualità del godimento del beneficio ne escludeva il carattere retributivo, mancando il sinallagma con la prestazione lavorativa, con la quale il nesso era di mera "occasionalità".
c) la pretesa obbligazione contributiva sarebbe stata ad oggetto indeterminato, non esistendo un criterio certo per stabilire il quantum imponibile;
d) un criterio preciso era stato dettato dalla sopravvenuta legge n. 335 del 1995, che, all'art. 2, comma 18, aveva previsto l'assoggettamento a contribuzione del 50% della differenza tra il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai dipendenti stessi, ma solo a "decorrere dal periodo di paga alla data di entrata in vigore della presente legge", e da tale intervento legislativo doveva desumersi che per il passato il vantaggio concesso ai dipendenti, non poteva essere compreso nella retribuzione imponibile.
La cassazione della sentenza è chiesta dall'Inps per un unico motivo;
resistono con controricorso la BA ed il AR, proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale con unico motivo, al quale resiste a sua volta l'Inps con controricorso. Motivi della decisione
Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.). Con l'unico motivo del ricorso principale, denunziando violazione e falsa applicazione degli art. 12 l. 153/1969 e 2, comma 18, l. 335/1995, nonché vizio di motivazione, l'Inps, individua la ratio decidendi della sentenza impugnata nell'affermata natura "costitutiva" della previsione specifica contenuta nella l. 335/1995 in ordine ai mutui e prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti, e, cioè, che solo a decorrere dalla data indicata dalla legge sarebbe stata aggiunta una nuova "voce" di retribuzione imponibile ai fini previdenziali, esclusa per il passato dall'ambito della retribuzione imponibile.
Di tale ratio decidendi l'Istituto confuta il fondamento, deducendo che, nel quadro normativo anteriore all'entrata in vigore della l. 335/1995 e applicabile alla fattispecie, il testo dell'art. 12 della l. 153/1969 "considerava" retribuzione qualsiasi attribuzione patrimoniale fatta dal datore al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro, ancorché a fini assistenziali e previdenziali e fuori, perciò, dalla nozione di corrispettività in senso stretto, fatta eccezione per le voci specificamente e tassativamente individuate dal legislatore. Nè la legislazione successiva, ampliando, anche in misura notevole, le voci escluse, ha abbandonato o contraddetto le descritte linee del sistema, sicché l'intervento legislativo specifico concernente i mutui ed i prestiti ha sortito l'effetto di escludere (per il futuro) il 50% del vantaggio ricevuto dal lavoratore, precisando altresì le modalità con le quali determinare il vantaggio stesso, risultando del tutto arbitrario attribuirvi l'intento opposto, cioè non di riduzione della base imponibile ma di aumento della stessa. Ed in effetti, continua il ricorrente, la giurisprudenza aveva considerato compresa nella retribuzione imponibile la cessione di prodotti aziendali ai dipendenti a prezzi di favore, in coerenza con il generale principio che retribuzione non è soltanto il denaro, e nel caso di specie doveva ravvisarsi un'ipotesi del tutto analoga, rientrando nell'attività produttiva dell'azienda la concessione di danaro a prestito.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La Corte, infatti, non può esaminare la fondatezza del suesposto motivo in applicazione del principio di diritto, pacifico nella sua giurisprudenza (cfr., fra le più recenti, Cass. 28 agosto 1999, n. 9057), secondo il quale, in tema di impugnazioni, qualora la sentenza del giudice di merito si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni, determina l'inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto avverso le altre, in quanto l'eventuale accertamento della fondatezza dei motivi di ricorso non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata non potrebbe essere cassata, restando, pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa. Nella specie, la ragione autonoma, logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, è quella indicata sub a), da leggere in parziale connessione con quella esposta sub b), nell'esposizione della motivazione della sentenza impugnata fatta in sede di narrativa dello svolgimento del processo.
Infatti, si deve partire dalla considerazione, di ordine concettuale, che è strutturalmente "retribuzione" qualsiasi utilità economicamente valutabile che soggettivamente proviene dal datore di lavoro e, sotto il profilo oggettivo o causale, è conseguita dal lavoratore come corrispettivo della sua prestazione, qualunque sia la funzione (strettamente retributiva, previdenziale, assistenziale) dell'utilità stessa.
In altri termini, si collocano fuori della retribuzione (in senso per così dire "ontologico") soltanto le attribuzioni patrimoniali estranee al rapporto di lavoro.
A tale concetto corrisponde la definizione giuridica della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, espressa con la formula si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro (rimasta sostanzialmente immutata nella nuova versione dell'articolo dettata dal d.lgs. 314/1997, che rinvia alla definizione di reddito di lavoro ai fini fiscali, dettata dall'art. 46 d.P.R. 917/1986, come modificato dallo stesso decreto legislativo, secondo cui sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri).
Pertanto, allorché si discuta dell'esistenza di un obbligo contributivo in relazione a determinate attribuzioni patrimoniali ricevute dal lavoratore, l'ordine logico giuridico delle questioni impone di accertare innanzi tutto, per il carattere assorbente del risultato dell'indagine, se vi sia il nesso di derivazione dal rapporto di lavoro.
La ricerca di tale nesso presenta profili complessi in presenza di contratti, diversi dal contratto di lavoro, ma stipulati tra le stesse parti, che concretano i titoli immediati e diretti delle attribuzioni patrimoniali. Al riguardo, la giurisprudenza è pacificamente orientata nel senso che ove la stipulazione di un contratto diverso (in particolare, la vendita di prodotti aziendali) costituisca lo strumento (indiretto) utilizzato in concreto per arricchire il patrimonio del lavoratore in quanto tale, l'arricchimento, dovendosi escludere fino a prova contraria lo spirito di liberalità in presenza del rapporto di lavoro, concreta tendenzialmente retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Risulta chiaro, quindi, come sia necessario, per la stessa insorgenza del problema dell'imposizione contributiva, l'adozione di uno schema contrattuale che attui il risultato pratico, ulteriore rispetto alla causa tipica, di attribuire all'altro contraente un particolare vantaggio correlato allo svolgimento di una prestazione di lavoro subordinato.
Orbene, il Tribunale ha escluso in radice che sussistesse nel caso concreto un'attribuzione patrimoniale non giustificata dal solo contratto di mutuo ma anche dal contratto di lavoro. A tale conclusione è pervenuto osservando che il tasso dell'8,50%, sebbene inferiore a quello legale del 10%, non era provato che fosse "fuori mercato" e che non rappresentasse il prezzo pagato anche da clienti diversi dai dipendenti, desumendo da tale considerazione l'esclusione di una diretta correlazione con il rapporto di lavoro, se non in termini di mera occasionalità.
La descritta ratio decidendi è, dunque, completamente autonoma, dal punto di vista logico-giuridico, rispetto all'altra, fondata sull'interpretazione dell'art. 2, comma 18, della legge 8 agosto 1935, n. 335, in relazione all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, atteso che, come si è detto, il problema se siano assoggettate o escluse dalla contribuzione determinate utilità ricevute dal lavoratore presuppone ovviamente risolto a monte il problema della connessione, in nesso di derivazione, dal rapporto di lavoro. Il ricorrente, dunque, ha completamente omesso di impugnare il descritto accertamento di fatto, da solo idoneo a sorreggere la decisione di accoglimento dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione per insussistenza dell'illecito amministrativo in difetto di obbligo contributivo.
Alla decisione di inammissibilità del ricorso principale consegue l'inammissibilità del ricorso incidentale tardivo (art. 334, comma secondo, c.p.c.). Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione fra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale;
compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2001